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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/12/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 631 /2024 riservata in decisione all'udienza del 5.11.2025 ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 54/2025 -pubbl. il 29.4.2025- T R A (c.f. ), Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Scianò – giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.11.2024 i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 6.6.1992, unione dalla quale sono nati tre figli (Claudia cl. 1994, autonoma;
, cl. Per_1 1999; cl. 2000) - chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione ale Parte_3 con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale n. 54/2025 -pubbl. il 29.4.2025- veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 5.11.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo), indi dal 5.11.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla
Pag. 1 a 2 data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (6.3.2025), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo-siccome confermato con le note dep. il 14.10.2025-che di seguito pedissequamente si riportano:
[“Dichiarare la cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Vibo Valentia in data 6.6.1992, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vibo Valentia al N. 52 Parte II Serie A anno 1992.]
-Confermare tutte le statuizioni di cui alla sentenza che ha pronunciato la separazione ivi in ordine all'assegnazione della ex dimora coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore di;
Parte_1
[-Mandare alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia e/o ordinare al medesimo comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dichiarare compensate le spese legali”]
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e con lecondizioni concordate e riportate in parte motiva;
Controparte_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per la trascrizione, le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (R.A.M. Anno 1992, Atto n. 52, Parte II, Serie A); C) nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 631 /2024 riservata in decisione all'udienza del 5.11.2025 ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 54/2025 -pubbl. il 29.4.2025- T R A (c.f. ), Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Scianò – giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.11.2024 i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 6.6.1992, unione dalla quale sono nati tre figli (Claudia cl. 1994, autonoma;
, cl. Per_1 1999; cl. 2000) - chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione ale Parte_3 con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale n. 54/2025 -pubbl. il 29.4.2025- veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 5.11.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo), indi dal 5.11.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla
Pag. 1 a 2 data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (6.3.2025), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo-siccome confermato con le note dep. il 14.10.2025-che di seguito pedissequamente si riportano:
[“Dichiarare la cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Vibo Valentia in data 6.6.1992, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vibo Valentia al N. 52 Parte II Serie A anno 1992.]
-Confermare tutte le statuizioni di cui alla sentenza che ha pronunciato la separazione ivi in ordine all'assegnazione della ex dimora coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore di;
Parte_1
[-Mandare alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia e/o ordinare al medesimo comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Dichiarare compensate le spese legali”]
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e con lecondizioni concordate e riportate in parte motiva;
Controparte_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per la trascrizione, le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (R.A.M. Anno 1992, Atto n. 52, Parte II, Serie A); C) nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2