Articolo 10 del Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
Articolo 9Articolo 12
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15 luglio 2016
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Art. 10. Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto dell'immissione delle loro apparecchiature radio sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
2. I fabbricanti provvedono affinche' le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
3. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la relativa procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17. Qualora la conformita' dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformita', i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato.
5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. I fabbricanti tengono in debito conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchiatura radio, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura radio. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, per proteggere la salute e l'incolumita' degli utilizzatori finali, eseguono una prova a campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio non conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sulle apparecchiature radio da loro immesse sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio.
7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto presso cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.
((8. I fabbricanti provvedono affinche' l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:
b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.)) ((1)) ((8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacita' di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta e' stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta e' apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta e' esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta puo' essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.)) ((1)) 9. I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformita' UE o da una dichiarazione di conformita' UE semplificata.
Se e' fornita una dichiarazione di conformita' UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale e' possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformita' UE.
10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che specificano le modalita' di presentazione di tali informazioni.
11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa nonche' i relativi risultati.
12. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio al presente decreto, in lingua italiana o in lingua inglese. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato.
((12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".
Entrata in vigore il 11 luglio 2024
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