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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1784/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
26/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FALCOMER KATIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FALCOMER KATIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi n. a POGGIO MIRTETO Parte_1
(RI) il 01/03/1968) e (n. a VERONA il 21/12/1966), matrimonio Parte_2
contratto il 09/03/1991 e iscritto al n. 1, Parte I, Anno 1991 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CORTEMAGGIORE alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo vorrà, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi danno atto che nell'immobile adibito a casa coniugale continuerà a viverci la sig.ra la quale altresì Parte_1
si impegna a pagare i ratei del mutuo sino alla sua estinzione, nonché a occuparsi delle spese ordinarie e di manutenzione dello stesso, mentre il sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove entro l'anno corrente;
Parte_2
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla si debbono reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
2
4. i coniugi prestano sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
5. le spese e i compensi legali per l'attività stragiudiziale e per il presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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