Parere interlocutorio 4 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04380/2025REG.PROV.COLL.
N. 01260/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2023, proposto da
Valle dell'Orso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4098/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Adriano Licenziati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società appellante, premesso di essere proprietaria di due distinti insediamenti turistico-ricettivi di cui una struttura adibita alla ristorazione e una seconda adibita a parco acquatico, ubicati all’interno del complesso turistico “Valle dell’Orso”, esponeva di avere presentato al Comune di Torre del Greco istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/94, n. prot. 14923, al fine di conseguire il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di taluni interventi realizzati nella prima delle due strutture.
Con ordinanza n. 849/2017 del 15 settembre 2017, il dirigente del settore urbanistica – Servizio Antiabusivismo Edilizio – del Comune di Torre del Greco ingiungeva la demolizione delle opere assunte abusive entro il termine di 90 giorni, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. N. 380/2001.
La società proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso suddetta ordinanza, chiedendo l’annullamento, in uno ad ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e presupposto.
Con il successivo provvedimento n. 1370 dell’8 gennaio 2018 veniva respinta la richiesta di sanatoria sul rilievo che l’art. 39 della legge n. 724/94, al comma 1°, prescrive un limite massimo di 750 metri cubi per l’ammissibilità delle istanze di condono di qualsivoglia tipologia di immobile, indipendentemente dalla destinazione, ovvero sia essa residenziale che diversa.
Pertanto, con ricorso proposto innanzi al TAR Campania, la società ha impugnato il provvedimento di diniego n. 1370 adottato in data 8 gennaio 2018, articolando plurimi motivi di censura e ha provveduto altresì – nel medesimo atto - alla trasposizione nella sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 4 gennaio 2018 avverso l’ordinanza del Dirigente n. prot. 849 del 15 settembre 2017.
Il Tar Campania, con sentenza n. 4098 della Sezione Terza, pubblicata in data 16 giugno 2022, ha respinto entrambi i ricorsi.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Comune di Torre del Greco.
All’udienza del 15 aprile 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce violazione di legge (art. 39 l. 724/94 in relazione artt. 34 e 38 l. 47/85); eccesso di potere; difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria, di motivazione; arbitrarietà; sviamento; erroneità della motivazione.
In particolare osserva che dal combinato disposto dei commi 1 e 16 dell'art. 39 della L. n. 724/1994 emerge che il limite volumetrico per l'ammissibilità della sanatoria si applica alle costruzioni abusive a carattere residenziale e non a quelle destinate ad altri usi. Ciò si ricaverebbe, in particolare, dal sedicesimo comma dell'art. 39 nella parte in cui stabilisce che " anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al primo comma del presente articolo ", continuano ad applicarsi le riduzioni di cui al settimo comma dell'art. 34 della L. n. 47/1985, relativo alle modalità di calcolo dell'importo dell'oblazione per gli immobili non residenziali in rapporto alla loro superficie o alla loro destinazione.
Detta interpretazione sarebbe stata accolta anche dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 17 giugno 1995 n. 2241/UL recante “ applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizi e" che al punto 2.2. con riguardo ai limiti dimensionali delle opere ha precisato che " il limite volumetrico per l'ammissibilità della sanatoria si applica alle costruzioni abusive a carattere residenziale e non a quelle destinate ad altri usi " ricavandosi tale previsione dal sedicesimo comma dell'art. 39 nella parte in cui stabilisce che " anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al primo comma del presente articolo , continuano ad applicarsi le riduzioni di cui al settimo 19 comma dell'art. 34 della L. n. 47/1985, relativo alle modalità di calcolo dell'importo dell'oblazione per gli immobili non residenziali in rapporto alla loro superficie o alla loro destinazione ".
La censura non è fondata.
1.1.Ai fini del perfezionamento del condono edilizio, di cui alla l. n. 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma 1 è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non, non potendosi condividere l'affermazione che gli edifici non residenziali siano ammessi a sanatoria senza limiti di cubatura: al contrario, il limite opera indipendentemente dalla destinazione delle opere, giacché il riferimento del legislatore è alle opere abusive senza ulteriore distinzione tra abusi a carattere residenziale e non residenziale (Consiglio di Stato sez. V, 17 giugno2014, n. 3076).
A tale conclusione il Consiglio di Stato era già pervenuto con la decisione della Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3098, secondo la quale “ il limite posto dal citato art. 39, comma 1 il quale è diretto espressamente ad individuare gli immobili oggetto di sanatoria, si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione, senza alcuna distinzione a seconda della sua destinazione ”.
Altra decisione (Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4416), nel rilevare come non possa ammettersi un condono privo di limiti quantitativi, ha ricordato come la Corte Costituzionale (28 luglio 1995, n. 416; 12 settembre 1995, n. 427; 23 luglio 1996, n. 302; 17 luglio 1996, n. 256) abbia sottolineato che le norme sul condono hanno carattere del tutto eccezionale e sono, pertanto, particolarmente soggette al limite di ragionevolezza, con la conseguenza che l'esclusione di ogni limite quantitativo alla condonabilità degli edifici commerciali o industriali trasformerebbe la L. n. 724 del 1994, art. 39, da disposizione di eccezione a disposizione di rottura incondizionata del controllo edilizio. Infatti sarebbe del tutto irragionevole ritenere condonabili in modo indiscriminato gli immobili a destinazione non residenziale, spesso di rilevante impatto sul territorio, e di porre invece limiti volumetrici invalicabili solo per quelli ad uso abitativo; il tal modo si giungerebbe alla conclusione che gli abusi relativi agli immobili non residenziali sarebbero sanabili senza alcun limite, in contrasto con quanto stabilito in materia di condono anche da provvedimenti legislativi successivi (cfr. D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 25).
Nello stesso senso anche Cassazione penale sez. III, 15 luglio 2020, n. 20889, la quale ha chiarito che
la possibilità, in relazione ad immobili con destinazione non residenziale, di pagare l'oblazione anche con riferimento a cubature maggiori trova la sua unica giustificazione nel fatto che, in tal modo, può determinarsi l'estinzione di taluni reati in materia edilizia, come previsto dal comma 2 dell'art. 38 L. n. 47 del 1985, articolo che fa parte del capo IV della legge stessa, richiamato dal più volte citato art. 39, comma 1, L. n. 724 del 1994.
1.2. L’appellante, al fine di sostenere che la suddetta previsione operi solo nei confronti di manufatti a uso residenziale, invoca la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2241/UL del 17 giugno 1995, relativa all'applicabilità del limite volumetrico solo agli edifici residenziali.
Tuttavia, non può invocarsi l'applicazione del principio del tempus regit actum , riservato solo ad atti che abbiano natura di fonti del diritto e valenza normativa.
In ogni caso può certamente procedersi in questa sede alla disapplicazione di una circolare, perdi più in contrasto con una norma di legge primaria, in ragione del carattere non vincolante della stessa (così ex multis Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4859 secondo cui " Le circolari amministrative, in quanto atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione, mentre per gli organi destinatari sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem ").
Inoltre, una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione, anche in assenza di richiesta delle parti (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2016, n. 310; in termini identici anche Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5664; in tal senso cfr. inoltre, ex aliis , Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 17 aprile 2018, n. 2284, 8 gennaio 2016, n. 30, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 novembre 2013, n. 5714).
Quindi, la circolare in questione non può essere invocata al fine di contrastare l'orientamento interpretativo consolidato in questa materia, che è nel senso di ritenere che anche per le opere a destinazione non residenziale valgano i prescritti limiti quantitativi (Consiglio di Stato sez. VII, 2 gennaio 2023, n. 56).
Attesa l’infondatezza del primo motivo di appello non vi è motivo per esaminare i motivi riproposti.
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Valle dell'Orso S.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO