TRIB
Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/09/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
n. 40/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
40/2025 promosso con ricorso depositato in data 22/01/2025
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MASINI FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MASINI FRANCESCO
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. POCATERRA YLENIA elettivamente domiciliato in VIA DELLE FONTANE 18 32036 SEDICO presso il difensore avv. POCATERRA YLENIA
CONVENUTO
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra , le parti hanno _2
raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta in cui hanno formulato le condizioni dello scioglimento del matrimonio;
considerato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli (nato il Per_1
19.5.1999) e (nata il [...]); Per_2
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente
2 pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 3.10.1998 in
Comune di Belluno da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 16, parte I, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1. la LI minore rimane affidata ad entrambi i genitori e Per_2
continuerà a vivere e risiedere presso l'abitazione della madre,
OR , assegnataria dell'immobile, nonché attuale _2
proprietaria esclusiva, concordando direttamente con il padre le visite, frequentazioni e permanenze presso questi;
2. dispone che i genitori esercitino la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, anche delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della
LI medesima;
le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, per i periodi duranti i quali la minore permarrà presso ciascun genitore;
3. il GN corrisponderà alla OR , a P_ _2
titolo di contribuzione ordinaria al mantenimento mensile della
LI minore , la somma di €. 350,00, che sarà rivalutata Per_2
3 annualmente, secondo gli indici Istat, a partire da settembre 2026;
4. il figlio maggiorenne , a far data dal 28.5.2025, è assunto Per_1
con regolare contratto lavorativo presso Controparte_2
con sede in Milano (MI), c.a.p. 20154, Piazza Gae Aulenti, n. 3,
percependo una retribuzione netta mensile pari ad €. 1.700,00 e,
pertanto, revoca il contributo al mantenimento ordinario sino ad ora corrisposto dal GN , pari ad €. 200,00 in favore P_
del figlio, nonché revoca la medesima contribuzione in capo alla
OR ; _2
5. in considerazione di quanto esposto al paragrafo che precede,
revoca altresì, a carico del GN e della OR P_
, l'obbligo di contribuzione straordinaria in favore del figlio _2
; Per_1
6. i GNi e contribuiranno, nella misura del _2 P_
50% ciascuno, alle spese straordinarie della LI minore
, spese che dovranno seguire la previa concertazione ed Per_2
il regime stabiliti dal Protocollo sottoscritto dalla Presidente del
Tribunale di Belluno, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Belluno e dalle Associazioni di Avvocati operanti sul territorio,
datato 21.10.2021;
7. prende atto che entrambe le Parti godono di impiego stabile e che, pertanto, nulla è dovuto reciprocamente, da entrambi, a titolo di mantenimento iure proprio;
8. la OR continuerà a percepire l'assegno unico e/o _2
gli assegni familiari nella misura del 100%, mentre le detrazioni
4 fiscali per la LI, rimarranno al 50% in capo ad entrambe le Parti;
9. prende atto che i genitori prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, carte di identità e/o documenti equipollenti che richiedano la firma di entrambi ed intestati alla minore e si concedano Persona_3
preventivamente l'autorizzazione al libero temporaneo espatrio con la LI minore per finalità turistiche;
10. l'autovettura Skoda, targata ET284 CE, già in titolarità del
GN , rimarrà nella disponibilità ed utilizzo esclusivo P_
di questi, che potrà prelevarla dall'abitazione della OR
, entro il mese di luglio 2025, previo accordo in ordine al _2
giorno ed ora con la medesima;
11. le spese di causa sono integralmente compensate tra le Parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 02/09/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
40/2025 promosso con ricorso depositato in data 22/01/2025
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MASINI FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MASINI FRANCESCO
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. POCATERRA YLENIA elettivamente domiciliato in VIA DELLE FONTANE 18 32036 SEDICO presso il difensore avv. POCATERRA YLENIA
CONVENUTO
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso proposto dalla sig.ra , le parti hanno _2
raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta in cui hanno formulato le condizioni dello scioglimento del matrimonio;
considerato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898,
modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli (nato il Per_1
19.5.1999) e (nata il [...]); Per_2
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente
2 pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 3.10.1998 in
Comune di Belluno da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 16, parte I, anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1. la LI minore rimane affidata ad entrambi i genitori e Per_2
continuerà a vivere e risiedere presso l'abitazione della madre,
OR , assegnataria dell'immobile, nonché attuale _2
proprietaria esclusiva, concordando direttamente con il padre le visite, frequentazioni e permanenze presso questi;
2. dispone che i genitori esercitino la potestà genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, anche delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della
LI medesima;
le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, per i periodi duranti i quali la minore permarrà presso ciascun genitore;
3. il GN corrisponderà alla OR , a P_ _2
titolo di contribuzione ordinaria al mantenimento mensile della
LI minore , la somma di €. 350,00, che sarà rivalutata Per_2
3 annualmente, secondo gli indici Istat, a partire da settembre 2026;
4. il figlio maggiorenne , a far data dal 28.5.2025, è assunto Per_1
con regolare contratto lavorativo presso Controparte_2
con sede in Milano (MI), c.a.p. 20154, Piazza Gae Aulenti, n. 3,
percependo una retribuzione netta mensile pari ad €. 1.700,00 e,
pertanto, revoca il contributo al mantenimento ordinario sino ad ora corrisposto dal GN , pari ad €. 200,00 in favore P_
del figlio, nonché revoca la medesima contribuzione in capo alla
OR ; _2
5. in considerazione di quanto esposto al paragrafo che precede,
revoca altresì, a carico del GN e della OR P_
, l'obbligo di contribuzione straordinaria in favore del figlio _2
; Per_1
6. i GNi e contribuiranno, nella misura del _2 P_
50% ciascuno, alle spese straordinarie della LI minore
, spese che dovranno seguire la previa concertazione ed Per_2
il regime stabiliti dal Protocollo sottoscritto dalla Presidente del
Tribunale di Belluno, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Belluno e dalle Associazioni di Avvocati operanti sul territorio,
datato 21.10.2021;
7. prende atto che entrambe le Parti godono di impiego stabile e che, pertanto, nulla è dovuto reciprocamente, da entrambi, a titolo di mantenimento iure proprio;
8. la OR continuerà a percepire l'assegno unico e/o _2
gli assegni familiari nella misura del 100%, mentre le detrazioni
4 fiscali per la LI, rimarranno al 50% in capo ad entrambe le Parti;
9. prende atto che i genitori prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, carte di identità e/o documenti equipollenti che richiedano la firma di entrambi ed intestati alla minore e si concedano Persona_3
preventivamente l'autorizzazione al libero temporaneo espatrio con la LI minore per finalità turistiche;
10. l'autovettura Skoda, targata ET284 CE, già in titolarità del
GN , rimarrà nella disponibilità ed utilizzo esclusivo P_
di questi, che potrà prelevarla dall'abitazione della OR
, entro il mese di luglio 2025, previo accordo in ordine al _2
giorno ed ora con la medesima;
11. le spese di causa sono integralmente compensate tra le Parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, il 02/09/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5