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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 6000/2023 proposta
DA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'avv.LONGOBARDI NINO , C.F. in presso il cui studio è C.F._2 elett.te dom.to in Castellammare diStabia al viale Europa n. 160
PECnino Email_1
Opponente
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avvocato Annamaria Saracino, presso il cui studio èelettivamente domiciliata in
Torre Annunziata alla via Maresca, 35, PECannamaria.saracino@forotorre.it
Opposta
Oggetto: opposizione ex art 615 I c. cpc
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva dinnanzi a questo Tribunale La sigra deducendo che in Controparte_1 data 01.12.2023 veniva notificato allo , il Decreto del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 6047/2015 con pedissequo atto di precetto con il quale gli veniva intimato il pagamento di complessivi € 22.517,43. L'opponente deduceva la illegittimità del precetto per la genericità ed indeterminatezza del credito preteso e dei criteri di calcolo dello stesso , nonché delle modalità di calcolo degli interessi , in ogni caso contestava il credito, deducendo il parziale pagamento delle somme richieste ed infine eccepiva che alcunchè era dovuto a titolo di mantenimento per la figlia dall'anno Persona_1
2018 atteso che la stessa dal 2018 al 2022 aveva convissuto con il padre , mentre dal gennaio 2023 aveva convissuto con il fidanzato e poi contratto matrimonio.
Si costituiva la opposta la quale contestava l'avverso atto oppositivo, deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto.
Con la comparsa conclusionale, tuttavia, l'opposta preso atto della documentazione esibita ex adverso, riduceva la sua pretesa ad euro 17.050,00 .
L'opposizione è fondata, ma solo in parte, con riferimento al secondo motivo di opposizione , con cui si deduce il parziale pagamento delle somme oggetto di precetto e ciò in considerazione di quanto dedotto dalla opposta con la comparsa conclusionale.
Ed invero, quanto al primo motivo di opposizione con cui si contesta la genericità del credito precettato, lo stesso è infondato: in primo luogo va evidenziato che nel precetto è espressamente indicata la fonte del credito preteso, costituito dal decreto di questo Tribunale 6047/2015 del 17.9.2015 , con cui risulta omologata la separazione consensuale delle parti e le singole mensilità ed annualità anche perché la presunta genericità del precetto risulta contraddetta dalle stesse deduzioni dell'opponente che nel successivo motivo di opposizione esamina punto per punto le avverse pretese ed il credito come specificato , per le singole annualità
Quanto al motivo con cui si eccepisce l'inesistenza del credito per il mutamento delle circostanze personali ed economiche riferite alla figlia e per il sopravvenuto diverso accordo tra le parti , va osservato che in materia di assegni di mantenimento la sopravvenienza di fatti nuovi non può essere dedotta con l'opposizione a precetto ,
pagina 2 di 4 essendo necessario che gli stessi siano esaminati dal giudice naturale precostituito per legge ai sensi dell'art 9 della legge 1.12.1970 n 898 ( cfr cass 4170/2024 ; cass
17618/2013 ) .
Va invece parzialmente accolta l'opposizione in relazione al secondo motivo, dovendosi , per effetto del ricalcolo del credito effettuato dalla opposta nella comparsa conclusionale, ridurre la sorta capitale azionata in precetto ad euro 17.050 .
Le spese seguono la soccombenza e vengono compensate per 1/3 tra le parti in ragione del parziale accoglimento del motivo di opposizione e liquidati ai minimi tabellari per la semplicità della controversia
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara la nullità del precetto per la somma eccedente la sorta capitale di euro 17.050
2) Rigetta per il resto l'opposizione
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dei compensi di lite che liquida in euro 1693,00 oltre rimborso forfettrio del 15% ed IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'avvocato Sarracino
Torre Annunziata, 20/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
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