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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2369/2025 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
e , rappresentate e difese dall'Avv. MEDICI GIULIANO, in Parte_1 Parte_2 virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA CIRO GIOVINAZZI, 91,
TARANTO;
INTIMANTI
CONTRO
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale atto di citazione per convalida, le sig.re e Parte_1
, quali procuratrici della sig.ra , in virtù di poteri di rappresentanza giusta Parte_2 Persona_1 procura generale Rep. 28465, chiedevano all'intestato Tribunale di “Convalidare lo sfratto per morosità nei confronti della sig.ra relativamente all'immobile suindicato, con ordinanza immediatamente CP_1 esecutiva, e fissazione della data per l'esecuzione. Con rifusione di spese e competenze. In caso di opposizione Pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva fissando la data per l'esecuzione,
1 con riserva delle eccezioni del convenuto. condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Con istanza per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo capitale di
€.7.345,25 nonché, spese di procedura ed interessi legali sul capitale.
Si costituiva parte intimata opponendosi chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito della prima udienza di intimazione di sfratto per morosità sciogliendo la riserva e ricorrendone i presupposti, il giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito, rinviava la causa all'udienza del 30.10.2025 ed assegnava alle parti termine per avviare la mediazione e per l'integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti. Parte intimante proponeva istanza di mediazione e il procedimento si concludeva con verbale di mancato accordo.
Successivamente, atteso il decesso della sig.ra (madre delle odierne istanti), si costituivano in Persona_1 giudizio in proprio le signore e , quali uniche eredi, giusta comparsa di Parte_1 Parte_2 costituzione ritualmente depositata. Le stesse depositavano ritualmente le memorie 30 giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dott.ssa Persio. Nessuno si costituiva per la sig.ra e, all'udienza del 7 CP_1 novembre 2025, il Giudice dott.ssa Caponio dichiarava la contumacia della sig.ra e rinviava la causa CP_1 per la discussione all'udienza del 4 dicembre con termini fino a dieci giorni prima per note conclusionali.
Nelle more del giudizio, veniva rilasciato l'immobile a seguito la notifica dell'atto di precetto e successivo preavviso di rilascio con data fissata dall'ufficiale Giudiziario al 13 ottobre. In quella prima data controparte offriva le chiavi ma non era possibile l'accesso ai locali. Per ordine dell'Ufficiale Giudiziario si rinviava l'inizio delle operazioni peritali al 15 ottobre e, stante la mancata collaborazione dell'opposta si era costretti a rivolgersi all'ausilio del fabbro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per essere stato rilasciato l'immobile in data 15 ottobre 2025.
La domanda di parte intimante è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 04/07/2006, la sig.ra aveva concesso in locazione alla sig.ra l'immobile Persona_1 CP_1 adoperato ad uso commerciale sito in Taranto al viale Liguria n. 24/C per anni 6 con decorrenza dal
01/07/2006 al 30/06/2012; che il canone pattuito fra le parti era di € 7.200,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 600,00 ciascuna presso il domicilio del locatore;
che il conduttore non versava il canone mensile, attualmente ammontante ad € 667,75 (con adeguamento ISTAT) dal mese di maggio 2024; che,
2 pertanto, le istanti risultavano creditrici della somma complessiva di € 7.345,25 (€ 667,75 x 11 mesi) a titolo di canoni di locazione non versati dal mese di maggio 2024 ad oggi.
In effetti la stessa produzione di parte opponente nella fase sommaria, rimasta contumace nella fase di merito comprova che i canoni richiesti nell'atto introduttivo del presente giudizio non siano stati corrisposti. Ed infatti, i canoni relativi ai mesi indicati nell'atto di sfratto non risultano essere stati pagati, poiché da maggio 2024 venivano effettuati dei versamenti relativi a canoni dei mesi precedenti. La ricevuta n.425 del 14.3.2025 si riferisce al canone del mese di aprile 2024, la ricevuta n.424 del 24.2.2025 si riferisce al canone del mese di marzo 2024, la ricevuta n.423 del 10.01.2025 si riferisce al canone del mese di febbraio 2024, la ricevuta n.422 del 20.12.2024 al canone del mese di gennaio 2024. La morosità veniva confermata anche dalla comunicazione a mezzo pec del 07.05.2025 ove si ammette la morosità per 11 mensilità, proponendo un rientro.
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, in nessun caso, il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione giacché discendente, normativamente, dall'art. 1455 c.c.
A riguardo, nel valutare la gravità dell'inadempimento, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1455 c.c. si applica alla risoluzione dei contratti di locazione commerciale. Questo articolo stabilisce che il giudice deve valutare se l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, tenendo conto della sua “non scarsa importanza” e dell'interesse della parte non inadempiente. A differenza della normativa specifica per le locazioni abitative, che prevede criteri rigidi per definire l'inadempimento (art. 5 della Legge n. 392/1978), nel caso delle locazioni commerciali spetta al giudice valutare la gravità dell'inadempimento in modo discrezionale.
Un altro aspetto centrale è la rilevanza del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda di risoluzione.
A tal proposito, la morosità si è aggravata non essendo stato versato alcun canone fino alla consegna rimanendo debitrice delle seguenti somme: € 7.345,45 per canoni del richiesto decreto ingiuntivo, € 5.342,00 per canoni per le morosità successive, € 28,91, ed €154,00 consumo di acqua.
Consegue il rigetto della opposizione e la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da maggio 2024 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 15.10.2025, per un totale di €
12.687,45, oltre € 28,91, ed € 154,00 consumo di acqua, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalle sig.re e Parte_1 Parte_2
, nei confronti della sig.ra , così dispone:
[...] CP_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto di locazione rilasciato in data 15.10.2025;
2) Accerta il grave inadempimento perpetrato dalla conduttrice;
3) Condanna la sig.ra al pagamento della complessiva somma di € 12.687,45, per i canoni CP_1 scaduti, oltre € 28,91, ed € 154,00 consumo di acqua, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
4) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € CP_1
1.591,00 per compensi del giudizio di convalida, € 356,32 per spese di mediazione, € 2.584,00 per compenso ed € 145.50 per spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CAP, come per legge.
Taranto, 05/12/2025
il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2369/2025 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
e , rappresentate e difese dall'Avv. MEDICI GIULIANO, in Parte_1 Parte_2 virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA CIRO GIOVINAZZI, 91,
TARANTO;
INTIMANTI
CONTRO
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale atto di citazione per convalida, le sig.re e Parte_1
, quali procuratrici della sig.ra , in virtù di poteri di rappresentanza giusta Parte_2 Persona_1 procura generale Rep. 28465, chiedevano all'intestato Tribunale di “Convalidare lo sfratto per morosità nei confronti della sig.ra relativamente all'immobile suindicato, con ordinanza immediatamente CP_1 esecutiva, e fissazione della data per l'esecuzione. Con rifusione di spese e competenze. In caso di opposizione Pronunciare ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva fissando la data per l'esecuzione,
1 con riserva delle eccezioni del convenuto. condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Con istanza per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo capitale di
€.7.345,25 nonché, spese di procedura ed interessi legali sul capitale.
Si costituiva parte intimata opponendosi chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito della prima udienza di intimazione di sfratto per morosità sciogliendo la riserva e ricorrendone i presupposti, il giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito, rinviava la causa all'udienza del 30.10.2025 ed assegnava alle parti termine per avviare la mediazione e per l'integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti. Parte intimante proponeva istanza di mediazione e il procedimento si concludeva con verbale di mancato accordo.
Successivamente, atteso il decesso della sig.ra (madre delle odierne istanti), si costituivano in Persona_1 giudizio in proprio le signore e , quali uniche eredi, giusta comparsa di Parte_1 Parte_2 costituzione ritualmente depositata. Le stesse depositavano ritualmente le memorie 30 giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dott.ssa Persio. Nessuno si costituiva per la sig.ra e, all'udienza del 7 CP_1 novembre 2025, il Giudice dott.ssa Caponio dichiarava la contumacia della sig.ra e rinviava la causa CP_1 per la discussione all'udienza del 4 dicembre con termini fino a dieci giorni prima per note conclusionali.
Nelle more del giudizio, veniva rilasciato l'immobile a seguito la notifica dell'atto di precetto e successivo preavviso di rilascio con data fissata dall'ufficiale Giudiziario al 13 ottobre. In quella prima data controparte offriva le chiavi ma non era possibile l'accesso ai locali. Per ordine dell'Ufficiale Giudiziario si rinviava l'inizio delle operazioni peritali al 15 ottobre e, stante la mancata collaborazione dell'opposta si era costretti a rivolgersi all'ausilio del fabbro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per essere stato rilasciato l'immobile in data 15 ottobre 2025.
La domanda di parte intimante è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 04/07/2006, la sig.ra aveva concesso in locazione alla sig.ra l'immobile Persona_1 CP_1 adoperato ad uso commerciale sito in Taranto al viale Liguria n. 24/C per anni 6 con decorrenza dal
01/07/2006 al 30/06/2012; che il canone pattuito fra le parti era di € 7.200,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 600,00 ciascuna presso il domicilio del locatore;
che il conduttore non versava il canone mensile, attualmente ammontante ad € 667,75 (con adeguamento ISTAT) dal mese di maggio 2024; che,
2 pertanto, le istanti risultavano creditrici della somma complessiva di € 7.345,25 (€ 667,75 x 11 mesi) a titolo di canoni di locazione non versati dal mese di maggio 2024 ad oggi.
In effetti la stessa produzione di parte opponente nella fase sommaria, rimasta contumace nella fase di merito comprova che i canoni richiesti nell'atto introduttivo del presente giudizio non siano stati corrisposti. Ed infatti, i canoni relativi ai mesi indicati nell'atto di sfratto non risultano essere stati pagati, poiché da maggio 2024 venivano effettuati dei versamenti relativi a canoni dei mesi precedenti. La ricevuta n.425 del 14.3.2025 si riferisce al canone del mese di aprile 2024, la ricevuta n.424 del 24.2.2025 si riferisce al canone del mese di marzo 2024, la ricevuta n.423 del 10.01.2025 si riferisce al canone del mese di febbraio 2024, la ricevuta n.422 del 20.12.2024 al canone del mese di gennaio 2024. La morosità veniva confermata anche dalla comunicazione a mezzo pec del 07.05.2025 ove si ammette la morosità per 11 mensilità, proponendo un rientro.
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, in nessun caso, il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione giacché discendente, normativamente, dall'art. 1455 c.c.
A riguardo, nel valutare la gravità dell'inadempimento, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1455 c.c. si applica alla risoluzione dei contratti di locazione commerciale. Questo articolo stabilisce che il giudice deve valutare se l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, tenendo conto della sua “non scarsa importanza” e dell'interesse della parte non inadempiente. A differenza della normativa specifica per le locazioni abitative, che prevede criteri rigidi per definire l'inadempimento (art. 5 della Legge n. 392/1978), nel caso delle locazioni commerciali spetta al giudice valutare la gravità dell'inadempimento in modo discrezionale.
Un altro aspetto centrale è la rilevanza del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda di risoluzione.
A tal proposito, la morosità si è aggravata non essendo stato versato alcun canone fino alla consegna rimanendo debitrice delle seguenti somme: € 7.345,45 per canoni del richiesto decreto ingiuntivo, € 5.342,00 per canoni per le morosità successive, € 28,91, ed €154,00 consumo di acqua.
Consegue il rigetto della opposizione e la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da maggio 2024 sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 15.10.2025, per un totale di €
12.687,45, oltre € 28,91, ed € 154,00 consumo di acqua, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalle sig.re e Parte_1 Parte_2
, nei confronti della sig.ra , così dispone:
[...] CP_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto di locazione rilasciato in data 15.10.2025;
2) Accerta il grave inadempimento perpetrato dalla conduttrice;
3) Condanna la sig.ra al pagamento della complessiva somma di € 12.687,45, per i canoni CP_1 scaduti, oltre € 28,91, ed € 154,00 consumo di acqua, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
4) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € CP_1
1.591,00 per compensi del giudizio di convalida, € 356,32 per spese di mediazione, € 2.584,00 per compenso ed € 145.50 per spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
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Taranto, 05/12/2025
il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
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