TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38274/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38274/2018 promossa da:
in persona del socio accomandatario e amministratore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Marfella Controparte_1
ATTORE contro
Controparte_2
[...] dall'Avv. Guido Buffardino Guidi CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione. Parte opponente, non avendo depositato note di trattazione scritta, deve ritenersi abbia concluso come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910 ritualmente notificato adiva l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1
chiedendo la revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 22326 del Controparte_2
4.04.2018 e comunque l'accertamento dell'illegittimità della pretesa creditoria dell'opposta.
Pag. 1 di 5 1.2.In particolare, premetteva di aver contratto un finanziamento Parte_1
agevolato concesso al fine di incentivare l'autoimpiego in forma di microimpresa ex d.lgs. 185/2000 per l'acquisto di attrezzature per la palestra ove veniva esercitava la propria attività.
1.3.Evidenziava l'opponente che, avendo rispettato tutte le altre obbligazioni assunte e stante l'avvenuto pagamento della terza rata, considerata la momentanea difficoltà di cassa dovuta sia alla fase di start up che al periodo estivo che aveva generato mancati incassi a fronte di uscite fisse l'amministratore e socio accomandatario della società opponente, aveva chiesto la rateizzazione del pagamento Controparte_1
per le prime due rate di mutuo scadute in data 30.06.2016. Tale richiesta rimaneva priva di riscontro e l'
[...]
con missiva del 15.02.2017 revocava Controparte_2
le agevolazioni a suo tempo concesse “per mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti”, chiedendo altresì la restituzione immediata di tutte le agevolazioni finanziarie erogate pari all'importo di 107.435,15, nonostante l'adempimento di tutte le obbligazioni da parte della Parte_1
1.5.Si costituiva deducendo la legittimità della revoca del Controparte_2
finanziamento, atteso che l'opponente non aveva rispettato il termine stabilito all'art. 8 comma 5 del contratto di concessione delle agevolazioni per la produzione della documentazione, la cui inosservanza era espressamente prevista tra le cause di revoca ai sensi della lettera d) dell'art. 19 del contratto, dove si precisava appunto che il beneficiario sarebbe incorso nella revoca in caso di non esatto e puntuale adempimento nel termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti o del saldo delle stesse agevolazioni.
Deduceva l'opposto che nel caso di specie l'opponente non solo non aveva inviato tutta la documentazione richiesta nei termini contrattualmente pattuiti ma aveva omesso di dare la prova dell'avvenuto pagamento della fattura di maggiore importo per i beni oggetto delle agevolazioni e non aveva comunicato
Pag. 2 di 5 l'esistenza di un'azione monitoria promossa in suo danno dal fornitore rimasto insoddisfatto.
1.6.Dopo aver diffidato senza esito in data 20.05.2016 la beneficiaria ad inviare la prescritta documentazione, l'opposta adottava in data 15.02.2017 la delibera di revoca delle agevolazioni che veniva comunicata con raccomandata a.r. in pari data e veniva ricevuta il 23.02.2017.
1.7.Deduceva, dunque, l'opposta che la revoca era pienamente giustificata perché la non solo aveva inviato in ritardo (in data Parte_1
3.10.2016) la prescritta documentazione (doc. 6 di parte opposta) ma non aveva dimostrato il pagamento della fattura n. 52 del 03.06.2015 di € 115.290,00 della limitandosi ad affermare: “il fornitore è stato pagato per Parte_2 Parte_2
€ 87.000,00; per la restante parte, pari ad € 28.290,00 è in corso una lite giudiziaria. La quietanza parziale è stata richiesta tramite avvocato ma ad oggi non è ancora arrivata”.
1.8.Esponeva altresì l'opposta che il fornitore non era stato Parte_2
pagato ed aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della beneficiaria la quale era altresì morosa in ordine al rimborso delle spese di mutuo, circostanze già autonomamente idonee a determinare la revoca delle agevolazioni.
A fronte della revoca, pertanto, veniva emessa l'ingiunzione di pagamento per la totalità delle erogazioni effettuate in un'unica soluzione a mente dell'art. 19, comma 2 del contratto con gli interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 9 D.
Lgs. n. 131/1998.
1.9.All'udienza di discussione, solo parte opposta presentava note scritte nelle quali precisava le proprie conclusioni. Le conclusioni di parte opponente alla luce della lettura complessiva degli atti devono, dunque, ritenersi quelle rassegnate in atto di citazione in opposizione.
2.1.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2.2.L'ingiunzione emessa dall'opposto è, infatti, diretta conseguenza della legittima revoca delle agevolazioni a fronte dell'inadempimento così come previsto dalla clausola risolutiva espressa. All'art. 19 comma 1 d) del contratto
Pag. 3 di 5 stipulato in data 14.11.2014 veniva espressamente stabilito come peraltro sottolineato da parte opposta che la stessa aveva facoltà di revocare “la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora la beneficiaria: (…) d) non adempia puntualmente ed esattamente a quanto previsto all'art. 8, comma 5”, il quale a sua volta prescriveva “Entro il termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti e del saldo delle stesse agevolazioni , la
Beneficiaria dovrà far pervenire all'agenzia, all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, copia delle fatture quietanziate dai fornitori con la dichiarazione che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (IVA compresa) è stato pattuito alle normali condizioni di mercato, copia degli estratti conto bancari o postali intestati al Beneficiario con evidenza degli addebiti ed il verbale di verifica documentale scheda destinazione fondi investimenti redatto in conformità al modello allegato sub f) sottoscritto dal
Beneficiario e dall'Assistente tecnico dedicato a conclusione dell'incontro di assistenza tecnica
e gestionale di cui all'art. 16 lett.c)”.
2.3.Come è noto ai fini della configurabilità della clausola risolutiva espressa è sufficiente che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate (Cass. sez. II, n. 22725/2021, 32681/2019). La stipulazione di una clausola risolutiva espressa in tal senso ha lo scopo di “accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad hoc" avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (Cassazione civile sezione II 8 gennaio 1992 n. 126)” (Cass. sez. III, n.
20818/2006), così esimendo il Giudice dal valutare che l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza.
2.4.Nel caso di specie, l'inadempimento, determinativo della successiva revoca delle agevolazioni è conseguenza della violazione di specifiche clausole contrattuali la cui violazione veniva espressamente contemplata tra le cause appunto di risoluzione del contratto.
2.5.Sarebbe stato, infatti, onere di parte opponente dimostrare di aver
Pag. 4 di 5 correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei termini previsti (Sez. Un.
n. 13533/2001) e di non essere pertanto incorsa in una delle cause di revoca dell'agevolazione, non essendo sufficienti a incidere sulla legittimità della revoca e del conseguente recupero a titolo di restituzione di quanto già corrisposto le argomentazioni addotte circa le difficoltà di pagare tempestivamente le due prime rate, rilevando peraltro ancor prima l'intempestiva trasmissione della documentazione prevista dall'art. 8, comma 5, nel termine contrattualmente stabilito.
2.6.L'opposizione, pertanto, attesa la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti e la conseguente legittimità dell'ingiunzione di pagamento a titolo di restituzione di quanto corrisposto, deve essere rigettata.
3.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
3.1.Considerato tuttavia che parte attrice interponendo l'opposizione si è di fatto limitata a resistere alla pretesa creditoria, in punto di fatto, invece, ammettendo il proprio inadempimento (sebbene ritenendolo giustificato dalle circostanze) non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna, sollecitata dall'opposta, ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare le spese di lite alla parte opposta che si liquidano in € 4.217 per compensi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 22.03.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38274/2018 promossa da:
in persona del socio accomandatario e amministratore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Marfella Controparte_1
ATTORE contro
Controparte_2
[...] dall'Avv. Guido Buffardino Guidi CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione. Parte opponente, non avendo depositato note di trattazione scritta, deve ritenersi abbia concluso come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto di citazione in opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910 ritualmente notificato adiva l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1
chiedendo la revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 22326 del Controparte_2
4.04.2018 e comunque l'accertamento dell'illegittimità della pretesa creditoria dell'opposta.
Pag. 1 di 5 1.2.In particolare, premetteva di aver contratto un finanziamento Parte_1
agevolato concesso al fine di incentivare l'autoimpiego in forma di microimpresa ex d.lgs. 185/2000 per l'acquisto di attrezzature per la palestra ove veniva esercitava la propria attività.
1.3.Evidenziava l'opponente che, avendo rispettato tutte le altre obbligazioni assunte e stante l'avvenuto pagamento della terza rata, considerata la momentanea difficoltà di cassa dovuta sia alla fase di start up che al periodo estivo che aveva generato mancati incassi a fronte di uscite fisse l'amministratore e socio accomandatario della società opponente, aveva chiesto la rateizzazione del pagamento Controparte_1
per le prime due rate di mutuo scadute in data 30.06.2016. Tale richiesta rimaneva priva di riscontro e l'
[...]
con missiva del 15.02.2017 revocava Controparte_2
le agevolazioni a suo tempo concesse “per mancata presentazione della documentazione comprovante la destinazione dei fondi erogati in conto investimenti”, chiedendo altresì la restituzione immediata di tutte le agevolazioni finanziarie erogate pari all'importo di 107.435,15, nonostante l'adempimento di tutte le obbligazioni da parte della Parte_1
1.5.Si costituiva deducendo la legittimità della revoca del Controparte_2
finanziamento, atteso che l'opponente non aveva rispettato il termine stabilito all'art. 8 comma 5 del contratto di concessione delle agevolazioni per la produzione della documentazione, la cui inosservanza era espressamente prevista tra le cause di revoca ai sensi della lettera d) dell'art. 19 del contratto, dove si precisava appunto che il beneficiario sarebbe incorso nella revoca in caso di non esatto e puntuale adempimento nel termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti o del saldo delle stesse agevolazioni.
Deduceva l'opposto che nel caso di specie l'opponente non solo non aveva inviato tutta la documentazione richiesta nei termini contrattualmente pattuiti ma aveva omesso di dare la prova dell'avvenuto pagamento della fattura di maggiore importo per i beni oggetto delle agevolazioni e non aveva comunicato
Pag. 2 di 5 l'esistenza di un'azione monitoria promossa in suo danno dal fornitore rimasto insoddisfatto.
1.6.Dopo aver diffidato senza esito in data 20.05.2016 la beneficiaria ad inviare la prescritta documentazione, l'opposta adottava in data 15.02.2017 la delibera di revoca delle agevolazioni che veniva comunicata con raccomandata a.r. in pari data e veniva ricevuta il 23.02.2017.
1.7.Deduceva, dunque, l'opposta che la revoca era pienamente giustificata perché la non solo aveva inviato in ritardo (in data Parte_1
3.10.2016) la prescritta documentazione (doc. 6 di parte opposta) ma non aveva dimostrato il pagamento della fattura n. 52 del 03.06.2015 di € 115.290,00 della limitandosi ad affermare: “il fornitore è stato pagato per Parte_2 Parte_2
€ 87.000,00; per la restante parte, pari ad € 28.290,00 è in corso una lite giudiziaria. La quietanza parziale è stata richiesta tramite avvocato ma ad oggi non è ancora arrivata”.
1.8.Esponeva altresì l'opposta che il fornitore non era stato Parte_2
pagato ed aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della beneficiaria la quale era altresì morosa in ordine al rimborso delle spese di mutuo, circostanze già autonomamente idonee a determinare la revoca delle agevolazioni.
A fronte della revoca, pertanto, veniva emessa l'ingiunzione di pagamento per la totalità delle erogazioni effettuate in un'unica soluzione a mente dell'art. 19, comma 2 del contratto con gli interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 9 D.
Lgs. n. 131/1998.
1.9.All'udienza di discussione, solo parte opposta presentava note scritte nelle quali precisava le proprie conclusioni. Le conclusioni di parte opponente alla luce della lettura complessiva degli atti devono, dunque, ritenersi quelle rassegnate in atto di citazione in opposizione.
2.1.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2.2.L'ingiunzione emessa dall'opposto è, infatti, diretta conseguenza della legittima revoca delle agevolazioni a fronte dell'inadempimento così come previsto dalla clausola risolutiva espressa. All'art. 19 comma 1 d) del contratto
Pag. 3 di 5 stipulato in data 14.11.2014 veniva espressamente stabilito come peraltro sottolineato da parte opposta che la stessa aveva facoltà di revocare “la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate qualora la beneficiaria: (…) d) non adempia puntualmente ed esattamente a quanto previsto all'art. 8, comma 5”, il quale a sua volta prescriveva “Entro il termine di sessanta giorni dall'accreditamento in unica soluzione delle agevolazioni in conto investimenti e del saldo delle stesse agevolazioni , la
Beneficiaria dovrà far pervenire all'agenzia, all'indirizzo stabilito nel successivo art. 11, copia delle fatture quietanziate dai fornitori con la dichiarazione che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto e che il prezzo pagato (IVA compresa) è stato pattuito alle normali condizioni di mercato, copia degli estratti conto bancari o postali intestati al Beneficiario con evidenza degli addebiti ed il verbale di verifica documentale scheda destinazione fondi investimenti redatto in conformità al modello allegato sub f) sottoscritto dal
Beneficiario e dall'Assistente tecnico dedicato a conclusione dell'incontro di assistenza tecnica
e gestionale di cui all'art. 16 lett.c)”.
2.3.Come è noto ai fini della configurabilità della clausola risolutiva espressa è sufficiente che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate (Cass. sez. II, n. 22725/2021, 32681/2019). La stipulazione di una clausola risolutiva espressa in tal senso ha lo scopo di “accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad hoc" avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (Cassazione civile sezione II 8 gennaio 1992 n. 126)” (Cass. sez. III, n.
20818/2006), così esimendo il Giudice dal valutare che l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza.
2.4.Nel caso di specie, l'inadempimento, determinativo della successiva revoca delle agevolazioni è conseguenza della violazione di specifiche clausole contrattuali la cui violazione veniva espressamente contemplata tra le cause appunto di risoluzione del contratto.
2.5.Sarebbe stato, infatti, onere di parte opponente dimostrare di aver
Pag. 4 di 5 correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei termini previsti (Sez. Un.
n. 13533/2001) e di non essere pertanto incorsa in una delle cause di revoca dell'agevolazione, non essendo sufficienti a incidere sulla legittimità della revoca e del conseguente recupero a titolo di restituzione di quanto già corrisposto le argomentazioni addotte circa le difficoltà di pagare tempestivamente le due prime rate, rilevando peraltro ancor prima l'intempestiva trasmissione della documentazione prevista dall'art. 8, comma 5, nel termine contrattualmente stabilito.
2.6.L'opposizione, pertanto, attesa la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti e la conseguente legittimità dell'ingiunzione di pagamento a titolo di restituzione di quanto corrisposto, deve essere rigettata.
3.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
3.1.Considerato tuttavia che parte attrice interponendo l'opposizione si è di fatto limitata a resistere alla pretesa creditoria, in punto di fatto, invece, ammettendo il proprio inadempimento (sebbene ritenendolo giustificato dalle circostanze) non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna, sollecitata dall'opposta, ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare le spese di lite alla parte opposta che si liquidano in € 4.217 per compensi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 22.03.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 5 di 5