TAR
Sentenza breve 22 dicembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01355/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01172 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01355/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1355 del 2025, proposto dal Centro Coordinamento Clubs Biancorossi, in persona del legale rappresentante pro tempore UE Arena, anche ricorrente in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Paolo Alberto Reineri,
ED AV e EL BB, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, il Prefetto pro tempore di IA, il Questore pro tempore di IA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege;
nei confronti N. 01355/2025 REG.RIC.
UN IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto del Prefetto della Provincia di IA in data 12.11.2025, con il quale
è stata disposta, in relazione all'incontro calcistico UN IA – L.R. EN in programma per il giorno 23 novembre 2025 presso lo stadio “Rigamonti” di IA,
“il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di EN e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società calcistica 'L.R. EN', ovunque residenti” (doc. 1);
b) della determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS), con la quale è stato chiesto al Prefetto di IA di adottare il divieto di vendita dei biglietti per il suddetto incontro calcistico ai residenti nella provincia di EN e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del L.R.
EN, ovunque residenti, non nota nel suo tenore testuale;
c) della determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
(O.N.M.S.) in data 11 novembre 2025, n. 46, con la quale l'incontro calcistico tra
UN IA e EN è stato rinviato alla valutazione del CASMS con contestuale sospensione della prevendita dei biglietti (doc. 2);
d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi:
(i) la segnalazione della Questura di IA n. 0106303 in data 7.11.2025 secondo cui il citato incontro calcistico è caratterizzato da “elevati profili di rischio meritevoli di particolare attenzione in quanto sussiste una consolidata e persistente rivalità tra la tifoseria bresciana e vicentina che, nel corso degli ultimi campionati, ha determinato N. 01355/2025 REG.RIC.
il verificarsi di gravi episodi di intemperanza che hanno visto protagonisti gli opposti supporters”;
(ii) l'eventuale verbale/determina della Questura di IA - “Gruppo Operativo di
Sicurezza” dello stadio “Rigamonti” di IA, di cui non è nota l'esistenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto e del Questore di IA e del
Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
1. Il ricorso in epigrafe si riferisce precipuamente alla decisione, assunta dal Prefetto di IA il 12 novembre 2025, di vietare, in occasione dell'incontro calcistico UN
IA – L.R. EN, fissato per il 23 novembre 2026, la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio di IA ai residenti della provincia di EN e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società calcistica "L.R.EN", ovunque residenti.
2. Con il ricorso è stata proposta altresì istanza per il rilascio di un provvedimento cautelare monocratico, la quale, dopo una prima fase interlocutoria, di cui al decreto
18 novembre 2025, n. 449, è stata accolta con il decreto 21 novembre 2025, n. 457, di cui pare utile riprodurre il contenuto.
3. Invero, il provvedimento monocratico principia osservando che il decreto prefettizio «fa riferimento nel suo preambolo: a) alla segnalazione 7 novembre 2025 della Questura di IA; b) alla determinazione 11 novembre 2025, n. 40, del N. 01355/2025 REG.RIC.
Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS), cui ha fatto rinvio l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.) con determinazione n. 46 di pari data; B. La segnalazione del 7 novembre si conclude con la proposta poi recepita dal provvedimento prefettizio, ed espone a propria giustificazione: - che è prevista la presenza di circa 1000 tifosi vicentini, “di cui
200/250 a 'rischio', i quali dovrebbero giungere in questo Centro a bordo di pullman
e auto private”; - che la gara “presenta elevati profili di rischio meritevoli di particolari attenzioni in considerazione della notoria e acerrima rivalità tre le due tifoserie che, nel corso degli ultimi campionati, ha condotto ad episodi di intemperanza che hanno interessato gli opposti supporters”: e tale contrasto viene giustificato richiamando quattro episodi, il più recente dei quali risalente al 4 febbraio 2018, e soggiungendo come “la consolidata e persistente animosità della tifoseria bresciana” abbia avuto “ulteriore e recentissima occasione di esprimersi ancora domenica 2 novembre u.s., allorquando si sono registrati gravi episodi di intemperanza che hanno interessato i supporters della squadra calcistica UN
IA durante la trasferta a Trieste, per i quali le DIGOS delle rispettive Questure hanno eseguito tre arresti in flagranza differita a carico di esponenti di vertice dei tifosi organizzati”; - che a sua volta, il CAMST, dopo aver richiamato l'episodio del
2018 (“quando un pullman con a bordo i tifosi vicentini, di rientro dalla trasferta, giunto nei pressi del Comune di Moniga del Garda (BS), fu oggetto di un agguato a opera di ultras bresciani”) assume che tale episodio “ha deteriorato i rapporti tra le due tifoserie e anche esiti di recente attività informativa evidenziano la fibrillazione tra le frange più oltranziste; peraltro UN IA è la nuova compagine societaria nata dall'unione di IA e AL e la tifoseria dell'UN IA si è recentemente resa protagonista di gravi episodi di violenza per cui è stato adottato un provvedimento che vieta le trasferte ai predetti supporter per quattro giornate”, sicché “ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento si N. 01355/2025 REG.RIC.
possano verificare azioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica”, si è suggerito al Prefetto di IA di assumere la decisione poi in effetti adottata. C. Il ricorso in epigrafe censura il provvedimento impugnato per: I) Violazione dell'art. 3
l. 241/1990 e per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
II) Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, proporzionalità dell'azione amministrativa, sviamento, irrazionalità manifesta, ingiustizia, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. D.1. Con decreto monocratico 18 novembre 2025, n. 449, questo giudice ha chiesto all'Amministrazione di depositare, entro le ore 12.00 del 20 novembre 2025, “una relazione esplicativa, la quale fornisca adeguati chiarimenti sulle ragioni del provvedimento di divieto impugnato, anche con riferimento alla sua ampiezza, compresa la generalizzata inclusione dei sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società calcistica 'L.R. EN'”, oltre ai documenti rilevanti ai fini della decisione. D.2. Ebbene, tali documenti sono stati prodotti, e con essi due sinossi degli episodi di disordine dall'inizio del 2025 delle tifoserie del IA e del
EN, in occasione degli incontri disputati dalle rispettive squadre; nessuna relazione o difesa di merito è stata tuttavia depositata, imponendo così al giudice di valutare le censure anche applicando, allo stato, il principio di non contestazione.
E.1. Invero, parte ricorrente assume che, dopo gli episodi richiamati dal Questore e dal CAMST, il IA CI e il EN “si sono incontrati due volte (20.11.2021
a EN, con 975 tifosi ospiti provenienti da IA; 3.4.2022 a IA, con 985 tifosi ospiti e 11 pullman provenienti da EN): in tali occasioni non si è mai verificato alcun episodio di intemperanza che abbia visto coinvolte anche una soltanto delle due tifoserie”. E.2. Ebbene, in mancanza di rilievi sul punto da parte dell'Amministrazione resistente, si deve allo stato ritenere veritiero quanto appena esposto, sì da rendere assai dubbia la principale motivazione fondante il provvedimento impugnato, ovvero una “consolidata e persistente rivalità” tra le due N. 01355/2025 REG.RIC.
tifoserie, comunque incerta poiché l'ultimo episodio citato dal Questore risale a oltre sette anni fa; e gli “esiti di recente attività informativa”, cui si accenna nel parere del
CAMST sono rimasti privi di qualsiasi contenuto concreto. E.3. La carenza di un'articolata difesa assume rilievo anche con riguardo ad un diverso profilo della vicenda, di cui si era chiesto conto con il decreto monocratico precedente, ovvero la generalizzata inclusione dei sottoscrittori del programma di fidelizzazione: decisione che resta, per vero, affatto ingiustificata, non potendosi trarre una conveniente spiegazione direttamente dalla documentazione prodotta. E.4. In realtà, emerge dagli atti che la ragione del provvedimento gravato è riconducibile assai più al contegno dei tifosi del IA che di quelli del EN, anche esaminando le due ricordate sinossi, in cui i primi risultano ictu oculi responsabili di un maggior numero di condotte illecite rispetto ai secondi: ma, ciò posto, assumere delle misure cautelari proprio e soltanto nei confronti di questi ultimi, vietando loro di seguire la propria squadra, è, allo stato, ingiusto e contraddittorio. F. In conclusione, sulla base degli elementi fin qui acquisiti, il ricorso si presenta sorretto da adeguato fumus boni iuris, mentre è evidente che sussiste in specie una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio collegiale, che si potrà tenere soltanto dopo la data dell'incontro calcistico per cui è controversia: l'istanza cautelare va dunque accolta e il divieto impugnato va pertanto sospeso».
4. La partita si è poi svolta regolarmente, con la presenza dei tifosi vicentini, mentre il successivo 26 novembre è stata depositata in giudizio una memoria dell'Avvocatura dello Stato, con acclusa la relazione a suo tempo richiesta, protocollata in uscita il 19 novembre ma non tempestivamente pervenuta al T.A.R. IA per un disguido organizzativo.
5. Il seguente 15 dicembre 2025 parte ricorrente a sua volta ha depositato una memoria, in cui si chiede che “codesto T.A.R. voglia dichiarare l'improcedibilità del N. 01355/2025 REG.RIC.
presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma
1, lett. c), c.p.a.”, chiedendo peraltro il riconoscimento delle spese di giudizio, stante la rilevata soccombenza virtuale dell'Amministrazione.
6.1. Non v'è ragione di mettere in dubbio la rilevata sopravvenuta carenza d'interesse, nulla avendo opposto sul punto l'Amministrazione resistente.
6.2. Per quanto riguarda le spese di giudizio, la relazione tardivamente depositata, correlata ai documenti già prodotti, fornisce ulteriori utili elementi di giudizio: così sulla fidelity card posseduta dall'intera tifoseria vicentina, ovvero su più recenti episodi indici di potenziale contrasto tra le due tifoserie, e comunque sulla condotta dei tifosi delle due squadre e, in particolare, di quelli bresciani. Tanto conduce a disporre la compensazione delle spese di lite, con l'unica eccezione del contributo unificato, che l'Amministrazione resistente dovrà rimborsare alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che l'Amministrazione resistente dovrà rimborsare alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio addì 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario N. 01355/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/12/2025
N. 01172 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01355/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1355 del 2025, proposto dal Centro Coordinamento Clubs Biancorossi, in persona del legale rappresentante pro tempore UE Arena, anche ricorrente in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Paolo Alberto Reineri,
ED AV e EL BB, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, il Prefetto pro tempore di IA, il Questore pro tempore di IA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege;
nei confronti N. 01355/2025 REG.RIC.
UN IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto del Prefetto della Provincia di IA in data 12.11.2025, con il quale
è stata disposta, in relazione all'incontro calcistico UN IA – L.R. EN in programma per il giorno 23 novembre 2025 presso lo stadio “Rigamonti” di IA,
“il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di EN e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società calcistica 'L.R. EN', ovunque residenti” (doc. 1);
b) della determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS), con la quale è stato chiesto al Prefetto di IA di adottare il divieto di vendita dei biglietti per il suddetto incontro calcistico ai residenti nella provincia di EN e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del L.R.
EN, ovunque residenti, non nota nel suo tenore testuale;
c) della determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
(O.N.M.S.) in data 11 novembre 2025, n. 46, con la quale l'incontro calcistico tra
UN IA e EN è stato rinviato alla valutazione del CASMS con contestuale sospensione della prevendita dei biglietti (doc. 2);
d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi:
(i) la segnalazione della Questura di IA n. 0106303 in data 7.11.2025 secondo cui il citato incontro calcistico è caratterizzato da “elevati profili di rischio meritevoli di particolare attenzione in quanto sussiste una consolidata e persistente rivalità tra la tifoseria bresciana e vicentina che, nel corso degli ultimi campionati, ha determinato N. 01355/2025 REG.RIC.
il verificarsi di gravi episodi di intemperanza che hanno visto protagonisti gli opposti supporters”;
(ii) l'eventuale verbale/determina della Questura di IA - “Gruppo Operativo di
Sicurezza” dello stadio “Rigamonti” di IA, di cui non è nota l'esistenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto e del Questore di IA e del
Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
1. Il ricorso in epigrafe si riferisce precipuamente alla decisione, assunta dal Prefetto di IA il 12 novembre 2025, di vietare, in occasione dell'incontro calcistico UN
IA – L.R. EN, fissato per il 23 novembre 2026, la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio di IA ai residenti della provincia di EN e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società calcistica "L.R.EN", ovunque residenti.
2. Con il ricorso è stata proposta altresì istanza per il rilascio di un provvedimento cautelare monocratico, la quale, dopo una prima fase interlocutoria, di cui al decreto
18 novembre 2025, n. 449, è stata accolta con il decreto 21 novembre 2025, n. 457, di cui pare utile riprodurre il contenuto.
3. Invero, il provvedimento monocratico principia osservando che il decreto prefettizio «fa riferimento nel suo preambolo: a) alla segnalazione 7 novembre 2025 della Questura di IA; b) alla determinazione 11 novembre 2025, n. 40, del N. 01355/2025 REG.RIC.
Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (CASMS), cui ha fatto rinvio l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.) con determinazione n. 46 di pari data; B. La segnalazione del 7 novembre si conclude con la proposta poi recepita dal provvedimento prefettizio, ed espone a propria giustificazione: - che è prevista la presenza di circa 1000 tifosi vicentini, “di cui
200/250 a 'rischio', i quali dovrebbero giungere in questo Centro a bordo di pullman
e auto private”; - che la gara “presenta elevati profili di rischio meritevoli di particolari attenzioni in considerazione della notoria e acerrima rivalità tre le due tifoserie che, nel corso degli ultimi campionati, ha condotto ad episodi di intemperanza che hanno interessato gli opposti supporters”: e tale contrasto viene giustificato richiamando quattro episodi, il più recente dei quali risalente al 4 febbraio 2018, e soggiungendo come “la consolidata e persistente animosità della tifoseria bresciana” abbia avuto “ulteriore e recentissima occasione di esprimersi ancora domenica 2 novembre u.s., allorquando si sono registrati gravi episodi di intemperanza che hanno interessato i supporters della squadra calcistica UN
IA durante la trasferta a Trieste, per i quali le DIGOS delle rispettive Questure hanno eseguito tre arresti in flagranza differita a carico di esponenti di vertice dei tifosi organizzati”; - che a sua volta, il CAMST, dopo aver richiamato l'episodio del
2018 (“quando un pullman con a bordo i tifosi vicentini, di rientro dalla trasferta, giunto nei pressi del Comune di Moniga del Garda (BS), fu oggetto di un agguato a opera di ultras bresciani”) assume che tale episodio “ha deteriorato i rapporti tra le due tifoserie e anche esiti di recente attività informativa evidenziano la fibrillazione tra le frange più oltranziste; peraltro UN IA è la nuova compagine societaria nata dall'unione di IA e AL e la tifoseria dell'UN IA si è recentemente resa protagonista di gravi episodi di violenza per cui è stato adottato un provvedimento che vieta le trasferte ai predetti supporter per quattro giornate”, sicché “ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento si N. 01355/2025 REG.RIC.
possano verificare azioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica”, si è suggerito al Prefetto di IA di assumere la decisione poi in effetti adottata. C. Il ricorso in epigrafe censura il provvedimento impugnato per: I) Violazione dell'art. 3
l. 241/1990 e per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;
II) Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, proporzionalità dell'azione amministrativa, sviamento, irrazionalità manifesta, ingiustizia, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. D.1. Con decreto monocratico 18 novembre 2025, n. 449, questo giudice ha chiesto all'Amministrazione di depositare, entro le ore 12.00 del 20 novembre 2025, “una relazione esplicativa, la quale fornisca adeguati chiarimenti sulle ragioni del provvedimento di divieto impugnato, anche con riferimento alla sua ampiezza, compresa la generalizzata inclusione dei sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società calcistica 'L.R. EN'”, oltre ai documenti rilevanti ai fini della decisione. D.2. Ebbene, tali documenti sono stati prodotti, e con essi due sinossi degli episodi di disordine dall'inizio del 2025 delle tifoserie del IA e del
EN, in occasione degli incontri disputati dalle rispettive squadre; nessuna relazione o difesa di merito è stata tuttavia depositata, imponendo così al giudice di valutare le censure anche applicando, allo stato, il principio di non contestazione.
E.1. Invero, parte ricorrente assume che, dopo gli episodi richiamati dal Questore e dal CAMST, il IA CI e il EN “si sono incontrati due volte (20.11.2021
a EN, con 975 tifosi ospiti provenienti da IA; 3.4.2022 a IA, con 985 tifosi ospiti e 11 pullman provenienti da EN): in tali occasioni non si è mai verificato alcun episodio di intemperanza che abbia visto coinvolte anche una soltanto delle due tifoserie”. E.2. Ebbene, in mancanza di rilievi sul punto da parte dell'Amministrazione resistente, si deve allo stato ritenere veritiero quanto appena esposto, sì da rendere assai dubbia la principale motivazione fondante il provvedimento impugnato, ovvero una “consolidata e persistente rivalità” tra le due N. 01355/2025 REG.RIC.
tifoserie, comunque incerta poiché l'ultimo episodio citato dal Questore risale a oltre sette anni fa; e gli “esiti di recente attività informativa”, cui si accenna nel parere del
CAMST sono rimasti privi di qualsiasi contenuto concreto. E.3. La carenza di un'articolata difesa assume rilievo anche con riguardo ad un diverso profilo della vicenda, di cui si era chiesto conto con il decreto monocratico precedente, ovvero la generalizzata inclusione dei sottoscrittori del programma di fidelizzazione: decisione che resta, per vero, affatto ingiustificata, non potendosi trarre una conveniente spiegazione direttamente dalla documentazione prodotta. E.4. In realtà, emerge dagli atti che la ragione del provvedimento gravato è riconducibile assai più al contegno dei tifosi del IA che di quelli del EN, anche esaminando le due ricordate sinossi, in cui i primi risultano ictu oculi responsabili di un maggior numero di condotte illecite rispetto ai secondi: ma, ciò posto, assumere delle misure cautelari proprio e soltanto nei confronti di questi ultimi, vietando loro di seguire la propria squadra, è, allo stato, ingiusto e contraddittorio. F. In conclusione, sulla base degli elementi fin qui acquisiti, il ricorso si presenta sorretto da adeguato fumus boni iuris, mentre è evidente che sussiste in specie una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio collegiale, che si potrà tenere soltanto dopo la data dell'incontro calcistico per cui è controversia: l'istanza cautelare va dunque accolta e il divieto impugnato va pertanto sospeso».
4. La partita si è poi svolta regolarmente, con la presenza dei tifosi vicentini, mentre il successivo 26 novembre è stata depositata in giudizio una memoria dell'Avvocatura dello Stato, con acclusa la relazione a suo tempo richiesta, protocollata in uscita il 19 novembre ma non tempestivamente pervenuta al T.A.R. IA per un disguido organizzativo.
5. Il seguente 15 dicembre 2025 parte ricorrente a sua volta ha depositato una memoria, in cui si chiede che “codesto T.A.R. voglia dichiarare l'improcedibilità del N. 01355/2025 REG.RIC.
presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma
1, lett. c), c.p.a.”, chiedendo peraltro il riconoscimento delle spese di giudizio, stante la rilevata soccombenza virtuale dell'Amministrazione.
6.1. Non v'è ragione di mettere in dubbio la rilevata sopravvenuta carenza d'interesse, nulla avendo opposto sul punto l'Amministrazione resistente.
6.2. Per quanto riguarda le spese di giudizio, la relazione tardivamente depositata, correlata ai documenti già prodotti, fornisce ulteriori utili elementi di giudizio: così sulla fidelity card posseduta dall'intera tifoseria vicentina, ovvero su più recenti episodi indici di potenziale contrasto tra le due tifoserie, e comunque sulla condotta dei tifosi delle due squadre e, in particolare, di quelli bresciani. Tanto conduce a disporre la compensazione delle spese di lite, con l'unica eccezione del contributo unificato, che l'Amministrazione resistente dovrà rimborsare alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che l'Amministrazione resistente dovrà rimborsare alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio addì 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo CC, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario N. 01355/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO