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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4434/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COPPOLA ANTONIO e Parte_1 dell'avv. COPPOLA SANDRO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. DI NIELLI LAURA e dell'avv. CP_1
LASTELLA PASQUALE, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha allegato Parte_1 che:
- nel corso dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito a
Giovinazzo (BA) in via Eustachio n. 23, a maggio 2021, aveva affidato a titolare della ditta “Sabatino parquet”, l'incarico verbale di CP_1 eseguire nell'intero immobile, esclusi una zona della cucina, la cabina armadio della camera da letto matrimoniale e i due bagni, la posa in opera di un parquet prefinito, composto da listoni in legno di rovere ad incastri di colore “cashmere” pagina 1 di 16 (grigio chiaro), e del relativo battiscopa in legno di colore bianco, da lei acquistati presso la ditta Ellegidue S.r.l. di Bitonto per il prezzo rispettivamente di euro
6.486,67 ed euro 376,20 (oltre i.v.a. 22%), come da documento di trasporto del
24/5/21 e fattura del 31/5/21 (doc. 2 prod. COPPOLA). Al parquet fornito era allegata la scheda tecnica della ditta produttrice “BA parquet” (doc. 3 prod.
COPPOLA).
- , accettato l'incarico per un corrispettivo indicato in circa euro CP_1
2.000,00, ha iniziato a fine maggio 2021 i lavori di posa del parquet mediante incollatura sul massetto preesistente. I lavori, per la maggior parte, sono terminati a fine giugno 2021, restando da applicare parti residue di battiscopa in attesa dell'installazione delle nuove porte da altra ditta;
- in conto al corrispettivo dell'opera sono stati fatti in favore di due CP_1 bonifici di euro 1.000,00 ciascuno, con rilascio delle corrispondenti fatture n. 17 del 26/5/21 (doc. 4) e n. 21 del 23/6/21 (doc. 5). Nella descrizione di quest'ultima fattura si parla di “II acconto”;
- a metà luglio, dopo il montaggio delle nuove porte, ha completato la CP_1 messa in opera del battiscopa. Inoltre, poiché in cucina una parte del parquet a contatto con la pavimentazione in gres risultava sopraelevata, creando un
“dente”, ha levigato parti di superficie di alcuni listoni al fine di ridurne lo spessore, precisando che sarebbe poi ritornato per perfezionare il lavoro;
- il giorno 30/8/2021 si è recato nell'appartamento per applicare una CP_1 vernice al fine di mascherare le parti di parquet levigate;
e in tale occasione, dopo aver preso le misure delle superfici lavorate, ha chiesto il pagamento di un saldo di euro 400,00, che la ricorrente ha subito effettuato in contanti, dopo aver prelevato il denaro dalla propria banca (doc. 7 prod. ); Pt_1
- l'intervento di levigatura e verniciatura dei listoni in cucina ha avuto un risultato insoddisfacente, stante il danneggiamento delle superfici a vista;
inoltre, in più punti dell'appartamento, il parquet ha iniziato a produrre scricchiolii e rumori di vuoto al passaggio delle persone;
pagina 2 di 16 - invitato a prendere atto di quanto sopra, , tornato nell'appartamento CP_1 il giorno 13/9/2021, si è dichiarato disponibile a porre rimedio ai difetti rilevati;
ma in seguito non si è più presentato;
- al fine di verificare le cause dei suddetti inconvenienti, il tecnico di fiducia incaricato dalla ricorrente, il geometra , nei primi giorni di ottobre ha CP_2 fatto sollevare da un operaio i listoni del parquet della cucina che presentavano la superficie levigata e ha riscontrato che erano stati posati su un sottofondo non adeguatamente trattato e utilizzando minime quantità di collante in zone limitate degli stessi;
- in previsione della necessità di sostituire quei listoni ed eventuali altri, la ricorrente ha acquistato dalla ditta Ellegidue altri 8 mq. di parquet rimasti in magazzino, con una spesa di euro 574,64 come da fattura accompagnatoria del
5/10/21 (doc. 8 prod. ), tenendoli poi a disposizione per l'utilizzo; Pt_1
- con mail a mezzo PEC dell'11/10/2021 la ricorrente ha contestato a CP_1 la cattiva esecuzione del lavoro e l'ha invitato a rifare la posa dell'intero parquet, poiché in mancanza vi avrebbe provveduto autonomamente con addebito delle spese (doc. 9); ma non c'è stato alcun riscontro;
- inoltre, la ricorrente, per l'eventualità che fossero necessari ulteriori listoni di parquet per le sostituzioni in altre zone dell'appartamento ha chiesto alla casa produttrice “BA parquet” se fossero disponibili, ma ha ricevuto una risposta negativa in quanto la ditta, con mail del 12/11/2021, ha precisato che “il cashmere è fuori produzione” (doc. 10 prod. ); Pt_1
- in considerazione di tutto ciò la ricorrente ha conferito al geom. CP_3
l'incarico per un più preciso accertamento dei problemi, delle cause e
[...] delle soluzioni;
e il tecnico, eseguite le verifiche in loco avvalendosi di personale specializzato, ha rilasciato una relazione tecnica del 15/12/2021, corredata da fotografie e planimetria dell'appartamento, con cui ha rilevato che l'opera non è stata realizzata a regola d'arte, stante -fra l'altro- il mancato trattamento del massetto, la scarsa quantità di collante applicata fra il piano di posa e i listoni, la conseguente instabilità del parquet in molti punti, il cattivo risultato dell'intervento di levigatura e verniciatura di alcuni listoni posati in cucina,
pagina 3 di 16 rendendo necessari la sostituzione dell'intero parquet e del relativo battiscopa, a costi molto elevati, o almeno il recupero e la pulizia del parquet e del battiscopa esistenti e la loro applicazione su un massetto idoneamente preparato, con una spesa preventivata in complessivi euro 15.106,00 oltre i.v.a., tuttavia senza la certezza di un buon risultato finale (doc. 11 prod. ); Pt_1
- il geom. , per il suo intervento e la redazione della perizia tecnica ha CP_2 emesso la fattura n. 52 del 16/12/21 per complessivi euro 369,50 (doc. 12 prod.
); Pt_1
- con ricorso al Tribunale di Bari del 21/12/21 iscritto al n. 16015/2021 r.g., la ricorrente, premesse e documentate le suddette circostanze, ha chiesto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., poi riqualificato come consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare la spettanza e l'entità dei crediti derivanti dalla responsabilità contrattuale e/o da fatto illecito del convenuto;
CP_1
- all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (svoltosi nella contumacia del convenuto), il C.T.U. incaricato, il geometra , eseguiti i CP_4 rilievi sul posto ed espletato il tentativo di conciliazione, con esito negativo per mancata risposta del convenuto al suo invito, ha depositato in data 18/7/2022 la propria relazione peritale (doc. 16) con cui ha accertato che l'opera eseguita da
, a causa delle difformità e dei vizi riscontrati e valutati, è del tutto CP_1 inadatta alla sua destinazione, e presenta evidente pericolo di rovina, in tutto o in parte, e gravi difetti, quantificando altresì i costi per il rifacimento completo del parquet e del battiscopa e i danni conseguenti al mancato godimento dell'immobile.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, la ricorrente ha dunque convenuto in giudizio , al fine di ottenere l'accertamento delle difformità e dei vizi CP_1 della posa in opera del parquet all'interno del proprio appartamento, commissionata alla controparte, e, per l'effetto, la declaratoria della risoluzione del contratto ex art. 1668, co. 2, c.c. e/o della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione del pagina 4 di 16 corrispettivo ricevuto, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese sostenute.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa CP_1 domanda, censurando le rilevate deficienze dell'indagine peritale espletata ante causam e allegando che le doglianze della ricorrente sarebbero in realtà attribuibili alla carenza di tenuta del massetto realizzato da altra ditta e/o alla difettosità e scarsa qualità del prodotto utilizzato e acquistato dalla committente.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa – istruita documentalmente e previa acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo –
è infine pervenuta all'udienza di discussione, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co.
3. c.p.c.
****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini e nei limiti di seguito precisati.
Preme innanzitutto evidenziare che il rapporto negoziale inter partes è pacificamente qualificabile in termini di contratto di appalto con conseguente applicazione della disciplina dettata dagli artt. 1667 e seguenti del codice civile.
Ciò osservato, in base alla garanzia offerta al committente dall'art. 1668 del codice civile per i vizi dell'opera appaltata, al committente spetta la scelta se agire contro il committente per ottenere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore; tale scelta presuppone che le difformità ed i vizi siano eliminabili, e comunque non tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, poiché altrimenti il committente sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto.
In base all'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità delle disposizioni dettate in materia di rimedi attivabili dal committente di un appalto
(artt. 1667 e 1668 del codice civile), questi può chiedere in alternativa alla domanda d'eliminazione dei vizi (c.d. domanda d'adempimento), la condanna dell'appaltatore (domanda di risarcimento danni per equivalente) al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti (cfr., in questi termini, fra le altre, Cass. 2001, n.10571;
pagina 5 di 16 Cass. 2000, n. 15247). Affinché spetti al committente la garanzia per il ripristino dei vizi della cosa appaltata occorre solo provare la loro sussistenza, mentre è a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (cfr. Cass. 2009 n. 21269).
Ciò chiarito, nella fattispecie oggetto del presente giudizio non sono in discussione tra le parti questioni relative alla decadenza dell'attore dalla denuncia dei vizi o all'intervenuta prescrizione dell'azione allo stesso riconosciuta contro l'appaltatore, ragione per cui, ai fini della decisione occorre verificare le risultanze processuali, al fine di stabilire se, effettivamente, sussistano i vizi del parquet lamentati dall'attore, la loro rilevanza e le cause come anche l'attribuibilità della loro responsabilità al convenuto.
Ora, ai fini della decisione assumono rilievo assorbente le conclusioni cui è giunto il Consulente tecnico nominato dal Tribunale in sede di istruzione preventiva.
In particolare, il C.T.U., nel corso delle operazioni peritali dirette a verificare lo stato dei luoghi e la condizione e qualità delle opere eseguite, ha constatato che:
- il parquet è stato montato nell'appartamento della ricorrente per una superficie complessiva di mq. 106, col relativo battiscopa per ml. 122;
- in varie zone (pari a circa il 20% della superficie), battendo sul parquet col martello di gomma si sentivano suoni cupi, a prova della non aderenza degli elementi lignei al massetto;
- in alcune zone, camminando sul parquet si udivano scricchiolii che denotano movimenti dei listoni;
- le verifiche effettuate in loco e l'esame della zona di massetto con le doghe rimosse evidenziava che il massetto di sottofondo non era stato preventivamente pulito e trattato con primer;
- i listoni erano stati oggetto di un incollaggio limitato e insufficiente, contrariamente a quanto stabilito dalla scheda tecnica del parquet;
analogo discorso valeva per il battiscopa;
pagina 6 di 16 - in cucina era inoltre accertata la presenza di un dislivello nell'accostamento tra il parquet e il pavimento in gres – attribuibile ai diversi spessori dei due materiali e non alla sola posa del parquet – per la cui buona riuscita, tuttavia, il “posatore” del parquet avrebbe dovuto smussare il listone nei punti che presentano il dislivello;
tale “levigatura” e “regolazione” dello spessore però non andava eseguita sulla faccia di finitura (“parte nobile”), così come effettuato da
, con conseguente danneggiamento del listone finito, ma intervenendo CP_1 sulla parte retrostante di supporto alla “parte nobile” in modo da garantire il regolare accostamento planare dei due diversi pavimenti.
Sulla scorta degli accertamenti compiuti, il C.T.U. è dunque pervenuto ad accertare le cause dei vizi e dei difetti lamentati dalla ricorrente, attribuendoli alla
“posa non a regola d'arte, sia del parquet che del battiscopa”, causativa dei seguenti danni:
• “mancata stabilità del parquet e del battiscopa, con possibili distacchi, dovuti al normale utilizzo e/o ai normali cambi delle condizioni ambientali dell'appartamento in funzione del suo utilizzo abitativo”;
• “parte nobile di alcuni listoni in legno, danneggiati nel tentativo di
“smussare” il dislivello di accostamento tra pavimentazione in parquet e pavimento in gres”;
Al fine di determinare i costi delle opere necessarie alla eliminazione di vizi e difetti riscontrati, il C.T.U., tenuto conto di tutto quanto visto e riscontrato in sede di sopralluogo e di quanto esposto negli atti del procedimento, è pervenuto alla conclusione di ritenere “più opportuno ed economicamente vantaggioso un intervento di rifacimento completo di parquet e battiscopa in legno, previa rimozione e smaltimento degli esistenti, anche per garantire la “regola d'arte””, dovendosi escludere, ad avviso dell'ausiliario giudiziale, “la possibilità di ripristini localizzati o dell'intera superficie e perimetro”, sia in quanto il parquet attualmente posato è stato tolto dalla propria produzione dalla ditta BA
UE (con la conseguenza che “non sarebbe garantito quindi un ripristino di tutti gli elementi che, nelle operazioni di rimozione e/o pulizia per il successivo riposizionamento in opera, potrebbero danneggiarsi sia nella faccia di finitura
pagina 7 di 16 “parte nobile”, che nella faccia di supporto destinata all'incollaggio”, oltre che a compromettere la certificazione e marcatura del prodotto), sia in quanto “i costi di manodopera necessari alla rimozione, classificazione, schematizzazione e numerazione dei listoni, e dei pezzi di battiscopa, pulizia degli stessi, e ricollocamento con incollaggio, sarebbero in ogni caso un dispendio economico comunque probabilmente inutile in funzione anche di quanto sopra esposto sulla regolarità del risultato finale”.
Il C.T.U. ha quindi determinato i costi delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e valutati, stimando “un importo pari a €
15.610,00 come da computo metrico estimativo allegato alla presente (Allegato
n.5 – Computo Metrico Estimativo Redatto dal CTU), precisando che per tale valutazione si è tenuto conto di “ricerche di mercato” e del “Listino Prezzi DEI –
APRILE 2021” opportunamente rivalutato con coefficiente ISTAT all'Aprile 2022”.
Inoltre, l'ausiliario giudiziale ha evidenziato che “le difformità e i vizi dell'opera, così come ampiamente descritti e valutati, sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, in riferimento al dislivello presente nell'accostamento dei due pavimenti, parquet e gres, nella zona cucina pranzo, tale da compromettere la planarità delle superfici;
inoltre, per quanto già esposto
e valutato, si può certamente asserire che l'opera, non eseguita a perfetta regola
d'arte, presenta evidente pericolo di rovina, in tutto o in parte e gravi difetti, tali da compromettere la stabilità del parquet e del battiscopa in legno, con distacchi che ne comprometterebbero l'utilizzo, il pregio e la sua normale funzione quale opera di finitura”.
In merito al mancato utilizzo dell'appartamento da parte della proprietaria da ottobre 2021 in poi, il C.T.U. ha infine stimato il valore locativo dell'appartamento con riferimento al canone corrente di mercato per immobili aventi le stesse caratteristiche, quantificandolo in 780 euro al mese (cfr. relazione peritale a firma del geom. del 18/7/2022 e relativi allegati). Controparte_5
Così riassunte le risultanze dell'indagine peritale, ritiene il Tribunale che l'ausiliario giudiziale sia pervenuto a conclusioni puntuali, del tutto condivisibili, in quanto formulate all'esito di un accertamento tecnico condotto in modo accurato pagina 8 di 16 e analitico e basato sulla diretta osservazione dello stato dei luoghi e delle condizioni dell'opera (e, in particolare, sull'esame ispettivo del parquet, del battiscopa e delle doghe rimosse dal C.T.P. ma ancora presenti in loco).
Le conclusioni peritali appaiono invero logicamente e congruamente motivate al termine di una verifica esente da vizi logici e metodologici, di talché alle stesse può agevolmente guardarsi come dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale senza necessità di motivazioni ulteriori (cfr. in argomento
Cass. ord. n. 8429/2021, Cass. ord. n. 1815/2015, Cass. n. n. 4850/2009).
Né appaiono scalfite dalle generiche critiche operate dalla parte resistente, le quali non soltanto non hanno pregio tecnico, essendo essenzialmente fondate su valutazioni di tipo congetturale disancorate da evidenze oggettive (e peraltro prospettate solo nel presente giudizio, non essendosi il convenuto costituito nel procedimento di A.T.P. e avendo così rinunciato alla possibilità di far valere eventuali rilievi all'operato del C.T.U. nella competente sede del contraddittorio peritale), ma sono altresì inidonee, in ogni caso, ad escludere la responsabilità dell'appaltatore. Invero, quand'anche accertata la rilevanza causale della carenza di tenuta del massetto su cui è stato posato il parquet o della scarsa qualità del prodotto messo a disposizione dalla committente, allegati dal resistente, ciò non avrebbe comunque efficacia esimente, atteso che, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, l'appaltatore ha il preciso obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d'arte assicurando al committente un'opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato tecnico conforme alle sue esigenze ed è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni od i vizi dell'opera. Inoltre,
l'appaltatore stante l'obbligo di eseguire a regola d'arte l'opera commessagli, deve osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli. Con la specifica intesa che al fine di assolvere il proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli,
l'appaltatore è obbligato a controllare nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente ed, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se pagina 9 di 16 dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera senza potere invocare il concorso di colpa del progettista o del committente. E di più, neppure, eventuali errori nelle istruzioni del Direttore dei Lavori esimono l'appaltatore da responsabilità, essendo egli tenuto a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo egli sempre uniformarsi alle regole tecniche (cfr., per tutti,
Cass., n. 8016 del 18/04/2012). Con l'ulteriore avvertenza che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità - dalla quale non v'è ragione di discostarsi –
“l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità
(Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi (cfr. n. 521/70). Tali principi, ricavati dalla piana esegesi dell'art. 1655 c.c., (secondo cui l'appaltatore è tenuto a compiere l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio) art. 1663
c.c. (in base al quale l'appaltatore è altresì tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia che quest'ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione), sono agevolmente estensibili alla diversa ipotesi in cui i materiali forniti dal committente, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l'osservanza di una particolare procedura. Nota o non nota, questa deve comunque essere seguita dall'appaltatore, il quale ha l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l'abbia mai impiegato
pagina 10 di 16 prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte” (Cass., n. 14220 del 09/04/2014).
Pertanto, poiché, quand'anche provate, le circostanze addotte non escludono il persistente obbligo dell'appaltatore di consegnare l'opera esente di vizi e/o difetti, in difetto della dimostrazione di aver agito in qualità di nudus minister (neanche allegata da ), l'accertamento istruttorio richiesto CP_1 dalla parte resistente appare del tutto superfluo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve in primo luogo essere accolta la domanda di risoluzione del contratto d'appalto formulata dall'attrice in quanto l'inadempimento della società convenuta – che non ha dimostrato l'assenza di colpa – si è rivelato essere totale, avendo essa realizzato un parquet con caratteristiche inaccettabili e come tale da rimuovere, come accertato dal
C.T.U. in sede di istruzione preventiva. In particolare, l'inadempimento è da considerarsi grave in ragione delle conseguenze - sotto il profilo economico ed operativo - che derivano dai vizi da cui sono affette le opere, i quali appaiono di evidente rilievo tenuto conto degli ingenti costi che l'attrice sarà tenuta ad affrontare per la rimozione delle opere e il rifacimento delle stesse (non essendone possibile un recupero parziale: v. relazione C.T.U. in atti), quantificati in euro 15.610, importo, questo, significativamente superiore rispetto al complessivo valore dell'appalto.
A questo punto è necessario verificare quali siano gli effetti riconducibili alla risoluzione del contratto.
L'attrice domanda che – in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto causa imputabile all'appaltatrice – il convenuto sia condannato alla restituzione dell'importo di euro 2.400, già corrispostogli a titolo di corrispettivo.
La domanda è fondata per quanto di ragione e va, pertanto, accolta nei seguenti termini.
Il contratto di appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può - in genere - considerarsi ad esecuzione continuata o pagina 11 di 16 periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola della piena retroattività degli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite, di cui all'1458 c.c. (in tal senso v. ex multis: Cass. 26862/2019 Cass. 3455/2015; Cass.
6181/2011; Cass. 8247/2009).
A tale regola sfuggono unicamente gli appalti di servizi e quelli aventi ad oggetto attività di manutenzione periodica i quali, per il loro carattere di durata, impediscono la ripetibilità delle prestazioni già eseguite, salvo il risarcimento del danno per quelle non eseguite (Cass. 27640/2018; Cass. 15705/2013).
Nel caso in esame - vertendosi in materia di appalto di opere - la risoluzione del contratto ha, quindi, effetto retroattivo tra le parti (1458 c.c.) e comporta effetti restitutori rispetto alle prestazioni rese in virtù di un contratto che si è sciolto (art. 2033 ss. c.c.; indebito ob causam finitam): essendo, infatti, l'appalto un contratto ad esecuzione prolungata (ma non periodica o differita), la retroattività ha piena efficacia e l'effetto restitutorio conseguentemente si estende all'intero corrispettivo versato, anche in caso di esecuzione parziale dell'obbligazione da parte dell'appaltatore (salvo poi ipotizzare in favore di quest'ultimo un'azione di arricchimento ingiustificato per l'opera comunque prestata e da cui il committente ha obiettivamente tratto vantaggio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, costituendo circostanza non contestata tra le parti - oltre che documentalmente provata - quella secondo cui l'attrice ha già corrisposto al convenuto, tramite bonifico, la concordata la somma di euro 2.000, la parte resistente deve essere condannata alla restituzione della stessa.
Priva invece di idoneo supporto probatorio è invece la circostanza – specificamente contestata dal convenuto in sede di costituzione in giudizio – della corresponsione dell'ulteriore importo di euro 400,00 in contanti, che parte attrice ha inteso dimostrare attraverso un'inadeguata prova documentale (attestante soltanto il prelievo bancomat della somma, in quanto tale sprovvista di univoca valenza dimostrativa) e mediante l'articolazione di una prova testimoniale inammissibile, in quanto violativa dei limiti ex art. 2726 c.c., come eccepito dal convenuto, che si è opposto all'ammissione dell'incombente istruttorio.
pagina 12 di 16 Sull'importo dovuto all'attrice devono essere riconosciuti gli interessi compensativi a decorrere dalla data della domanda, posto che l'obbligo restitutorio gravante sulla parte inadempiente trova il proprio fondamento nel venire meno del contratto come causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali e l'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla controparte la restituzione della prestazione eseguita è l'azione di ripetizione di indebito di cui all'articolo 2033 c.c. (Cass. 6911/2018; Cass. 738/2007).
Quanto all'ulteriore risarcimento del danno richiesto da parte attrice, si osserva quanto segue.
Dal giudizio di completa inidoneità dell'opera alla destinazione cui era destinata, discende innanzitutto la quantificazione del danno dell'appaltatore nella spesa necessaria per il suo integrale rifacimento (cfr. Cass. n. 9033 del 2006;
Cass. n. 23461 del 2004; Cass. n. 11602 del 2002).
Ora, quanto ai costi che l'attrice sarà tenuta a sostenere per il rifacimento delle opere realizzate dal convenuto in esecuzione del contratto di appalto, si evidenzia che, come anticipato, il C.T.U. ha accertato che – in ragione delle carenze tecniche, dei vizi e dei difetti esecutivi che connotano le opere realizzate e che interessano in modo significativo la componente strutturale e della indisponibilità in commercio dei materiali originariamente utilizzati – va esclusa la possibilità di esecuzione di interventi di parziale o settoriale riqualificazione funzionale delle stesse essendone, al contrario, necessario la rimozione di quanto realizzato e l'integrale rifacimento.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo ha quantificato il costo delle soluzioni tecniche necessarie per ovviare ai vizi delle opere realizzate dal convenuto in complessivi euro 15.610.
Tale importo è utilizzabile ai fini della decisione, ritenendo il Tribunale di aderire alle conclusioni dell'ausiliario nominato, in quanto rettamente determinate con l'osservanza delle regole della materia, nonché congruamente motivate.
I maggiori costi che l'attrice sarà tenuta a sostenere per il rifacimento delle opere appaltate al convenuto – tenuto conto del fatto che il valore delle opere pagina 13 di 16 appaltate originariamente pattuito tra le parti era pari a euro 2.000 – è, quindi, pari a euro 13.610.
Quanto al danno derivante dall'esborso sostenuto in ragione dell'instaurazione del giudizio di accertamento tecnico preventivo, esso risulta documentalmente provato per l'importo complessivo di euro 2.098 di cui euro
1.952 a titolo di compensi del C.T.U. (così come liquidati e posti a carico della ricorrente in sede di A.T.P.) ed euro 145,50 a titolo di spese vive (giusta attestazione di versamento in atti). Giova ricordare che “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate. (Cass.
n. 30854 del 06/11/2023).
È invece insufficiente la produzione della notula delle competenze del c.t.p. per l'attività stragiudiziale in mancanza di prova del pagamento (cfr. Cass., n.
26729 del 15/10/2024).
Del pari, non sono ristorabili, a titolo di danno emergente, le spese sostenute dall'attrice per l'acquisto di altra quantità di parquet, trattandosi di scelta autonomamente assunta dalla ricorrente, rivelatasi peraltro del tutto superflua e non necessitata, priva di consequenzialità immediata e diretta rispetto all'inadempimento di controparte.
È rimasta poi incontestata la circostanza per cui la ricorrente non ha utilizzato l'immobile per propria abitazione, stante l'inidoneità della pavimentazione, dall'ottobre 2021 (messa in mora di ) al luglio 2022 CP_1
(deposito della relazione di C.T.U.).
Al pregiudizio patito dall'attrice va dunque aggiunto il danno conseguente al mancato godimento dell'appartamento per il periodo indicato, danno che il
Tribunale quantifica in via equitativa (rapportando il mancato godimento al ragionevole valore locativo dell'immobile, tenuto conto delle valutazioni operate pagina 14 di 16 dal C.T.U. in relazione al valore di locazione massimo) in euro 650 al mese, per un totale di euro 5.850.
Trattandosi di debito di valore, le somme riconosciute vanno rivalutate (cfr., per tutti, Cass., n. 24310 del 2006). Gli effetti della svalutazione, infatti, vanno addebitati all'obbligato, in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare. Tale rivalutazione deve essere effettata secondo gli indici
Istat dalla data dell'accertamento consulenziale (18/7/2022) all'attualità.
Sulla somma odiernamente liquidata decorreranno gli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (non svolta) e con riduzione del 50% della fase decisionale stante l'adozione del modulo processuale semplificato.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto oggetto di causa per
[...] inadempimento grave di;
CP_1
- CONDANNA alla restituzione – in favore dell'attrice – della CP_1 somma di euro 2.000 – oltre interessi dalla domanda al saldo;
- CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, della somma CP_1 di euro 2.098 per spese di A.T.P. e di euro 19.460 a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno complessivamente patito da , oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi al tasso di cui all'art. art. 1284 c.c., comma primo, sulla somma anno per anno rivalutata con decorrenza dal 18/07/2022 alla data della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, sulla somma così ottenuta dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
pagina 15 di 16 - CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di CP_1 lite, liquidate in euro 264 per esborsi e in euro 2.547 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 8 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4434/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COPPOLA ANTONIO e Parte_1 dell'avv. COPPOLA SANDRO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. DI NIELLI LAURA e dell'avv. CP_1
LASTELLA PASQUALE, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha allegato Parte_1 che:
- nel corso dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito a
Giovinazzo (BA) in via Eustachio n. 23, a maggio 2021, aveva affidato a titolare della ditta “Sabatino parquet”, l'incarico verbale di CP_1 eseguire nell'intero immobile, esclusi una zona della cucina, la cabina armadio della camera da letto matrimoniale e i due bagni, la posa in opera di un parquet prefinito, composto da listoni in legno di rovere ad incastri di colore “cashmere” pagina 1 di 16 (grigio chiaro), e del relativo battiscopa in legno di colore bianco, da lei acquistati presso la ditta Ellegidue S.r.l. di Bitonto per il prezzo rispettivamente di euro
6.486,67 ed euro 376,20 (oltre i.v.a. 22%), come da documento di trasporto del
24/5/21 e fattura del 31/5/21 (doc. 2 prod. COPPOLA). Al parquet fornito era allegata la scheda tecnica della ditta produttrice “BA parquet” (doc. 3 prod.
COPPOLA).
- , accettato l'incarico per un corrispettivo indicato in circa euro CP_1
2.000,00, ha iniziato a fine maggio 2021 i lavori di posa del parquet mediante incollatura sul massetto preesistente. I lavori, per la maggior parte, sono terminati a fine giugno 2021, restando da applicare parti residue di battiscopa in attesa dell'installazione delle nuove porte da altra ditta;
- in conto al corrispettivo dell'opera sono stati fatti in favore di due CP_1 bonifici di euro 1.000,00 ciascuno, con rilascio delle corrispondenti fatture n. 17 del 26/5/21 (doc. 4) e n. 21 del 23/6/21 (doc. 5). Nella descrizione di quest'ultima fattura si parla di “II acconto”;
- a metà luglio, dopo il montaggio delle nuove porte, ha completato la CP_1 messa in opera del battiscopa. Inoltre, poiché in cucina una parte del parquet a contatto con la pavimentazione in gres risultava sopraelevata, creando un
“dente”, ha levigato parti di superficie di alcuni listoni al fine di ridurne lo spessore, precisando che sarebbe poi ritornato per perfezionare il lavoro;
- il giorno 30/8/2021 si è recato nell'appartamento per applicare una CP_1 vernice al fine di mascherare le parti di parquet levigate;
e in tale occasione, dopo aver preso le misure delle superfici lavorate, ha chiesto il pagamento di un saldo di euro 400,00, che la ricorrente ha subito effettuato in contanti, dopo aver prelevato il denaro dalla propria banca (doc. 7 prod. ); Pt_1
- l'intervento di levigatura e verniciatura dei listoni in cucina ha avuto un risultato insoddisfacente, stante il danneggiamento delle superfici a vista;
inoltre, in più punti dell'appartamento, il parquet ha iniziato a produrre scricchiolii e rumori di vuoto al passaggio delle persone;
pagina 2 di 16 - invitato a prendere atto di quanto sopra, , tornato nell'appartamento CP_1 il giorno 13/9/2021, si è dichiarato disponibile a porre rimedio ai difetti rilevati;
ma in seguito non si è più presentato;
- al fine di verificare le cause dei suddetti inconvenienti, il tecnico di fiducia incaricato dalla ricorrente, il geometra , nei primi giorni di ottobre ha CP_2 fatto sollevare da un operaio i listoni del parquet della cucina che presentavano la superficie levigata e ha riscontrato che erano stati posati su un sottofondo non adeguatamente trattato e utilizzando minime quantità di collante in zone limitate degli stessi;
- in previsione della necessità di sostituire quei listoni ed eventuali altri, la ricorrente ha acquistato dalla ditta Ellegidue altri 8 mq. di parquet rimasti in magazzino, con una spesa di euro 574,64 come da fattura accompagnatoria del
5/10/21 (doc. 8 prod. ), tenendoli poi a disposizione per l'utilizzo; Pt_1
- con mail a mezzo PEC dell'11/10/2021 la ricorrente ha contestato a CP_1 la cattiva esecuzione del lavoro e l'ha invitato a rifare la posa dell'intero parquet, poiché in mancanza vi avrebbe provveduto autonomamente con addebito delle spese (doc. 9); ma non c'è stato alcun riscontro;
- inoltre, la ricorrente, per l'eventualità che fossero necessari ulteriori listoni di parquet per le sostituzioni in altre zone dell'appartamento ha chiesto alla casa produttrice “BA parquet” se fossero disponibili, ma ha ricevuto una risposta negativa in quanto la ditta, con mail del 12/11/2021, ha precisato che “il cashmere è fuori produzione” (doc. 10 prod. ); Pt_1
- in considerazione di tutto ciò la ricorrente ha conferito al geom. CP_3
l'incarico per un più preciso accertamento dei problemi, delle cause e
[...] delle soluzioni;
e il tecnico, eseguite le verifiche in loco avvalendosi di personale specializzato, ha rilasciato una relazione tecnica del 15/12/2021, corredata da fotografie e planimetria dell'appartamento, con cui ha rilevato che l'opera non è stata realizzata a regola d'arte, stante -fra l'altro- il mancato trattamento del massetto, la scarsa quantità di collante applicata fra il piano di posa e i listoni, la conseguente instabilità del parquet in molti punti, il cattivo risultato dell'intervento di levigatura e verniciatura di alcuni listoni posati in cucina,
pagina 3 di 16 rendendo necessari la sostituzione dell'intero parquet e del relativo battiscopa, a costi molto elevati, o almeno il recupero e la pulizia del parquet e del battiscopa esistenti e la loro applicazione su un massetto idoneamente preparato, con una spesa preventivata in complessivi euro 15.106,00 oltre i.v.a., tuttavia senza la certezza di un buon risultato finale (doc. 11 prod. ); Pt_1
- il geom. , per il suo intervento e la redazione della perizia tecnica ha CP_2 emesso la fattura n. 52 del 16/12/21 per complessivi euro 369,50 (doc. 12 prod.
); Pt_1
- con ricorso al Tribunale di Bari del 21/12/21 iscritto al n. 16015/2021 r.g., la ricorrente, premesse e documentate le suddette circostanze, ha chiesto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., poi riqualificato come consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare la spettanza e l'entità dei crediti derivanti dalla responsabilità contrattuale e/o da fatto illecito del convenuto;
CP_1
- all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (svoltosi nella contumacia del convenuto), il C.T.U. incaricato, il geometra , eseguiti i CP_4 rilievi sul posto ed espletato il tentativo di conciliazione, con esito negativo per mancata risposta del convenuto al suo invito, ha depositato in data 18/7/2022 la propria relazione peritale (doc. 16) con cui ha accertato che l'opera eseguita da
, a causa delle difformità e dei vizi riscontrati e valutati, è del tutto CP_1 inadatta alla sua destinazione, e presenta evidente pericolo di rovina, in tutto o in parte, e gravi difetti, quantificando altresì i costi per il rifacimento completo del parquet e del battiscopa e i danni conseguenti al mancato godimento dell'immobile.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, la ricorrente ha dunque convenuto in giudizio , al fine di ottenere l'accertamento delle difformità e dei vizi CP_1 della posa in opera del parquet all'interno del proprio appartamento, commissionata alla controparte, e, per l'effetto, la declaratoria della risoluzione del contratto ex art. 1668, co. 2, c.c. e/o della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione del pagina 4 di 16 corrispettivo ricevuto, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese sostenute.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa CP_1 domanda, censurando le rilevate deficienze dell'indagine peritale espletata ante causam e allegando che le doglianze della ricorrente sarebbero in realtà attribuibili alla carenza di tenuta del massetto realizzato da altra ditta e/o alla difettosità e scarsa qualità del prodotto utilizzato e acquistato dalla committente.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa – istruita documentalmente e previa acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo –
è infine pervenuta all'udienza di discussione, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co.
3. c.p.c.
****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini e nei limiti di seguito precisati.
Preme innanzitutto evidenziare che il rapporto negoziale inter partes è pacificamente qualificabile in termini di contratto di appalto con conseguente applicazione della disciplina dettata dagli artt. 1667 e seguenti del codice civile.
Ciò osservato, in base alla garanzia offerta al committente dall'art. 1668 del codice civile per i vizi dell'opera appaltata, al committente spetta la scelta se agire contro il committente per ottenere la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore; tale scelta presuppone che le difformità ed i vizi siano eliminabili, e comunque non tali da rendere l'opera del tutto inadatta alle sue funzioni, poiché altrimenti il committente sarebbe legittimato a chiedere la risoluzione del contratto.
In base all'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità delle disposizioni dettate in materia di rimedi attivabili dal committente di un appalto
(artt. 1667 e 1668 del codice civile), questi può chiedere in alternativa alla domanda d'eliminazione dei vizi (c.d. domanda d'adempimento), la condanna dell'appaltatore (domanda di risarcimento danni per equivalente) al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti (cfr., in questi termini, fra le altre, Cass. 2001, n.10571;
pagina 5 di 16 Cass. 2000, n. 15247). Affinché spetti al committente la garanzia per il ripristino dei vizi della cosa appaltata occorre solo provare la loro sussistenza, mentre è a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (cfr. Cass. 2009 n. 21269).
Ciò chiarito, nella fattispecie oggetto del presente giudizio non sono in discussione tra le parti questioni relative alla decadenza dell'attore dalla denuncia dei vizi o all'intervenuta prescrizione dell'azione allo stesso riconosciuta contro l'appaltatore, ragione per cui, ai fini della decisione occorre verificare le risultanze processuali, al fine di stabilire se, effettivamente, sussistano i vizi del parquet lamentati dall'attore, la loro rilevanza e le cause come anche l'attribuibilità della loro responsabilità al convenuto.
Ora, ai fini della decisione assumono rilievo assorbente le conclusioni cui è giunto il Consulente tecnico nominato dal Tribunale in sede di istruzione preventiva.
In particolare, il C.T.U., nel corso delle operazioni peritali dirette a verificare lo stato dei luoghi e la condizione e qualità delle opere eseguite, ha constatato che:
- il parquet è stato montato nell'appartamento della ricorrente per una superficie complessiva di mq. 106, col relativo battiscopa per ml. 122;
- in varie zone (pari a circa il 20% della superficie), battendo sul parquet col martello di gomma si sentivano suoni cupi, a prova della non aderenza degli elementi lignei al massetto;
- in alcune zone, camminando sul parquet si udivano scricchiolii che denotano movimenti dei listoni;
- le verifiche effettuate in loco e l'esame della zona di massetto con le doghe rimosse evidenziava che il massetto di sottofondo non era stato preventivamente pulito e trattato con primer;
- i listoni erano stati oggetto di un incollaggio limitato e insufficiente, contrariamente a quanto stabilito dalla scheda tecnica del parquet;
analogo discorso valeva per il battiscopa;
pagina 6 di 16 - in cucina era inoltre accertata la presenza di un dislivello nell'accostamento tra il parquet e il pavimento in gres – attribuibile ai diversi spessori dei due materiali e non alla sola posa del parquet – per la cui buona riuscita, tuttavia, il “posatore” del parquet avrebbe dovuto smussare il listone nei punti che presentano il dislivello;
tale “levigatura” e “regolazione” dello spessore però non andava eseguita sulla faccia di finitura (“parte nobile”), così come effettuato da
, con conseguente danneggiamento del listone finito, ma intervenendo CP_1 sulla parte retrostante di supporto alla “parte nobile” in modo da garantire il regolare accostamento planare dei due diversi pavimenti.
Sulla scorta degli accertamenti compiuti, il C.T.U. è dunque pervenuto ad accertare le cause dei vizi e dei difetti lamentati dalla ricorrente, attribuendoli alla
“posa non a regola d'arte, sia del parquet che del battiscopa”, causativa dei seguenti danni:
• “mancata stabilità del parquet e del battiscopa, con possibili distacchi, dovuti al normale utilizzo e/o ai normali cambi delle condizioni ambientali dell'appartamento in funzione del suo utilizzo abitativo”;
• “parte nobile di alcuni listoni in legno, danneggiati nel tentativo di
“smussare” il dislivello di accostamento tra pavimentazione in parquet e pavimento in gres”;
Al fine di determinare i costi delle opere necessarie alla eliminazione di vizi e difetti riscontrati, il C.T.U., tenuto conto di tutto quanto visto e riscontrato in sede di sopralluogo e di quanto esposto negli atti del procedimento, è pervenuto alla conclusione di ritenere “più opportuno ed economicamente vantaggioso un intervento di rifacimento completo di parquet e battiscopa in legno, previa rimozione e smaltimento degli esistenti, anche per garantire la “regola d'arte””, dovendosi escludere, ad avviso dell'ausiliario giudiziale, “la possibilità di ripristini localizzati o dell'intera superficie e perimetro”, sia in quanto il parquet attualmente posato è stato tolto dalla propria produzione dalla ditta BA
UE (con la conseguenza che “non sarebbe garantito quindi un ripristino di tutti gli elementi che, nelle operazioni di rimozione e/o pulizia per il successivo riposizionamento in opera, potrebbero danneggiarsi sia nella faccia di finitura
pagina 7 di 16 “parte nobile”, che nella faccia di supporto destinata all'incollaggio”, oltre che a compromettere la certificazione e marcatura del prodotto), sia in quanto “i costi di manodopera necessari alla rimozione, classificazione, schematizzazione e numerazione dei listoni, e dei pezzi di battiscopa, pulizia degli stessi, e ricollocamento con incollaggio, sarebbero in ogni caso un dispendio economico comunque probabilmente inutile in funzione anche di quanto sopra esposto sulla regolarità del risultato finale”.
Il C.T.U. ha quindi determinato i costi delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e valutati, stimando “un importo pari a €
15.610,00 come da computo metrico estimativo allegato alla presente (Allegato
n.5 – Computo Metrico Estimativo Redatto dal CTU), precisando che per tale valutazione si è tenuto conto di “ricerche di mercato” e del “Listino Prezzi DEI –
APRILE 2021” opportunamente rivalutato con coefficiente ISTAT all'Aprile 2022”.
Inoltre, l'ausiliario giudiziale ha evidenziato che “le difformità e i vizi dell'opera, così come ampiamente descritti e valutati, sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, in riferimento al dislivello presente nell'accostamento dei due pavimenti, parquet e gres, nella zona cucina pranzo, tale da compromettere la planarità delle superfici;
inoltre, per quanto già esposto
e valutato, si può certamente asserire che l'opera, non eseguita a perfetta regola
d'arte, presenta evidente pericolo di rovina, in tutto o in parte e gravi difetti, tali da compromettere la stabilità del parquet e del battiscopa in legno, con distacchi che ne comprometterebbero l'utilizzo, il pregio e la sua normale funzione quale opera di finitura”.
In merito al mancato utilizzo dell'appartamento da parte della proprietaria da ottobre 2021 in poi, il C.T.U. ha infine stimato il valore locativo dell'appartamento con riferimento al canone corrente di mercato per immobili aventi le stesse caratteristiche, quantificandolo in 780 euro al mese (cfr. relazione peritale a firma del geom. del 18/7/2022 e relativi allegati). Controparte_5
Così riassunte le risultanze dell'indagine peritale, ritiene il Tribunale che l'ausiliario giudiziale sia pervenuto a conclusioni puntuali, del tutto condivisibili, in quanto formulate all'esito di un accertamento tecnico condotto in modo accurato pagina 8 di 16 e analitico e basato sulla diretta osservazione dello stato dei luoghi e delle condizioni dell'opera (e, in particolare, sull'esame ispettivo del parquet, del battiscopa e delle doghe rimosse dal C.T.P. ma ancora presenti in loco).
Le conclusioni peritali appaiono invero logicamente e congruamente motivate al termine di una verifica esente da vizi logici e metodologici, di talché alle stesse può agevolmente guardarsi come dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale senza necessità di motivazioni ulteriori (cfr. in argomento
Cass. ord. n. 8429/2021, Cass. ord. n. 1815/2015, Cass. n. n. 4850/2009).
Né appaiono scalfite dalle generiche critiche operate dalla parte resistente, le quali non soltanto non hanno pregio tecnico, essendo essenzialmente fondate su valutazioni di tipo congetturale disancorate da evidenze oggettive (e peraltro prospettate solo nel presente giudizio, non essendosi il convenuto costituito nel procedimento di A.T.P. e avendo così rinunciato alla possibilità di far valere eventuali rilievi all'operato del C.T.U. nella competente sede del contraddittorio peritale), ma sono altresì inidonee, in ogni caso, ad escludere la responsabilità dell'appaltatore. Invero, quand'anche accertata la rilevanza causale della carenza di tenuta del massetto su cui è stato posato il parquet o della scarsa qualità del prodotto messo a disposizione dalla committente, allegati dal resistente, ciò non avrebbe comunque efficacia esimente, atteso che, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, l'appaltatore ha il preciso obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d'arte assicurando al committente un'opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato tecnico conforme alle sue esigenze ed è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni od i vizi dell'opera. Inoltre,
l'appaltatore stante l'obbligo di eseguire a regola d'arte l'opera commessagli, deve osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli. Con la specifica intesa che al fine di assolvere il proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli,
l'appaltatore è obbligato a controllare nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente ed, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se pagina 9 di 16 dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera senza potere invocare il concorso di colpa del progettista o del committente. E di più, neppure, eventuali errori nelle istruzioni del Direttore dei Lavori esimono l'appaltatore da responsabilità, essendo egli tenuto a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo egli sempre uniformarsi alle regole tecniche (cfr., per tutti,
Cass., n. 8016 del 18/04/2012). Con l'ulteriore avvertenza che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità - dalla quale non v'è ragione di discostarsi –
“l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità
(Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi (cfr. n. 521/70). Tali principi, ricavati dalla piana esegesi dell'art. 1655 c.c., (secondo cui l'appaltatore è tenuto a compiere l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio) art. 1663
c.c. (in base al quale l'appaltatore è altresì tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia che quest'ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione), sono agevolmente estensibili alla diversa ipotesi in cui i materiali forniti dal committente, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l'osservanza di una particolare procedura. Nota o non nota, questa deve comunque essere seguita dall'appaltatore, il quale ha l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l'abbia mai impiegato
pagina 10 di 16 prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte” (Cass., n. 14220 del 09/04/2014).
Pertanto, poiché, quand'anche provate, le circostanze addotte non escludono il persistente obbligo dell'appaltatore di consegnare l'opera esente di vizi e/o difetti, in difetto della dimostrazione di aver agito in qualità di nudus minister (neanche allegata da ), l'accertamento istruttorio richiesto CP_1 dalla parte resistente appare del tutto superfluo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve in primo luogo essere accolta la domanda di risoluzione del contratto d'appalto formulata dall'attrice in quanto l'inadempimento della società convenuta – che non ha dimostrato l'assenza di colpa – si è rivelato essere totale, avendo essa realizzato un parquet con caratteristiche inaccettabili e come tale da rimuovere, come accertato dal
C.T.U. in sede di istruzione preventiva. In particolare, l'inadempimento è da considerarsi grave in ragione delle conseguenze - sotto il profilo economico ed operativo - che derivano dai vizi da cui sono affette le opere, i quali appaiono di evidente rilievo tenuto conto degli ingenti costi che l'attrice sarà tenuta ad affrontare per la rimozione delle opere e il rifacimento delle stesse (non essendone possibile un recupero parziale: v. relazione C.T.U. in atti), quantificati in euro 15.610, importo, questo, significativamente superiore rispetto al complessivo valore dell'appalto.
A questo punto è necessario verificare quali siano gli effetti riconducibili alla risoluzione del contratto.
L'attrice domanda che – in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto causa imputabile all'appaltatrice – il convenuto sia condannato alla restituzione dell'importo di euro 2.400, già corrispostogli a titolo di corrispettivo.
La domanda è fondata per quanto di ragione e va, pertanto, accolta nei seguenti termini.
Il contratto di appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può - in genere - considerarsi ad esecuzione continuata o pagina 11 di 16 periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola della piena retroattività degli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite, di cui all'1458 c.c. (in tal senso v. ex multis: Cass. 26862/2019 Cass. 3455/2015; Cass.
6181/2011; Cass. 8247/2009).
A tale regola sfuggono unicamente gli appalti di servizi e quelli aventi ad oggetto attività di manutenzione periodica i quali, per il loro carattere di durata, impediscono la ripetibilità delle prestazioni già eseguite, salvo il risarcimento del danno per quelle non eseguite (Cass. 27640/2018; Cass. 15705/2013).
Nel caso in esame - vertendosi in materia di appalto di opere - la risoluzione del contratto ha, quindi, effetto retroattivo tra le parti (1458 c.c.) e comporta effetti restitutori rispetto alle prestazioni rese in virtù di un contratto che si è sciolto (art. 2033 ss. c.c.; indebito ob causam finitam): essendo, infatti, l'appalto un contratto ad esecuzione prolungata (ma non periodica o differita), la retroattività ha piena efficacia e l'effetto restitutorio conseguentemente si estende all'intero corrispettivo versato, anche in caso di esecuzione parziale dell'obbligazione da parte dell'appaltatore (salvo poi ipotizzare in favore di quest'ultimo un'azione di arricchimento ingiustificato per l'opera comunque prestata e da cui il committente ha obiettivamente tratto vantaggio).
Alla luce delle considerazioni che precedono, costituendo circostanza non contestata tra le parti - oltre che documentalmente provata - quella secondo cui l'attrice ha già corrisposto al convenuto, tramite bonifico, la concordata la somma di euro 2.000, la parte resistente deve essere condannata alla restituzione della stessa.
Priva invece di idoneo supporto probatorio è invece la circostanza – specificamente contestata dal convenuto in sede di costituzione in giudizio – della corresponsione dell'ulteriore importo di euro 400,00 in contanti, che parte attrice ha inteso dimostrare attraverso un'inadeguata prova documentale (attestante soltanto il prelievo bancomat della somma, in quanto tale sprovvista di univoca valenza dimostrativa) e mediante l'articolazione di una prova testimoniale inammissibile, in quanto violativa dei limiti ex art. 2726 c.c., come eccepito dal convenuto, che si è opposto all'ammissione dell'incombente istruttorio.
pagina 12 di 16 Sull'importo dovuto all'attrice devono essere riconosciuti gli interessi compensativi a decorrere dalla data della domanda, posto che l'obbligo restitutorio gravante sulla parte inadempiente trova il proprio fondamento nel venire meno del contratto come causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali e l'azione a disposizione della parte non inadempiente per ottenere dalla controparte la restituzione della prestazione eseguita è l'azione di ripetizione di indebito di cui all'articolo 2033 c.c. (Cass. 6911/2018; Cass. 738/2007).
Quanto all'ulteriore risarcimento del danno richiesto da parte attrice, si osserva quanto segue.
Dal giudizio di completa inidoneità dell'opera alla destinazione cui era destinata, discende innanzitutto la quantificazione del danno dell'appaltatore nella spesa necessaria per il suo integrale rifacimento (cfr. Cass. n. 9033 del 2006;
Cass. n. 23461 del 2004; Cass. n. 11602 del 2002).
Ora, quanto ai costi che l'attrice sarà tenuta a sostenere per il rifacimento delle opere realizzate dal convenuto in esecuzione del contratto di appalto, si evidenzia che, come anticipato, il C.T.U. ha accertato che – in ragione delle carenze tecniche, dei vizi e dei difetti esecutivi che connotano le opere realizzate e che interessano in modo significativo la componente strutturale e della indisponibilità in commercio dei materiali originariamente utilizzati – va esclusa la possibilità di esecuzione di interventi di parziale o settoriale riqualificazione funzionale delle stesse essendone, al contrario, necessario la rimozione di quanto realizzato e l'integrale rifacimento.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo ha quantificato il costo delle soluzioni tecniche necessarie per ovviare ai vizi delle opere realizzate dal convenuto in complessivi euro 15.610.
Tale importo è utilizzabile ai fini della decisione, ritenendo il Tribunale di aderire alle conclusioni dell'ausiliario nominato, in quanto rettamente determinate con l'osservanza delle regole della materia, nonché congruamente motivate.
I maggiori costi che l'attrice sarà tenuta a sostenere per il rifacimento delle opere appaltate al convenuto – tenuto conto del fatto che il valore delle opere pagina 13 di 16 appaltate originariamente pattuito tra le parti era pari a euro 2.000 – è, quindi, pari a euro 13.610.
Quanto al danno derivante dall'esborso sostenuto in ragione dell'instaurazione del giudizio di accertamento tecnico preventivo, esso risulta documentalmente provato per l'importo complessivo di euro 2.098 di cui euro
1.952 a titolo di compensi del C.T.U. (così come liquidati e posti a carico della ricorrente in sede di A.T.P.) ed euro 145,50 a titolo di spese vive (giusta attestazione di versamento in atti). Giova ricordare che “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate. (Cass.
n. 30854 del 06/11/2023).
È invece insufficiente la produzione della notula delle competenze del c.t.p. per l'attività stragiudiziale in mancanza di prova del pagamento (cfr. Cass., n.
26729 del 15/10/2024).
Del pari, non sono ristorabili, a titolo di danno emergente, le spese sostenute dall'attrice per l'acquisto di altra quantità di parquet, trattandosi di scelta autonomamente assunta dalla ricorrente, rivelatasi peraltro del tutto superflua e non necessitata, priva di consequenzialità immediata e diretta rispetto all'inadempimento di controparte.
È rimasta poi incontestata la circostanza per cui la ricorrente non ha utilizzato l'immobile per propria abitazione, stante l'inidoneità della pavimentazione, dall'ottobre 2021 (messa in mora di ) al luglio 2022 CP_1
(deposito della relazione di C.T.U.).
Al pregiudizio patito dall'attrice va dunque aggiunto il danno conseguente al mancato godimento dell'appartamento per il periodo indicato, danno che il
Tribunale quantifica in via equitativa (rapportando il mancato godimento al ragionevole valore locativo dell'immobile, tenuto conto delle valutazioni operate pagina 14 di 16 dal C.T.U. in relazione al valore di locazione massimo) in euro 650 al mese, per un totale di euro 5.850.
Trattandosi di debito di valore, le somme riconosciute vanno rivalutate (cfr., per tutti, Cass., n. 24310 del 2006). Gli effetti della svalutazione, infatti, vanno addebitati all'obbligato, in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare. Tale rivalutazione deve essere effettata secondo gli indici
Istat dalla data dell'accertamento consulenziale (18/7/2022) all'attualità.
Sulla somma odiernamente liquidata decorreranno gli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (non svolta) e con riduzione del 50% della fase decisionale stante l'adozione del modulo processuale semplificato.
P.Q.M
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Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto oggetto di causa per
[...] inadempimento grave di;
CP_1
- CONDANNA alla restituzione – in favore dell'attrice – della CP_1 somma di euro 2.000 – oltre interessi dalla domanda al saldo;
- CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, della somma CP_1 di euro 2.098 per spese di A.T.P. e di euro 19.460 a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno complessivamente patito da , oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi al tasso di cui all'art. art. 1284 c.c., comma primo, sulla somma anno per anno rivalutata con decorrenza dal 18/07/2022 alla data della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, sulla somma così ottenuta dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
pagina 15 di 16 - CONDANNA al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di CP_1 lite, liquidate in euro 264 per esborsi e in euro 2.547 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 8 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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