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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1022/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 12.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Benedetta Giugni, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), San Miniato (PI) – Via Aldo Moro n. 7, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.6.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2024, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di dichiarare che
CP_
“niente è dovuto all' dal Ricorrente, stante l'estinzione delle obbligazioni contributive relative ai mesi di luglio e agosto 2020, contestate con l'atto di accertamento sub Protocollo n.
6200.29/04/2022.0108339 del 29.04.2022 e poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-000703262, in quanto notificate in violazione del termine perentorio previsto dall'art. 14, Legge
n. 689/1981, per effetto del richiamo operato dall'art. 6, D. Lgs. n. 08/2016. Con vittoria di compensi
e spese”.
2. Con memoria depositata in data 3.6.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'ente aveva annullato il provvedimento impugnato e proceduto alla relativa archiviazione. 3. Con note di trattazione scritta, la parte ricorrente prendeva atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro
5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro
1.347,50 (1/2 di euro 2.695,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1022/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 12.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Benedetta Giugni, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), San Miniato (PI) – Via Aldo Moro n. 7, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.6.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2024, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di dichiarare che
CP_
“niente è dovuto all' dal Ricorrente, stante l'estinzione delle obbligazioni contributive relative ai mesi di luglio e agosto 2020, contestate con l'atto di accertamento sub Protocollo n.
6200.29/04/2022.0108339 del 29.04.2022 e poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-000703262, in quanto notificate in violazione del termine perentorio previsto dall'art. 14, Legge
n. 689/1981, per effetto del richiamo operato dall'art. 6, D. Lgs. n. 08/2016. Con vittoria di compensi
e spese”.
2. Con memoria depositata in data 3.6.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'ente aveva annullato il provvedimento impugnato e proceduto alla relativa archiviazione. 3. Con note di trattazione scritta, la parte ricorrente prendeva atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro
5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro
1.347,50 (1/2 di euro 2.695,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli