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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6729 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1112/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N° 1127/2025 R.G.
La Corte, composta dai magistrati: dott. FI OT Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. MA RO IU Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1127 del ruolo generale dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 189 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Pagano n. 74 , elettivamente domiciliato in Soriano Calabro (VV) alla via IV Novembre n. 24 presso e nello studio dell'avv. Domenico Ioppolo dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Manuel
Varesi sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura ad litem allegata al ricorso avverso decreto espulsione ex art. 281 decies c.p.c del 7.11.2023 proposto davanti al Tribunale di Roma
Sezione Diritti della Persona e Immigrazione civile ( giudizio n. 50559/2023 R.G.) -Appellante -
contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore;
rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12 (C.F. FAX n. 06/96514000, P.E.C. P.IVA_2 Email_1
- Appellato -
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del 14.11.2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVIII
Civile, resa nella Causa Civile di Primo Grado N. 50559/2023 su ricorso per l'annullamento del Decreto del Prefetto della provincia di Roma del 09/10/2023 ( Prot. Uscita N. 038552) notificato al ricorrente in pari data con il quale gli veniva intimato l'allontanamento, per motivi afferenti alla pubblica sicurezza, dal Territorio Nazionale entro il termine di giorni 30 ai sensi dell'art. 20 c. 10 del D.Lgs 30/2007.
Conclusioni
: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in totale Parte_1
riforma della sentenza del 14.11.2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diciottesima Civile
inter-partes resa nel giudizio recante il numero 50559/2023 R.G. non notificata ma comunicata in data
15.11.2024, in epigrafe dettagliatamente indicata, così provvedere: 1) Nel merito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e difesa e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente proposto appello ed accogliere la domanda nei termini in cui esattamente formulati, così integralmente riformando la sentenza appellata come dettagliatamente sopra indicata;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L'Amministrazione, costituita, ha contestato l'appello e ha chiesto confermarsi il provvedimento impugnato, ma non ha precisato le conclusioni e non ha più depositato atti dopo la costituzione in giudizio
Il sig. ha impugnato il Decreto del Prefetto della provincia di Roma del 9.10.2023 notificato Parte_1
in pari data all'odierno appellante e la conseguente intimazione del suo allontanamento, per motivi afferenti la sicurezza pubblica, dal Territorio Nazionale entro il termine di giorni 30 ai sensi dell'art. 20
c. 10 del D. Lgs. N. 30/2007: il decreto faceva leva sulla necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica poiché, esaminati gli atti provenienti dalla Questura di Roma e ritenuto che i comportamenti tenuti e i reati commessi dall'odierno appellante lasciassero presumere che ne potesse compierne di ulteriori, ha valutato che la sua ulteriore permanenza nel territorio italiano fosse incompatibile con la civile convivenza avendo data luogo ad una condotta pregiudizievole per la pubblica sicurezza.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, rilevando la pericolosità
sociale del richiedente, elemento prevalente in concreto rispetto alla necessità di tutelare il nucleo familiare del ricorrente, coniuge di cittadina rumena residente sul territorio italiano e l'esaustività della motivazione del decreto del Questore sul punto.
In particolare, si legge nella sentenza: “le condotte contestate attestano un comportamento criminoso ininterrotto nonché una frequenza dell'attività delittuosa, commessa anche in epoca recente, tale da dimostrare la sussistenza di un'inclinazione a commettere reati che induce a ritenere che il ricorrente costituisca una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave per i diritti fondamentali della persona. Quanto al necessario bilanciamento del provvedimento di allontanamento con il pregiudizio con i propri legami familiari, se è vero che il ricorrente ha contratto matrimonio con la cittadina romena
è anche vero che tale matrimonio, dal quale non sono nati figli (circostanza Persona_1
che consente alla coppia una maggiore flessibilità nelle proprie scelte di vita comune), è avvenuto nell'immediatezza dell'espiazione della pena e non ha impedito che il ricorrente ricominciasse a commettere reati”.
Il ha tempestivamente impugnato, “con ricorso ex art. 281 decies c.p.c con il quale ha Parte_1
inizialmente ripercorso le fasi di vita della sua presenza ormai ventennale in Italia ( con ciò subito contestando che, come da informative determinanti il provvedimento prefettizio, avesse fatto il suo ingresso in Italia solo in data 6.2.2023) caratterizzata da un progressivo inserimento nel contesto anche sociale italiano che lo ha condotto a vivere onestamente con la sua famiglia nel nostro Paese;
il ricorso ha riconosciuto la commissione di alcuni reati, sottolineando che per gli stessi era stata scontata la relativa pena;
è stata altresì richiamata l'ampia legislazione esistente nella materia, nel cui ambito si inserivano le disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 30/2007 e quindi del decreto prefettizio, ed ha chiesto, alla luce della inesistenza dei presupposti su cui il decreto impugnato era stato emesso,
l'annullamento del provvedimento stesso. Ribadendo ripetutamente che nel caso dell'odierno appellante non ricorrevano quei comportamenti gravemente minacciosi per l'incolumità pubblica e tali da turbare la convivenza civile legittimanti l'allontanamento. Ha chiesto quindi alla Corte d'Appello di annullare il decreto di diniego del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 12 luglio Ha lamentato l'ingiustizia e l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Giudice “fatto proprie pedissequamente e acriticamente le risultanze e le valutazioni del decreto prefettizio opposto”,
nonostante “la lunga permanenza in Italia e il comportamento irreprensibile dal punto di vista esistenziale e familiare (…) dell'appellante”, senza tenere conto della “natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno in Italia nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine”
e condannandolo addirittura al pagamento delle spese legali in favore della controparte nell'eccessiva misura di euro 1000,00.
Il si è costituito e ha contestato l'appello spiegato inammissibile e infondato, Controparte_1
poiché la determinazione adottata dall'Amministrazione di procedere all'applicazione, nei confronti dell'odierno appellante, della misura dell'allontanamento dal territorio dello Stato, sarebbe stata strettamente riconducibile alla analitica valutazione delle motivazioni evidenziate dall
[...]
della Questura di Roma del 9/10/2023 e tenuto conto della gravità e della reiterazione dei CP_2
delitti commessi, l'Amministrazione competente, lungi dal procedere secondo meri automatismi, ha ritenuto che i comportamenti e gli atti posti essere dall'odierno ricorrente costituissero un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e, di conseguenza, ha disposto l'allontanamento dell'odierno appellante, ai sensi delle previsioni normative contenute nell'Articolo 20, comma 3, del
D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 (come modificato dal Decreto Legislativo n.32 del 28 febbraio 2008)
“Allontanamento per motivi non imperativi di Pubblica Sicurezza”.
Instaurato il contraddittorio e respinte le istanze di sospensione formulate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti aggiornati, nell'udienza del 13/11/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 189 c.p.c..
E' pervenuto il parere del PG, negativo rispetto all'accoglimento del ricorso.
* * *
Preliminarmente, deve darsi atto che nelle note di udienza del 30.05.2025 la difesa dell'appellante dava atto che nelle more tra l'introduzione del presente giudizio, la sua iscrizione a ruolo e la fissazione e svolgimento della prima udienza del 5.6.2025 il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e
Immigrazione, ha pronunziato la sentenza, nel giudizio vertente tra le stesse parti del presente giudizio recante il Numero di Ruolo Generale 49281/2023, con la quale “accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rilascio in favore di nato il [...] in [...] ( C.F. ) di un Parte_1 C.F._1 permesso di soggiorno per motivi familiari”. La predetta sentenza, con numero 3884/2025 del
12.3.2025 depositata dalla parte, ha pronunciato l'annullamento del decreto del Questore di Roma del
10.8.2023 che aveva dichiarato la inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata da di ordinare all'amministrazione il rilascio della carta di soggiorno per Parte_2
coesione familiare con la moglie . Persona_1
La parte appellante ha però insistito nell'accoglimento dell'appello e per la liquidazione delle spese.
Nulla dopo la costituzione in giudizio ha ulteriormente dedotto l'Amministrazione, come sopra già anticipato.
Ebbene, motivando nella prospettiva della soccombenza virtuale, l'impugnazione proposta dall'appellante deve dirsi fondata.
L'odierno appellante ha chiesto annullarsi il decreto del Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.
6-2-2007 n. 30 con cui gli è stato ordinato l'allontanamento dal territorio italiano, nonostante coniugato con cittadina rumena, , residente in Italia con permesso di soggiorno Persona_1
permanente.
All'uopo occorre considerare che l'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007 prevede espressamente che i limiti all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari siano correlati a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non imperativi), laddove i motivi di pubblica sicurezza vengono definiti dal terzo comma imperativi “quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia, concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica” e la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale “è incompatibile con la civile e sicura convivenza”. Inoltre, l'art. 20, quarto comma, del decreto legislativo menzionato prevede espressamente che i provvedimenti limitativi di cui si discute siano adottati “nel rispetto del principio della proporzionalità” e in relazione a “comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza” ed altresì che “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”, laddove nel successivo comma 5 dispone che “Nell'adottare un provvedimento di allontanamento si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio. Ne consegue che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziali (Cass. 8795/2011 e successive conformi)”.
Ebbene, il richiedente in Italia vive con la moglie, , cittadina rumena, titolare del Persona_1 diritto di soggiorno permanente in Italia, regolarmente residente in [...] e con contratto di lavoro alle dipendenze della ditta CO PP. Il nucleo familiare, costituito dai soli coniugi, può dunque provvedere al proprio sostentamento. Anche il fratello e la sorella, secondo quanto documentato nel secondo giudizio del quale è stata depositata la sentenza in corso di causa, risiedono in Italia e sono titolari del permesso di soggiorno permanente: la vita dell'odierno appellante appare dunque collocata in Italia, ormai da molti anni.
D'altro canto, nell'ottica del necessario bilanciamento degli interessi del nucleo familiare e del ricorrente con quelli generali della collettività al divieto di soggiorno e circolazione sul territorio di persone socialmente pericolose, occorre dare atto che dal casellario giudiziale i reati richiamati nel decreto impugnato sono risalenti e l'ultima condanna si riferisce a un fatto commesso nel 2019 (fatto di lieve entità legato al possesso e alla cessione di stupefacenti dpr n. 309/1990 art. 73 comma 5) con pena eseguita in regime di arresti domiciliari dal 20.02.2019 al 19.06.2020 e non risultano carichi pendenti.
La valutazione in termini di pericolosità sociale del ricorrente non può dirsi attuale e, pertanto, appare ragionevole dare prevalenza alle esigenze di tutela della vita privata dello stesso e del suo nucleo familiare per come interpretati dalla Giurisprudenza sull'art. 8 CEDU.
Pertanto, nella già richiamata ottica della soccombenza virtuale, il ricorso, può dirsi, avrebbe trovato accoglimento, ma ciononostante appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della storia criminale del ricorrente e della natura dei reati commessi (inerenti la vendita e il traffico di sostanze stupefacenti anche in forma associata) espressamente richiamati dalla norma che individua la pericolosità sociale rilevante ai fini che occupano. Il provvedimento dell'Amministrazione non appare dunque irragionevole e non sorretto da elementi di giustificazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente MA RO IU
FI OT 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 e accertare il proprio diritto ad ottenere il titolo di soggiorno in quanto coniuge di cittadina UE”.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N° 1127/2025 R.G.
La Corte, composta dai magistrati: dott. FI OT Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. MA RO IU Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1127 del ruolo generale dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 189 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Pagano n. 74 , elettivamente domiciliato in Soriano Calabro (VV) alla via IV Novembre n. 24 presso e nello studio dell'avv. Domenico Ioppolo dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Manuel
Varesi sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura ad litem allegata al ricorso avverso decreto espulsione ex art. 281 decies c.p.c del 7.11.2023 proposto davanti al Tribunale di Roma
Sezione Diritti della Persona e Immigrazione civile ( giudizio n. 50559/2023 R.G.) -Appellante -
contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore;
rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12 (C.F. FAX n. 06/96514000, P.E.C. P.IVA_2 Email_1
- Appellato -
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del 14.11.2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVIII
Civile, resa nella Causa Civile di Primo Grado N. 50559/2023 su ricorso per l'annullamento del Decreto del Prefetto della provincia di Roma del 09/10/2023 ( Prot. Uscita N. 038552) notificato al ricorrente in pari data con il quale gli veniva intimato l'allontanamento, per motivi afferenti alla pubblica sicurezza, dal Territorio Nazionale entro il termine di giorni 30 ai sensi dell'art. 20 c. 10 del D.Lgs 30/2007.
Conclusioni
: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in totale Parte_1
riforma della sentenza del 14.11.2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diciottesima Civile
inter-partes resa nel giudizio recante il numero 50559/2023 R.G. non notificata ma comunicata in data
15.11.2024, in epigrafe dettagliatamente indicata, così provvedere: 1) Nel merito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e difesa e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente proposto appello ed accogliere la domanda nei termini in cui esattamente formulati, così integralmente riformando la sentenza appellata come dettagliatamente sopra indicata;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L'Amministrazione, costituita, ha contestato l'appello e ha chiesto confermarsi il provvedimento impugnato, ma non ha precisato le conclusioni e non ha più depositato atti dopo la costituzione in giudizio
Il sig. ha impugnato il Decreto del Prefetto della provincia di Roma del 9.10.2023 notificato Parte_1
in pari data all'odierno appellante e la conseguente intimazione del suo allontanamento, per motivi afferenti la sicurezza pubblica, dal Territorio Nazionale entro il termine di giorni 30 ai sensi dell'art. 20
c. 10 del D. Lgs. N. 30/2007: il decreto faceva leva sulla necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica poiché, esaminati gli atti provenienti dalla Questura di Roma e ritenuto che i comportamenti tenuti e i reati commessi dall'odierno appellante lasciassero presumere che ne potesse compierne di ulteriori, ha valutato che la sua ulteriore permanenza nel territorio italiano fosse incompatibile con la civile convivenza avendo data luogo ad una condotta pregiudizievole per la pubblica sicurezza.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, rilevando la pericolosità
sociale del richiedente, elemento prevalente in concreto rispetto alla necessità di tutelare il nucleo familiare del ricorrente, coniuge di cittadina rumena residente sul territorio italiano e l'esaustività della motivazione del decreto del Questore sul punto.
In particolare, si legge nella sentenza: “le condotte contestate attestano un comportamento criminoso ininterrotto nonché una frequenza dell'attività delittuosa, commessa anche in epoca recente, tale da dimostrare la sussistenza di un'inclinazione a commettere reati che induce a ritenere che il ricorrente costituisca una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave per i diritti fondamentali della persona. Quanto al necessario bilanciamento del provvedimento di allontanamento con il pregiudizio con i propri legami familiari, se è vero che il ricorrente ha contratto matrimonio con la cittadina romena
è anche vero che tale matrimonio, dal quale non sono nati figli (circostanza Persona_1
che consente alla coppia una maggiore flessibilità nelle proprie scelte di vita comune), è avvenuto nell'immediatezza dell'espiazione della pena e non ha impedito che il ricorrente ricominciasse a commettere reati”.
Il ha tempestivamente impugnato, “con ricorso ex art. 281 decies c.p.c con il quale ha Parte_1
inizialmente ripercorso le fasi di vita della sua presenza ormai ventennale in Italia ( con ciò subito contestando che, come da informative determinanti il provvedimento prefettizio, avesse fatto il suo ingresso in Italia solo in data 6.2.2023) caratterizzata da un progressivo inserimento nel contesto anche sociale italiano che lo ha condotto a vivere onestamente con la sua famiglia nel nostro Paese;
il ricorso ha riconosciuto la commissione di alcuni reati, sottolineando che per gli stessi era stata scontata la relativa pena;
è stata altresì richiamata l'ampia legislazione esistente nella materia, nel cui ambito si inserivano le disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 30/2007 e quindi del decreto prefettizio, ed ha chiesto, alla luce della inesistenza dei presupposti su cui il decreto impugnato era stato emesso,
l'annullamento del provvedimento stesso. Ribadendo ripetutamente che nel caso dell'odierno appellante non ricorrevano quei comportamenti gravemente minacciosi per l'incolumità pubblica e tali da turbare la convivenza civile legittimanti l'allontanamento. Ha chiesto quindi alla Corte d'Appello di annullare il decreto di diniego del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 12 luglio Ha lamentato l'ingiustizia e l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Giudice “fatto proprie pedissequamente e acriticamente le risultanze e le valutazioni del decreto prefettizio opposto”,
nonostante “la lunga permanenza in Italia e il comportamento irreprensibile dal punto di vista esistenziale e familiare (…) dell'appellante”, senza tenere conto della “natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno in Italia nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine”
e condannandolo addirittura al pagamento delle spese legali in favore della controparte nell'eccessiva misura di euro 1000,00.
Il si è costituito e ha contestato l'appello spiegato inammissibile e infondato, Controparte_1
poiché la determinazione adottata dall'Amministrazione di procedere all'applicazione, nei confronti dell'odierno appellante, della misura dell'allontanamento dal territorio dello Stato, sarebbe stata strettamente riconducibile alla analitica valutazione delle motivazioni evidenziate dall
[...]
della Questura di Roma del 9/10/2023 e tenuto conto della gravità e della reiterazione dei CP_2
delitti commessi, l'Amministrazione competente, lungi dal procedere secondo meri automatismi, ha ritenuto che i comportamenti e gli atti posti essere dall'odierno ricorrente costituissero un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e, di conseguenza, ha disposto l'allontanamento dell'odierno appellante, ai sensi delle previsioni normative contenute nell'Articolo 20, comma 3, del
D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 (come modificato dal Decreto Legislativo n.32 del 28 febbraio 2008)
“Allontanamento per motivi non imperativi di Pubblica Sicurezza”.
Instaurato il contraddittorio e respinte le istanze di sospensione formulate, la causa è stata trattenuta in decisione, previa acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti aggiornati, nell'udienza del 13/11/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 189 c.p.c..
E' pervenuto il parere del PG, negativo rispetto all'accoglimento del ricorso.
* * *
Preliminarmente, deve darsi atto che nelle note di udienza del 30.05.2025 la difesa dell'appellante dava atto che nelle more tra l'introduzione del presente giudizio, la sua iscrizione a ruolo e la fissazione e svolgimento della prima udienza del 5.6.2025 il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e
Immigrazione, ha pronunziato la sentenza, nel giudizio vertente tra le stesse parti del presente giudizio recante il Numero di Ruolo Generale 49281/2023, con la quale “accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rilascio in favore di nato il [...] in [...] ( C.F. ) di un Parte_1 C.F._1 permesso di soggiorno per motivi familiari”. La predetta sentenza, con numero 3884/2025 del
12.3.2025 depositata dalla parte, ha pronunciato l'annullamento del decreto del Questore di Roma del
10.8.2023 che aveva dichiarato la inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata da di ordinare all'amministrazione il rilascio della carta di soggiorno per Parte_2
coesione familiare con la moglie . Persona_1
La parte appellante ha però insistito nell'accoglimento dell'appello e per la liquidazione delle spese.
Nulla dopo la costituzione in giudizio ha ulteriormente dedotto l'Amministrazione, come sopra già anticipato.
Ebbene, motivando nella prospettiva della soccombenza virtuale, l'impugnazione proposta dall'appellante deve dirsi fondata.
L'odierno appellante ha chiesto annullarsi il decreto del Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.
6-2-2007 n. 30 con cui gli è stato ordinato l'allontanamento dal territorio italiano, nonostante coniugato con cittadina rumena, , residente in Italia con permesso di soggiorno Persona_1
permanente.
All'uopo occorre considerare che l'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007 prevede espressamente che i limiti all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari siano correlati a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non imperativi), laddove i motivi di pubblica sicurezza vengono definiti dal terzo comma imperativi “quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia, concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica” e la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale “è incompatibile con la civile e sicura convivenza”. Inoltre, l'art. 20, quarto comma, del decreto legislativo menzionato prevede espressamente che i provvedimenti limitativi di cui si discute siano adottati “nel rispetto del principio della proporzionalità” e in relazione a “comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza” ed altresì che “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”, laddove nel successivo comma 5 dispone che “Nell'adottare un provvedimento di allontanamento si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio. Ne consegue che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziali (Cass. 8795/2011 e successive conformi)”.
Ebbene, il richiedente in Italia vive con la moglie, , cittadina rumena, titolare del Persona_1 diritto di soggiorno permanente in Italia, regolarmente residente in [...] e con contratto di lavoro alle dipendenze della ditta CO PP. Il nucleo familiare, costituito dai soli coniugi, può dunque provvedere al proprio sostentamento. Anche il fratello e la sorella, secondo quanto documentato nel secondo giudizio del quale è stata depositata la sentenza in corso di causa, risiedono in Italia e sono titolari del permesso di soggiorno permanente: la vita dell'odierno appellante appare dunque collocata in Italia, ormai da molti anni.
D'altro canto, nell'ottica del necessario bilanciamento degli interessi del nucleo familiare e del ricorrente con quelli generali della collettività al divieto di soggiorno e circolazione sul territorio di persone socialmente pericolose, occorre dare atto che dal casellario giudiziale i reati richiamati nel decreto impugnato sono risalenti e l'ultima condanna si riferisce a un fatto commesso nel 2019 (fatto di lieve entità legato al possesso e alla cessione di stupefacenti dpr n. 309/1990 art. 73 comma 5) con pena eseguita in regime di arresti domiciliari dal 20.02.2019 al 19.06.2020 e non risultano carichi pendenti.
La valutazione in termini di pericolosità sociale del ricorrente non può dirsi attuale e, pertanto, appare ragionevole dare prevalenza alle esigenze di tutela della vita privata dello stesso e del suo nucleo familiare per come interpretati dalla Giurisprudenza sull'art. 8 CEDU.
Pertanto, nella già richiamata ottica della soccombenza virtuale, il ricorso, può dirsi, avrebbe trovato accoglimento, ma ciononostante appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della storia criminale del ricorrente e della natura dei reati commessi (inerenti la vendita e il traffico di sostanze stupefacenti anche in forma associata) espressamente richiamati dalla norma che individua la pericolosità sociale rilevante ai fini che occupano. Il provvedimento dell'Amministrazione non appare dunque irragionevole e non sorretto da elementi di giustificazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente MA RO IU
FI OT 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 e accertare il proprio diritto ad ottenere il titolo di soggiorno in quanto coniuge di cittadina UE”.