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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, Via degli Scipioni, n. 132, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cigliano, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTI contro
, elettivamente domiciliato in Marino, Via E. De Amicis, n. 11, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Pisani, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1136 del 03.08.2023, emesso per l'importo di Euro 11.000,00, in relazione a prestito personale infruttifero.
In particolare, con ricorso monitorio, ha dedotto di aver concesso Controparte_1 prestito personale infruttifero in favore delle opponenti, per l'importo complessivo di
Euro 15.000,00, in data 15.10.2019, di aver ricevuto restituzione dell'importo di Euro
4.000,00, tramite bonifico effettuato in data 26.11.2019, di aver ricevuto assegno a saldo, per l'importo di Euro 11.000,00, in data 30.03.2020, nullo per mancata indicazione del luogo e della data di emissione. 2
Ciò premesso, le opponenti hanno contestato:
- l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento delle procedure di negoziazione assistita e mediazione obbligatoria;
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, il difetto di legittimazione passiva delle opponenti e la mancata prova del credito, in quanto, mancando la data dell'assegno, che costituisce elemento essenziale del titolo, lo stesso deve ritenersi improduttivo di effetti e inidoneo a comprovare la domanda creditoria azionata;
- il difetto di esigibilità e indeterminatezza del credito, mancando la prova del titolo del credito azionato;
- il difetto di conformità dei documenti prodotti in copia agli originali, con conseguente disconoscimento dei medesimi.
Infine, le opponenti hanno proposto domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla pretesa creditoria spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti.
In particolare, l'opposto ha evidenziato la non sottoposizione della domanda creditoria spiegata alle procedure di negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, la rilevanza dell'assegno privo di data come promessa di pagamento, la genericità del disconoscimento della conformità dei documenti prodotti in copia ai rispettivi originali.
All'udienza del 05.03.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Anzitutto, deve riscontrarsi la procedibilità della domanda azionata dall'opposto, non risultando la stessa sottoposta alla disciplina in materia di negoziazione assistita e di mediazione obbligatoria.
Con riguardo alla negoziazione assistita, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014 non trova applicazione, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 132 del 2014, nei procedimenti monitori, includendo la fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Con riguardo alla mediazione obbligatoria, le domande oggetto del presente procedimento non riguardano alcuna delle materie tassativamente indicate dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto dalle opponenti, nel caso di specie non
è venuto in rilievo contratto bancario o finanziario, ma il mero deposito di assegno 3
bancario a supporto della pretesa creditoria azionata dall'opposto, avente la propria causa in prestito infruttifero non coinvolgente istituti di credito.
Ciò posto, analizzando le deduzioni delle opponenti secondo un criterio di priorità logica, deve essere dichiarato inammissibile il disconoscimento della conformità dei documenti prodotti in copia dall'opposto ai rispettivi originali.
Infatti, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, […] ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 13.12.2017, n. 29993; conf. Cass. 03.04.2014, n. 7775; Cass.
30.10.2018, n. 27633).
Invece, nel caso di specie, le opponenti si sono limitate a contestare genericamente la conformità dei documenti prodotti in copia dall'opposto ai rispettivi originali, senza alcuna indicazione degli aspetti o punti di divergenza dei documenti indicati dagli originali, ovvero di dati da cui si possa evincere una alterazione o specifica difformità degli stessi.
Stante il carattere gravemente generico del disconoscimento operato dalle opponenti, deve dichiararsi l'inammissibilità dello stesso.
Nel merito, va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato.
Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino,
22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012,
Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006).
In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr.
Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass.
Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova del credito vantato dall'opposto nei confronti delle opponenti, in base ai plurimi elementi di seguito indicati. 4
In primo luogo, l'opposto ha documentato l'effettuazione di bonifico in favore di per l'importo di Euro 15.000,00, in data 15.10.2019, recante come Parte_2 causale l'indicazione di “prestito infruttifero”, e la successiva effettuazione di bonifico da parte di in proprio favore per l'importo di Euro 4.000,00, in data Parte_2
26.11.2019, recante come causale l'indicazione di “parziale restituzione prestito” (cfr. docc. 1 e 2, allegati al ricorso monitorio).
In secondo luogo, l'opposto ha depositato assegno emesso da in Parte_1 proprio favore per il rimanente importo di Euro 11.000,00, non suscettibile di incasso in quanto privo di ogni indicazione del luogo e della data (cfr. doc. 3, allegato al ricorso monitorio).
In relazione alla rilevanza probatoria dell'indicato assegno, risulta condivisibile il principio per cui “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto” (Cass. 06.07.2021, n.
19051, conf. Cass. 11.10.2016, n. 20449, Cass. 06.03.2006, n. 4804).
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalle opponenti, tale assegno, ancorché nullo come titolo di credito e conseguentemente inidoneo ad essere portato all'incasso, rileva nondimeno come promessa di pagamento, con correlata presunzione dell'esistenza del rapporto di credito sottostante, come specificamente dedotto dall'opposto.
Ciò posto, parte opponente, gravata della relativa prova, nulla ha documentato quanto a circostanze da cui desumere l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto di credito, limitandosi alla generica contestazione della sussistenza del credito azionato dall'opposto.
Diversamente, la sussistenza del rapporto di credito dedotto dall'opposto ha trovato riscontro nella ulteriore documentazione dal medesimo depositata, con particolare riguardo al bonifico dallo stesso effettuato, in favore dell'opponente, per l'importo di
Euro 15.000,00, a titolo di prestito infruttifero, e alla successiva parziale restituzione, da parte dell'opponente, del prestito ricevuto, per l'importo di Euro 4.000,00, con debito residuo di ammontare esattamente corrispondente all'assegno successivamente emesso.
Inoltre, l'effettuazione di pagamento, espressamente qualificato dalla disponente come parziale restituzione del prestito dalla stessa ricevuto, assume evidenti connotati di riconoscimento del diritto di credito dell'opposto, trattandosi di pagamento parziale effettuato in acconto.
Infatti, deve ritenersi che “il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, può valere come riconoscimento del diritto” (Cass.
17.01.2019, n. 1082, conf. Corte App. Bari, 28.12.2022). 5
Nel caso di specie, dal carattere univoco della causale del bonifico indirizzato dall'opponente in favore dell'opposto, recante l'espressa riconduzione dello stesso al prestito dalla medesima ricevuto, nonché l'indicazione del carattere parziale della restituzione effettuata, consegue la qualificazione di tale atto come riconoscimento dell'altrui diritto di credito, quantitativamente determinato nella differenza tra l'ammontare del prestito erogato e l'ammontare del pagamento effettuato in parziale adempimento dell'obbligazione restitutoria.
Anche in relazione a tale atto di riconoscimento del diritto, le opponenti, gravate della relativa prova, non hanno dedotto alcuna circostanza specifica e non hanno fornito alcuna prova quanto all'insussistenza del credito vantato dalla controparte, per inesistenza, invalidità o estinzione del relativo rapporto obbligatorio.
Alla luce di quanto indicato, risultando raggiunta la prova del credito azionato in via monitoria dall'opposto, devono ritenersi infondate le eccezioni delle opponenti in punto di difetto di legittimazione attiva dell'opposto, il difetto di legittimazione passiva delle opponenti.
Infatti, tali eccezioni devono essere intese come contestazione della titolarità dal lato attivo in capo all'opposto e della titolarità dal lato passivo in capo alle opponenti rispetto al rapporto obbligatorio oggetto di causa, mentre dal compendio probatorio precedentemente richiamato emerge la sussistenza del diritto di credito dell'opposto verso le opponenti, oggetto della domanda monitoria.
Ugualmente, deve ritenersi infondata la contestazione delle opponenti in punto di indeterminatezza del credito vantato dall'opposto, risultando lo stesso quantitativamente determinato nell'importo di Euro 11.000,00, come indicato nell'assegno emesso dall'opponente, rilevante come promessa di pagamento.
Peraltro, l'indicato importo risulta esattamente corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei bonifici rispettivamente effettuati dall'opposto per l'importo di Euro
15.000,00, a titolo di prestito infruttifero in favore dell'opponente, e dall'opponente per l'importo di Euro 4.000,00, a titolo di parziale restituzione del prestito ricevuto.
Ulteriormente, deve essere disattesa la contestazione delle opponenti circa la non esigibilità del credito dell'opposto.
Tale contestazione è stata riferita dalle opponenti alla carenza di prova del credito azionato in via monitoria, dovendosi dunque ritenere superata alla luce della riscontrata prova del rapporto obbligatorio, come precedentemente indicato.
Inoltre, anche analizzando la contestazione sotto il profilo della mancanza di un titolo recante individuazione del termine di restituzione del mutuo, deve nondimeno ritenersi che, stante l'ampio termine decorso senza che la parte mutuataria abbia adempiuto, con la correlativa insolvenza della stessa, risulta riscontrabile il diritto del creditore di 6
esigere immediatamente la prestazione restitutoria, senza pronuncia di fissazione del termine.
A tal riguardo, risulta condivisibile il principio per cui “nel caso di mutuo senza fissazione del termine, il diritto del creditore ad esigere la prestazione non ha come presupposto necessario una preventiva pronunzia giudiziale costitutiva, in quanto la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono la domanda di pagamento immediato, esplicitamente o implicitamente, riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza”
(Cass. 08.05.2003, n. 6984, conf. Cass. 27.11.1979, n. 6228).
Infine, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale articolata dalle opponenti nei confronti dell'opposto, volta alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla pretesa creditoria spiegata.
Quanto indicato in ordine alla fondatezza della domanda di pagamento articolata dall'opposto impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalle opponenti.
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n.
28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n.
7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018).
Nel caso di specie, nella difesa della parte opponente non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate.
Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo. 7
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato tenendo conto sia dell'ammontare del credito oggetto della domanda monitoria, sia della domanda riconvenzionale spiegata avente valore indeterminabile, del livello di complessità della controversia e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n.
1136 del 03.08.2023;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 07.03.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Roma, Via degli Scipioni, n. 132, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cigliano, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
OPPONENTI contro
, elettivamente domiciliato in Marino, Via E. De Amicis, n. 11, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Pisani, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1136 del 03.08.2023, emesso per l'importo di Euro 11.000,00, in relazione a prestito personale infruttifero.
In particolare, con ricorso monitorio, ha dedotto di aver concesso Controparte_1 prestito personale infruttifero in favore delle opponenti, per l'importo complessivo di
Euro 15.000,00, in data 15.10.2019, di aver ricevuto restituzione dell'importo di Euro
4.000,00, tramite bonifico effettuato in data 26.11.2019, di aver ricevuto assegno a saldo, per l'importo di Euro 11.000,00, in data 30.03.2020, nullo per mancata indicazione del luogo e della data di emissione. 2
Ciò premesso, le opponenti hanno contestato:
- l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento delle procedure di negoziazione assistita e mediazione obbligatoria;
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposto, il difetto di legittimazione passiva delle opponenti e la mancata prova del credito, in quanto, mancando la data dell'assegno, che costituisce elemento essenziale del titolo, lo stesso deve ritenersi improduttivo di effetti e inidoneo a comprovare la domanda creditoria azionata;
- il difetto di esigibilità e indeterminatezza del credito, mancando la prova del titolo del credito azionato;
- il difetto di conformità dei documenti prodotti in copia agli originali, con conseguente disconoscimento dei medesimi.
Infine, le opponenti hanno proposto domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla pretesa creditoria spiegata.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti.
In particolare, l'opposto ha evidenziato la non sottoposizione della domanda creditoria spiegata alle procedure di negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, la rilevanza dell'assegno privo di data come promessa di pagamento, la genericità del disconoscimento della conformità dei documenti prodotti in copia ai rispettivi originali.
All'udienza del 05.03.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Anzitutto, deve riscontrarsi la procedibilità della domanda azionata dall'opposto, non risultando la stessa sottoposta alla disciplina in materia di negoziazione assistita e di mediazione obbligatoria.
Con riguardo alla negoziazione assistita, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014 non trova applicazione, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 132 del 2014, nei procedimenti monitori, includendo la fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Con riguardo alla mediazione obbligatoria, le domande oggetto del presente procedimento non riguardano alcuna delle materie tassativamente indicate dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto dalle opponenti, nel caso di specie non
è venuto in rilievo contratto bancario o finanziario, ma il mero deposito di assegno 3
bancario a supporto della pretesa creditoria azionata dall'opposto, avente la propria causa in prestito infruttifero non coinvolgente istituti di credito.
Ciò posto, analizzando le deduzioni delle opponenti secondo un criterio di priorità logica, deve essere dichiarato inammissibile il disconoscimento della conformità dei documenti prodotti in copia dall'opposto ai rispettivi originali.
Infatti, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, […] ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 13.12.2017, n. 29993; conf. Cass. 03.04.2014, n. 7775; Cass.
30.10.2018, n. 27633).
Invece, nel caso di specie, le opponenti si sono limitate a contestare genericamente la conformità dei documenti prodotti in copia dall'opposto ai rispettivi originali, senza alcuna indicazione degli aspetti o punti di divergenza dei documenti indicati dagli originali, ovvero di dati da cui si possa evincere una alterazione o specifica difformità degli stessi.
Stante il carattere gravemente generico del disconoscimento operato dalle opponenti, deve dichiararsi l'inammissibilità dello stesso.
Nel merito, va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato.
Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino,
22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012,
Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006).
In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr.
Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011 n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass.
Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova del credito vantato dall'opposto nei confronti delle opponenti, in base ai plurimi elementi di seguito indicati. 4
In primo luogo, l'opposto ha documentato l'effettuazione di bonifico in favore di per l'importo di Euro 15.000,00, in data 15.10.2019, recante come Parte_2 causale l'indicazione di “prestito infruttifero”, e la successiva effettuazione di bonifico da parte di in proprio favore per l'importo di Euro 4.000,00, in data Parte_2
26.11.2019, recante come causale l'indicazione di “parziale restituzione prestito” (cfr. docc. 1 e 2, allegati al ricorso monitorio).
In secondo luogo, l'opposto ha depositato assegno emesso da in Parte_1 proprio favore per il rimanente importo di Euro 11.000,00, non suscettibile di incasso in quanto privo di ogni indicazione del luogo e della data (cfr. doc. 3, allegato al ricorso monitorio).
In relazione alla rilevanza probatoria dell'indicato assegno, risulta condivisibile il principio per cui “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto” (Cass. 06.07.2021, n.
19051, conf. Cass. 11.10.2016, n. 20449, Cass. 06.03.2006, n. 4804).
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalle opponenti, tale assegno, ancorché nullo come titolo di credito e conseguentemente inidoneo ad essere portato all'incasso, rileva nondimeno come promessa di pagamento, con correlata presunzione dell'esistenza del rapporto di credito sottostante, come specificamente dedotto dall'opposto.
Ciò posto, parte opponente, gravata della relativa prova, nulla ha documentato quanto a circostanze da cui desumere l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto di credito, limitandosi alla generica contestazione della sussistenza del credito azionato dall'opposto.
Diversamente, la sussistenza del rapporto di credito dedotto dall'opposto ha trovato riscontro nella ulteriore documentazione dal medesimo depositata, con particolare riguardo al bonifico dallo stesso effettuato, in favore dell'opponente, per l'importo di
Euro 15.000,00, a titolo di prestito infruttifero, e alla successiva parziale restituzione, da parte dell'opponente, del prestito ricevuto, per l'importo di Euro 4.000,00, con debito residuo di ammontare esattamente corrispondente all'assegno successivamente emesso.
Inoltre, l'effettuazione di pagamento, espressamente qualificato dalla disponente come parziale restituzione del prestito dalla stessa ricevuto, assume evidenti connotati di riconoscimento del diritto di credito dell'opposto, trattandosi di pagamento parziale effettuato in acconto.
Infatti, deve ritenersi che “il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, può valere come riconoscimento del diritto” (Cass.
17.01.2019, n. 1082, conf. Corte App. Bari, 28.12.2022). 5
Nel caso di specie, dal carattere univoco della causale del bonifico indirizzato dall'opponente in favore dell'opposto, recante l'espressa riconduzione dello stesso al prestito dalla medesima ricevuto, nonché l'indicazione del carattere parziale della restituzione effettuata, consegue la qualificazione di tale atto come riconoscimento dell'altrui diritto di credito, quantitativamente determinato nella differenza tra l'ammontare del prestito erogato e l'ammontare del pagamento effettuato in parziale adempimento dell'obbligazione restitutoria.
Anche in relazione a tale atto di riconoscimento del diritto, le opponenti, gravate della relativa prova, non hanno dedotto alcuna circostanza specifica e non hanno fornito alcuna prova quanto all'insussistenza del credito vantato dalla controparte, per inesistenza, invalidità o estinzione del relativo rapporto obbligatorio.
Alla luce di quanto indicato, risultando raggiunta la prova del credito azionato in via monitoria dall'opposto, devono ritenersi infondate le eccezioni delle opponenti in punto di difetto di legittimazione attiva dell'opposto, il difetto di legittimazione passiva delle opponenti.
Infatti, tali eccezioni devono essere intese come contestazione della titolarità dal lato attivo in capo all'opposto e della titolarità dal lato passivo in capo alle opponenti rispetto al rapporto obbligatorio oggetto di causa, mentre dal compendio probatorio precedentemente richiamato emerge la sussistenza del diritto di credito dell'opposto verso le opponenti, oggetto della domanda monitoria.
Ugualmente, deve ritenersi infondata la contestazione delle opponenti in punto di indeterminatezza del credito vantato dall'opposto, risultando lo stesso quantitativamente determinato nell'importo di Euro 11.000,00, come indicato nell'assegno emesso dall'opponente, rilevante come promessa di pagamento.
Peraltro, l'indicato importo risulta esattamente corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei bonifici rispettivamente effettuati dall'opposto per l'importo di Euro
15.000,00, a titolo di prestito infruttifero in favore dell'opponente, e dall'opponente per l'importo di Euro 4.000,00, a titolo di parziale restituzione del prestito ricevuto.
Ulteriormente, deve essere disattesa la contestazione delle opponenti circa la non esigibilità del credito dell'opposto.
Tale contestazione è stata riferita dalle opponenti alla carenza di prova del credito azionato in via monitoria, dovendosi dunque ritenere superata alla luce della riscontrata prova del rapporto obbligatorio, come precedentemente indicato.
Inoltre, anche analizzando la contestazione sotto il profilo della mancanza di un titolo recante individuazione del termine di restituzione del mutuo, deve nondimeno ritenersi che, stante l'ampio termine decorso senza che la parte mutuataria abbia adempiuto, con la correlativa insolvenza della stessa, risulta riscontrabile il diritto del creditore di 6
esigere immediatamente la prestazione restitutoria, senza pronuncia di fissazione del termine.
A tal riguardo, risulta condivisibile il principio per cui “nel caso di mutuo senza fissazione del termine, il diritto del creditore ad esigere la prestazione non ha come presupposto necessario una preventiva pronunzia giudiziale costitutiva, in quanto la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono la domanda di pagamento immediato, esplicitamente o implicitamente, riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza”
(Cass. 08.05.2003, n. 6984, conf. Cass. 27.11.1979, n. 6228).
Infine, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale articolata dalle opponenti nei confronti dell'opposto, volta alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla pretesa creditoria spiegata.
Quanto indicato in ordine alla fondatezza della domanda di pagamento articolata dall'opposto impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalle opponenti.
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n.
28226 del 14.10.2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326 del 24.10.2019; Cass. n.
7901 del 30.03.2018; Cass. Sez. Un. n. 9911, del 20.04.2018).
Nel caso di specie, nella difesa della parte opponente non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate.
Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo. 7
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato tenendo conto sia dell'ammontare del credito oggetto della domanda monitoria, sia della domanda riconvenzionale spiegata avente valore indeterminabile, del livello di complessità della controversia e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n.
1136 del 03.08.2023;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 07.03.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli