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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/09/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 238/2024 R.G.A.C.C., promossa da: Pa
(c.f. 397 470 873), in persona del Parte_1
rappresentata e difesa per procura in atti (anche Parte_2
disgiuntamente) dagli Avv.ti Francesco Ortoleva e Nicola Alleruzzo (del Foro di
) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata, Pt_1
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Nicola Aiello (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(in persona del procuratore Parte_4 Parte_5
– n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada – sedente in Bologna (P. IVA 012), rappresentata e difesa per P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Tiziana La Puzza (del Foro di Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellati – Appellanti incidentali
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 23.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con una prima citazione del 27.1.2009 conveniva in giudizio, innanzi Parte_3
alla Sezione Distaccata di Grammichele del Tribunale di Caltagirone, la
[...]
onde sentirla condannare al risarcimento dei gravi danni alla Controparte_1
persona riportati a seguito del sinistro stradale di cui era rimasto vittima nel pomeriggio del 12 novembre 2007 allorchè – narrava – mentre transitava, in direzione di Scordia, sul tratto curvilineo della SP 28/I immediatamente precedente il viadotto “Ponte Jatrini” – a causa della condizione del fondo stradale, reso sdrucciolevole dalla copiosa presenza di terriccio che vi si era accumulato ai bordi e che aveva finito per invadere anche la carreggiata - perdeva - nel momento in cui si vedeva costretto a sterzare bruscamente verso destra onde scansare autovettura che, provenendo dal senso di marcia opposto, aveva invaso la corsia su cui viaggiava - il controllo del ciclomotore IO ER (identificato da sigla alfanumerica di telaio
ZAPC3740000004304) di cui era alla guida, che andava infine a sbattere contro il parapetto del viadotto, parapetto – alto soltanto 70 centimetri circa, e da null'altro sormontato – oltre il quale esso attore volava precipitando infine sul letto del sottostante torrente (al tempo in secca). Trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Militello V.C. vi riceveva le prime cure e vi veniva poi ricoverato in
Rianimazione, con prognosi riservata.
Stante l'emergente responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario della strada teatro del sinistro, chiedeva dunque l che la convenuta Amministrazione fosse T_
condannata al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 200.000,00 o di quell'altra che fosse stata infine ritenuta di giustizia. §§§
Costituitasi in contraddittorio la eccepiva, in ispecie, Controparte_1
che la stessa narrazione attorea rendesse palese che il fatto lesivo posto a fondamento della formulata istanza risarcitoria andasse ascritto, in via esclusiva o quantomeno concorrente, all'ignoto conducente che aveva invaso la semicarreggiata su cui, nell'occorso, lo stesso attore viaggiava: attore che – si deduceva – se non si fosse visto costretto a deviare la propria marcia in direzione della latistante banchina di livello non sarebbe finito, con le ruote del proprio ciclomotore, sul terriccio anzidetto;
terriccio – si aggiungeva – che la consueta piovosità del periodo autunnale non aveva consentito al personale addetto di rimuovere tempestivamente.
Pertanto, dopo aver richiesto in via principale il rigetto della domanda risarcitoria di controparte, essa Amministrazione dichiarava di voler comunque chiamare in causa la - n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia Parte_4
per le Vittime della Strada – onde sentirne pronunziare la condanna, per quanto di ragione, al pagamento di quanto reclamato dall . T_
§§§
Provvedutosi in conformità, in seguito a rituale citazione ex art. 269 c.p.c. si costituiva a sua volta in giudizio detta n.q. che, specie alla luce di Parte_4
quanto relazionato dal personale dell'Arma di Militello V.C. che aveva proceduto al rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale de quo, poneva in dubbio la veridicità di quanto l'attore aveva addotto, ovvero ed in particolare che nell'occorso fosse realmente transitata sui luoghi autovettura che andava ad invadere l'opposta semicarreggiata di marcia. Donde escludeva infine di poter essere chiamata a risarcire alcunché all . T_
§§§
Nonostante detta costituzione in seguito alla sua chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.,
l' spiccava nei confronti della stessa – parimenti evocata T_ Controparte_2
innanzi alla Sezione Distaccata di Grammichele del Tribunale di Caltagirone - una seconda citazione del 10.9.2010: mercè alla quale chiedeva che detta nuova convenuta fosse condannata anch'essa, e per quanto di ragione, ad indennizzare esso attore dei danni già posti in controversia.
I due giudizi erano riuniti solo in esito all'udienza del 4.4.2012, dopo che (all'udienza del 22.6.2011) era già stata assunta la prova testimoniale che l aveva articolato T_
in seno al primo processo. Con la stessa ordinanza veniva poi istituita c.t.u. medico- legale, all'esito della quale la causa – già all'udienza del 3.10.2018 in cui le parti già precisavano le rispettive conclusioni - era posta in decisione.
Causa che veniva, tuttavia, rimessa sul ruolo con ordinanza del 22.4.2020 essendosi, infatti, a tal punto ritenuto di non doversi prescindere dall'assunzione di ulteriore c.t.u. rivolta alla ricostruzione della verosimile cinematica del sinistro.
Acquisito l'elaborato tecnico conseguentemente rassegnato veniva fissata altra udienza di precisazione delle conclusioni: giunti alla quale il nuovo G.I. riteneva, tuttavia, di dover demandare ad altro c.t.u. medico-legale l'incarico di accertare se fosse altresì apprezzabile una riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore,
“già operaio saldatore dal mese di febbraio 2013”.
Acquisito l'ennesimo elaborato peritale veniva fissata l'ennesima udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta nuovamente la causa in decisione – il primo giudice considerava (dopo aver anzitutto escluso che la causa dovesse seguire il rito già introdotto dalla L. 102/2006, in realtà già abrogato alla data di introduzione del giudizio):
- che le emergenze istruttorie consentissero di concludere che “la dinamica dell'evento lesivo e la riconducibilità eziologica del medesimo sia da ricondurre da un lato, all'invasione di corsia da parte di un'autovettura rimasta ignota, e dall'altro, alla presenza di sterpaglie che occludevano parzialmente la visuale e alla presenza di brecciolino e terriccio sul manto stradale. Il teste – escusso all'udienza del 22.06.2011 – ha Testimone_1
precisato che alla data del sinistro (12.11.2007) aveva visto “…un motorino di colore nero scendere dalla strada che da Militello porta verso [……] Pt_1 ed una macchina di colore bianco che nell'affrontare la curva invadeva la corsia di marcia del motoveicolo costringendo il conducente del motorino ad una manovra di emergenza. In particolare, quest'ultimo sterzava per evitare l'impatto con l'auto e scivolava sul terriccio presente sulla strada finendo oltre il muretto …”. Infatti l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che l'attore ha azionato repentinamente il sistema frenante a cagione di un “presunto ed improvviso fattore ostativo giunto in prossimità del ponte Iatrini”. Nel corso dell'istruttoria espletata è stata altresì rilevata la presenza di brecciolino e terriccio sull'asfalto, sì come già dichiarato dai testi escussi , e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
accorsi sui luoghi subito dopo il sinistro occorso. Infine, l'elaborato peritale dell'ing. ha confermato che la percentuale di pendenza della strada Per_1
provinciale de quo faciliti, proprio in corrispondenza della curva dove è T_
rovinato a terra, l'accumulo di terriccio e pietrisco (…la particolare conformazione planimetrica è causa dell'accumulo di detriti che si raccolgono sulla banchina …). Pertanto, il contestuale esame di tutte le circostanze sopra esaminate consente di determinare che l'invasione della corsia di marcia ad opera dell'autovettura di colore bianco – rimasta sconosciuta, ma indicata dal teste - costringeva l'attore a frenare bruscamente ed inoltre, a causa Tes_1
dell'accumulo di terriccio e pietrisco, rovinava al suolo”,
- che infondata fosse “l'eccezione dei convenuti su un presunto concorso di colpa del conducente a cagione di una guida non conforme alle regole di prudenza e accortezza atteso che, come evincibile dalla consulenza, è stato inteso che l'attore affrontava la curva ad una velocità non di poco inferiore ai
50 km/h, quindi entro i limiti illo tempore vigenti”,
- che, in punto di quantum debeatur, “all'esito della espletata consulenza medico-legale sulla persona dell'attore è emerso che a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, lo stesso ha riportato “esiti di frattura extra - articolare di bacino mal consolidata con sintomatologia dolorosa, modesta asimmetria delle due metà e lieve compromissione della statica. Esito cicatriziale regolare della regione iliaca destra e sinistra condizionante pregiudizio estetico lieve ...”. Le suddette lesioni riconducibili al sinistro di causa hanno comportato ad I.T.A. 57 giorni, I.T.P. al 75% di 21 Parte_3
giorni, I.T.P al 50% di 30 giorni, I.T.P. al 25% di 30 giorni. Per quanto riguarda il danno biologico la citata consulenza ha accertato una misura pari al 15%”,
- che “Tuttavia, poiché nel 2013 è stato assunto come operaio Parte_3
saldatore, su richiesta dello stesso attore il Tribunale ha ritenuto opportuno disporsi nuova consulenza medico legale al fine di verificare se le lesioni riportate in occasione del sinistro de quo abbiano cagionato un'invalidità permanente e/o una riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore.
La seconda relazione redatta dalla dott.ssa ha accertato che, Per_2
nonostante i postumi permanenti riportati non interferiscano sulla capacità lavorativa del danneggiato, tuttavia i medesimi incidono sulla cd. cenestesi lavorativa, ossia nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, riconoscendo oltre al danno biologico già valutato nel 15% ulteriori 2 – 3 punti percentuali. A riguardo deve ritenersi infondata la tesi della compagnia d'assicurazione convenuta secondo cui le su esposte conclusioni peritali costituiscano un'indebita interferenza del consulente medico in un ambito giuridico non pertinente al medesimo. Il Tribunale ritiene di dover condividere le suesposte conclusioni del CTU, in quanto suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici emergenti dalla documentazione in atti, e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico;
le stesse vanno, quindi, prese in considerazione per la determinazione del quantum debeatur nella liquidazione del danno all'infortunato, determinato nella misura del 17%”,
- che “applicando le Tabelle di Milano vigenti al 2021 la valutazione del danno non patrimoniale ammonta a: € 61.763.00 danno non patrimoniale;
€ 5.643,00 invalidità temporanea totale (gg. 57); € 1.559,25 invalidità temporanea parziale al 75% (gg. 21); € 1.485,00 invalidità temporanea parziale al 50%
(gg.30); € 742,50 invalidità temporanea parziale al 25% (gg. 30); € 2.296,77 spese mediche riconosciute congrue. Pertanto, in considerazione dell'età del ricorrente al momento del sinistro (anni 17) deve liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 79.253,13. Non viene riconosciuta alcuna personalizzazione poiché ….. per dare luogo alla personalizzazione del danno morale non è sufficiente la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti elementi e caratteri peculiari riconducibili all'esperienza personale, specifica e irripetibile del danneggiato. Tale impostazione è giustificata dalla necessità di non dare luogo ad una duplicazione delle poste risarcitorie, atteso che le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione sono integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare. Nel caso in ispecie, l'attore non ha fornito prova del quid pluris di cui avrebbe sofferto e che giustificherebbe un aumento del risarcimento del danno rispetto a quello determinato tabellarmente”.
Pertanto, con sentenza n. 12/2024 del 5.1.2024 così statuiva infine, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Caltagirone:”
P Q M
[…] in via preliminare dichiara la legittimazione passiva della – oggi - quale Parte_6 Parte_4
impresa designata dal FGVS;
rigetta le preliminari eccezioni sollevate dalle parti convenute;
dichiara la responsabilità concorrente della Controparte_3
- già - e della – oggi
[...] Controparte_1 Parte_6
- quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Parte_4
Strada, per il sinistro avvenuto il 12.11.2007 sulla SP 28/II Militello V.C. –
Scordia, e per l'effetto, condanna i convenuti - già Controparte_3
- e – oggi Controparte_1 Parte_6 Parte_4 - quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada - a pagare, in solido tra loro, in favore di la somma € 73.489,52 a titolo di Parte_3
danno biologico non patrimoniale, oltre interessi come sopra meglio specificati;
condanna la - già Controparte_3 Controparte_1
– e la , quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_6
Vittime della Strada – oggi quale Impresa designata per il Parte_4
F.G.V.S. - a rimborsare, in solido tra loro, a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 730,00 per spese, € 14.100,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese forfettarie;
pone definitivamente a carico della Controparte_3
- già - e della –
[...] Controparte_1 Parte_6
oggi – quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Parte_4
della Strada, le spese di consulenza tecnica e medico legale, sì come liquidate da separati decreti”.
§§§
Sia la sia la n.q. sia Controparte_3 Parte_4
hanno interposto appello avverso detta sentenza, rispettivamente con Parte_3
citazione tempestivamente notificata il 14.2.2024 e con comparse di costituzione e risposta con appello incidentale del 29.5.2024 e del 31.5.2024.
§§§
Con il suo principale motivo di impugnazione deduceva l'Amministrazione che – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, peraltro con una sentenza
“nulla per assoluta mancanza di motivazione e per la mancata od insufficiente e comunque contraddittoria indicazione dei motivi di fatto, delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie. Vi è quindi una violazione del principio costituzionale del diritto di difesa. E' infatti indicata una generica ricostruzione dei fatti, non è indicata l'eventuale presenza di un nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, né le motivazioni di fatto e di diritto che hanno indotto il Giudice di primo grado a riconoscere la responsabilità solidale della
. Il Giudice di primo grado non individua alcun Controparte_1 tipo di inadempimento e/o responsabilità della , già Controparte_3
. Pertanto vi è una palese violazione di quanto Controparte_1
disposto dagli artt.112 e 113 c.p.c.” – non potesse non essere infine “riconosciuta nella fattispecie la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro. E' inequivocabile che la causa del sinistro sia da addebitare alla condotta di guida del conducente del mezzo coinvolto, e che le nefande conseguenze del sinistro siano state causate da tali comportamenti di guida. Invero, la valutazione in ordine all'autonoma idoneità causale del fatto esterno ed estraneo deve essere adeguata alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante il ricorso alle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode. Infatti, se lo stesso avesse adottato le precauzioni normalmente esigibili da un utente della strada diligente e quelle più specificatamente adeguate alla situazione concreta ed all'attività espletata al momento della caduta, nonché, ancor prima, rispettato le prescrizioni del codice della strada, ben avrebbe potuto avvedersi del pericolo”.
Alternativamente, con un secondo motivo di appello articolato più che concisamente, deduceva altresì l'Amministrazione che “Semmai, come riconosciuto parzialmente dalla sentenza di primo grado, va attribuita responsabilità esclusiva al conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che invadeva la corsia opposta (cfr. pag. 5 sentenza), costringendo l'attore a frenare bruscamente;
pertanto, se l'autovettura, rimasta sconosciuta non avesse determinato l'azzardata e pericolosa manovra di invasione della corsia opposta di marcia, il sinistro non si sarebbe verisimilmente verificato”.
Agli effetti di cui all'art. 116 c.p.c. aggiungeva, infine, detta appellante che la sentenza impugnata fosse viziata da “una rilevante contraddittorietà, ai fini del giudizio, tra la dichiarazione resa dal teste , testualmente riportata Testimone_1
in sentenza, circa la dinamica del sinistro, con quanto, poi, statuito dallo stesso
Giudice a fondamento della responsabilità dell'Ente appellante;
infatti, a pag. 5 il decidente dapprima riporta la dichiarazione del teste secondo la quale l'attore
“avrebbe sterzato” per evitare l'impatto con l'auto, per, poi, soggiungere che l'attore sarebbe stato costretto “a frenare bruscamente”. Appare evidente che le due condotte di guida sono totalmente differenti e che la prima condotta, quella riferita dal teste, fa conseguire la caduta del conducente da una repentina sterzata e non al brecciolino sul sedime stradale, mentre la seconda condotta – frutto di un'errata deduzione del decidente – sarebbe stata determinata, a seguito di una brusca frenata, dalla conseguente presenza di brecciolino sulla carreggiata, non trascurando che, anche nella seconda ipotesi, la brusca frenata può essere stata ex se determinante ai fini della caduta del conducente e, quindi, della causazione del sinistro”.
Essa dunque concludeva chiedendo, infine, alla Controparte_3
Corte adita di:“1) dichiarare, stante l'evidente responsabilità o, quanto meno, corresponsabilità dell'attore e del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che nessuna responsabilità può essere posta a carico della
[...]
e, conseguentemente, nessun risarcimento del danno, in Controparte_3
relazione all'oggetto della causa, ha diritto a percepire l'appellato da parte dell'Amministrazione appellante, condannando lo stesso a restituire le eventuali somme che dovesse percepire, in forza della sentenza appellata, nelle more della definizione del giudizio di appello;
2) riformare, pertanto, la sentenza appellata nella parte in cui condanna la , già Controparte_3 [...]
, alla corresponsione in favore dell'attore delle somme per il Controparte_1
risarcimento del danno, ritenendo che nulla sia dovuto in relazione al sinistro stesso. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocati di un ente pubblico, di oneri accessori come per legge”. §§§
A sua volta la lamentava, con il suo appello Controparte_4
incidentale, che - giungendo a concludere che il sinistro de quo fosse ascrivibile a concorrente responsabilità civile dell'Amministrazione Provinciale e dell'ignoto automobilista che aveva invaso la corsia di marcia dell'Aparo – il primo giudice avesse affettato la sua sentenza del vizio di ultrapetizione.
Infatti – si deduceva – “l'attore ha incardinato un giudizio invocando esclusivamente la responsabilità dell'ente proprietario della strada, in quanto totalmente priva delle condizioni minime di sicurezza. Di contro, la presenza di un'autovettura rimasta non identificata è stata esposta in seno all'atto introduttivo del giudizio di primo grado solo per completezza espositiva e senza che ne fosse addotta alcuna incidenza causale nella verificazione dei fatti di causa. Si evidenzia tale circostanza perché dal punto di vista probatorio si imponeva in capo alla l'onere di dimostrare i fattori che avrebbero provocato una Controparte_3
responsabilità – anche solo concorrente – di un mezzo rimasto ignoto nel determinismo dell'evento in parola. Invece, la p.a. convenuta nulla ha provato sul punto, ciò che giuridicamente rende impossibile l'accoglimento delle sue difese che, invece, il Tribunale ha assurdamente accolto. In altri termini, intendiamo affermare che il Giudice di prime cure ha accolto la tesi difensiva della ex-
attribuendo un concorso di colpa al conducente di un mezzo rimasto non CP_1
identificato nonostante l'attore nulla avesse allegato circa – appunto – la responsabilità del mezzo ignoto, e la medesima nulla avesse provato al CP_1
riguardo. Come è evidente, la gravata sentenza contiene un macroscopico error in judicando sotto il profilo di una errata applicazione del principio del riparto dell'onere della prova, in quanto: A) l'attore ha incardinato la presente causa deducendo una colpa della provincia;
B) la p.a. si è difesa deducendo a sua volta una fantomatica responsabilità di un terzo, conducente di un'autovettura non identificata;
C) il Tribunale, nonostante l'assoluta mancanza di prove in tal senso offerte dalla , ha riconosciuto una pari responsabilità tra il Controparte_3 proprietario della strada ed il FGVS. Niente di più lontano da una corretta applicazione delle norme che vengono in rilievo atteso che, come detto, nel corso del giudizio di primo grado si è constatata la totale inerzia istruttoria della
[...]
che ha dedotto la responsabilità di un terzo in modo del tutto CP_3
labiale”.
Al di là della violazione delle leggi processuali così denunciata, detta compagnia assicurativa censurava inoltre, e soprattutto, che il primo giudice non avesse saputo individuare nelle complessive emergenze processuali quella che era stata la reale dinamica dei fatti, vale a dire che “giunto sui luoghi dell'occorso l ha T_
autonomamente perso il controllo della di lui moto rimanendo purtroppo coinvolto nel terribile incidente che Ci occupa, e ciò per l'eccessiva velocità alla quale procedeva nonché in considerazione delle pessime condizioni della strada. D'un canto, quindi, la sentenza di primo grado risulta errata nella parte in cui non ha rilevato la colpa dell'attore nel determinismo dei fatti di causa;
d'altro canto la sentenza del Tribunale calatino risulta errata dal momento che attribuisce un concorso di colpa al conducente di un'autovettura non identificata in assenza di qualsivoglia prova al riguardo”.
Aggiungeva che “La colpa della circa i danni patiti Controparte_3
dall'attore emerge in tutta evidenza ove si consideri un ulteriore elemento che purtroppo ancora una volta il Tribunale ha totalmente trascurato, e ci si riferisce all'assenza di un'adeguata protezione del ponte sul quale si è verificato il sinistro rispetto al burrone sottostante. È evidente che l ha subito le lamentate T_
menomazioni fisiche in considerazione del fatto che, una volta scivolato dal motociclo, è precipitato nella scarpata da un dislivello di circa 40 metri.
Chiaramente, se la strada provinciale in argomento avesse avuto idonee protezioni di sicurezza, nonostante la caduta dal ciclomotore ed a prescindere dalle relative responsabilità, l non sarebbe precipitato da un dislivello di 40 metri e mai T_
avrebbe riportato le lesioni in argomento. Trattasi di un elemento pacificamente entrato nel processo di primo grado e del quale, però, il Tribunale non ha tenuto minimamente conto. Tutti i testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado, infatti, non solo hanno confermato la presenza di terriccio lungo la sede viaria che, evidentemente, costituiva una pericolosissima insidia non visibile e non prevedibile per il motociclista che, infatti, è inevitabilmente scivolato in terra a causa di esso. Ma i testi hanno anche rappresentato un ulteriore fattore di estrema pericolosità della strada, e ci si riferisce al fatto che sul ciglio di essa vi era solamente un muretto bassissimo e, cioè, un presidio di sicurezza niente affatto idoneo allo scopo come del resto dimostra proprio il fatto che l'Aparo è drammaticamente precipitato dal dirupo dopo la caduta. Sarebbe bastato che la ex-provincia avesse esercitato con scrupolo le responsabilità e i doveri propri del custode applicando misure di contenimento adeguate per evitare che l'attore precipitasse nel vuoto per 40 metri riportando le gravi lesioni fisiche oggetto di causa”.
In subordine, con altro motivo di impugnazione si censurava che “la sentenza è errata anche in ordine all'entità del risarcimento liquidato. Il Tribunale, infatti, ha trascurato che l'attore non ha fornito alcuna prova del danno ed ha liquidato il risarcimento sulla scorta delle risultanze della CTU. Senonchè, tale modo di procedere ancora una volta costituisce una evidente violazione del principio del riparto dell'onere della prova, che non può certo dirsi assolto mediante CTU.
Notoriamente, la CTU non è un mezzo di prova, ma uno strumento nell'esclusiva disponibilità del Giudice, mediante il quale compiere accertamenti per i quali necessitano precipue cognizioni tecnico-scientifiche. In ragione di tanto, nel momento in cui la domanda si è ritenuta provata anche nella sua determinazione sulla scorta dell'elaborato peritale acquisito in primo grado, si è provocata una palese e gravissima violazione della terzietà del Giudice e del principio vigente in materia di riparto dell'onere probatorio”.
Essa n.q. concludeva chiedendo, infine e pertanto, Parte_4
alla Corte di:“1. Rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e diritto;
2. in accoglimento del presente appello incidentale, rigettare la domanda poiché il sinistro in parola si è verificato per fatto e colpa dell'attore e, in ogni caso, perché non provata, anche sotto il profilo dell'esatta determinazione dei danni patiti;
3. in subordine, riformare la sentenza di primo grado prevedendo un concorso di colpa dell'attore nel determinismo dell'evento fonte del danno;
4. accertare la responsabilità del custode in capo all'ente proprietario della strada quale esclusiva causa del sinistro, ovvero in concorso con la colpa dell'attore, e quindi, in ogni caso, escludere qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo al
FGVS. Con favore di spese e compenso di difesa di entrambi i gradi del giudizio”.
§§§
Infine, – oltre che richiedere, dopo aver ampiamente ripercorso la Parte_3
vicenda controversa, che sia l'appello della sia Controparte_3
quello della n.q. fossero in ogni loro parte rigettati Parte_4
– interponeva anch'egli impugnazione incidentale: ma soltanto per denunciare che il primo giudice, avendo bensì riconosciuto la debenza degli interessi compensativi e corrispettivi sulle somme complessivamente liquidate a titolo risarcitorio, avesse tuttavia omesso di sancire anzitutto l'assoggettabilità delle somme medesime a rivalutazione monetaria (secondo indici ISTAT di aumento del costo della vita).
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la Corte, esaurita la trattazione, con ordinanza del 5.7.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella quale la
[...]
n.q. aveva insistito. Parte_4
Indi rimettendo sollecitamente le parti, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ E' d'uopo riprendere le mosse dall'appello incidentale della Parte_4
n.q. La cui eccezione di ultrapetizione risulta bensì priva di ragione: non soltanto perché l , nonostante la non avesse mancato di T_ Controparte_1
chiamare in causa essa compagnia assicurativa, riteneva tuttavia, e ad ogni buon fine, di spiccare nuova citazione nei confronti di quest'ultima, ottenendo poi la riunione dei due giudizi;
ma anche perché sottesa da detta chiamata in causa non era bensì ipotetica pretesa dell'Amministrazione Provinciale di essere garantita e manlevata dal terzo cui il giudizio veniva esteso quanto, invece, l'assunto che reale responsabile del fatto lesivo posto in controversia fosse il suddetto – presunto - ignoto automobilista
(c.d. nominatio auctoris); ciò che deve indurre a rammentare che, secondo indirizzo esegetico costante e consolidato, “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta” (ex ceteris Cass. I 5580/2018).
Nel merito tuttavia – si passa a considerare – coglie nel segno la deduzione della n.q. tesa a far valere che (come si ripete) “la sentenza del Parte_4
Tribunale calatino risulta errata dal momento che attribuisce un concorso di colpa al conducente di un'autovettura non identificata in assenza di qualsivoglia prova al riguardo”.
Valga il vero. In seguito all'evento per cui è causa madre Persona_3
dell (al tempo ancora diciassettenne), sporgeva querela (che presentava il T_
9.2.2008 ai CC di Lentini) per chiedere la punizione del presunto automobilista pirata che - secondo quanto si è venuto a narrare nuovamente nella presente sede di giudizio - avrebbe invaso la semicarreggiata sulla quale il giovane nell'occorso transitava, e si sarebbe poi dato alla fuga. Querela donde derivava il procedimento penale definito con il prodotto decreto di archiviazione del Giudice di Pace di
Caltagirone del 23.7.2008 che (facendo integralmente proprie le valutazioni espresse dal Pubblico Ministero nella sua prodromica richiesta) dava atto che, all'esito delle indagini, non fosse emerso alcun elemento che, prima ancora che potesse porsi problema di identificazione di detto presunto automobilista pirata, anzitutto confortasse la versione dei fatti fornita dalla querelante. Versione – si precisava – semmai confutata dalla circostanza che il teste “il quale Tes_2
ebbe a soccorrere nell'immediatezza l , ha riferito che questi gli disse subito T_
di essere caduto dal parapetto del ponte, e di non rammentare riferimenti fatti dall'infortunato a coinvolgimenti di terze persone”: di talchè quel decidente riteneva infine che meritasse di essere “condivisa la ricostruzione del sinistro effettuata dai militari in servizio presso la Stazione CC di Militello V.C. in termini di “autonomia” [detti militari avendo infatti annotato, nel ricostruire la verosimile dinamica del sinistro, che “Il ciclomotore percorreva la SP 28/I, la strada è in leggera pendenza con numerose curve, vi era anche un forte vento, causa probabilmente, insieme alla velocità, della perdita del controllo del ciclomotore”,
n.d.r.]”.
Una volta definita la vicenda in sede penale, il ruolo che vi avrebbe avuto il ridetto presunto automobilista pirata viene in seguito fuori solo ed esclusivamente grazie alle dichiarazioni del teste (mai in precedenza evocato, né nella querela Tes_1
anzidetta e neppure nella preventiva richiesta di risarcimento inoltrata, ex art. 287
T.U. 209/2005, con la prodotta lettera raccomandata a firma dell'Avv. Nicola
Aiello), il quale sarebbe stato testimone oculare del vagliato sinistro: e che all'atto della sua deposizione pure riferiva che, disceso dalla collinetta da cui avrebbe assistito ai fatti, “dopo qualche minuto da quando mi era recato sul luogo sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza”, e di non avere tuttavia ritenuto di mettere a conoscenza i verbalizzanti della sua speciale qualità di teste oculare perché “ero convinto che l'auto bianca era quella responsabile dell'incidente e quindi non reputavo necessario rendere dichiarazioni alle forze dell'ordine”. La falsità di simili dichiarazioni è plateale, siccome in palese contraddizione – di cui il teste spergiuro non si rendeva, di tutta evidenza, avvertito – con quanto il aveva dichiarato un momento prima allorchè confermava la verità della Tes_1
circostanza di cui al n. 3) dell'articolato di prova di parte attrice, vale a dire che
“l'Aparo, al fine di evitare l'impatto con autovettura purtroppo rimasta sconosciuta che ne intersecava la direttrice di marcia provenendo dal senso opposto, si stringeva verso il margine destro della carreggiata ove, a seguito dello slittamento delle ruote sul manto stradale viscido ed occupato da breccia e pietrisco, perdeva il controllo del mezzo”: ed invero, com'è logicamente possibile che il si sia “convinto che l'auto bianca era quella responsabile Tes_1
dell'incidente” dopo aver pure visto, a tener fede alle sue propalazioni, che l'autovettura che si sarebbe parata dinanzi all'Aparo si dava alla fuga e rimaneva, per questo, purtroppo sconosciuta? [!].
Senza poi non dire, allo stesso riguardo, che non appare verosimile né, tampoco, giustificabile che chi sia stato teste oculare non si riveli al personale di polizia che intervenga sui luoghi dell'evento lesivo (personale che, d'altro canto, per ovvie esigenze investigative mai omette di ricercare la presenza sugli stessi luoghi di testi, a maggior ragione se oculari).
Ed a tal punto risulta agevole comprendere perché, allorchè venivano assunti a ss.ii. dai CC di Militello V.C., né la né il né la Tes_3 Tes_2 Tes_4
riferivano di presunta autovettura che, poco prima che giungessero ad avvistare il ciclomotore dell'Aparo riverso sul selciato di fianco a detto parapetto, avesse incrociato ad alta velocità quella su cui costoro (insegnanti che, al termine della giornata scolastica, stavano tornando a casa) viaggiavano. Venuti poi innanzi al
G.I., alla suddetta udienza del 22.6.2011 la ed il rendevano Tes_3 Tes_2
deposizioni in tutto conformi a quanto già avevano dichiarato in sede di indagini preliminari. La per converso, aggiungeva che, giunti “sul ponte all'uscita Tes_4
di Militello”, “una macchina ci ha superato a velocità ma non ricordo altro”: dichiarazione – questa – tuttavia resa soltanto alla successiva udienza del 4.4.2012
[!].
Ed allora, al postutto ve ne ha quanto basta – ed anche di più – per giungere a concludere che l (che, come s'è visto, successivamente alla menzionata T_
archiviazione in sede penale promuove giudizio civile – significativamente - nei soli confronti della ) non abbia, nell'occorso, dovuto Controparte_3
fare i conti con alcuna invasione di carreggiata né con alcun automobilista pirata.
Dal che deve farsi discendere, in accoglimento dell'appello incidentale interposto dalla n.q., il finale rigetto, in riforma della sentenza Parte_4
impugnata, della domanda risarcitoria già estesa da nei confronti di Parte_3
detta compagnia assicurativa.
§§§
Le superiori considerazioni rendono già ragione dell'infondatezza del secondo motivo dell'appello spiegato in via principale dalla Controparte_3
che, come premesso in narrativa, pure riteneva di poter censurare che, a voler escludere che la responsabilità del sinistro andasse ascritta allo stesso danneggiato, dovesse allora riconoscersi la “responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che invadeva la corsia opposta (cfr. pag. 5 sentenza), costringendo l'attore a frenare bruscamente;
pertanto, se l'autovettura, rimasta sconosciuta non avesse determinato l'azzardata e pericolosa manovra di invasione della corsia opposta di marcia, il sinistro non si sarebbe verisimilmente verificato”: se non fosse tuttavia che - come merita di essere ribadito - detta
“autovettura rimasta sconosciuta” è solo un'invenzione dell'Aparo.
Parimenti infondato deve poi dirsi il primo motivo dello stesso appello principale, basato sull'arresto pur consolidato secondo cui, onde stabilirsi se chi sia gravato da onere di custodia ex art. 2051 c.c. vada immune da responsabilità nella ricorrenza di caso fortuito, occorra procedere ad una (come si ripete) “valutazione in ordine all'autonoma idoneità causale del fatto esterno ed estraneo … adeguata alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante il ricorso alle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode”.
Nel caso a mani – osserva la Corte – simile argomentare si rivela tuttavia inconducente giacchè, alla luce di quanto rassegnato dal c.t.u. ricostruttore, il tratto stradale teatro del sinistro de quo non si presta ad essere ritenuto, affatto, cosa intrinsecamente non pericolosa. Annota infatti l'esperto officiato – dopo aver dato atto che “la carreggiata si presenta in discesa in entrambi i sensi di marcia cosicché i due rami stradali confluiscono entrambi sul tratto convesso contenuto tra due curve (secondo lo stesso verso di marcia una sinistrorsa e l'altra destrorsa), ovverosia sul ponte che sovrasta il letto del torrente. Ai margini del tratto della carreggiata che sovrasta il torrente sono presenti due muretti (sul fianco destro e sul fianco sinistro della carreggiata), di altezza 0,71 m posti a protezione dei viandanti o, comunque, del flusso veicolare” – che “La conformazione planoaltimetrica siffatta, unitamente alla presenza dei parapetti presenti sui due confini laterali del ponte, sta alla base dell'accumulo di terriccio che si viene a formare sulla banchina, specialmente la destra (direzione marcia scooter), e, seppur in quantità inferiore, anche sul confine della corsia di marcia”: ciò che deve condurre a riconoscere che l'accumulo di terriccio sui luoghi giammai possa essere apprezzato alla stregua di fatto occasionale, se non eccezionale, ma costituisca piuttosto ineluttabile frutto del combinato disposto di detta conformazione planoaltimetrica e dell'insistenza (in sé più che giustificata dall'esigenza di proteggere i viandanti ed il flusso veicolare) di detti parapetti sui luoghi;
condizione complessiva dei luoghi medesimi – questa - che comporta che ad ogni pioggia il terriccio che per forza di gravità vi defluisce – dall'una e dall'altra parte - non scivoli via ulteriormente, così rendendo inevitabilmente insidioso quel tratto di fondo stradale.
E poiché dunque strutturalmente pericoloso l'occorrere all'altezza dello stesso tratto di fatti lesivi ne rende responsabile l'ente proprietario pur dopo aver fatto, invero, riferimento all'esegesi giurisprudenziale impostasi in subiecta materia.
Secondo quanto costituisce infatti jus receptum, la notevole estensione e l'uso diretto da parte della collettività delle strade pubbliche od aperte al pubblico, “se non vale bensì ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. rileva, tuttavia, come circostanza che, influendo sull'espletamento della vigilanza da parte della P.A., può svolgere rilievo ai fini della individuazione del caso fortuito e, dunque, dell'onere che la P.A., ritenuta applicabile la norma de qua e verificato il nesso causale, deve assolvere per esimersi dalla responsabilità” (ovvero “deve indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi, e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione”): donde viene fatto discendere che “deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero da una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa”. E nella prima ipotesi, ovvero “con riguardo alle situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode” (Cass.
1.10.2004 n. 19653; conf. Cass. 20.2.2006 n. 3651, Cass.
6.7.2006 n. 15383, Cass.
28.11.2007 n. 24739, Cass. 16.5.2008 n. 12449, Cass. 16.5.2008 n. 12425, Cass.
7.4.2009 n. 8377, Cass. 22.3.2011 n. 6550, Cass. 29.7.2016 n. 15761 et cetera). Pertanto, in tali casi (a differenza che in quelli in cui la situazione di pericolo derivi
“da comportamenti riferibili agli utenti ovvero da una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa”) mai si presterà ad essere considerato caso fortuito il fatto del danneggiato che, nel transitare su strada pubblica od aperta al pubblico, non abbia scansato un'insidia pur visibile ai suoi occhi ma soggettivamente imprevedibile. Come nel caso in esame: giacchè non si può certo imputare al giovane (e neppure, d'altro canto, lo si sarebbe potuto imputare T_
a conducente pur di maggiore esperienza) di non aver intuito – in mancanza di alcuna segnalazione di pericolo (che in seguito l'Amministrazione non mancava, per converso, di apprestare: scrive il c.t.u. che “Oggi, procedendo con direzione
Militello Val di Catania-Scordia, nel tratto stradale antecedente il ponte Iatrini è presente segnaletica verticale che impone il limite di velocità non superiore a 30 km/h. Tale segnaletica, però, al momento del sinistro non era presente. La
[...]
(già ), convenuta nel Controparte_3 Controparte_1
presente giudizio, non ha prodotto alcuna copia di un'eventuale determina attestante l'installazione della segnaletica summenzionata. A scopo puramente conoscitivo, eseguendo un'indagine è stato accertato che la segnaletica verticale indicante il limite di velocità al momento dell'evento non era stata ancora installata”, ed ancora che “Sul manto stradale sono poi presenti dall'anno 2009 alcune bande trasversali con effetto ottico (per rifrangenza) ed effetto acustico vibratorio, il cui scopo principale è quello di preavvisare gli utenti riguardo la presenza di successivi dispositivi per la riduzione della velocità o riguardo condizioni di pericolo, in modo che gli utenti stessi possano modificare il loro: comportamento”) - che la conformazione planoaltimetrica dei luoghi e la presenza di detti parapetti rendesse insidioso il transito su quel viadotto, specie per un mezzo a due ruote.
§§§
Anche quanto lamentato dall con il suo appello incidentale appare, in T_
definitiva, infondato nella decisiva considerazione che all'epoca – ovvero ancora alla data della sentenza impugnata del 2/5.1.2024 – le tabelle “milanesi” di liquidazione del danno non patrimoniale di più recente pubblicazione fossero quelle che l'Osservatorio meneghino aveva pubblicato nel corso del 2021 (infatti quelle immediatamente successive – ed a tutt'oggi applicate – venivano pubblicate solo nel giugno di quel 2024). E poiché la liquidazione del danno non patrimoniale che venga operata “a punti” – in modo tale che alla gravità in concreto accertata dello stesso danno tendenzialmente corrisponda, in tutti i casi, ristoro di pressocchè eguale entità – mantiene, comunque, natura di liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c., si appalesa infine privo di reale conducenza perorare che somma che sia stata frutto di liquidazione equitativa venga, ciò nondimeno, assoggettata a rivalutazione monetaria.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto deve – stante l'accoglimento dell'appello della n.q. ed il rigetto, Parte_4
per converso, di quello interposto dalla (oltre che il Controparte_3
rigetto dell'appello dell ) – essere mantenuta ferma a solo carico di T_
quest'ultima la condanna al pagamento in favore di a titolo Parte_3
risarcitorio, della complessiva somma di € 73.489,52 (oltre interessi compensativi e corrispettivi) già liquidata dal primo giudice (e rimasta, in sé, immune da gravami).
Ed in ragione del finale esito del doppio grado di giudizio – mentre l deve T_
essere condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della n.q. in prime ed in seconde cure – la deve Parte_4 Controparte_3
essere condannata (oltre che a farsi carico in via esclusiva delle spese di rappresentanza e difesa dell nel giudizio di primo grado, nella misura già T_
liquidata dal primo giudice) al pagamento delle spese sostenute dallo stesso T_
(il rigetto della cui impugnazione incidentale in definitiva non si presta – per la minima rilevanza di ciò che con la stessa impugnazione veniva messo in discussione – ad entrare in considerazione ai fini della regolamentazione delle spese qui in rilievo) nel giudizio di appello oggi definito.
Spese – le predette - che si liquidano sulla base esclusivamente (cfr. Cass.
31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 deve, in ragione del valore del decisum, farsi applicazione), e pertanto – dietro valutazione dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata – negli importi complessivi (cui si perviene sommando – quanto al giudizio di primo grado -
€ 2.552,00 x fase studio + € 1.628,00 x fase introduttiva + € 5.670,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 4.253,00 x fase decisionale;
e, quanto al giudizio di secondo grado, € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + € 2.163,00
x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico sia della Controparte_3
sia dell dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater,
[...] T_
T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Caltagirone n. 12/2024 del 5.1.2024 proposto, con citazione del
14.2.2024, dalla nei confronti di e Controparte_3 Parte_3
della (n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Parte_4
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), nonché sugli appelli incidentali rispettivamente proposti da e dalla Parte_3 Parte_4
n.q. – così provvede:
- rigetta l'appello principale,
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
n.q. rigetta nei confronti di questa medesima, in Parte_4
riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria formulata da
(mantenendo dunque fermo nei soli confronti della Parte_3 [...] l'accoglimento della stessa domanda già Controparte_3
registratosi nel giudizio di primo grado),
- rigetta l'appello incidentale di Parte_3
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa Parte_3
della n.q. nel doppio grado di giudizio: che si liquidano, quanto al Parte_4
giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna la al pagamento delle spese di Controparte_3
rappresentanza e difesa di nel giudizio di appello, che si Parte_3
liquidano in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico della e di Controparte_3
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, Parte_3
T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.IX.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 238/2024 R.G.A.C.C., promossa da: Pa
(c.f. 397 470 873), in persona del Parte_1
rappresentata e difesa per procura in atti (anche Parte_2
disgiuntamente) dagli Avv.ti Francesco Ortoleva e Nicola Alleruzzo (del Foro di
) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata, Pt_1
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Nicola Aiello (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(in persona del procuratore Parte_4 Parte_5
– n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada – sedente in Bologna (P. IVA 012), rappresentata e difesa per P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Tiziana La Puzza (del Foro di Caltagirone) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellati – Appellanti incidentali
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 23.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con una prima citazione del 27.1.2009 conveniva in giudizio, innanzi Parte_3
alla Sezione Distaccata di Grammichele del Tribunale di Caltagirone, la
[...]
onde sentirla condannare al risarcimento dei gravi danni alla Controparte_1
persona riportati a seguito del sinistro stradale di cui era rimasto vittima nel pomeriggio del 12 novembre 2007 allorchè – narrava – mentre transitava, in direzione di Scordia, sul tratto curvilineo della SP 28/I immediatamente precedente il viadotto “Ponte Jatrini” – a causa della condizione del fondo stradale, reso sdrucciolevole dalla copiosa presenza di terriccio che vi si era accumulato ai bordi e che aveva finito per invadere anche la carreggiata - perdeva - nel momento in cui si vedeva costretto a sterzare bruscamente verso destra onde scansare autovettura che, provenendo dal senso di marcia opposto, aveva invaso la corsia su cui viaggiava - il controllo del ciclomotore IO ER (identificato da sigla alfanumerica di telaio
ZAPC3740000004304) di cui era alla guida, che andava infine a sbattere contro il parapetto del viadotto, parapetto – alto soltanto 70 centimetri circa, e da null'altro sormontato – oltre il quale esso attore volava precipitando infine sul letto del sottostante torrente (al tempo in secca). Trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Militello V.C. vi riceveva le prime cure e vi veniva poi ricoverato in
Rianimazione, con prognosi riservata.
Stante l'emergente responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario della strada teatro del sinistro, chiedeva dunque l che la convenuta Amministrazione fosse T_
condannata al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 200.000,00 o di quell'altra che fosse stata infine ritenuta di giustizia. §§§
Costituitasi in contraddittorio la eccepiva, in ispecie, Controparte_1
che la stessa narrazione attorea rendesse palese che il fatto lesivo posto a fondamento della formulata istanza risarcitoria andasse ascritto, in via esclusiva o quantomeno concorrente, all'ignoto conducente che aveva invaso la semicarreggiata su cui, nell'occorso, lo stesso attore viaggiava: attore che – si deduceva – se non si fosse visto costretto a deviare la propria marcia in direzione della latistante banchina di livello non sarebbe finito, con le ruote del proprio ciclomotore, sul terriccio anzidetto;
terriccio – si aggiungeva – che la consueta piovosità del periodo autunnale non aveva consentito al personale addetto di rimuovere tempestivamente.
Pertanto, dopo aver richiesto in via principale il rigetto della domanda risarcitoria di controparte, essa Amministrazione dichiarava di voler comunque chiamare in causa la - n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia Parte_4
per le Vittime della Strada – onde sentirne pronunziare la condanna, per quanto di ragione, al pagamento di quanto reclamato dall . T_
§§§
Provvedutosi in conformità, in seguito a rituale citazione ex art. 269 c.p.c. si costituiva a sua volta in giudizio detta n.q. che, specie alla luce di Parte_4
quanto relazionato dal personale dell'Arma di Militello V.C. che aveva proceduto al rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale de quo, poneva in dubbio la veridicità di quanto l'attore aveva addotto, ovvero ed in particolare che nell'occorso fosse realmente transitata sui luoghi autovettura che andava ad invadere l'opposta semicarreggiata di marcia. Donde escludeva infine di poter essere chiamata a risarcire alcunché all . T_
§§§
Nonostante detta costituzione in seguito alla sua chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.,
l' spiccava nei confronti della stessa – parimenti evocata T_ Controparte_2
innanzi alla Sezione Distaccata di Grammichele del Tribunale di Caltagirone - una seconda citazione del 10.9.2010: mercè alla quale chiedeva che detta nuova convenuta fosse condannata anch'essa, e per quanto di ragione, ad indennizzare esso attore dei danni già posti in controversia.
I due giudizi erano riuniti solo in esito all'udienza del 4.4.2012, dopo che (all'udienza del 22.6.2011) era già stata assunta la prova testimoniale che l aveva articolato T_
in seno al primo processo. Con la stessa ordinanza veniva poi istituita c.t.u. medico- legale, all'esito della quale la causa – già all'udienza del 3.10.2018 in cui le parti già precisavano le rispettive conclusioni - era posta in decisione.
Causa che veniva, tuttavia, rimessa sul ruolo con ordinanza del 22.4.2020 essendosi, infatti, a tal punto ritenuto di non doversi prescindere dall'assunzione di ulteriore c.t.u. rivolta alla ricostruzione della verosimile cinematica del sinistro.
Acquisito l'elaborato tecnico conseguentemente rassegnato veniva fissata altra udienza di precisazione delle conclusioni: giunti alla quale il nuovo G.I. riteneva, tuttavia, di dover demandare ad altro c.t.u. medico-legale l'incarico di accertare se fosse altresì apprezzabile una riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore,
“già operaio saldatore dal mese di febbraio 2013”.
Acquisito l'ennesimo elaborato peritale veniva fissata l'ennesima udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta nuovamente la causa in decisione – il primo giudice considerava (dopo aver anzitutto escluso che la causa dovesse seguire il rito già introdotto dalla L. 102/2006, in realtà già abrogato alla data di introduzione del giudizio):
- che le emergenze istruttorie consentissero di concludere che “la dinamica dell'evento lesivo e la riconducibilità eziologica del medesimo sia da ricondurre da un lato, all'invasione di corsia da parte di un'autovettura rimasta ignota, e dall'altro, alla presenza di sterpaglie che occludevano parzialmente la visuale e alla presenza di brecciolino e terriccio sul manto stradale. Il teste – escusso all'udienza del 22.06.2011 – ha Testimone_1
precisato che alla data del sinistro (12.11.2007) aveva visto “…un motorino di colore nero scendere dalla strada che da Militello porta verso [……] Pt_1 ed una macchina di colore bianco che nell'affrontare la curva invadeva la corsia di marcia del motoveicolo costringendo il conducente del motorino ad una manovra di emergenza. In particolare, quest'ultimo sterzava per evitare l'impatto con l'auto e scivolava sul terriccio presente sulla strada finendo oltre il muretto …”. Infatti l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che l'attore ha azionato repentinamente il sistema frenante a cagione di un “presunto ed improvviso fattore ostativo giunto in prossimità del ponte Iatrini”. Nel corso dell'istruttoria espletata è stata altresì rilevata la presenza di brecciolino e terriccio sull'asfalto, sì come già dichiarato dai testi escussi , e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
accorsi sui luoghi subito dopo il sinistro occorso. Infine, l'elaborato peritale dell'ing. ha confermato che la percentuale di pendenza della strada Per_1
provinciale de quo faciliti, proprio in corrispondenza della curva dove è T_
rovinato a terra, l'accumulo di terriccio e pietrisco (…la particolare conformazione planimetrica è causa dell'accumulo di detriti che si raccolgono sulla banchina …). Pertanto, il contestuale esame di tutte le circostanze sopra esaminate consente di determinare che l'invasione della corsia di marcia ad opera dell'autovettura di colore bianco – rimasta sconosciuta, ma indicata dal teste - costringeva l'attore a frenare bruscamente ed inoltre, a causa Tes_1
dell'accumulo di terriccio e pietrisco, rovinava al suolo”,
- che infondata fosse “l'eccezione dei convenuti su un presunto concorso di colpa del conducente a cagione di una guida non conforme alle regole di prudenza e accortezza atteso che, come evincibile dalla consulenza, è stato inteso che l'attore affrontava la curva ad una velocità non di poco inferiore ai
50 km/h, quindi entro i limiti illo tempore vigenti”,
- che, in punto di quantum debeatur, “all'esito della espletata consulenza medico-legale sulla persona dell'attore è emerso che a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, lo stesso ha riportato “esiti di frattura extra - articolare di bacino mal consolidata con sintomatologia dolorosa, modesta asimmetria delle due metà e lieve compromissione della statica. Esito cicatriziale regolare della regione iliaca destra e sinistra condizionante pregiudizio estetico lieve ...”. Le suddette lesioni riconducibili al sinistro di causa hanno comportato ad I.T.A. 57 giorni, I.T.P. al 75% di 21 Parte_3
giorni, I.T.P al 50% di 30 giorni, I.T.P. al 25% di 30 giorni. Per quanto riguarda il danno biologico la citata consulenza ha accertato una misura pari al 15%”,
- che “Tuttavia, poiché nel 2013 è stato assunto come operaio Parte_3
saldatore, su richiesta dello stesso attore il Tribunale ha ritenuto opportuno disporsi nuova consulenza medico legale al fine di verificare se le lesioni riportate in occasione del sinistro de quo abbiano cagionato un'invalidità permanente e/o una riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore.
La seconda relazione redatta dalla dott.ssa ha accertato che, Per_2
nonostante i postumi permanenti riportati non interferiscano sulla capacità lavorativa del danneggiato, tuttavia i medesimi incidono sulla cd. cenestesi lavorativa, ossia nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate dal soggetto nello svolgimento dell'attività lavorativa, riconoscendo oltre al danno biologico già valutato nel 15% ulteriori 2 – 3 punti percentuali. A riguardo deve ritenersi infondata la tesi della compagnia d'assicurazione convenuta secondo cui le su esposte conclusioni peritali costituiscano un'indebita interferenza del consulente medico in un ambito giuridico non pertinente al medesimo. Il Tribunale ritiene di dover condividere le suesposte conclusioni del CTU, in quanto suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici emergenti dalla documentazione in atti, e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico;
le stesse vanno, quindi, prese in considerazione per la determinazione del quantum debeatur nella liquidazione del danno all'infortunato, determinato nella misura del 17%”,
- che “applicando le Tabelle di Milano vigenti al 2021 la valutazione del danno non patrimoniale ammonta a: € 61.763.00 danno non patrimoniale;
€ 5.643,00 invalidità temporanea totale (gg. 57); € 1.559,25 invalidità temporanea parziale al 75% (gg. 21); € 1.485,00 invalidità temporanea parziale al 50%
(gg.30); € 742,50 invalidità temporanea parziale al 25% (gg. 30); € 2.296,77 spese mediche riconosciute congrue. Pertanto, in considerazione dell'età del ricorrente al momento del sinistro (anni 17) deve liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 79.253,13. Non viene riconosciuta alcuna personalizzazione poiché ….. per dare luogo alla personalizzazione del danno morale non è sufficiente la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio, al dolore di comune riferibilità. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti elementi e caratteri peculiari riconducibili all'esperienza personale, specifica e irripetibile del danneggiato. Tale impostazione è giustificata dalla necessità di non dare luogo ad una duplicazione delle poste risarcitorie, atteso che le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione sono integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare. Nel caso in ispecie, l'attore non ha fornito prova del quid pluris di cui avrebbe sofferto e che giustificherebbe un aumento del risarcimento del danno rispetto a quello determinato tabellarmente”.
Pertanto, con sentenza n. 12/2024 del 5.1.2024 così statuiva infine, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Caltagirone:”
P Q M
[…] in via preliminare dichiara la legittimazione passiva della – oggi - quale Parte_6 Parte_4
impresa designata dal FGVS;
rigetta le preliminari eccezioni sollevate dalle parti convenute;
dichiara la responsabilità concorrente della Controparte_3
- già - e della – oggi
[...] Controparte_1 Parte_6
- quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Parte_4
Strada, per il sinistro avvenuto il 12.11.2007 sulla SP 28/II Militello V.C. –
Scordia, e per l'effetto, condanna i convenuti - già Controparte_3
- e – oggi Controparte_1 Parte_6 Parte_4 - quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada - a pagare, in solido tra loro, in favore di la somma € 73.489,52 a titolo di Parte_3
danno biologico non patrimoniale, oltre interessi come sopra meglio specificati;
condanna la - già Controparte_3 Controparte_1
– e la , quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_6
Vittime della Strada – oggi quale Impresa designata per il Parte_4
F.G.V.S. - a rimborsare, in solido tra loro, a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 730,00 per spese, € 14.100,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese forfettarie;
pone definitivamente a carico della Controparte_3
- già - e della –
[...] Controparte_1 Parte_6
oggi – quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Parte_4
della Strada, le spese di consulenza tecnica e medico legale, sì come liquidate da separati decreti”.
§§§
Sia la sia la n.q. sia Controparte_3 Parte_4
hanno interposto appello avverso detta sentenza, rispettivamente con Parte_3
citazione tempestivamente notificata il 14.2.2024 e con comparse di costituzione e risposta con appello incidentale del 29.5.2024 e del 31.5.2024.
§§§
Con il suo principale motivo di impugnazione deduceva l'Amministrazione che – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, peraltro con una sentenza
“nulla per assoluta mancanza di motivazione e per la mancata od insufficiente e comunque contraddittoria indicazione dei motivi di fatto, delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie. Vi è quindi una violazione del principio costituzionale del diritto di difesa. E' infatti indicata una generica ricostruzione dei fatti, non è indicata l'eventuale presenza di un nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, né le motivazioni di fatto e di diritto che hanno indotto il Giudice di primo grado a riconoscere la responsabilità solidale della
. Il Giudice di primo grado non individua alcun Controparte_1 tipo di inadempimento e/o responsabilità della , già Controparte_3
. Pertanto vi è una palese violazione di quanto Controparte_1
disposto dagli artt.112 e 113 c.p.c.” – non potesse non essere infine “riconosciuta nella fattispecie la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro. E' inequivocabile che la causa del sinistro sia da addebitare alla condotta di guida del conducente del mezzo coinvolto, e che le nefande conseguenze del sinistro siano state causate da tali comportamenti di guida. Invero, la valutazione in ordine all'autonoma idoneità causale del fatto esterno ed estraneo deve essere adeguata alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante il ricorso alle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode. Infatti, se lo stesso avesse adottato le precauzioni normalmente esigibili da un utente della strada diligente e quelle più specificatamente adeguate alla situazione concreta ed all'attività espletata al momento della caduta, nonché, ancor prima, rispettato le prescrizioni del codice della strada, ben avrebbe potuto avvedersi del pericolo”.
Alternativamente, con un secondo motivo di appello articolato più che concisamente, deduceva altresì l'Amministrazione che “Semmai, come riconosciuto parzialmente dalla sentenza di primo grado, va attribuita responsabilità esclusiva al conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che invadeva la corsia opposta (cfr. pag. 5 sentenza), costringendo l'attore a frenare bruscamente;
pertanto, se l'autovettura, rimasta sconosciuta non avesse determinato l'azzardata e pericolosa manovra di invasione della corsia opposta di marcia, il sinistro non si sarebbe verisimilmente verificato”.
Agli effetti di cui all'art. 116 c.p.c. aggiungeva, infine, detta appellante che la sentenza impugnata fosse viziata da “una rilevante contraddittorietà, ai fini del giudizio, tra la dichiarazione resa dal teste , testualmente riportata Testimone_1
in sentenza, circa la dinamica del sinistro, con quanto, poi, statuito dallo stesso
Giudice a fondamento della responsabilità dell'Ente appellante;
infatti, a pag. 5 il decidente dapprima riporta la dichiarazione del teste secondo la quale l'attore
“avrebbe sterzato” per evitare l'impatto con l'auto, per, poi, soggiungere che l'attore sarebbe stato costretto “a frenare bruscamente”. Appare evidente che le due condotte di guida sono totalmente differenti e che la prima condotta, quella riferita dal teste, fa conseguire la caduta del conducente da una repentina sterzata e non al brecciolino sul sedime stradale, mentre la seconda condotta – frutto di un'errata deduzione del decidente – sarebbe stata determinata, a seguito di una brusca frenata, dalla conseguente presenza di brecciolino sulla carreggiata, non trascurando che, anche nella seconda ipotesi, la brusca frenata può essere stata ex se determinante ai fini della caduta del conducente e, quindi, della causazione del sinistro”.
Essa dunque concludeva chiedendo, infine, alla Controparte_3
Corte adita di:“1) dichiarare, stante l'evidente responsabilità o, quanto meno, corresponsabilità dell'attore e del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che nessuna responsabilità può essere posta a carico della
[...]
e, conseguentemente, nessun risarcimento del danno, in Controparte_3
relazione all'oggetto della causa, ha diritto a percepire l'appellato da parte dell'Amministrazione appellante, condannando lo stesso a restituire le eventuali somme che dovesse percepire, in forza della sentenza appellata, nelle more della definizione del giudizio di appello;
2) riformare, pertanto, la sentenza appellata nella parte in cui condanna la , già Controparte_3 [...]
, alla corresponsione in favore dell'attore delle somme per il Controparte_1
risarcimento del danno, ritenendo che nulla sia dovuto in relazione al sinistro stesso. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocati di un ente pubblico, di oneri accessori come per legge”. §§§
A sua volta la lamentava, con il suo appello Controparte_4
incidentale, che - giungendo a concludere che il sinistro de quo fosse ascrivibile a concorrente responsabilità civile dell'Amministrazione Provinciale e dell'ignoto automobilista che aveva invaso la corsia di marcia dell'Aparo – il primo giudice avesse affettato la sua sentenza del vizio di ultrapetizione.
Infatti – si deduceva – “l'attore ha incardinato un giudizio invocando esclusivamente la responsabilità dell'ente proprietario della strada, in quanto totalmente priva delle condizioni minime di sicurezza. Di contro, la presenza di un'autovettura rimasta non identificata è stata esposta in seno all'atto introduttivo del giudizio di primo grado solo per completezza espositiva e senza che ne fosse addotta alcuna incidenza causale nella verificazione dei fatti di causa. Si evidenzia tale circostanza perché dal punto di vista probatorio si imponeva in capo alla l'onere di dimostrare i fattori che avrebbero provocato una Controparte_3
responsabilità – anche solo concorrente – di un mezzo rimasto ignoto nel determinismo dell'evento in parola. Invece, la p.a. convenuta nulla ha provato sul punto, ciò che giuridicamente rende impossibile l'accoglimento delle sue difese che, invece, il Tribunale ha assurdamente accolto. In altri termini, intendiamo affermare che il Giudice di prime cure ha accolto la tesi difensiva della ex-
attribuendo un concorso di colpa al conducente di un mezzo rimasto non CP_1
identificato nonostante l'attore nulla avesse allegato circa – appunto – la responsabilità del mezzo ignoto, e la medesima nulla avesse provato al CP_1
riguardo. Come è evidente, la gravata sentenza contiene un macroscopico error in judicando sotto il profilo di una errata applicazione del principio del riparto dell'onere della prova, in quanto: A) l'attore ha incardinato la presente causa deducendo una colpa della provincia;
B) la p.a. si è difesa deducendo a sua volta una fantomatica responsabilità di un terzo, conducente di un'autovettura non identificata;
C) il Tribunale, nonostante l'assoluta mancanza di prove in tal senso offerte dalla , ha riconosciuto una pari responsabilità tra il Controparte_3 proprietario della strada ed il FGVS. Niente di più lontano da una corretta applicazione delle norme che vengono in rilievo atteso che, come detto, nel corso del giudizio di primo grado si è constatata la totale inerzia istruttoria della
[...]
che ha dedotto la responsabilità di un terzo in modo del tutto CP_3
labiale”.
Al di là della violazione delle leggi processuali così denunciata, detta compagnia assicurativa censurava inoltre, e soprattutto, che il primo giudice non avesse saputo individuare nelle complessive emergenze processuali quella che era stata la reale dinamica dei fatti, vale a dire che “giunto sui luoghi dell'occorso l ha T_
autonomamente perso il controllo della di lui moto rimanendo purtroppo coinvolto nel terribile incidente che Ci occupa, e ciò per l'eccessiva velocità alla quale procedeva nonché in considerazione delle pessime condizioni della strada. D'un canto, quindi, la sentenza di primo grado risulta errata nella parte in cui non ha rilevato la colpa dell'attore nel determinismo dei fatti di causa;
d'altro canto la sentenza del Tribunale calatino risulta errata dal momento che attribuisce un concorso di colpa al conducente di un'autovettura non identificata in assenza di qualsivoglia prova al riguardo”.
Aggiungeva che “La colpa della circa i danni patiti Controparte_3
dall'attore emerge in tutta evidenza ove si consideri un ulteriore elemento che purtroppo ancora una volta il Tribunale ha totalmente trascurato, e ci si riferisce all'assenza di un'adeguata protezione del ponte sul quale si è verificato il sinistro rispetto al burrone sottostante. È evidente che l ha subito le lamentate T_
menomazioni fisiche in considerazione del fatto che, una volta scivolato dal motociclo, è precipitato nella scarpata da un dislivello di circa 40 metri.
Chiaramente, se la strada provinciale in argomento avesse avuto idonee protezioni di sicurezza, nonostante la caduta dal ciclomotore ed a prescindere dalle relative responsabilità, l non sarebbe precipitato da un dislivello di 40 metri e mai T_
avrebbe riportato le lesioni in argomento. Trattasi di un elemento pacificamente entrato nel processo di primo grado e del quale, però, il Tribunale non ha tenuto minimamente conto. Tutti i testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado, infatti, non solo hanno confermato la presenza di terriccio lungo la sede viaria che, evidentemente, costituiva una pericolosissima insidia non visibile e non prevedibile per il motociclista che, infatti, è inevitabilmente scivolato in terra a causa di esso. Ma i testi hanno anche rappresentato un ulteriore fattore di estrema pericolosità della strada, e ci si riferisce al fatto che sul ciglio di essa vi era solamente un muretto bassissimo e, cioè, un presidio di sicurezza niente affatto idoneo allo scopo come del resto dimostra proprio il fatto che l'Aparo è drammaticamente precipitato dal dirupo dopo la caduta. Sarebbe bastato che la ex-provincia avesse esercitato con scrupolo le responsabilità e i doveri propri del custode applicando misure di contenimento adeguate per evitare che l'attore precipitasse nel vuoto per 40 metri riportando le gravi lesioni fisiche oggetto di causa”.
In subordine, con altro motivo di impugnazione si censurava che “la sentenza è errata anche in ordine all'entità del risarcimento liquidato. Il Tribunale, infatti, ha trascurato che l'attore non ha fornito alcuna prova del danno ed ha liquidato il risarcimento sulla scorta delle risultanze della CTU. Senonchè, tale modo di procedere ancora una volta costituisce una evidente violazione del principio del riparto dell'onere della prova, che non può certo dirsi assolto mediante CTU.
Notoriamente, la CTU non è un mezzo di prova, ma uno strumento nell'esclusiva disponibilità del Giudice, mediante il quale compiere accertamenti per i quali necessitano precipue cognizioni tecnico-scientifiche. In ragione di tanto, nel momento in cui la domanda si è ritenuta provata anche nella sua determinazione sulla scorta dell'elaborato peritale acquisito in primo grado, si è provocata una palese e gravissima violazione della terzietà del Giudice e del principio vigente in materia di riparto dell'onere probatorio”.
Essa n.q. concludeva chiedendo, infine e pertanto, Parte_4
alla Corte di:“1. Rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e diritto;
2. in accoglimento del presente appello incidentale, rigettare la domanda poiché il sinistro in parola si è verificato per fatto e colpa dell'attore e, in ogni caso, perché non provata, anche sotto il profilo dell'esatta determinazione dei danni patiti;
3. in subordine, riformare la sentenza di primo grado prevedendo un concorso di colpa dell'attore nel determinismo dell'evento fonte del danno;
4. accertare la responsabilità del custode in capo all'ente proprietario della strada quale esclusiva causa del sinistro, ovvero in concorso con la colpa dell'attore, e quindi, in ogni caso, escludere qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo al
FGVS. Con favore di spese e compenso di difesa di entrambi i gradi del giudizio”.
§§§
Infine, – oltre che richiedere, dopo aver ampiamente ripercorso la Parte_3
vicenda controversa, che sia l'appello della sia Controparte_3
quello della n.q. fossero in ogni loro parte rigettati Parte_4
– interponeva anch'egli impugnazione incidentale: ma soltanto per denunciare che il primo giudice, avendo bensì riconosciuto la debenza degli interessi compensativi e corrispettivi sulle somme complessivamente liquidate a titolo risarcitorio, avesse tuttavia omesso di sancire anzitutto l'assoggettabilità delle somme medesime a rivalutazione monetaria (secondo indici ISTAT di aumento del costo della vita).
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la Corte, esaurita la trattazione, con ordinanza del 5.7.2024 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella quale la
[...]
n.q. aveva insistito. Parte_4
Indi rimettendo sollecitamente le parti, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ E' d'uopo riprendere le mosse dall'appello incidentale della Parte_4
n.q. La cui eccezione di ultrapetizione risulta bensì priva di ragione: non soltanto perché l , nonostante la non avesse mancato di T_ Controparte_1
chiamare in causa essa compagnia assicurativa, riteneva tuttavia, e ad ogni buon fine, di spiccare nuova citazione nei confronti di quest'ultima, ottenendo poi la riunione dei due giudizi;
ma anche perché sottesa da detta chiamata in causa non era bensì ipotetica pretesa dell'Amministrazione Provinciale di essere garantita e manlevata dal terzo cui il giudizio veniva esteso quanto, invece, l'assunto che reale responsabile del fatto lesivo posto in controversia fosse il suddetto – presunto - ignoto automobilista
(c.d. nominatio auctoris); ciò che deve indurre a rammentare che, secondo indirizzo esegetico costante e consolidato, “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta” (ex ceteris Cass. I 5580/2018).
Nel merito tuttavia – si passa a considerare – coglie nel segno la deduzione della n.q. tesa a far valere che (come si ripete) “la sentenza del Parte_4
Tribunale calatino risulta errata dal momento che attribuisce un concorso di colpa al conducente di un'autovettura non identificata in assenza di qualsivoglia prova al riguardo”.
Valga il vero. In seguito all'evento per cui è causa madre Persona_3
dell (al tempo ancora diciassettenne), sporgeva querela (che presentava il T_
9.2.2008 ai CC di Lentini) per chiedere la punizione del presunto automobilista pirata che - secondo quanto si è venuto a narrare nuovamente nella presente sede di giudizio - avrebbe invaso la semicarreggiata sulla quale il giovane nell'occorso transitava, e si sarebbe poi dato alla fuga. Querela donde derivava il procedimento penale definito con il prodotto decreto di archiviazione del Giudice di Pace di
Caltagirone del 23.7.2008 che (facendo integralmente proprie le valutazioni espresse dal Pubblico Ministero nella sua prodromica richiesta) dava atto che, all'esito delle indagini, non fosse emerso alcun elemento che, prima ancora che potesse porsi problema di identificazione di detto presunto automobilista pirata, anzitutto confortasse la versione dei fatti fornita dalla querelante. Versione – si precisava – semmai confutata dalla circostanza che il teste “il quale Tes_2
ebbe a soccorrere nell'immediatezza l , ha riferito che questi gli disse subito T_
di essere caduto dal parapetto del ponte, e di non rammentare riferimenti fatti dall'infortunato a coinvolgimenti di terze persone”: di talchè quel decidente riteneva infine che meritasse di essere “condivisa la ricostruzione del sinistro effettuata dai militari in servizio presso la Stazione CC di Militello V.C. in termini di “autonomia” [detti militari avendo infatti annotato, nel ricostruire la verosimile dinamica del sinistro, che “Il ciclomotore percorreva la SP 28/I, la strada è in leggera pendenza con numerose curve, vi era anche un forte vento, causa probabilmente, insieme alla velocità, della perdita del controllo del ciclomotore”,
n.d.r.]”.
Una volta definita la vicenda in sede penale, il ruolo che vi avrebbe avuto il ridetto presunto automobilista pirata viene in seguito fuori solo ed esclusivamente grazie alle dichiarazioni del teste (mai in precedenza evocato, né nella querela Tes_1
anzidetta e neppure nella preventiva richiesta di risarcimento inoltrata, ex art. 287
T.U. 209/2005, con la prodotta lettera raccomandata a firma dell'Avv. Nicola
Aiello), il quale sarebbe stato testimone oculare del vagliato sinistro: e che all'atto della sua deposizione pure riferiva che, disceso dalla collinetta da cui avrebbe assistito ai fatti, “dopo qualche minuto da quando mi era recato sul luogo sono arrivati i carabinieri e l'ambulanza”, e di non avere tuttavia ritenuto di mettere a conoscenza i verbalizzanti della sua speciale qualità di teste oculare perché “ero convinto che l'auto bianca era quella responsabile dell'incidente e quindi non reputavo necessario rendere dichiarazioni alle forze dell'ordine”. La falsità di simili dichiarazioni è plateale, siccome in palese contraddizione – di cui il teste spergiuro non si rendeva, di tutta evidenza, avvertito – con quanto il aveva dichiarato un momento prima allorchè confermava la verità della Tes_1
circostanza di cui al n. 3) dell'articolato di prova di parte attrice, vale a dire che
“l'Aparo, al fine di evitare l'impatto con autovettura purtroppo rimasta sconosciuta che ne intersecava la direttrice di marcia provenendo dal senso opposto, si stringeva verso il margine destro della carreggiata ove, a seguito dello slittamento delle ruote sul manto stradale viscido ed occupato da breccia e pietrisco, perdeva il controllo del mezzo”: ed invero, com'è logicamente possibile che il si sia “convinto che l'auto bianca era quella responsabile Tes_1
dell'incidente” dopo aver pure visto, a tener fede alle sue propalazioni, che l'autovettura che si sarebbe parata dinanzi all'Aparo si dava alla fuga e rimaneva, per questo, purtroppo sconosciuta? [!].
Senza poi non dire, allo stesso riguardo, che non appare verosimile né, tampoco, giustificabile che chi sia stato teste oculare non si riveli al personale di polizia che intervenga sui luoghi dell'evento lesivo (personale che, d'altro canto, per ovvie esigenze investigative mai omette di ricercare la presenza sugli stessi luoghi di testi, a maggior ragione se oculari).
Ed a tal punto risulta agevole comprendere perché, allorchè venivano assunti a ss.ii. dai CC di Militello V.C., né la né il né la Tes_3 Tes_2 Tes_4
riferivano di presunta autovettura che, poco prima che giungessero ad avvistare il ciclomotore dell'Aparo riverso sul selciato di fianco a detto parapetto, avesse incrociato ad alta velocità quella su cui costoro (insegnanti che, al termine della giornata scolastica, stavano tornando a casa) viaggiavano. Venuti poi innanzi al
G.I., alla suddetta udienza del 22.6.2011 la ed il rendevano Tes_3 Tes_2
deposizioni in tutto conformi a quanto già avevano dichiarato in sede di indagini preliminari. La per converso, aggiungeva che, giunti “sul ponte all'uscita Tes_4
di Militello”, “una macchina ci ha superato a velocità ma non ricordo altro”: dichiarazione – questa – tuttavia resa soltanto alla successiva udienza del 4.4.2012
[!].
Ed allora, al postutto ve ne ha quanto basta – ed anche di più – per giungere a concludere che l (che, come s'è visto, successivamente alla menzionata T_
archiviazione in sede penale promuove giudizio civile – significativamente - nei soli confronti della ) non abbia, nell'occorso, dovuto Controparte_3
fare i conti con alcuna invasione di carreggiata né con alcun automobilista pirata.
Dal che deve farsi discendere, in accoglimento dell'appello incidentale interposto dalla n.q., il finale rigetto, in riforma della sentenza Parte_4
impugnata, della domanda risarcitoria già estesa da nei confronti di Parte_3
detta compagnia assicurativa.
§§§
Le superiori considerazioni rendono già ragione dell'infondatezza del secondo motivo dell'appello spiegato in via principale dalla Controparte_3
che, come premesso in narrativa, pure riteneva di poter censurare che, a voler escludere che la responsabilità del sinistro andasse ascritta allo stesso danneggiato, dovesse allora riconoscersi la “responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, che invadeva la corsia opposta (cfr. pag. 5 sentenza), costringendo l'attore a frenare bruscamente;
pertanto, se l'autovettura, rimasta sconosciuta non avesse determinato l'azzardata e pericolosa manovra di invasione della corsia opposta di marcia, il sinistro non si sarebbe verisimilmente verificato”: se non fosse tuttavia che - come merita di essere ribadito - detta
“autovettura rimasta sconosciuta” è solo un'invenzione dell'Aparo.
Parimenti infondato deve poi dirsi il primo motivo dello stesso appello principale, basato sull'arresto pur consolidato secondo cui, onde stabilirsi se chi sia gravato da onere di custodia ex art. 2051 c.c. vada immune da responsabilità nella ricorrenza di caso fortuito, occorra procedere ad una (come si ripete) “valutazione in ordine all'autonoma idoneità causale del fatto esterno ed estraneo … adeguata alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante il ricorso alle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode”.
Nel caso a mani – osserva la Corte – simile argomentare si rivela tuttavia inconducente giacchè, alla luce di quanto rassegnato dal c.t.u. ricostruttore, il tratto stradale teatro del sinistro de quo non si presta ad essere ritenuto, affatto, cosa intrinsecamente non pericolosa. Annota infatti l'esperto officiato – dopo aver dato atto che “la carreggiata si presenta in discesa in entrambi i sensi di marcia cosicché i due rami stradali confluiscono entrambi sul tratto convesso contenuto tra due curve (secondo lo stesso verso di marcia una sinistrorsa e l'altra destrorsa), ovverosia sul ponte che sovrasta il letto del torrente. Ai margini del tratto della carreggiata che sovrasta il torrente sono presenti due muretti (sul fianco destro e sul fianco sinistro della carreggiata), di altezza 0,71 m posti a protezione dei viandanti o, comunque, del flusso veicolare” – che “La conformazione planoaltimetrica siffatta, unitamente alla presenza dei parapetti presenti sui due confini laterali del ponte, sta alla base dell'accumulo di terriccio che si viene a formare sulla banchina, specialmente la destra (direzione marcia scooter), e, seppur in quantità inferiore, anche sul confine della corsia di marcia”: ciò che deve condurre a riconoscere che l'accumulo di terriccio sui luoghi giammai possa essere apprezzato alla stregua di fatto occasionale, se non eccezionale, ma costituisca piuttosto ineluttabile frutto del combinato disposto di detta conformazione planoaltimetrica e dell'insistenza (in sé più che giustificata dall'esigenza di proteggere i viandanti ed il flusso veicolare) di detti parapetti sui luoghi;
condizione complessiva dei luoghi medesimi – questa - che comporta che ad ogni pioggia il terriccio che per forza di gravità vi defluisce – dall'una e dall'altra parte - non scivoli via ulteriormente, così rendendo inevitabilmente insidioso quel tratto di fondo stradale.
E poiché dunque strutturalmente pericoloso l'occorrere all'altezza dello stesso tratto di fatti lesivi ne rende responsabile l'ente proprietario pur dopo aver fatto, invero, riferimento all'esegesi giurisprudenziale impostasi in subiecta materia.
Secondo quanto costituisce infatti jus receptum, la notevole estensione e l'uso diretto da parte della collettività delle strade pubbliche od aperte al pubblico, “se non vale bensì ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. rileva, tuttavia, come circostanza che, influendo sull'espletamento della vigilanza da parte della P.A., può svolgere rilievo ai fini della individuazione del caso fortuito e, dunque, dell'onere che la P.A., ritenuta applicabile la norma de qua e verificato il nesso causale, deve assolvere per esimersi dalla responsabilità” (ovvero “deve indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi, e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione”): donde viene fatto discendere che “deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero da una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa”. E nella prima ipotesi, ovvero “con riguardo alle situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode” (Cass.
1.10.2004 n. 19653; conf. Cass. 20.2.2006 n. 3651, Cass.
6.7.2006 n. 15383, Cass.
28.11.2007 n. 24739, Cass. 16.5.2008 n. 12449, Cass. 16.5.2008 n. 12425, Cass.
7.4.2009 n. 8377, Cass. 22.3.2011 n. 6550, Cass. 29.7.2016 n. 15761 et cetera). Pertanto, in tali casi (a differenza che in quelli in cui la situazione di pericolo derivi
“da comportamenti riferibili agli utenti ovvero da una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa”) mai si presterà ad essere considerato caso fortuito il fatto del danneggiato che, nel transitare su strada pubblica od aperta al pubblico, non abbia scansato un'insidia pur visibile ai suoi occhi ma soggettivamente imprevedibile. Come nel caso in esame: giacchè non si può certo imputare al giovane (e neppure, d'altro canto, lo si sarebbe potuto imputare T_
a conducente pur di maggiore esperienza) di non aver intuito – in mancanza di alcuna segnalazione di pericolo (che in seguito l'Amministrazione non mancava, per converso, di apprestare: scrive il c.t.u. che “Oggi, procedendo con direzione
Militello Val di Catania-Scordia, nel tratto stradale antecedente il ponte Iatrini è presente segnaletica verticale che impone il limite di velocità non superiore a 30 km/h. Tale segnaletica, però, al momento del sinistro non era presente. La
[...]
(già ), convenuta nel Controparte_3 Controparte_1
presente giudizio, non ha prodotto alcuna copia di un'eventuale determina attestante l'installazione della segnaletica summenzionata. A scopo puramente conoscitivo, eseguendo un'indagine è stato accertato che la segnaletica verticale indicante il limite di velocità al momento dell'evento non era stata ancora installata”, ed ancora che “Sul manto stradale sono poi presenti dall'anno 2009 alcune bande trasversali con effetto ottico (per rifrangenza) ed effetto acustico vibratorio, il cui scopo principale è quello di preavvisare gli utenti riguardo la presenza di successivi dispositivi per la riduzione della velocità o riguardo condizioni di pericolo, in modo che gli utenti stessi possano modificare il loro: comportamento”) - che la conformazione planoaltimetrica dei luoghi e la presenza di detti parapetti rendesse insidioso il transito su quel viadotto, specie per un mezzo a due ruote.
§§§
Anche quanto lamentato dall con il suo appello incidentale appare, in T_
definitiva, infondato nella decisiva considerazione che all'epoca – ovvero ancora alla data della sentenza impugnata del 2/5.1.2024 – le tabelle “milanesi” di liquidazione del danno non patrimoniale di più recente pubblicazione fossero quelle che l'Osservatorio meneghino aveva pubblicato nel corso del 2021 (infatti quelle immediatamente successive – ed a tutt'oggi applicate – venivano pubblicate solo nel giugno di quel 2024). E poiché la liquidazione del danno non patrimoniale che venga operata “a punti” – in modo tale che alla gravità in concreto accertata dello stesso danno tendenzialmente corrisponda, in tutti i casi, ristoro di pressocchè eguale entità – mantiene, comunque, natura di liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c., si appalesa infine privo di reale conducenza perorare che somma che sia stata frutto di liquidazione equitativa venga, ciò nondimeno, assoggettata a rivalutazione monetaria.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto deve – stante l'accoglimento dell'appello della n.q. ed il rigetto, Parte_4
per converso, di quello interposto dalla (oltre che il Controparte_3
rigetto dell'appello dell ) – essere mantenuta ferma a solo carico di T_
quest'ultima la condanna al pagamento in favore di a titolo Parte_3
risarcitorio, della complessiva somma di € 73.489,52 (oltre interessi compensativi e corrispettivi) già liquidata dal primo giudice (e rimasta, in sé, immune da gravami).
Ed in ragione del finale esito del doppio grado di giudizio – mentre l deve T_
essere condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della n.q. in prime ed in seconde cure – la deve Parte_4 Controparte_3
essere condannata (oltre che a farsi carico in via esclusiva delle spese di rappresentanza e difesa dell nel giudizio di primo grado, nella misura già T_
liquidata dal primo giudice) al pagamento delle spese sostenute dallo stesso T_
(il rigetto della cui impugnazione incidentale in definitiva non si presta – per la minima rilevanza di ciò che con la stessa impugnazione veniva messo in discussione – ad entrare in considerazione ai fini della regolamentazione delle spese qui in rilievo) nel giudizio di appello oggi definito.
Spese – le predette - che si liquidano sulla base esclusivamente (cfr. Cass.
31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 deve, in ragione del valore del decisum, farsi applicazione), e pertanto – dietro valutazione dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata – negli importi complessivi (cui si perviene sommando – quanto al giudizio di primo grado -
€ 2.552,00 x fase studio + € 1.628,00 x fase introduttiva + € 5.670,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 4.253,00 x fase decisionale;
e, quanto al giudizio di secondo grado, € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + € 2.163,00
x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico sia della Controparte_3
sia dell dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater,
[...] T_
T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Caltagirone n. 12/2024 del 5.1.2024 proposto, con citazione del
14.2.2024, dalla nei confronti di e Controparte_3 Parte_3
della (n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Parte_4
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), nonché sugli appelli incidentali rispettivamente proposti da e dalla Parte_3 Parte_4
n.q. – così provvede:
- rigetta l'appello principale,
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
n.q. rigetta nei confronti di questa medesima, in Parte_4
riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria formulata da
(mantenendo dunque fermo nei soli confronti della Parte_3 [...] l'accoglimento della stessa domanda già Controparte_3
registratosi nel giudizio di primo grado),
- rigetta l'appello incidentale di Parte_3
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa Parte_3
della n.q. nel doppio grado di giudizio: che si liquidano, quanto al Parte_4
giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna la al pagamento delle spese di Controparte_3
rappresentanza e difesa di nel giudizio di appello, che si Parte_3
liquidano in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico della e di Controparte_3
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, Parte_3
T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.IX.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)