CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra MartineLL ConSIliere dott. Roberto PascareLL ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 59/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 641/2023 R.S., emessa e pubblicata il 18.10.2023 nel procedimento n. 149/2022 R.G.L, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
posta in discussione all'udienza del 30/01/2025; promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Boris Infantino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza (PC); appellante;
contro
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fontanellato (PR); appellata;
udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere Roberto PascareLL;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: “(…)
1. Con ricorso depositato in data 16.3.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di annullare il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo dalla
1 società datrice di lavoro e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
(…) 6. La ricorrente, assunta in data 11.9.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale per 20 ore settimanali, con qualifica di impiegata, inquadramento al III livello CCNL edilizia artigianato e mansioni di segretaria, è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 23.12.2021, con decorrenza dal
2.1.2022. (…) 11. L'atto di recesso adduceva la seguente motivazione (doc. 3 ricorrente): «Il provvedimento viene adottato per la motivazione riguardante la riduzione delle sue maestranze specifiche in ufficio».
12. Secondo la ricorrente, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo si desumerebbe dal fatto che, successivamente al recesso, le sue mansioni sono state affidate a due lavoratrici assunte successivamente: , cognata del l.r. della società, e CP_2
Persona_1
13. In esecuzione di ordine di esibizione giudiziale, è stato prodotto in giudizio il Libro
Unico del Lavoro relativo ai mesi successivi al licenziamento della ricorrente;
(…)”. La causa, previo di deposito di note conclusionali, era discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 18.10.2023, nel corso della quale il difensore dell'allora società resistente chiedeva di essere autorizzato a produrre in cartaceo il contratto di lavoro della SI.ra
(assunta dal 5.4.2022 come addetta a controllo e vigilanza gestione trasporto Per_2
c/terzi, come eccepito dalla difesa della ricorrente in sede di note conclusionali) ed il
Giudice a quo autorizzava tale produzione e, dopo essersi ritirato in camera di conSIlio, definiva la vertenza con la sentenza n. 641/2023 R.S., così statuendo: “(…)
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite”.
Il Tribunale di Parma, nella predetta sentenza, in estrema sintesi, riepilogata la vicenda sottoposta al suo vaglio e richiamati i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte di
Cassazione in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha analiticamente analizzato le risultanze istruttorie in atti, concludendo che: “non risulta essere stata effettuata alcuna assunzione formale in sostituzione della ricorrente e che non vi è sufficiente prova di eventuali assunzioni irregolari, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella riorganizzazione aziendale con concentrazione delle mansioni burocratiche nella persona del titolare, può dirsi raggiunta”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 02/02/2024, la SI.ra
[...] ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che Parte_1
2 questa Corte, in totale riforma della stessa, voglia: “(…) a. Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi art. 3, comma 1 d. lgs. 23/2015, e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la al pagamento di un'indennità non Controparte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di euro 6.948,90, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.158,15 mensili); b. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna appellante ha formulato tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “A) PRIMO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416 comma 2, e 421 comma 2 c.p.c. per aver autorizzato, all'udienza di discussione, l'allegazione di FATTI NUOVI e la produzione da parte della
di un NUOVO DOCUMENTO in possesso della resistente già dall'inizio del CP_1 procedimento, senza che la produzione tardiva fosse giustificata dal tempo della sua formazione o dall'evolversi della vicenda processuale, e comunque in violazione del principio del contradditorio, non essendo stati nemmeno concessi i termini di cui all'art.
420 comma 6 c.p.c.”, “B) SECONDO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74, 76, 87, 196 quater disp. att. c.p.c., dell'art. 170 comma 4 c.p.c. atteso che il documento prodotto da non risulta depositato nel fascicolo telematico”; Controparte_1
“C) TERZO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. 604/1966, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, nonché dell'effettivo adempimento dell'obbligo di repêchage”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto, rendendo superflua ogni altra considerazione sul punto.
La unipersonale, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza degli avversi motivi di gravame, chiedendo che questa Corte: “(…) rigetti il gravame perché inammissibile ed infondato con ogni conseguenza di legge e vittoria delle spese processuali con distrazione. In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata e malaugurata ipotesi che la Corte accolga il gravame, valuti ai fini della determinazione della indennità i parametri certi e univoci ad iniziare dall'anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione, e dalla paga base e limiti l'indennizzo nel minimo consentito dalla legge con compensazione delle spese. Infatti, la SI.ra è stata assunta con contratto di lavoro part- Parte_1 time in data 11 settembre 2019 ed è stata licenziata in data 2.1.2022 con una anzianità lavorativa di poco più di due anni. La società soggiace al regime sanzionatorio di tutela obbligatoria avendo meno di 15 dipendenti, circostanza non contestata e ammessa dalla stessa controparte;
il rapporto di lavoro è sorto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015 e la paga base della ricorrente era di circa 583,00 euro mensili.
(…)”.
3 Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla SI.ra i cui motivi di gravame verranno trattati distintamente Parte_1 per ragioni di chiarezza espositiva, non risulta meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, di cui va incidentalmente affermata l'ammissibilità, trattandosi di motivo di impugnazione conforme al dettato dell'art. 434 c.p.c. (essendo chiaro che suo tramite la lavoratrice appellante ha voluto censurare l'operato del Giudice
a quo, laddove ha ritenuto ammissibile e dirimente ai fini della decisione la produzione in giudizio del contratto di lavoro di lavoro della SI.ra ), rileva la Corte Controparte_3 che lo stesso non appare fondato.
Al riguardo, va osservato che tale contratto di lavoro è stato acquisito dal Giudice di prime cure nel corso dell'udienza di discussione del 18/10/2023, nel legittimo contraddittorio fra le parti in causa e senza obiezioni di sorta da parte dell'allora ricorrente. Tale acquisizione, inoltre, è stata disposta dal Tribunale di Parma nel legittimo esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. al fine di approfondire “una pista probatoria” emersa solo in corso causa a seguito della produzione in giudizio da parte della società allora resistente del
Libro Unico del Lavoro relativo ai mesi da aprile a giugno 2022 e delle eccezioni di parte ricorrente riguardanti la SI.ra , svolte solamente nelle note Controparte_3 conclusionali depositate in data 6 ottobre 2023. Proprio in replica a tali eccezioni ed al fine di chiarire la posizione della predetta lavoratrice, nel corso dell'udienza di discussione del 18/10/2023, la difesa dell'odierna società appellata chiedeva di poter produrre il contratto di lavoro de quo, da cui emergono, peraltro, elementi di valutazioni già riscontrabili dal LUL della società.
In proposito si rammenta che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” SInificative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano SInificativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c. [e per il primo grado dall'art. 421 c.p.c. n.d.r.], di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” ovvero gli stessi siano emersi solo nel corso del giudizio, con conseguente necessità di implementazione istruttoria (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v.
Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
In conclusione, le doglianze svolte dall'odierna appellante in merito all'acquisizione del contratto di lavoro della SI.ra , oltre ad essere irrimediabilmente Controparte_3 tardive e come tali inammissibili (posto che avrebbero dovuto essere svolte nel corso
4 dell'udienza del 18/10/2023), appaiono altresì infondate alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 421 c.p.c.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, il rigetto del primo motivo di gravame proposto dalla SI.ra Parte_1
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di appello, a mezzo del quale l'allora ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 74, 76, 87, 196 quater disp. att. c.p.c., dell'art. 170 comma 4 c.p.c. atteso che il contratto di lavoro della SI.ra Controparte_3
è stato acquisito in formato cartaceo e non risulta depositato nel fascicolo telematico.
Al riguardo, va osservato che l'art. 196 quater disp. att. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis disponeva: “Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”.
Nel caso di specie, è evidente che il Tribunale di Parma si sia avvalso di tale specifica facoltà prevista dal Legislatore posto che la copia cartacea del contratto di lavoro della SI.ra (tuttora presente nel fascicolo d'ufficio di primo grado) è stata Controparte_3 prodotta nel corso dell'udienza di discussione, poco prima che il Giudice a quo si ritirasse in camera di conSIlio con conseguente impossibilità di ordinare in tempi utili il deposito telematico di tale documento, salvo doversi disporre un inutile rinvio del procedimento con indebito allungamento dei tempi del giudizio, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, costituzionalmente stabilito dall'art. 111 Cost.
Lo stesso Legislatore, peraltro, non ha previsto alcuna esplicita sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di deposito di atti e documenti del processo con modalità telematiche e l'art. 156, 1° co. c.p.c. stabilisce che: “Non può essere pronunciata la nuLLtà per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nuLLtà non è comminata dalla legge” . Va, poi, rammentato che l'ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 della III Sezione Civile della
Corte di Cassazione ha stabilito che, di regola, è «inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo»; ma a tale regola
«fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo».
Nel caso di specie, oltre ad apparire insussistente la dedotta violazione processuale,
l'odierna appellante, in ogni caso, al di là di una mera statuizione di principio, non ha prospettato alcuna specifica lesione del suo diritto di difesa, né ha chiarito quale concreto
5 pregiudizio avrebbe subito dalla produzione cartacea del documento in questione, avvenuta, lo si ripete, nel legittimo contraddittorio fra le parti ed in assenza di contestazioni da parte della difesa della lavoratrice.
Infine, l'infondatezza del motivo di gravame in esame va affermata avendo anche riguardo al principio di diritto enunciato dal Giudice della nomofilachia di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” (Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835). La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato e statuito, infatti, che anche per i documenti, sia essi prodotti con modalità telematica o in formato cartaceo, sovviene il principio che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, anche il secondo motivo di appello va respinto.
Merita, infine, reiezione anche il terzo motivo di gravame, a mezzo del quale la lavoratrice appellante ha censurato le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Tribunale di
Parma nella gravata sentenza.
Al riguardo, è opportuno ricordare che l'art. 1 l. 604/1966 prevede che, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo (soggettivo od oggettivo). L'art. 3 l. 604/1966, poi, definisce il giustificato motivo oggettivo, identificandolo in «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». La giurisprudenza di legittimità, interpretando questa norma, ha chiarito che il sindacato giurisdizionale sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, la cui libertà trova tutela a livello costituzionale nell'art. 41 Cost. Il giudice deve invece limitarsi a verificare che il recesso sia effettivamente dipeso da scelte organizzative di natura tecnico produttiva, e non mascheri invece pretestuosi obiettivi di interrompere il rapporto con un determinato lavoratore divenuto sgradito al datore di lavoro (v. a es. Cass. 1° luglio 2013, n. 13516).
Deve quindi valutarsi se sia stata provata in giudizio dal datore di lavoro (essendo questi gravato dell'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 5 l. 604/1996) l'effettiva ricorrenza nel caso di specie delle ragioni aziendali e del loro legame eziologico con il recesso dal rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente.
Sul punto, deve precisarsi, infine, che, per giurisprudenza consolidata, costituisce chiaro indice dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo la circostanza che, successivamente al recesso datoriale, sia stato assunto nuovo personale cui siano state affidate le stesse mansioni del lavoratore licenziato, chiaro segnale della persistente necessità delle attività espletate da quest'ultimo nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale (Cass. 8 marzo 2011, n. 5512; Cass. 1° agosto 2013, n. 18416).
6 Ciò posto, rileva la Corte che il Giudice di prime cure, a dispetto di quanto sostenuto dall'allora ricorrente, ha svolto un'attenta e meditata disamina di tutte le risultanze istruttorie in atti, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi di diritto. Ed invero, nella gravata sentenza si ha modo di leggere: “(…) 15. La teste ha così Per_1 dichiarato: «Non ho lavorato presso la società . Conosco la ricorrente, è una CP_1 mia conoscente. So che faceva l'impiegata in quanto me l'ha riferito. ADR non gestisco il mio profilo Linkedin, credo che sia stato compilato da mio figlio 12enne e che abbia inserito il nome della società perché li conosciamo di famiglia. Peraltro risulta che contemporaneamente avrei lavorato anche per un'altra società. ADR i sono amici CP_1 di famiglia, mi recavo presso la loro abitazione che è anche la sede della loro attività. A quanto so attualmente l'attività è gestita dal titolare, mi è stato riferito da lui. La SI.
non lavora per la società convenuta, fa la parrucchiera. Non ho mai lavorato CP_2 per la società»
16. La testimone ha quindi escluso di avere lavorato per la società convenuta.
17. Nella testimonianza si fa riferimento al profilo LinkedIn della teste in quanto la ricorrente ha prodotto uno screenshot di tale profilo, in cui è appunto indicata come società datrice di lavoro la convenuta.
18. Sul punto, si rileva che, sebbene appaia poco plausibile che il figlio dodicenne abbia compilato il profilo della madre su un social network di carattere professionale e quindi tendenzialmente non utilizzato dai giovanissimi, lo screenshot prodotto in causa può costituire al più un argomento di prova, il cui valore probatorio è quindi eliso dalla prova testimoniale di segno contrario.
19. Peraltro, l'inizio dell'impiego presso la convenuta indicato nella pagina del profilo è individuato nel luglio 2018, in epoca anteriore al licenziamento di sicché Parte_1 non ricorrerebbe nel caso di specie una nuova assunzione della teste in sostituzione della ricorrente.
20. In giudizio sono state poi prodotte le registrazioni di conversazioni telefoniche tra la ricorrente e la teste nella quale quest'ultima appare rispondere al telefono per Per_1 conto della società convenuta (in particolare, iniziando la telefonata dicendo «F.LL , CP_1 buonasera»).
Interpellata sul loro contenuto, la teste ha riferito: «Non ricordo date di telefonate, posso aver risposto al telefono a casa del SI. . Capitava che ero lì di passaggio. Posso aver CP_1 risposto “F.LL FA” in base a quello che mi è stato detto. È mia la voce ai docc. 8, 9 e
10. Poteva capitare che il SI. quando era in difficoltà mi chiedesse aiuto ma non CP_1 svolgevo materialmente alcuna attività. Io da dicembre 2021 a maggio 2022, ho assistito giornalmente mia madre terminale all'Ospedale di Parma;
dopo che è mancata dopo pochi giorni mio figlio ha avuto un grave infortunio per cui è stato ricoverato».
21. Sebbene quindi la teste abbia confermato che la voce nelle registrazioni delle telefonate è effettivamente la sua, la stessa ha escluso che ciò sia dovuto a una sua
7 occupazione stabile presso la società convenuta, riferendo che si recava spesso presso
l'abitazione dei FA in quanto amici di famiglia e che occasionalmente rispondesse al telefono in modo “professionale” solo in quanto le era stato detto di fare così (n.d.r. affermazione, ad avviso del Collegio, alquanto inverosimile e infatti sostanzialmente trascurata dal Tribunale, come evidente infra).
22. La teste ha poi dichiarato che nel periodo successivo al licenziamento della ricorrente non avrebbe comunque potuto lavorare in quanto impegnata nell'assistenza quotidiana alla madre malata e poi al figlio infortunato.
23. Complessivamente, pur rimanendo in parte ambiguo il rapporto tra la teste Per_1
e la società convenuta – anche considerando che le tre telefonate sono avvenute in tre momenti diversi distanziati nel tempo e che dal loro contenuto la teste sembra avere una certa dimestichezza con gli affari aziendali – non si riscontrano nel compendio probatorio in atti elementi sufficienti a far ritenere con sufficiente certezza che la testimone abbia dichiarato il falso nell'affermare di non avere mai lavorato per la convenuta. 24. In ogni caso, poi, non si hanno sufficienti elementi per ritenere dimostrato che ella sia stata assunta in sostituzione della ricorrente: ciò anche considerando quanto riferito dalla teste dipendente di una ditta – MA AN s.r.l. – cliente della società Tes_1 convenuta, che ha dichiarato che per un periodo si è interfacciata con «un » CP_3 per le questioni burocratiche, ma «in un periodo anteriore a (ossia la Pt_1 ricorrente).
25. Il fatto che non abbia lavorato come segretaria presso la società, ma che Per_1 fosse invece solo un'amica di famiglia, è stato riferito anche dal teste . Tes_2
26. Anche la testimone consulente del lavoro dell'azienda, ha dichiarato di Tes_3 conoscere da tempo ma di non essersi mai interfacciata con lei per la gestione Per_1 di pratiche amministrative di . CP_1
27. Con riferimento alla posizione di , cognata del titolare della convenuta, CP_2 che sarebbe stata – secondo la ricorrente – anch'ella assunta in sostituzione della dipendente licenziata, è emerso quanto segue dalle deposizioni testimoniali.
28. La testimone ha riferito che non lavora per la società convenuta, Per_1 CP_2 lavorando invece come parrucchiera.
29. , marito di , ha parimenti riferito che la stessa non ha mai lavorato Tes_2 CP_2 per la società e che svolge l'attività di parrucchiera.
30. La testimone ha dichiarato che non gestiva pratiche amministrative Tes_3 CP_2 per la società.
31. Infine, il teste che lavora per la società come idraulico, ha dichiarato che Tes_4 CP_2
non lavora in azienda.
[...]
32. A ciò si aggiunga che diversi testi hanno concordemente dichiarato che, dopo il licenziamento della ricorrente, le mansioni burocratiche e amministrative da lei precedentemente espletate sono state svolte dal titolare (testimonianze Persona_3
8 , . Tes_2 Tes_3 Tes_5 Tes_4
33. Nell'ambito di tale quadro probatorio, la registrazione di una telefonata tra la ricorrente e il titolare della convenuta, nella quale questi sembra fare riferimento a una possibile attribuzione delle mansioni della lavoratrice licenziate alla cognata, può valere al massimo come argomento di prova non idoneo a confutare concordi testimonianze di segno contrario.
34. Infine, dal deposito del LUL per i mesi successivi al licenziamento è emerso che, in data 5.4.2022, sia stata assunta una dipendente con qualifica di impiegata Per_4
; dal contratto depositato in sede di udienza di discussione emerge tuttavia che la
[...] stessa sia stata assunta con mansione di controllo e vigilanza per la gestione del trasporto per conto terzi e quindi con mansioni differenti da quelle precedentemente espletate dalla ricorrente.
35. In conclusione, considerando che non risulta essere stata effettuata alcuna assunzione formale in sostituzione della ricorrente e che non vi è sufficiente prova di eventuali assunzioni irregolari, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella riorganizzazione aziendale con concentrazione delle mansioni burocratiche nella persona del titolare, può dirsi raggiunta. (…)”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, apparendo immuni da vizi logico-giuridici e risultando suffragate dalle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa
Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante
(con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N.
642/2015).
L'odierna appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo
Collegio alcun dirimente spunto di riflessione e/o nuovo elemento di prova che possa indurre a rimeditare le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Tribunale di
Parma, essendosi sostanzialmente limitata ad una “sterile” riproposizione delle proprie prospettazioni, già scrutinate funditus nella sentenza impugnata.
Rispetto a quanto già diffusamente argomentato dal Giudice a quo solo alcune puntualizzazioni appaiono importanti, le dichiarazioni della SInora e Testimone_6 del SInor circa la presenza in azienda di tale , richiamate da Persona_5 Per_6 parte appellante a sostegno delle proprie ragioni, si riferiscono, a ben vedere, all'attualità
e, quindi, non disvelano alcuna nuova assunzione effettuata “in sostituzione” dell'allora ricorrente.
In particolare, ha dichiarato sul punto: “Attualmente quando lavoro Testimone_6 con per le parti burocratiche mi confronto con un tale od CP_1 Per_6 occasionalmente con il titolare direttamente”. Il teste invece, ha dichiarato al riguardo: “(…) nell'ultimo mese ci sono Persona_5 due geometri a cui consegno i rapportini. Si chiamano e ”. Per_7 Per_6
Peraltro, il LUL prodotto dalla società appellata in correlazione al semestre successivo al
9 licenziamento dell'allora ricorrente non indica l'assunzione di alcun . Trattandosi, Per_6 peraltro, di geometra se ne deve rilevare la non sovrapponibilità con la figura dell'odierna appellante.
Quanto, invece, alla posizione di assunto nella tarda primavera del 2022, CP_4 trattasi di geometra, come dichiarato dal teste presumibilmente Persona_5 deputato alla gestione delle pratiche tecniche della società appellata ed avente, per di più, una ben diversa professionalità rispetto a quella dell'allora ricorrente che, infatti, non ha svolto alcuna specifica eccezione sul punto.
Infine, per quanto concerne l'impossibilità di reimpiego dell'allora ricorrente in mansioni diverse, anche inferiori (c.d. obbligo di repêchage), le piccole dimensioni della CP_1 unipersonale, valutate congiuntamente alla tipologia di attività esercitata dalla datrice
[...] di lavoro (che si occupa di movimentazione terra, demolizione di edifici, sistemazione di terreni e di altri lavori di completamento di edifici, nonché della costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi) ed al basso profilo professionale dell'allora ricorrente, fanno presumere l'insussistenza di possibilità di ricollocazione all'interno della società appellata. Del resto, la stessa appellante non è stata in grado di indicare sue alternative collocazioni lavorative, anche solo astrattamente praticabili.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni aspetto dedotto in causa, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
La complessità e la scarsa chiarezza della vicenda fattuale sottesa alla controversia, emersa anche dalle ambiguità istruttorie di cui si è dato conto in motivazione, anche ad avviso di questa Corte, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado fra le parti in causa.
Dà atto del rigetto dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, confermando integralmente la gravata sentenza;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà atto del rigetto dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di conSIlio del giorno 30.01.2025
Il ConSIliere est. dott. Roberto PascareLL
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra MartineLL ConSIliere dott. Roberto PascareLL ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 59/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 641/2023 R.S., emessa e pubblicata il 18.10.2023 nel procedimento n. 149/2022 R.G.L, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
posta in discussione all'udienza del 30/01/2025; promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Boris Infantino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza (PC); appellante;
contro
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fontanellato (PR); appellata;
udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere Roberto PascareLL;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo: “(…)
1. Con ricorso depositato in data 16.3.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di annullare il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo dalla
1 società datrice di lavoro e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
(…) 6. La ricorrente, assunta in data 11.9.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale per 20 ore settimanali, con qualifica di impiegata, inquadramento al III livello CCNL edilizia artigianato e mansioni di segretaria, è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 23.12.2021, con decorrenza dal
2.1.2022. (…) 11. L'atto di recesso adduceva la seguente motivazione (doc. 3 ricorrente): «Il provvedimento viene adottato per la motivazione riguardante la riduzione delle sue maestranze specifiche in ufficio».
12. Secondo la ricorrente, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo si desumerebbe dal fatto che, successivamente al recesso, le sue mansioni sono state affidate a due lavoratrici assunte successivamente: , cognata del l.r. della società, e CP_2
Persona_1
13. In esecuzione di ordine di esibizione giudiziale, è stato prodotto in giudizio il Libro
Unico del Lavoro relativo ai mesi successivi al licenziamento della ricorrente;
(…)”. La causa, previo di deposito di note conclusionali, era discussa dai procuratori delle parti all'udienza del 18.10.2023, nel corso della quale il difensore dell'allora società resistente chiedeva di essere autorizzato a produrre in cartaceo il contratto di lavoro della SI.ra
(assunta dal 5.4.2022 come addetta a controllo e vigilanza gestione trasporto Per_2
c/terzi, come eccepito dalla difesa della ricorrente in sede di note conclusionali) ed il
Giudice a quo autorizzava tale produzione e, dopo essersi ritirato in camera di conSIlio, definiva la vertenza con la sentenza n. 641/2023 R.S., così statuendo: “(…)
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite”.
Il Tribunale di Parma, nella predetta sentenza, in estrema sintesi, riepilogata la vicenda sottoposta al suo vaglio e richiamati i principi di diritto dettati dalla Suprema Corte di
Cassazione in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha analiticamente analizzato le risultanze istruttorie in atti, concludendo che: “non risulta essere stata effettuata alcuna assunzione formale in sostituzione della ricorrente e che non vi è sufficiente prova di eventuali assunzioni irregolari, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella riorganizzazione aziendale con concentrazione delle mansioni burocratiche nella persona del titolare, può dirsi raggiunta”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 02/02/2024, la SI.ra
[...] ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che Parte_1
2 questa Corte, in totale riforma della stessa, voglia: “(…) a. Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi art. 3, comma 1 d. lgs. 23/2015, e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la al pagamento di un'indennità non Controparte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di euro 6.948,90, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.158,15 mensili); b. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna appellante ha formulato tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “A) PRIMO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416 comma 2, e 421 comma 2 c.p.c. per aver autorizzato, all'udienza di discussione, l'allegazione di FATTI NUOVI e la produzione da parte della
di un NUOVO DOCUMENTO in possesso della resistente già dall'inizio del CP_1 procedimento, senza che la produzione tardiva fosse giustificata dal tempo della sua formazione o dall'evolversi della vicenda processuale, e comunque in violazione del principio del contradditorio, non essendo stati nemmeno concessi i termini di cui all'art.
420 comma 6 c.p.c.”, “B) SECONDO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74, 76, 87, 196 quater disp. att. c.p.c., dell'art. 170 comma 4 c.p.c. atteso che il documento prodotto da non risulta depositato nel fascicolo telematico”; Controparte_1
“C) TERZO MOTIVO. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. 604/1966, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, nonché dell'effettivo adempimento dell'obbligo di repêchage”. La rubricazione dei predetti motivi di gravame è sufficientemente esplicativa del loro contenuto, rendendo superflua ogni altra considerazione sul punto.
La unipersonale, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza degli avversi motivi di gravame, chiedendo che questa Corte: “(…) rigetti il gravame perché inammissibile ed infondato con ogni conseguenza di legge e vittoria delle spese processuali con distrazione. In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata e malaugurata ipotesi che la Corte accolga il gravame, valuti ai fini della determinazione della indennità i parametri certi e univoci ad iniziare dall'anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione, e dalla paga base e limiti l'indennizzo nel minimo consentito dalla legge con compensazione delle spese. Infatti, la SI.ra è stata assunta con contratto di lavoro part- Parte_1 time in data 11 settembre 2019 ed è stata licenziata in data 2.1.2022 con una anzianità lavorativa di poco più di due anni. La società soggiace al regime sanzionatorio di tutela obbligatoria avendo meno di 15 dipendenti, circostanza non contestata e ammessa dalla stessa controparte;
il rapporto di lavoro è sorto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015 e la paga base della ricorrente era di circa 583,00 euro mensili.
(…)”.
3 Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla SI.ra i cui motivi di gravame verranno trattati distintamente Parte_1 per ragioni di chiarezza espositiva, non risulta meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, di cui va incidentalmente affermata l'ammissibilità, trattandosi di motivo di impugnazione conforme al dettato dell'art. 434 c.p.c. (essendo chiaro che suo tramite la lavoratrice appellante ha voluto censurare l'operato del Giudice
a quo, laddove ha ritenuto ammissibile e dirimente ai fini della decisione la produzione in giudizio del contratto di lavoro di lavoro della SI.ra ), rileva la Corte Controparte_3 che lo stesso non appare fondato.
Al riguardo, va osservato che tale contratto di lavoro è stato acquisito dal Giudice di prime cure nel corso dell'udienza di discussione del 18/10/2023, nel legittimo contraddittorio fra le parti in causa e senza obiezioni di sorta da parte dell'allora ricorrente. Tale acquisizione, inoltre, è stata disposta dal Tribunale di Parma nel legittimo esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. al fine di approfondire “una pista probatoria” emersa solo in corso causa a seguito della produzione in giudizio da parte della società allora resistente del
Libro Unico del Lavoro relativo ai mesi da aprile a giugno 2022 e delle eccezioni di parte ricorrente riguardanti la SI.ra , svolte solamente nelle note Controparte_3 conclusionali depositate in data 6 ottobre 2023. Proprio in replica a tali eccezioni ed al fine di chiarire la posizione della predetta lavoratrice, nel corso dell'udienza di discussione del 18/10/2023, la difesa dell'odierna società appellata chiedeva di poter produrre il contratto di lavoro de quo, da cui emergono, peraltro, elementi di valutazioni già riscontrabili dal LUL della società.
In proposito si rammenta che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” SInificative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano SInificativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c. [e per il primo grado dall'art. 421 c.p.c. n.d.r.], di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” ovvero gli stessi siano emersi solo nel corso del giudizio, con conseguente necessità di implementazione istruttoria (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v.
Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
In conclusione, le doglianze svolte dall'odierna appellante in merito all'acquisizione del contratto di lavoro della SI.ra , oltre ad essere irrimediabilmente Controparte_3 tardive e come tali inammissibili (posto che avrebbero dovuto essere svolte nel corso
4 dell'udienza del 18/10/2023), appaiono altresì infondate alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 421 c.p.c.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, il rigetto del primo motivo di gravame proposto dalla SI.ra Parte_1
Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di appello, a mezzo del quale l'allora ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 74, 76, 87, 196 quater disp. att. c.p.c., dell'art. 170 comma 4 c.p.c. atteso che il contratto di lavoro della SI.ra Controparte_3
è stato acquisito in formato cartaceo e non risulta depositato nel fascicolo telematico.
Al riguardo, va osservato che l'art. 196 quater disp. att. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis disponeva: “Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”.
Nel caso di specie, è evidente che il Tribunale di Parma si sia avvalso di tale specifica facoltà prevista dal Legislatore posto che la copia cartacea del contratto di lavoro della SI.ra (tuttora presente nel fascicolo d'ufficio di primo grado) è stata Controparte_3 prodotta nel corso dell'udienza di discussione, poco prima che il Giudice a quo si ritirasse in camera di conSIlio con conseguente impossibilità di ordinare in tempi utili il deposito telematico di tale documento, salvo doversi disporre un inutile rinvio del procedimento con indebito allungamento dei tempi del giudizio, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, costituzionalmente stabilito dall'art. 111 Cost.
Lo stesso Legislatore, peraltro, non ha previsto alcuna esplicita sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di deposito di atti e documenti del processo con modalità telematiche e l'art. 156, 1° co. c.p.c. stabilisce che: “Non può essere pronunciata la nuLLtà per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nuLLtà non è comminata dalla legge” . Va, poi, rammentato che l'ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 della III Sezione Civile della
Corte di Cassazione ha stabilito che, di regola, è «inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo»; ma a tale regola
«fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo».
Nel caso di specie, oltre ad apparire insussistente la dedotta violazione processuale,
l'odierna appellante, in ogni caso, al di là di una mera statuizione di principio, non ha prospettato alcuna specifica lesione del suo diritto di difesa, né ha chiarito quale concreto
5 pregiudizio avrebbe subito dalla produzione cartacea del documento in questione, avvenuta, lo si ripete, nel legittimo contraddittorio fra le parti ed in assenza di contestazioni da parte della difesa della lavoratrice.
Infine, l'infondatezza del motivo di gravame in esame va affermata avendo anche riguardo al principio di diritto enunciato dal Giudice della nomofilachia di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” (Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835). La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato e statuito, infatti, che anche per i documenti, sia essi prodotti con modalità telematica o in formato cartaceo, sovviene il principio che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, anche il secondo motivo di appello va respinto.
Merita, infine, reiezione anche il terzo motivo di gravame, a mezzo del quale la lavoratrice appellante ha censurato le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Tribunale di
Parma nella gravata sentenza.
Al riguardo, è opportuno ricordare che l'art. 1 l. 604/1966 prevede che, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo (soggettivo od oggettivo). L'art. 3 l. 604/1966, poi, definisce il giustificato motivo oggettivo, identificandolo in «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». La giurisprudenza di legittimità, interpretando questa norma, ha chiarito che il sindacato giurisdizionale sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, la cui libertà trova tutela a livello costituzionale nell'art. 41 Cost. Il giudice deve invece limitarsi a verificare che il recesso sia effettivamente dipeso da scelte organizzative di natura tecnico produttiva, e non mascheri invece pretestuosi obiettivi di interrompere il rapporto con un determinato lavoratore divenuto sgradito al datore di lavoro (v. a es. Cass. 1° luglio 2013, n. 13516).
Deve quindi valutarsi se sia stata provata in giudizio dal datore di lavoro (essendo questi gravato dell'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 5 l. 604/1996) l'effettiva ricorrenza nel caso di specie delle ragioni aziendali e del loro legame eziologico con il recesso dal rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente.
Sul punto, deve precisarsi, infine, che, per giurisprudenza consolidata, costituisce chiaro indice dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo la circostanza che, successivamente al recesso datoriale, sia stato assunto nuovo personale cui siano state affidate le stesse mansioni del lavoratore licenziato, chiaro segnale della persistente necessità delle attività espletate da quest'ultimo nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale (Cass. 8 marzo 2011, n. 5512; Cass. 1° agosto 2013, n. 18416).
6 Ciò posto, rileva la Corte che il Giudice di prime cure, a dispetto di quanto sostenuto dall'allora ricorrente, ha svolto un'attenta e meditata disamina di tutte le risultanze istruttorie in atti, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi di diritto. Ed invero, nella gravata sentenza si ha modo di leggere: “(…) 15. La teste ha così Per_1 dichiarato: «Non ho lavorato presso la società . Conosco la ricorrente, è una CP_1 mia conoscente. So che faceva l'impiegata in quanto me l'ha riferito. ADR non gestisco il mio profilo Linkedin, credo che sia stato compilato da mio figlio 12enne e che abbia inserito il nome della società perché li conosciamo di famiglia. Peraltro risulta che contemporaneamente avrei lavorato anche per un'altra società. ADR i sono amici CP_1 di famiglia, mi recavo presso la loro abitazione che è anche la sede della loro attività. A quanto so attualmente l'attività è gestita dal titolare, mi è stato riferito da lui. La SI.
non lavora per la società convenuta, fa la parrucchiera. Non ho mai lavorato CP_2 per la società»
16. La testimone ha quindi escluso di avere lavorato per la società convenuta.
17. Nella testimonianza si fa riferimento al profilo LinkedIn della teste in quanto la ricorrente ha prodotto uno screenshot di tale profilo, in cui è appunto indicata come società datrice di lavoro la convenuta.
18. Sul punto, si rileva che, sebbene appaia poco plausibile che il figlio dodicenne abbia compilato il profilo della madre su un social network di carattere professionale e quindi tendenzialmente non utilizzato dai giovanissimi, lo screenshot prodotto in causa può costituire al più un argomento di prova, il cui valore probatorio è quindi eliso dalla prova testimoniale di segno contrario.
19. Peraltro, l'inizio dell'impiego presso la convenuta indicato nella pagina del profilo è individuato nel luglio 2018, in epoca anteriore al licenziamento di sicché Parte_1 non ricorrerebbe nel caso di specie una nuova assunzione della teste in sostituzione della ricorrente.
20. In giudizio sono state poi prodotte le registrazioni di conversazioni telefoniche tra la ricorrente e la teste nella quale quest'ultima appare rispondere al telefono per Per_1 conto della società convenuta (in particolare, iniziando la telefonata dicendo «F.LL , CP_1 buonasera»).
Interpellata sul loro contenuto, la teste ha riferito: «Non ricordo date di telefonate, posso aver risposto al telefono a casa del SI. . Capitava che ero lì di passaggio. Posso aver CP_1 risposto “F.LL FA” in base a quello che mi è stato detto. È mia la voce ai docc. 8, 9 e
10. Poteva capitare che il SI. quando era in difficoltà mi chiedesse aiuto ma non CP_1 svolgevo materialmente alcuna attività. Io da dicembre 2021 a maggio 2022, ho assistito giornalmente mia madre terminale all'Ospedale di Parma;
dopo che è mancata dopo pochi giorni mio figlio ha avuto un grave infortunio per cui è stato ricoverato».
21. Sebbene quindi la teste abbia confermato che la voce nelle registrazioni delle telefonate è effettivamente la sua, la stessa ha escluso che ciò sia dovuto a una sua
7 occupazione stabile presso la società convenuta, riferendo che si recava spesso presso
l'abitazione dei FA in quanto amici di famiglia e che occasionalmente rispondesse al telefono in modo “professionale” solo in quanto le era stato detto di fare così (n.d.r. affermazione, ad avviso del Collegio, alquanto inverosimile e infatti sostanzialmente trascurata dal Tribunale, come evidente infra).
22. La teste ha poi dichiarato che nel periodo successivo al licenziamento della ricorrente non avrebbe comunque potuto lavorare in quanto impegnata nell'assistenza quotidiana alla madre malata e poi al figlio infortunato.
23. Complessivamente, pur rimanendo in parte ambiguo il rapporto tra la teste Per_1
e la società convenuta – anche considerando che le tre telefonate sono avvenute in tre momenti diversi distanziati nel tempo e che dal loro contenuto la teste sembra avere una certa dimestichezza con gli affari aziendali – non si riscontrano nel compendio probatorio in atti elementi sufficienti a far ritenere con sufficiente certezza che la testimone abbia dichiarato il falso nell'affermare di non avere mai lavorato per la convenuta. 24. In ogni caso, poi, non si hanno sufficienti elementi per ritenere dimostrato che ella sia stata assunta in sostituzione della ricorrente: ciò anche considerando quanto riferito dalla teste dipendente di una ditta – MA AN s.r.l. – cliente della società Tes_1 convenuta, che ha dichiarato che per un periodo si è interfacciata con «un » CP_3 per le questioni burocratiche, ma «in un periodo anteriore a (ossia la Pt_1 ricorrente).
25. Il fatto che non abbia lavorato come segretaria presso la società, ma che Per_1 fosse invece solo un'amica di famiglia, è stato riferito anche dal teste . Tes_2
26. Anche la testimone consulente del lavoro dell'azienda, ha dichiarato di Tes_3 conoscere da tempo ma di non essersi mai interfacciata con lei per la gestione Per_1 di pratiche amministrative di . CP_1
27. Con riferimento alla posizione di , cognata del titolare della convenuta, CP_2 che sarebbe stata – secondo la ricorrente – anch'ella assunta in sostituzione della dipendente licenziata, è emerso quanto segue dalle deposizioni testimoniali.
28. La testimone ha riferito che non lavora per la società convenuta, Per_1 CP_2 lavorando invece come parrucchiera.
29. , marito di , ha parimenti riferito che la stessa non ha mai lavorato Tes_2 CP_2 per la società e che svolge l'attività di parrucchiera.
30. La testimone ha dichiarato che non gestiva pratiche amministrative Tes_3 CP_2 per la società.
31. Infine, il teste che lavora per la società come idraulico, ha dichiarato che Tes_4 CP_2
non lavora in azienda.
[...]
32. A ciò si aggiunga che diversi testi hanno concordemente dichiarato che, dopo il licenziamento della ricorrente, le mansioni burocratiche e amministrative da lei precedentemente espletate sono state svolte dal titolare (testimonianze Persona_3
8 , . Tes_2 Tes_3 Tes_5 Tes_4
33. Nell'ambito di tale quadro probatorio, la registrazione di una telefonata tra la ricorrente e il titolare della convenuta, nella quale questi sembra fare riferimento a una possibile attribuzione delle mansioni della lavoratrice licenziate alla cognata, può valere al massimo come argomento di prova non idoneo a confutare concordi testimonianze di segno contrario.
34. Infine, dal deposito del LUL per i mesi successivi al licenziamento è emerso che, in data 5.4.2022, sia stata assunta una dipendente con qualifica di impiegata Per_4
; dal contratto depositato in sede di udienza di discussione emerge tuttavia che la
[...] stessa sia stata assunta con mansione di controllo e vigilanza per la gestione del trasporto per conto terzi e quindi con mansioni differenti da quelle precedentemente espletate dalla ricorrente.
35. In conclusione, considerando che non risulta essere stata effettuata alcuna assunzione formale in sostituzione della ricorrente e che non vi è sufficiente prova di eventuali assunzioni irregolari, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella riorganizzazione aziendale con concentrazione delle mansioni burocratiche nella persona del titolare, può dirsi raggiunta. (…)”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, apparendo immuni da vizi logico-giuridici e risultando suffragate dalle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa
Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante
(con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N.
642/2015).
L'odierna appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo
Collegio alcun dirimente spunto di riflessione e/o nuovo elemento di prova che possa indurre a rimeditare le valutazioni del materiale probatorio compiute dal Tribunale di
Parma, essendosi sostanzialmente limitata ad una “sterile” riproposizione delle proprie prospettazioni, già scrutinate funditus nella sentenza impugnata.
Rispetto a quanto già diffusamente argomentato dal Giudice a quo solo alcune puntualizzazioni appaiono importanti, le dichiarazioni della SInora e Testimone_6 del SInor circa la presenza in azienda di tale , richiamate da Persona_5 Per_6 parte appellante a sostegno delle proprie ragioni, si riferiscono, a ben vedere, all'attualità
e, quindi, non disvelano alcuna nuova assunzione effettuata “in sostituzione” dell'allora ricorrente.
In particolare, ha dichiarato sul punto: “Attualmente quando lavoro Testimone_6 con per le parti burocratiche mi confronto con un tale od CP_1 Per_6 occasionalmente con il titolare direttamente”. Il teste invece, ha dichiarato al riguardo: “(…) nell'ultimo mese ci sono Persona_5 due geometri a cui consegno i rapportini. Si chiamano e ”. Per_7 Per_6
Peraltro, il LUL prodotto dalla società appellata in correlazione al semestre successivo al
9 licenziamento dell'allora ricorrente non indica l'assunzione di alcun . Trattandosi, Per_6 peraltro, di geometra se ne deve rilevare la non sovrapponibilità con la figura dell'odierna appellante.
Quanto, invece, alla posizione di assunto nella tarda primavera del 2022, CP_4 trattasi di geometra, come dichiarato dal teste presumibilmente Persona_5 deputato alla gestione delle pratiche tecniche della società appellata ed avente, per di più, una ben diversa professionalità rispetto a quella dell'allora ricorrente che, infatti, non ha svolto alcuna specifica eccezione sul punto.
Infine, per quanto concerne l'impossibilità di reimpiego dell'allora ricorrente in mansioni diverse, anche inferiori (c.d. obbligo di repêchage), le piccole dimensioni della CP_1 unipersonale, valutate congiuntamente alla tipologia di attività esercitata dalla datrice
[...] di lavoro (che si occupa di movimentazione terra, demolizione di edifici, sistemazione di terreni e di altri lavori di completamento di edifici, nonché della costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi) ed al basso profilo professionale dell'allora ricorrente, fanno presumere l'insussistenza di possibilità di ricollocazione all'interno della società appellata. Del resto, la stessa appellante non è stata in grado di indicare sue alternative collocazioni lavorative, anche solo astrattamente praticabili.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni aspetto dedotto in causa, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
La complessità e la scarsa chiarezza della vicenda fattuale sottesa alla controversia, emersa anche dalle ambiguità istruttorie di cui si è dato conto in motivazione, anche ad avviso di questa Corte, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado fra le parti in causa.
Dà atto del rigetto dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, confermando integralmente la gravata sentenza;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà atto del rigetto dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di conSIlio del giorno 30.01.2025
Il ConSIliere est. dott. Roberto PascareLL
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
10