Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6407 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - I Sezione Civile - così composto:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3558 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - codice fiscale C.F. 1 Parte_1
elettivamente domiciliata in Lacco Ameno, alla via Dott. Vincenzo Morgera n. 1, presso lo studio dell'Avv. Annunziata Piro
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f.: Controparte_1 C.F. 2
elett.te dom.to in Barano d'Ischia alla Via Starza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Filomena Giglio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 9/01/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
,premesso che aveva contratto Con ricorso depositato in data 11/02/2022, Parte_1
matrimonio concordatario con Controparte_1 In data 3/02/1996 in Casamicciola Terme e
Per Per_2 in data 28/03/2002, Per_3che dall'unione erano nati tre figli, in data 17/07/96,
[...] in data 27/12/2006, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In ordine ai provvedimenti accessori chiedeva l'affidamento condiviso del figlio Per_3 con collocazione presso di sé e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, assegnare a sè la casa coniugale, determinare in € 1.000,00 l'assegno a carico del marito, di cui € 150,00 per il proprio mantenimento, € 450,00 per il figlio minore di età e € 200,00 per ciascuna delle figlie maggiorenni.
Controparte_1 si costituiva aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo che la stessa fosse addebitata alla ricorrente. In particolare il resistente eccepiva che la crisi familiare risaliva a circa 15 anni prima e che era stata determinata dal comportamento della ricorrente che l'aveva tradito con un collega di lavoro;
che da allora le parti vivevano da separati in casa;
che egli si era sempre occupato dei figli, di cui le prime due erano ormai economicamente autosufficienti, mentre la madre aveva sempre assunto un atteggiamento disinteressato;
che la T_ era economicamente indipendente lavorando come OSS presso una cooperativa sociale. Pertanto concludeva chiedendo, in ordine ai provvedimenti accessori, l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso di sé e determinazione dell'assegno a titolo di mantenimento dello stesso a carico della madre, chiedeva altresì rigettare la richiesta della ricorrente di un assegno per il proprio mantenimento così come per quello delle figlie.
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 10/05/2022, il Presidente, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre cui assegnava la casa coniugale, disponeva il calendario dei tempi di permanenza presso il padre, a carico del quale poneva un assegno di complessivi euro 700,00 di cui 200,00 per il mantenimento della moglie ed euro 250,00 per ciascuno dei figli Per_2 e e nominava il G.I..Persona_3
Con la memoria integrativa parte ricorrente chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione al resistente rappresentando che alla base del ricorso vi era stata una precisa scelta finalizzata alla rapida chiusura processuale della vicenda così da evitare ulteriori situazioni conflittuali, ma atteso il tenore della comparsa di costituzione e risposta, si rendeva necessario da parte sua esporre che la convivenza era divenuta intollerabile per il comportamento geloso e possessivo del marito volto anche ad impedirle di crearsi una autonomia economica;
che ella non aveva una rete familiare di supporto;
che da quindici anni vivevano da separati in casa e che ella si era sempre presa cura dei figli.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., venivano ammesse le prove orali. Durante la fase istruttoria le parti depositavano un accordo che prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione della casa familiare ad entrambi i coniugi con una suddivisione delle stanze utilizzabili da parte dell'uno e dell'altro. Il giudice, ritenuta la non conformità di un accordo siffatto all'interesse del minore e in ogni caso evidenziato che l'assegnazione della casa ad entrambe le parti contrastava con il concetto stesso di separazione, invitava le parti ad una modifica che però le stesse non riuscivano a concordare (udienza del 7/12/2023). Espletate le prove orali, con ordinanza del 20/04/2024, su istanza di parte resistente, veniva revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia Per_2 considerato che entrambe le parti avevano formulato richiesta di assegnazione della casa coniugale con collocazione presso di sé dell'unico figlio ancora minore di età, il giudice ne disponeva l'ascolto. Rinviato l'ascolto per motivi di salute del minore, successivamente la ricorrente decideva di non insistere nella richiesta di assegnazione della casa coniugale e di collocamento del figlio diciassettenne presso di sé, dichiarandosi disponibile, in ragione delle sue possibilità economiche a versare la somma di euro 100,00 mensile per il mantenimento del figlio.
Sulle conclusioni rese dalle parti, la causa era rimessa al collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per gli scritti conclusionali e trasmissione degli atti al
PM.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta formulata da parte ricorrente nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. di ratificare l'accordo sottoscritto dalle parti in corso di causa avendo ormai il figlio raggiunto la maggiore età. Ed invero gli scritti conclusionali hanno la finalità di illustrare le conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, al fine di assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente nella memoria di replica ha rassegnato conclusioni difformi rispetto a quelle spiegate sia all'udienza di precisazione delle conclusioni che nella comparsa conclusionale come tali inammissibili.
La domanda di separazione può essere accolta, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate da entrambe, nonché dal negativo esito del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Tanto premesso ritiene il Collegio che entrambe le domande di addebito vadano rigettate per non avere le parti assolutamente fornito riscontro probatorio dei fatti posti a fondamento delle stesse, tenuto conto che il Collegio condivide le motivazioni dell'ordinanza del G.I. del 9/03/2023, da intendersi in questa sede interamente richiamata, con cui non sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti sul punto. Alla luce delle reciproche allegazioni e in mancanza di riscontri probatori specifici, risulta in maniera evidente che l'unione coniugale sia andata deteriorandosi nel corso del tempo, evidentemente per una reciproca insoddisfazione che ha portato ciascuno dei due coniugi ad allontanarsi dall'altro, pur rimanendo a vivere da separati in casa per oltre quindici anni.
In un tale quadro non è stata fornita la prova dell'ascrivibilità della crisi all'uno piuttosto che all'altro coniuge, quanto piuttosto la prova della incompatibilità delle parti con conseguente pronuncia della separazione ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto ai provvedimenti accessori, premesso che ormai anche l'ultimo figlio è divenuto maggiorenne, la ricorrente con memoria depositata in data 15/11/2024 "ha deciso di non insistere nella richiesta di assegnazione della casa coniugale e di collocamento del figlio diciassettenne presso di sé; -che la sig.ra T_ in base alle sue possibilità economiche, si dichiara disponibile
,
a versare la somma di euro 100,00 mensile per il mantenimento del figlio;
" all'udienza di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale ha chiesto assegnare a Controparte_1
l'attuale casa coniugale sita in Casamicciola Terme alla via Spalatriello n. 14/A, ponendosi a suo carico un assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio di euro 100,00 mensili.
Persona_3Pacifico che il figlio maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente, il Tribunale, evidenziato che dagli atti di causa emerge che le parti non hanno dato esecuzione all'ordinanza presidenziale, continuando a vivere entrambe nella casa famigliare con il figlio, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione della casa coniugale e di adesione alla richiesta formulata da parte resistente sul punto, assegna la casa famigliare a
Controparte_1 in quanto convivente con il figlio.
Persona 3Quanto al mantenimento di cui il padre in quanto convivente provvederà in maniera diretta, occorre determinare l'importo da porre a carico della madre quale genitore non convivente. A tal fine occorre considerare che la T_ , operatrice sociosanitaria, non ha prodotto documentazione reddituale aggiornata benchè negli scritti conclusionali richiami le ultime tre dichiarazioni dei redditi asseritamente allegate alle note di trattazione scritta per la udienza del
09.01.2025, deve rilevarsi che le stesse non risultano prodotte;
la documentazione reddituale allegata al ricorso è del tutto irrilevante perché incompleta, trattandosi di copie di alcune parti delle dichiarazioni dei redditi, l'unica depositata integralmente è quella del 2020, dalla quale risulta un reddito complessivo di € 11.527,00 e in ogni caso troppo risalente nel tempo in quanto relativa agli anni 2017, 2018 e 2019. Alla stregua di tali elementi,- tenuto conto dei parametri dettati dall'art. 337 ter co. IV c.c., si ritiene congruo determinare in euro 250,00 l'importo del contributo nel mantenimento del figlio da porre a carico della madre, da versare a Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026. Le spese straordinarie per il figlio, individuate in base al Protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e
COA del 7/03/2018 vanno ripartite tra le parti nella misura del 50%.
La ricorrente ha insistito nella domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito" il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998;
Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione"
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
Fatte tali premesse, tenuto conto che la ricorrente lavora, ma non avendo ella provato i propri redditi, e conseguentemente neanche la disparità economica tra le parti, né il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, è preclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti della domanda.
Alla luce, quindi, degli indicati elementi la domanda volta al riconoscimento di un assegno ex art
156 comma 1 c.c. proposta dalla ricorrente non può che essere rigettata, con conseguente revoca a decorrere dalla presente pronuncia dell'assegno disposto in via provvisoria.
Venendo infine alle spese processuali l'esito complessivo del giudizio consente la compensazione integrale delle stesse tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
(nata a [...] il [...]) e CP_1 pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...]);
[...]
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Casamicciola Terme per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 2, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
rigetta entrambe le domande di addebito;
assegna la casa familiare a Controparte_1 in quanto convivente con il figlio Persona_3
pone a carico di l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1
del figlio Persona_3 da versare a Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo va rivalutato annualmente in base agli indici ISAT a decorrere da maggio 2026; pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da individuarsi secondo il
Protocollo del Tribunale di Napoli del marzo 2018;
rigetta la domanda di assegno ex art 156 comma 1 c.c. proposta da Parte_1 revocando a decorrere dalla presente pronuncia l'assegno disposto in via provvisoria;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 4/04/2025 in camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara dott. Raffaele Sdino