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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1845/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Parte_1 C.F._1
Pugliese n. 22, presso lo studio dell'Avv. Rita Cellini, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Catanzaro, Via Poerio n. 32, presso lo studio delll'Avv. Luca Alberto Cafasi, che la rappresentata e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Parte_2 C.F._2
Pugliese n. 30, presso lo studio dell'Avv. Antonia Marino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTI-
NONCHE'
Controparte_2
(c.f. , in persona del l.r.p.t., CP_3 Controparte_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Nicola Mortoro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Mazzini n. 217, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Chiodo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZI CHIAMATI IN CAUSA-
1
Oggetto: Risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.06.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale la e il Parte_1 Controparte_6 medico chirurgo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Parte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito dal Dr. sull persona di in data 16/10/15, Parte_2 Parte_1
presso la di Catanzaro e conseguentemente, accertare il grado di Controparte_7
invalidità conseguente alle lesioni residuate;
valutare, altresì, la componente del danno di vita da relazione e così, quantificare i danni complessivamente considerati;
- condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni prima accertati in favore della sig.ra , oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi dal dì della domanda all'effettivo soddisfo”; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'atto introduttivo parte attrice ha dedotto che: a) in data 16.10.2015 si sottoponeva ad intervento di rimozione di fistola perianale in regime ambulatoriale presso la CP_6 Controparte_8
a seguito di consulenza chirurgica prestata da il quale suggeriva la
[...] Parte_2
convenienza del predetto intervento poiché esente da rischi;
b) nel manifestare il consenso informato all'operazione non le venivano prospettate le eventuali conseguenze nonché i rischi connessi all'intervento; c) che immediatamente dopo l'intervento lamentava problemi di incontinenza fecale oltre che fastidio conseguente allo stato flogistico;
d) che il medico che aveva eseguito l'intervento chirurgico, soltanto successivamente rappresentava la difficoltà dell'intervento medesimo poiché la fistola era profonda ed estesa;
e) che la diagnosi non veniva eseguita avvalendosi dell'ausilio di strumenti quali l'ecografo o la risonanza magnetica e che non venivano rappresentate metodologie alternative di intervento, né rischi connessi;
f) che, pertanto, decideva di recarsi da uno specialista presso la Casa di Cura Ruesch S.p.A. di Napoli dove le veniva diagnosticato che sia lo sfintere interno
2 che quello esterno presentavano notevole disomogeneità e fibrosi in parete anteriore come da verosimili esiti settico/traumatici e dove le veniva, altresì, consigliata una terapia di stimolazione che non avrebbe avuto esito positivo;
g) che la stessa era costretta all'uso di pannoloni compromettendo le funzionalità della vita quotidiana;
h) che la tecnica adottata aveva comportato la compromissione degli sfinteri e che, dunque, l'incontinenza fecale sarebbe stata una conseguenza di mal practice chirurgica.
Si è costituita in giudizio la la quale contestando il contenuto delle Controparte_7
pretese avversarie, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibiltà della domanda attorea per tardività, ovvero per violazione dell'art. 8, comma 3 della L. 24/2017, tenuto conto che l'atto di citazione risultava notificato a distanza di oltre un anno dal deposito della CTU eseguita nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo instaurato da parte attrice recante il n. r.g. 352/2017, avente ad oggetto il medesimo intervento chirurgico. Nel merito la convenuta ha domandato il rigetto della domanda attorea poiché infondata. La struttura sanitaria convenuta, in ogni caso, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'assicurazione , al fine di Controparte_2
essere manlevata da ogni eventuale responsabilità, avendo stipulato con la medesima apposita polizza assicurativa anche per risarcimento da R.C. sanitaria con efficacia retroattiva dalla data del 17.06.2004.
Ha resistito alla pretesa attorea anche il quale contestando tutte le deduzioni Parte_2
formulate da parte attrice, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento Controparte_9
della domanda attorea di risarcimento del danno, avendo stipulato con la medesima la polizza assicurativa “Professionista Reale” a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. Nelle proprie conclusioni parte convenuta ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, di condannare il terzo chiamato in causa a manlevarlo per quanto di ragione;
in via riconvenzionale, di condannare l'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale da stress, quantificato in euro 1.000,00 o nella diversa somma eventualmente determinata dal giudice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese di lite.
Il Giudice, con appositi separati provvedimenti, ha autorizzato la chiamata in causa, rispettivamente della per , e della Controparte_10 Parte_2 [...]
limited per la Controparte_2 Controparte_7
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'an ed il Controparte_9
quantum della domanda risarcitoria attorea, associandosi alle deduzioni e alle difese del proprio
3 assicurato, sostenendo, a fondamento delle proprie difese, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al medico incaricato dell'intervento, avendo il medesimo operato con la massima diligenza e secondo le linee guida del caso concreto. Con specifico riferimento all'operatività della polizza assicurativa stipulata con la società assicuratrice ha opposto la previsione del Parte_2 massimale di € 500.000,00 e la franchigia fissa pari ad € 3.000,00 nell'ipotesi di accoglimento della domanda azionata da parte attrice.
Si è costituita in giudizio anche l'assicurazione , la Controparte_2
quale contestando in toto l'an ed il quantum debeatur della domanda spiegata dalla parte attrice, ha eccepito, con riferimento all'operatività della polizza stipulata con la Controparte_7 la previsione della franchigia minima non indennizzabile pari ad € 50.000,00 e di un massimale di €
500.000,00, nonché l'esclusione della garanzia per i danni derivati dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente e delle spese legali sostenute dall'assicurata come previsto dal contratto in essere, oltre alla decadenza dalla garanzia della struttura sanitaria in caso di responsabilità individuale del personale medico non dipendente per non aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 3 della polizza in esame. La suddetta assicurazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: - rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: - limitare il risarcimento al danno provato ed eziologicamente riconducibile alla prestazione sanitaria, con esclusione di postumi pregressi e/o derivati dall'operato di altri medici e/o da altre cause;
- dire tenuto al risarcimento esclusivamente il medico operatore, dott. Pt_2
, rigettando la domanda nei confronti della struttura sanitaria;
- in ulteriore subordine,
[...]
accertare le quote di responsabilità, e limitare la condanna della struttura sanitaria alla sua eventuale parte effettiva di responsabilità; con riferimento alla domanda di manleva spiegata nei confronti della
: - ritenere e dichiarare la violazione da parte di dell'art. 3 cond. part. Ass., per CP_11 CP_7
non avere la struttura sanitaria verificato che il medico libero-professionista dott. Parte_2 fosse dotato di una polizza a primo rischio del massimale di un milione di euro, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1915 c.c., ritenere e dichiarare la casa di cura decaduta dal diritto all'indennizzo, ovvero, in subordine, ridurre l'eventuale indennizzo dovuto;
- in ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, ritenere e dichiarare la tenuta alla garanzia, limitatamente alla quota di CP_11
responsabilità della struttura sanitaria ed alla parte di danno eccedente la franchigia fissa di euro
50.000,00, prevista a carico dell'assicurata, entro il limite del massimale di polizza, e con esclusione ex art. 4, lettera G), C.G.A. di eventuali danni derivati dalla denegata mancanza di consenso
4 informato, ed ex art. 6 C.G.A. delle spese legali dell'assicurata”, con vittoria di spese e compensi.
La controversia è stata istruita mediante la produzione documentale offerta dalle parti nonché, inizialmente, mediante espletamento di CTU medico-legale sulla persona di (con Parte_1
elaborato peritale stilato dal Dott. . Persona_1
Successivamente, con provvedimento del 07.01.22, il Giudice Istruttore della causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.21, letta la relazione del CTU resa nell'ambito del giudizio CP_1 di esaminata anche quella del CTU resa nel giudizio in epigrafe, considerato che i due tecnici erano pervenuti a conclusioni diametralmente opposte, ha disposto la rinnovazione della CTU con nuovi quesiti affidando l'incarico ad un collegio di periti (con elaborato peritale redatto dal Dott.
medico chirurgo, specialista in medicina legale e dal Dott. Prof. , Persona_2 Persona_3 medico chirurgo, specialista in chirurgia d'urgenza).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2024, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, con riferimento all'eccezione sollevata dalla struttura sanitaria convenuta circa l'inammissibilità della domanda attorea esperita con rito ordinario al di là del termine di 90 giorni previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 24/2017, il Tribunale ritiene che la suddetta doglianza sia priva di pregio giuridico, e che dunque, debba essere rigettata per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, giova rammentare che tra le novità di carattere processuale introdotte con la L. n.
24/2017 emerge la previsione del doppio filtro di procedibilità (accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. e procedimento di mediazione ex d.lgs. n.28/2010), in forma alternativa tra loro a scelta dell'attore.
Nell'ipotesi in cui l'attore decida di ricorrere all'esperimento del procedimento di mediazione è preferibile ritenere non vigente il limite dei 90 giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della L. n. 24/207 espressamente stabilito, invece, per il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a seguito di a.t.p.
Nel caso di specie, parte attrice ha instaurato, in via preliminare, il procedimento di mediazione
CP_1 obbligatorio ratione materiae e soltanto successivamente il giudizio di con la conseguenza che la controversia de qua ben poteva essere incardinata tramite atto di citazione e senza incorrere nel limite dei 90 giorni come, erroneamente, eccepito dalla struttura sanitaria convenuta.
Ad ogni buon conto, è da rilevare che tale eccezione sarebbe comunque inidonea a definire il giudizio atteso che: “il rispetto del termine stabilito dall'art. 8 legge 24/2017 (90 giorni dal deposito della
5 relazione peritale o dalla scadenza del termine di 6 mesi dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. )
è da ritenersi funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso da ultimo menzionato e non già per rendere procedibile la domanda di merito, per cui il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato oltre la scadenza del termine predetto di 90 giorni — come nel caso di specie — è procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali;
quali l'effetto interruttivo della prescrizione, l'impedimento della decadenza, la determinazione della giurisdizione - della competenza ex art. 5 c.p.c., che, quindi, secondo questa preferibile prospettiva interpretativa, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 8, comma 3, legge 24/2017 non può rendere inutilizzabile la CTU espletata nel procedimento di cui all'art. 696-bis
c.p.c.” (Trib. Lucca 22 novembre 2021).
Dunque, il termine di 90 giorni non riguarda la procedibilità della domanda ma altra problematica, quella della salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., escludendo, in tal guisa, l'interpretazione favorevole alla perentorietà del termine di 90 giorni con possibili effetti di decadenza, atteso che si potrebbe giungere all'assurda conclusione che la parte ricorrente allo scadere dei 9 mesi (6 mesi più 90 giorni) dovrebbe necessariamente introdurre il giudizio di merito senza ancora conoscere gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e, di conseguenza, instaurare una causa che la legge di riforma introducendo il tentativo obbligatorio di conciliazione e il doppio filtro aveva proprio lo scopo di evitare.
3. Venendo al merito della domanda risarcitoria, e dunque all'an della responsabilità medica, occorre, in primo luogo, delineare l'evoluzione giurisprudenziale che è germogliata in materia di responsabilità professionale della struttura sanitaria e del medico al fine di accertare la fondatezza della domanda di parte attrice con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio sussistente tra paziente e medico.
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, il rapporto che lega la struttura sanitaria
(pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd. contratto di “spedalità”
o di “assistenza sanitaria”), che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la
6 struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Inoltre, a fronte dell'inadempimento dedotto da chi agisce - come causa del danno di cui chiede il risarcimento – è onere del debitore convenuto (struttura sanitaria) provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni e che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (…), ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass., Sez. Un., 11.01.2008, n. 577).
Su tale contesto giurisprudenziale è intervenuta la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge “Gelli-
Bianco”), e già prima la L. 8 novembre 2012 n. 189 (“legge Balduzzi”).
L'art. 7 della citata l. 24/2017, rubricato “responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria”, prevede espressamente che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-sexies c.p. introdotto dall'art. 6 della medesima legge.
In particolare, l'art. 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società
7 scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico- assistenziali.
Quindi, ferma la limitazione della responsabilità civile alle ipotesi di dolo o colpa grave qualora la prestazione abbia implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (ex art. 2236 c.c.), nell'accertamento dell'adempimento dell'obbligo di diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2
c.c.) il giudice deve tener conto in particolare dell'osservanza nel caso concreto da parte del sanitario delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica dell'epoca.
Pertanto, nell'ambito dell'azione contrattuale, se la struttura sanitaria dimostra che l'esercente la professione sanitaria ha seguito le linee guida, si pone al riparo da responsabilità.
Nel caso in esame, la responsabilità del medico e della struttura sanitaria oggetto di causa è da identificarsi sotto le insegne della responsabilità contrattuale tenuto conto che la paziente si è sottoposta all'intervento chirurgico in questione presso soltanto a seguito di una pregressa CP_7
consulenza chirurgica effettuata da il quale la indirizzava verso questo decorso Parte_2
operatorio.
Ne discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova.
Sotto il profilo probatorio, in tema di responsabilità contrattuale del medico (così come anche della struttura sanitaria) nei confronti del paziente, l'attore deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare ( quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno ( v. Sez. Un.11.01.08 n.577; Cass.
21.07.11 n.1593; Cass. 26.02.13 n4792).
L'attore, ha, dunque, soltanto l'onere di allegare e non di provare la colpa del medico, quest'ultimo ha invece l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa non a sé imputabile (v. Cass. 09.10.12, n. 17143).
8 In particolare, per quel che riguarda l'onere probatorio del nesso causale, con ordinanza del 06.07.2020,
n. 13872, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che nei giudizi di responsabilità medica il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso viene a costituire onere della prova a carico del paziente danneggiato, mentre è onere della struttura sanitaria provare che l'evento dannoso sia stato determinato da cause imprevedibili e impreviste. La Corte, inoltre, chiarisce che in tema di accertamento del nesso di causalità si applica la regola “del più probabile che non”.
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto;
b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari;
c) se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa, dove sarà il sanitario a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche eseguite, ossia della non imputabilità a se medesimo dell'inadempimento o ancora dell'insussistenza della omissione addebitata.
Fatte le superiori premesse in diritto, il Tribunale ritiene che, nel caso de quo, parte attrice abbia assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato, nel corso del giudizio, la fonte negoziale del proprio diritto, i danni subiti, nonché il nesso eziologico intercorrente tra condotta medica ed i danni subiti per come è emerso dalle risultanze dell'ultima cc.tt.uu. collegiale disposta nel corso di causa.
Difatti, dalle conclusioni cui è pervenuto il predetto collegio peritale, in senso conforme con le conclusioni del primo ctu nominato nel presente giudizio, è emerso che: “1) La paziente è stata sicuramente sottoposta ad un trattamento chirurgico condotto in maniera impropria sulla base di una diagnosi incerta. Non c'è stata incuria da parte del curante ma essenzialmente un trattamento molto aggressivo per una patologia incerta che probabilmente avrebbe necessitato di intervento più conservativo e progressivo evitando in questo modo il danno sfinteriale. Il posizionamento di un setone
e il drenaggio della zona in caso di fistola o il solo drenaggio della raccolta associato ad una sfinterotomia parziale in caso di ragade ascessualizzata avrebbero consentito alla paziente una buona guarigione. È anche da evidenziare che probabilmente il programma chirurgico non fosse ben chiaro neanche ai sanitari dal momento che il consenso informato non contiene dettagli circa la tecnica da adottare e le possibili conseguenze. 2) Il danno riportato deve essere ridimensionato e non è certamente quello prospettato dalla parte attrice: ad esso vengono inoltre associati danni collaterali che sono assolutamente pretestuosi. È di fatto inimmaginabile collegare ai danni della paziente una condizione di colon irritabile e di contrazione paradossa del pubo rettale. Pertanto, a seguito della
9 condotta censurabile, inquadrabile quale overtreatment ed inadeguata informazione, è possibile affermare che il danno riportato è rappresentato da un controllo sfinteriale indebolito che non consente di governare l'emissione delle feci in caso di urgenza improvvisa e comporta un imbrattamento esterno. Si tratta di circostanze molto frequenti anche se transitorie dopo interventi di chirurgia proctologica. L'uso di assorbenti è una misura prudenziale per evitare appunto
l'imbrattamento pur costituendo un motivo di handicap per la paziente . 3) Parte_1
Riteniamo, da quanto esaminato, molto pretestuoso l'aver inserito tra le patologie in concorso la contrazione paradossa del pubo-rettale e soprattutto la presenza di un colon irritabile. La contrazione paradossa del pubo-rettale è sicuramente preesistente al danno ed in questo caso contribuisce, non determina, ove mai vi fosse, ad aggravarne la portata. Il pubo-rettale, che è il terzo muscolo della continenza e forse il più importante, in questi pazienti svolge un'azione opposta a quella normale ossia di fionda per la chiusura del canale anale. Tutto questo però è assolutamente indipendente dalla condotta chirurgica tanto è vero che il muscolo non viene mai citato nella ecografia come danneggiato. Superfluo è poi parlare del colon irritabile: patologia somatica, da stress, che può insorgere come conseguenza di un trauma in un paziente fragile ma certamente non viene determinato da una condotta chirurgica inappropriata.” (v. pagg. 8 e 9 CTU collegiale in atti).
Il collegio dei periti ha asseverato la sussistenza di una correlazione causale tra le condotte mediche e sanitarie eseguite e le lesioni sopportate dall'attrice affermando che “In connessione causale con le censurabili condotte omissive e commissive, realizzatesi presso la di Controparte_7
Catanzaro, si realizzarono le lesioni alla base delle menomazioni ad oggi obiettivabili e realizzanti quindi quell'alterazione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, ovvero il cosiddetto danno biologico.” (v. pag. 9 ctu collegiale versata in atti).
In altri termini, è stata accertata la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la paziente e la sussistenza del nesso di causalità tra danni lamentati e procedure cui la medesima fu sottoposta, con esclusione di eventuali concause quali la patologia preesistente di colon irritabile tipo C secondo CP_13
II e/o la contrazione paradossa del pube-rettale, ed indicando, altresì, la condotta alternativa che avrebbe dovuto tenere il sanitario e che avrebbe evitato l'insorgenza dei danni effettivamente subiti.
A tal proposito occorre evidenziare che le suesposte conclusioni confutano gli esiti cui era pervenuto il
CTU nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, secondo cui l'intervento di asportazione di fistola perianale mediante fistulectomia era stato correttamente eseguito, e che la
10 paziente non presentava postumi disfunzionali permanenti da ricondurre all'intervento oggetto di causa, ma che il quadro patologico emerso era quello di una paziente con colon irritabile e tendenza alla stipsi con difficoltà allo svuotamento per incoordinazione motoria.
Difatti, il collegio peritale ritiene che: “1) Bisogna necessariamente sgomberare il campo da due diagnosi che consideriamo assolutamente pretestuose e che nulla hanno a che vedere con la vicenda in oggetto. La presenza di un colon irritabile di qualunque tipo e secondo qualunque classificazione è un evento che affligge la popolazione mondiale nella stragrande maggioranza dei casi, attribuibile ad eventi da stress, somatizzazioni, abitudini alimentari e stili di vita scorretti. Tutto questo è assolutamente estraneo all'argomento chirurgico. In secondo luogo, la contrazione paradossa del pubo-rettale è una anomalia funzionale che affligge moltissimi pazienti, spessissimo frutto anche della personale interpretazione di colui che esegue l'esame diagnostico, attribuibile anche in questo caso alla somatizzazione: si giova di terapie riabilitative, dietetiche, e presidi esterni che nella maggior parte dei casi hanno scarsi risultati. È assolutamente preesistente a qualunque danno sfinteriale né
l'alterazione anatomica degli sfinteri può in qualche modo inficiarne la funzionalità. Anche in questo caso il chirurgo è assolutamente estraneo al tipo di patologia anzi non è idoneo al trattamento della stessa”, sconfessando, in tal modo, le conclusioni del ctu rese nel giudizio di a.t.p.
Pertanto, l'iter tecnico-logico seguito dai suddetti periti risulta lineare, privo di vizi logici e dunque meritevole di essere condiviso nella sua interezza, avendo risposto il collegio in maniera esaustiva e condivisibile anche a tutti i rilievi critici sollevati dai consulenti tecnici di parte, potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto delle risposte alle osservazioni delle parti.
Al contrario, i convenuti non hanno dato prova dell'assenza di colpa, della correttezza delle modalità diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche eseguite, o della esistenza di una causa a sé non imputabile che avrebbe determinato l'inadempimento.
4. Diversamente, non risultano fondate, e, dunque, devono essere rigettate le rimostranze di parte attrice relative alla sussistenza del danno da mancato o invalido consenso informato per difetto di prova del medesimo.
Parte attrice ha dedotto che l'intervento di rimozione della fistola non è stato preceduto da adeguata e corretta informazione della paziente sulle conseguenze e sui relativi rischi connessi.
Tanto avrebbe determinato una violazione anche del principio di autodeterminazione.
Ciò posto, giova premettere che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente in relazione al singolo trattamento sanitario, a meno che non ricorrano i casi di urgenza,
11 costituisce un illecito civile, a prescindere dal fatto che l'intervento “absque pactis” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto (cfr. Cass. n. 10423/19).
L'illecito, seguendo l'imputazione di responsabilità ricavabile dall'art. 7 della citata legge n. 24/2017, ha natura contrattuale se riferito alla struttura sanitaria (cfr. Cass. n. 1043/19) ed extracontrattuale se riferito all'esercente la professione sanitaria (salvo che abbia assunto autonomamente l'obbligazione relativa alla prestazione sanitaria).
L'inadempimento oppure il fatto illecito può consistere nell'omessa acquisizione del consenso o nell'acquisizione del consenso in modo invalido, ovvero senza aver fornito tutte le informazioni necessarie affinché esso sia consapevole.
Questo illecito può essere lesivo di due diritti fondamentali del paziente: il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute. Infatti, “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonchè un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale
(ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr.
Cass. n. 11950/2013; Cass. n. 2854/2015; Cass. n. 24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n.
16503/2017; Cass. n. 7248/2018; Cass. n. 11749/18; Cass. n. 19199/18; Cass. n. 20885/18; Cass. n.
16892/19).
In particolare, l'illecito assume una diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute, posto che nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione rende automaticamente evidente una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, mentre nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso (cfr. Cass.
n. 19199/18).
Più precisamente, il paziente può far valere la lesione del diritto alla salute (in aggiunta o meno al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione), solo se alleghi e dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento o si
12 sarebbe sottoposto ad altro trattamento (cfr. Cass. 09.02.2010, n. 2847; Cass. 30.03.2011, n. 7237;
Cass. 27.11.2012, n. 20984; Cass. 16.02.2016, n. 2998; Cass. 13.10.2017, n. 24074).
Il paziente che agisca nei confronti della struttura sanitaria (e quindi a titolo contrattuale) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del consenso informato ha l'onere di: 1) allegare la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato;
2) allegare e provare i danni (alla salute e/o all'autodeterminazione) fatti valere;
3) allegare e provare il nesso causale tra la violazione e tali danni, soprattutto con riferimento alla lesione al diritto alla salute nei termini su esposti (cfr. Cass. n.
19199/18; Cass. n. 24074/17; Cass. n. 16503/17).
Grava invece sulla struttura sanitaria l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi e di acquisizione del consenso del paziente.
L'onere della prova non subisce attenuazioni con riferimento al danno ed in particolare ai pregiudizi subiti in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione (cfr. Cass. n. 20885/18). Infatti, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile solo se i pregiudizi non patrimoniali che lo caratterizzano superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (cfr. Cass. n. 20885/18). Pertanto, l'entità del pregiudizio deve essere accertata, eventualmente tramite presunzioni, alla luce del valore che assume per il paziente il diritto all'autodeterminazione leso e delle sofferenze soggettive che tale lesione abbia determinato, anche solo nella prospettiva del condizionamento della sua preparazione alle conseguenze del trattamento terapeutico (cfr. Cass. n. 16336/18; Cass. n. 1043/19).
Questo danno può essere liquidato secondo il criterio equitativo puro o secondo un criterio di equità
“calibrata” sui precedenti giurisprudenziali (nella prospettiva della valorizzazione della funzione dell'equità evidenziata da Cass. n. 12408/11).
Il danno da lesione del diritto alla salute nell'ipotesi in cui sia acquisita la prova che il paziente, se correttamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario, deve essere individuato confrontando in termini differenziali l'integrità psico-fisica che si sarebbe avuta in mancanza di trattamento sanitario e quella conseguente all'esecuzione del trattamento sanitario, mentre nell'ipotesi in cui sia acquisita la prova che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe sottoposto ad un distinto trattamento sanitario, deve essere individuato confrontando in termini differenziali l'integrità psico-fisica che si sarebbe avuta in caso di esecuzione del diverso trattamento sanitario e quella conseguente all'esecuzione del trattamento sanitario contestato. Questo danno alla salute deve essere liquidato secondo i criteri di equità ponderata ormai consolidati nell'elaborazione giurisprudenziale,
13 tenuto conto dell'intensità della lesione in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali e della sofferenza interiore che quella lesione abbia determinato, secondo le linee-guida indicate dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7513/18). In particolare, nell'ipotesi in cui questo danno alla salute sia accertato in termini differenziali rispetto alla situazione di invalidità che si sarebbe avuta in caso di omessa esecuzione del trattamento non voluto o di esecuzione del diverso trattamento voluto, si dovrà tener conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulle modalità di liquidazione del danno alla salute che si innesti su una situazione di invalidità preesistente o coesistente (cfr. Cass. n.
6341/14).
Così riassunti i principi di diritto, appare agevole osservare che la domanda di risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione, azionata nel presente giudizio, non ha alcuna possibilità di essere accolta atteso che parte attrice si è limitata ad una assiomatica allegazione del danno-evento
(id est, la lesione del diritto alla autodeterminazione ), descrivendo in modo del tutto generico le sofferenze soggettive che tale lesione avrebbe determinato, quali “la mancata partecipazione alla normalità degli eventi”.
Parimenti esclusa è la possibilità di un positivo apprezzamento della domanda risarcitoria per violazione del consenso informato, con riferimento alla lesione del diritto alla salute, atteso che non è stato affatto allegato che, ove compiutamente informata, la paziente avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento o si sarebbe sottoposta ad altro trattamento, sostenendo, genericamente, nell'atto introduttivo che: “ove le fosse stata riconosciuta con ragionevolezza, la esatta riconducibilità del danno patito alla cattiva pratica chirurgica, il potenziale ristoro dei danni in termini monetari le avrebbe consentito di valutare eventuali approcci terapeutici anche all'estero, i cui esiti avrebbero potuto far riporre una qualche speranza quanto meno di ridurre le sofferenze: ma i costi sono attualmente insopportabili in ragione delle modestissime ragioni economiche di parte attrice” (v. pagg.
6 e 7 dell'atto di citazione).
In definitiva, quindi, deve essere rigettata la domanda di parte attrice sotto tale aspetto.
5. Accertata nei termini sopra esposta l'an della responsabilità della struttura sanitaria unitamente a quella del sanitario, ed escluso il risarcimento del danno da omessa o invalida acquisizione del consenso informato della paziente all'operazione chirurgica, venendo alla individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dalla paziente, occorre premettere che la stessa ha lamentato danni di natura non patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, si ritiene, anzitutto, di poter condividere in toto la consulenza
14 tecnica espletata in corso di causa, per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni ivi rassegnate.
Al riguardo, il nominato collegio di cc.tt.uu. ha ritenuto, sulla base della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze probatorie emerse, che le lesioni e gli esiti riscontrati sono eziologicamente riconducibili all'evento traumatico subito dalla paziente e ha, quindi, accertato il danno biologico subito da nelle sue componenti di danno biologico temporaneo e permanente, Parte_1 secondo il “criterio analogico-proporzionale, ai più comuni barèmès valutativi, tra cui et Parte_3
Al1 . e dalle Linee Guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni2 (SIMLA), nonché alle tabelle di cui ai lavori della Commissione ex D.M. del 26/05/2005, così come peraltro previsto dall'art. 3 co. 3 del D.L. n. 158 del 13/09/2012 (cosiddetto Decreto Balduzzi) e coordinato con la legge di conversione n. 189 del giorno 08/11/2012.” (v. pagg. 9 e 10 ctu collegiale in atti).
Con riferimento alla prima componente di danno, ha accertato un periodo di invalidità temporanea parziale di 90 giorni mediamente valutabili nella misura del 50%.
Quanto al danno biologico permanente, invece, ha riscontrato una “ Patologia ano-rettale su base organica “ in misura pari al 10%.
Questo Giudice ritiene di dover quantificare, in via equitativa, il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attrice adottando come riferimento le Tabelle del Tribunale di
Milano, per come recentemente aggiornate (tabelle 2024), che costituiscono, secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12408/11), in considerazione della loro diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi equo, cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Com'è noto, le suddette tabelle individuano valori di liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SS.UU., nn. 26972, 26973,
26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in
15 termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, le tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione individuano il nuovo valore del cd. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, cd. danno biologico permanente) aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”.
Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo- funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Di recente, all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, i valori di liquidazione della Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici ISTAT senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della Tabella occorre fare riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione” (cfr.
Cass. n. 20381/2016).
Ebbene, dunque, facendo applicazione delle predette tabelle, sulla base della quantificazione operata dal collegio peritale, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, complessivamente inteso in tutti i suoi aspetti come sopra specificato (comprensivo, quindi, sia del danno biologico temporaneo e permanente, inclusi gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ovvero lato sensu esistenziali, sia del danno morale) deve essere liquidata in € 31.673,00 così ricavata:
- € 26.498,00 per I.P. tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'intervento (40 anni, essendo nata in data [...]) e della percentuale dei postumi permanenti Parte_1
riconosciuta (10%) comprensivo del danno morale;
- € 5.175,00 per 90 gg di I.T.P. al 50%.
Non sono state allegate e provate circostanze specifiche che giustifichino una personalizzazione in aumento del suddetto valore medio.
16 A titolo di danno biologico spettano, dunque, complessivi € 31.673,00 al valore attuale, pertanto, al pagamento del suddetto importo in favore di , devono essere condannate le parti Parte_1
convenute.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'intervento chirurgico (16.10.2015 ) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 17.10.2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale inteso come danno emergente, quantificato in euro
10.000,00 per intervento di emenda, così come suggerito dal primo CTU del presente giudizio, ed oggetto di specifica richiesta di risarcimento formulata da parte attrice soltanto in seno alle note conclusionali, il Tribunale ritiene di rigettare tale richiesta poiché nel proprio atto introduttivo parte attrice, nella parte relativa alle conclusioni ivi rassegnate, ha richiesto soltanto il risarcimento del danno biologico e di vita da relazione concludendo con un inciso abbastanza generico “quantificare i danni complessivamente considerati”, il quale inciso deve essere considerato riferito all'insieme dei danni non patrimoniali.
A tal proposito giova evidenziare che l'apposito quesito sottoposto al vaglio della prima CTU disposta in corso di giudizio con provvedimento reso dal Giudice Istruttore all'udienza del 04.03.21 (“6) valuti se le spese mediche sostenute dal danneggiato siano state necessarie, utili o superflue;
determini le spese future da sostenere.”) non doveva essere rivolto al c.t.u.
Ad ogni modo è bastevole considerare che la prima CTU espletata in corso di causa è da ritenersi oramai superata dalla successiva super perizia collegiale disposta in corso di giudizio a cui venivano sottoposti nuovi quesiti rilevanti ai fini della decisione, tra i quali non si riscontra la sussistenza del quesito sopra menzionato proprio perché una eventuale statuizione sul punto avrebbe costituito vizio di ultrapetizione.
6. Con riguardo alla richiesta di manleva sollevata da parte della struttura sanitaria nei CP_7 confronti dell'assicurazione , il Tribunale ritiene Controparte_2
che essa non possa trovare accoglimento e, dunque, deve essere rigettata poiché nel contratto di assicurazione, allegato in atti dalla terza chiamata in causa, avente efficacia dall'01.01.2016 al giorno
01.01.2017, con efficacia retroattiva dal 17.06.2004, risulta una franchigia per ogni e ciascuna richiesta
17 di risarcimento da RC sanitaria pari ad € 50.000,00.
Considerato che nel caso di specie le somme da corrispondere a parte attrice, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria, non superano il predetto importo, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ricade esclusivamente in capo alla , in solido con l'esercente la Controparte_7
professione sanitaria che effettuò il trattamento terapeutico sulla paziente.
Il rigetto della predetta domanda assorbe tutte le altre doglianze rappresentate dall'assicurazione in ordine alla mancata operatività della polizza in questione.
7. Diversamente, deve trovare accoglimento, nei termini che seguono, la richiesta di manleva sollevata da parte convenuta nei confronti della , che non ha contestato la Parte_2 Controparte_9
sussistenza del contratto assicurativo, ma ha soltanto dedotto la pattuizione di una franchigia fissa di €
3.000,00 e di un massimale di € 500.000,00, come da polizza allegata.
Pertanto, la compagnia di assicurazione dovrà tenere indenne il dott. di CP_9 Parte_2
quanto lo stesso pagherà, in forza della presente sentenza, all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alle spese di lite (per compensi professionali dell'avvocato e dei cc.tt.uu.), tanto del presente giudizio tanto del giudizio di a.t.p., comunque nei limiti del massimale di € 500.000,00 e dedotta la franchigia fissa di € 3.000,00.
8. L'accoglimento della domanda di parte attrice determina l'assorbimento anche della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta avente ad oggetto la richiesta di Parte_2
risarcimento del danno da stress, del tutto infondata e indimostrata.
9. In ultima analisi, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle per il procedimento di a.t.p., si osserva che le medesime seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'attrice e i soggetti convenuti nel giudizio e si liquidano secondo il d.m. 55/2014 per il procedimento di a.t.p. e secondo il d.m. 147/2022 per il presente giudizio, applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in base ai valori medi.
Nel rapporto processuale intercorrente tra e la CP_7 Controparte_2
limited le spese di lite possono essere compensate tenuto conto che la parte convenuta, al
[...] momento dell'introduzione del giudizio, non era posta nelle condizioni di accertare che l'ammontare del danno potesse essere inferiore alla franchigia minima non indennizzabile così come previsto dal contratto di assicurazione ivi allegato.
Nel rapporto processuale tra il convenuto e la quest'ultima, Pt_2 Controparte_9
soccombente, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal primo, secondo i
18 criteri di cui sopra, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Infine, si pongono definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda azionata da nei confronti di Parte_1 [...]
e e per l'effetto condanna, in solido, le parti convenute al pagamento, in CP_7 Parte_2 favore di , della somma complessiva di € 31.673,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice medesima;
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di Controparte_7 [...]
; Controparte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
- accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti della Parte_2 [...]
e per l'effetto condanna la predetta assicurazione a tenere indenne e manlevare Controparte_10
di quanto questo sarà tenuto a corrispondere all'attrice sulla base della presente Parte_2
sentenza a titolo di risarcimento del danno, di spese di lite (tanto del giudizio di a.t.p. tanto del presente giudizio) e di spese di consulenze tecniche, comunque nei limiti del massimale di € 500.000,00 e dedotta la franchigia fissa di € 3.000,00;
- condanna, in solido, la al pagamento, in favore di Controparte_14
delle spese di lite, liquidate in € 3.236,41 per il giudizio di a.t.p. (di cui € 326,41 per Parte_1 esborsi ed € 2.910,00 per competenze professionali) ed in € 8.161,00,00 per il presente giudizio (di cui
€ 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per competenze professionali), oltre rimb.forf., Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite nel rapporto processuale intercorrente tra e la compagnia Controparte_7
assicuratrcie ; Controparte_2
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_10
delle spese di lite, liquidate in € 2.940,74 per il giudizio di a.t.p. (di cui € 30,74 per Parte_2 esborsi ed € 2.910,00 per competenze professionali) ed in € 7.616,00 per il presente giudizio, oltre
19 rimb.forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procutare dichiaratosi antistatario ex art
93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di e , in solido tra loro, le spese di Controparte_7 Parte_2
c.t.u., liquidate con separati decreti.
Catanzaro, lì 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1845/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Parte_1 C.F._1
Pugliese n. 22, presso lo studio dell'Avv. Rita Cellini, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Catanzaro, Via Poerio n. 32, presso lo studio delll'Avv. Luca Alberto Cafasi, che la rappresentata e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Parte_2 C.F._2
Pugliese n. 30, presso lo studio dell'Avv. Antonia Marino, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTI-
NONCHE'
Controparte_2
(c.f. , in persona del l.r.p.t., CP_3 Controparte_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Nicola Mortoro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Mazzini n. 217, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Chiodo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZI CHIAMATI IN CAUSA-
1
Oggetto: Risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.06.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale la e il Parte_1 Controparte_6 medico chirurgo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Parte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito dal Dr. sull persona di in data 16/10/15, Parte_2 Parte_1
presso la di Catanzaro e conseguentemente, accertare il grado di Controparte_7
invalidità conseguente alle lesioni residuate;
valutare, altresì, la componente del danno di vita da relazione e così, quantificare i danni complessivamente considerati;
- condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni prima accertati in favore della sig.ra , oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi dal dì della domanda all'effettivo soddisfo”; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'atto introduttivo parte attrice ha dedotto che: a) in data 16.10.2015 si sottoponeva ad intervento di rimozione di fistola perianale in regime ambulatoriale presso la CP_6 Controparte_8
a seguito di consulenza chirurgica prestata da il quale suggeriva la
[...] Parte_2
convenienza del predetto intervento poiché esente da rischi;
b) nel manifestare il consenso informato all'operazione non le venivano prospettate le eventuali conseguenze nonché i rischi connessi all'intervento; c) che immediatamente dopo l'intervento lamentava problemi di incontinenza fecale oltre che fastidio conseguente allo stato flogistico;
d) che il medico che aveva eseguito l'intervento chirurgico, soltanto successivamente rappresentava la difficoltà dell'intervento medesimo poiché la fistola era profonda ed estesa;
e) che la diagnosi non veniva eseguita avvalendosi dell'ausilio di strumenti quali l'ecografo o la risonanza magnetica e che non venivano rappresentate metodologie alternative di intervento, né rischi connessi;
f) che, pertanto, decideva di recarsi da uno specialista presso la Casa di Cura Ruesch S.p.A. di Napoli dove le veniva diagnosticato che sia lo sfintere interno
2 che quello esterno presentavano notevole disomogeneità e fibrosi in parete anteriore come da verosimili esiti settico/traumatici e dove le veniva, altresì, consigliata una terapia di stimolazione che non avrebbe avuto esito positivo;
g) che la stessa era costretta all'uso di pannoloni compromettendo le funzionalità della vita quotidiana;
h) che la tecnica adottata aveva comportato la compromissione degli sfinteri e che, dunque, l'incontinenza fecale sarebbe stata una conseguenza di mal practice chirurgica.
Si è costituita in giudizio la la quale contestando il contenuto delle Controparte_7
pretese avversarie, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibiltà della domanda attorea per tardività, ovvero per violazione dell'art. 8, comma 3 della L. 24/2017, tenuto conto che l'atto di citazione risultava notificato a distanza di oltre un anno dal deposito della CTU eseguita nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo instaurato da parte attrice recante il n. r.g. 352/2017, avente ad oggetto il medesimo intervento chirurgico. Nel merito la convenuta ha domandato il rigetto della domanda attorea poiché infondata. La struttura sanitaria convenuta, in ogni caso, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'assicurazione , al fine di Controparte_2
essere manlevata da ogni eventuale responsabilità, avendo stipulato con la medesima apposita polizza assicurativa anche per risarcimento da R.C. sanitaria con efficacia retroattiva dalla data del 17.06.2004.
Ha resistito alla pretesa attorea anche il quale contestando tutte le deduzioni Parte_2
formulate da parte attrice, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento Controparte_9
della domanda attorea di risarcimento del danno, avendo stipulato con la medesima la polizza assicurativa “Professionista Reale” a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. Nelle proprie conclusioni parte convenuta ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, di condannare il terzo chiamato in causa a manlevarlo per quanto di ragione;
in via riconvenzionale, di condannare l'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale da stress, quantificato in euro 1.000,00 o nella diversa somma eventualmente determinata dal giudice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese di lite.
Il Giudice, con appositi separati provvedimenti, ha autorizzato la chiamata in causa, rispettivamente della per , e della Controparte_10 Parte_2 [...]
limited per la Controparte_2 Controparte_7
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'an ed il Controparte_9
quantum della domanda risarcitoria attorea, associandosi alle deduzioni e alle difese del proprio
3 assicurato, sostenendo, a fondamento delle proprie difese, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al medico incaricato dell'intervento, avendo il medesimo operato con la massima diligenza e secondo le linee guida del caso concreto. Con specifico riferimento all'operatività della polizza assicurativa stipulata con la società assicuratrice ha opposto la previsione del Parte_2 massimale di € 500.000,00 e la franchigia fissa pari ad € 3.000,00 nell'ipotesi di accoglimento della domanda azionata da parte attrice.
Si è costituita in giudizio anche l'assicurazione , la Controparte_2
quale contestando in toto l'an ed il quantum debeatur della domanda spiegata dalla parte attrice, ha eccepito, con riferimento all'operatività della polizza stipulata con la Controparte_7 la previsione della franchigia minima non indennizzabile pari ad € 50.000,00 e di un massimale di €
500.000,00, nonché l'esclusione della garanzia per i danni derivati dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente e delle spese legali sostenute dall'assicurata come previsto dal contratto in essere, oltre alla decadenza dalla garanzia della struttura sanitaria in caso di responsabilità individuale del personale medico non dipendente per non aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 3 della polizza in esame. La suddetta assicurazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: - rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: - limitare il risarcimento al danno provato ed eziologicamente riconducibile alla prestazione sanitaria, con esclusione di postumi pregressi e/o derivati dall'operato di altri medici e/o da altre cause;
- dire tenuto al risarcimento esclusivamente il medico operatore, dott. Pt_2
, rigettando la domanda nei confronti della struttura sanitaria;
- in ulteriore subordine,
[...]
accertare le quote di responsabilità, e limitare la condanna della struttura sanitaria alla sua eventuale parte effettiva di responsabilità; con riferimento alla domanda di manleva spiegata nei confronti della
: - ritenere e dichiarare la violazione da parte di dell'art. 3 cond. part. Ass., per CP_11 CP_7
non avere la struttura sanitaria verificato che il medico libero-professionista dott. Parte_2 fosse dotato di una polizza a primo rischio del massimale di un milione di euro, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1915 c.c., ritenere e dichiarare la casa di cura decaduta dal diritto all'indennizzo, ovvero, in subordine, ridurre l'eventuale indennizzo dovuto;
- in ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, ritenere e dichiarare la tenuta alla garanzia, limitatamente alla quota di CP_11
responsabilità della struttura sanitaria ed alla parte di danno eccedente la franchigia fissa di euro
50.000,00, prevista a carico dell'assicurata, entro il limite del massimale di polizza, e con esclusione ex art. 4, lettera G), C.G.A. di eventuali danni derivati dalla denegata mancanza di consenso
4 informato, ed ex art. 6 C.G.A. delle spese legali dell'assicurata”, con vittoria di spese e compensi.
La controversia è stata istruita mediante la produzione documentale offerta dalle parti nonché, inizialmente, mediante espletamento di CTU medico-legale sulla persona di (con Parte_1
elaborato peritale stilato dal Dott. . Persona_1
Successivamente, con provvedimento del 07.01.22, il Giudice Istruttore della causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.12.21, letta la relazione del CTU resa nell'ambito del giudizio CP_1 di esaminata anche quella del CTU resa nel giudizio in epigrafe, considerato che i due tecnici erano pervenuti a conclusioni diametralmente opposte, ha disposto la rinnovazione della CTU con nuovi quesiti affidando l'incarico ad un collegio di periti (con elaborato peritale redatto dal Dott.
medico chirurgo, specialista in medicina legale e dal Dott. Prof. , Persona_2 Persona_3 medico chirurgo, specialista in chirurgia d'urgenza).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2024, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, con riferimento all'eccezione sollevata dalla struttura sanitaria convenuta circa l'inammissibilità della domanda attorea esperita con rito ordinario al di là del termine di 90 giorni previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 24/2017, il Tribunale ritiene che la suddetta doglianza sia priva di pregio giuridico, e che dunque, debba essere rigettata per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, giova rammentare che tra le novità di carattere processuale introdotte con la L. n.
24/2017 emerge la previsione del doppio filtro di procedibilità (accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. e procedimento di mediazione ex d.lgs. n.28/2010), in forma alternativa tra loro a scelta dell'attore.
Nell'ipotesi in cui l'attore decida di ricorrere all'esperimento del procedimento di mediazione è preferibile ritenere non vigente il limite dei 90 giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della L. n. 24/207 espressamente stabilito, invece, per il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a seguito di a.t.p.
Nel caso di specie, parte attrice ha instaurato, in via preliminare, il procedimento di mediazione
CP_1 obbligatorio ratione materiae e soltanto successivamente il giudizio di con la conseguenza che la controversia de qua ben poteva essere incardinata tramite atto di citazione e senza incorrere nel limite dei 90 giorni come, erroneamente, eccepito dalla struttura sanitaria convenuta.
Ad ogni buon conto, è da rilevare che tale eccezione sarebbe comunque inidonea a definire il giudizio atteso che: “il rispetto del termine stabilito dall'art. 8 legge 24/2017 (90 giorni dal deposito della
5 relazione peritale o dalla scadenza del termine di 6 mesi dal deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. )
è da ritenersi funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso da ultimo menzionato e non già per rendere procedibile la domanda di merito, per cui il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato oltre la scadenza del termine predetto di 90 giorni — come nel caso di specie — è procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali;
quali l'effetto interruttivo della prescrizione, l'impedimento della decadenza, la determinazione della giurisdizione - della competenza ex art. 5 c.p.c., che, quindi, secondo questa preferibile prospettiva interpretativa, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 8, comma 3, legge 24/2017 non può rendere inutilizzabile la CTU espletata nel procedimento di cui all'art. 696-bis
c.p.c.” (Trib. Lucca 22 novembre 2021).
Dunque, il termine di 90 giorni non riguarda la procedibilità della domanda ma altra problematica, quella della salvezza degli effetti della domanda, effetti prodotti dalla proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., escludendo, in tal guisa, l'interpretazione favorevole alla perentorietà del termine di 90 giorni con possibili effetti di decadenza, atteso che si potrebbe giungere all'assurda conclusione che la parte ricorrente allo scadere dei 9 mesi (6 mesi più 90 giorni) dovrebbe necessariamente introdurre il giudizio di merito senza ancora conoscere gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e, di conseguenza, instaurare una causa che la legge di riforma introducendo il tentativo obbligatorio di conciliazione e il doppio filtro aveva proprio lo scopo di evitare.
3. Venendo al merito della domanda risarcitoria, e dunque all'an della responsabilità medica, occorre, in primo luogo, delineare l'evoluzione giurisprudenziale che è germogliata in materia di responsabilità professionale della struttura sanitaria e del medico al fine di accertare la fondatezza della domanda di parte attrice con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio sussistente tra paziente e medico.
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, il rapporto che lega la struttura sanitaria
(pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (cd. contratto di “spedalità”
o di “assistenza sanitaria”), che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero ecc.).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la
6 struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di collaboratori esterni – esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario – e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Inoltre, a fronte dell'inadempimento dedotto da chi agisce - come causa del danno di cui chiede il risarcimento – è onere del debitore convenuto (struttura sanitaria) provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni e che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (…), ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass., Sez. Un., 11.01.2008, n. 577).
Su tale contesto giurisprudenziale è intervenuta la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge “Gelli-
Bianco”), e già prima la L. 8 novembre 2012 n. 189 (“legge Balduzzi”).
L'art. 7 della citata l. 24/2017, rubricato “responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria”, prevede espressamente che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-sexies c.p. introdotto dall'art. 6 della medesima legge.
In particolare, l'art. 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società
7 scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico- assistenziali.
Quindi, ferma la limitazione della responsabilità civile alle ipotesi di dolo o colpa grave qualora la prestazione abbia implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (ex art. 2236 c.c.), nell'accertamento dell'adempimento dell'obbligo di diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2
c.c.) il giudice deve tener conto in particolare dell'osservanza nel caso concreto da parte del sanitario delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica dell'epoca.
Pertanto, nell'ambito dell'azione contrattuale, se la struttura sanitaria dimostra che l'esercente la professione sanitaria ha seguito le linee guida, si pone al riparo da responsabilità.
Nel caso in esame, la responsabilità del medico e della struttura sanitaria oggetto di causa è da identificarsi sotto le insegne della responsabilità contrattuale tenuto conto che la paziente si è sottoposta all'intervento chirurgico in questione presso soltanto a seguito di una pregressa CP_7
consulenza chirurgica effettuata da il quale la indirizzava verso questo decorso Parte_2
operatorio.
Ne discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova.
Sotto il profilo probatorio, in tema di responsabilità contrattuale del medico (così come anche della struttura sanitaria) nei confronti del paziente, l'attore deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare ( quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno ( v. Sez. Un.11.01.08 n.577; Cass.
21.07.11 n.1593; Cass. 26.02.13 n4792).
L'attore, ha, dunque, soltanto l'onere di allegare e non di provare la colpa del medico, quest'ultimo ha invece l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa non a sé imputabile (v. Cass. 09.10.12, n. 17143).
8 In particolare, per quel che riguarda l'onere probatorio del nesso causale, con ordinanza del 06.07.2020,
n. 13872, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che nei giudizi di responsabilità medica il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso viene a costituire onere della prova a carico del paziente danneggiato, mentre è onere della struttura sanitaria provare che l'evento dannoso sia stato determinato da cause imprevedibili e impreviste. La Corte, inoltre, chiarisce che in tema di accertamento del nesso di causalità si applica la regola “del più probabile che non”.
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto;
b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari;
c) se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa, dove sarà il sanitario a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche eseguite, ossia della non imputabilità a se medesimo dell'inadempimento o ancora dell'insussistenza della omissione addebitata.
Fatte le superiori premesse in diritto, il Tribunale ritiene che, nel caso de quo, parte attrice abbia assolto il proprio onere probatorio, avendo dimostrato, nel corso del giudizio, la fonte negoziale del proprio diritto, i danni subiti, nonché il nesso eziologico intercorrente tra condotta medica ed i danni subiti per come è emerso dalle risultanze dell'ultima cc.tt.uu. collegiale disposta nel corso di causa.
Difatti, dalle conclusioni cui è pervenuto il predetto collegio peritale, in senso conforme con le conclusioni del primo ctu nominato nel presente giudizio, è emerso che: “1) La paziente è stata sicuramente sottoposta ad un trattamento chirurgico condotto in maniera impropria sulla base di una diagnosi incerta. Non c'è stata incuria da parte del curante ma essenzialmente un trattamento molto aggressivo per una patologia incerta che probabilmente avrebbe necessitato di intervento più conservativo e progressivo evitando in questo modo il danno sfinteriale. Il posizionamento di un setone
e il drenaggio della zona in caso di fistola o il solo drenaggio della raccolta associato ad una sfinterotomia parziale in caso di ragade ascessualizzata avrebbero consentito alla paziente una buona guarigione. È anche da evidenziare che probabilmente il programma chirurgico non fosse ben chiaro neanche ai sanitari dal momento che il consenso informato non contiene dettagli circa la tecnica da adottare e le possibili conseguenze. 2) Il danno riportato deve essere ridimensionato e non è certamente quello prospettato dalla parte attrice: ad esso vengono inoltre associati danni collaterali che sono assolutamente pretestuosi. È di fatto inimmaginabile collegare ai danni della paziente una condizione di colon irritabile e di contrazione paradossa del pubo rettale. Pertanto, a seguito della
9 condotta censurabile, inquadrabile quale overtreatment ed inadeguata informazione, è possibile affermare che il danno riportato è rappresentato da un controllo sfinteriale indebolito che non consente di governare l'emissione delle feci in caso di urgenza improvvisa e comporta un imbrattamento esterno. Si tratta di circostanze molto frequenti anche se transitorie dopo interventi di chirurgia proctologica. L'uso di assorbenti è una misura prudenziale per evitare appunto
l'imbrattamento pur costituendo un motivo di handicap per la paziente . 3) Parte_1
Riteniamo, da quanto esaminato, molto pretestuoso l'aver inserito tra le patologie in concorso la contrazione paradossa del pubo-rettale e soprattutto la presenza di un colon irritabile. La contrazione paradossa del pubo-rettale è sicuramente preesistente al danno ed in questo caso contribuisce, non determina, ove mai vi fosse, ad aggravarne la portata. Il pubo-rettale, che è il terzo muscolo della continenza e forse il più importante, in questi pazienti svolge un'azione opposta a quella normale ossia di fionda per la chiusura del canale anale. Tutto questo però è assolutamente indipendente dalla condotta chirurgica tanto è vero che il muscolo non viene mai citato nella ecografia come danneggiato. Superfluo è poi parlare del colon irritabile: patologia somatica, da stress, che può insorgere come conseguenza di un trauma in un paziente fragile ma certamente non viene determinato da una condotta chirurgica inappropriata.” (v. pagg. 8 e 9 CTU collegiale in atti).
Il collegio dei periti ha asseverato la sussistenza di una correlazione causale tra le condotte mediche e sanitarie eseguite e le lesioni sopportate dall'attrice affermando che “In connessione causale con le censurabili condotte omissive e commissive, realizzatesi presso la di Controparte_7
Catanzaro, si realizzarono le lesioni alla base delle menomazioni ad oggi obiettivabili e realizzanti quindi quell'alterazione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, ovvero il cosiddetto danno biologico.” (v. pag. 9 ctu collegiale versata in atti).
In altri termini, è stata accertata la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la paziente e la sussistenza del nesso di causalità tra danni lamentati e procedure cui la medesima fu sottoposta, con esclusione di eventuali concause quali la patologia preesistente di colon irritabile tipo C secondo CP_13
II e/o la contrazione paradossa del pube-rettale, ed indicando, altresì, la condotta alternativa che avrebbe dovuto tenere il sanitario e che avrebbe evitato l'insorgenza dei danni effettivamente subiti.
A tal proposito occorre evidenziare che le suesposte conclusioni confutano gli esiti cui era pervenuto il
CTU nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, secondo cui l'intervento di asportazione di fistola perianale mediante fistulectomia era stato correttamente eseguito, e che la
10 paziente non presentava postumi disfunzionali permanenti da ricondurre all'intervento oggetto di causa, ma che il quadro patologico emerso era quello di una paziente con colon irritabile e tendenza alla stipsi con difficoltà allo svuotamento per incoordinazione motoria.
Difatti, il collegio peritale ritiene che: “1) Bisogna necessariamente sgomberare il campo da due diagnosi che consideriamo assolutamente pretestuose e che nulla hanno a che vedere con la vicenda in oggetto. La presenza di un colon irritabile di qualunque tipo e secondo qualunque classificazione è un evento che affligge la popolazione mondiale nella stragrande maggioranza dei casi, attribuibile ad eventi da stress, somatizzazioni, abitudini alimentari e stili di vita scorretti. Tutto questo è assolutamente estraneo all'argomento chirurgico. In secondo luogo, la contrazione paradossa del pubo-rettale è una anomalia funzionale che affligge moltissimi pazienti, spessissimo frutto anche della personale interpretazione di colui che esegue l'esame diagnostico, attribuibile anche in questo caso alla somatizzazione: si giova di terapie riabilitative, dietetiche, e presidi esterni che nella maggior parte dei casi hanno scarsi risultati. È assolutamente preesistente a qualunque danno sfinteriale né
l'alterazione anatomica degli sfinteri può in qualche modo inficiarne la funzionalità. Anche in questo caso il chirurgo è assolutamente estraneo al tipo di patologia anzi non è idoneo al trattamento della stessa”, sconfessando, in tal modo, le conclusioni del ctu rese nel giudizio di a.t.p.
Pertanto, l'iter tecnico-logico seguito dai suddetti periti risulta lineare, privo di vizi logici e dunque meritevole di essere condiviso nella sua interezza, avendo risposto il collegio in maniera esaustiva e condivisibile anche a tutti i rilievi critici sollevati dai consulenti tecnici di parte, potendosi per ragioni di brevità richiamare per relationem il contenuto delle risposte alle osservazioni delle parti.
Al contrario, i convenuti non hanno dato prova dell'assenza di colpa, della correttezza delle modalità diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche eseguite, o della esistenza di una causa a sé non imputabile che avrebbe determinato l'inadempimento.
4. Diversamente, non risultano fondate, e, dunque, devono essere rigettate le rimostranze di parte attrice relative alla sussistenza del danno da mancato o invalido consenso informato per difetto di prova del medesimo.
Parte attrice ha dedotto che l'intervento di rimozione della fistola non è stato preceduto da adeguata e corretta informazione della paziente sulle conseguenze e sui relativi rischi connessi.
Tanto avrebbe determinato una violazione anche del principio di autodeterminazione.
Ciò posto, giova premettere che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente in relazione al singolo trattamento sanitario, a meno che non ricorrano i casi di urgenza,
11 costituisce un illecito civile, a prescindere dal fatto che l'intervento “absque pactis” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto (cfr. Cass. n. 10423/19).
L'illecito, seguendo l'imputazione di responsabilità ricavabile dall'art. 7 della citata legge n. 24/2017, ha natura contrattuale se riferito alla struttura sanitaria (cfr. Cass. n. 1043/19) ed extracontrattuale se riferito all'esercente la professione sanitaria (salvo che abbia assunto autonomamente l'obbligazione relativa alla prestazione sanitaria).
L'inadempimento oppure il fatto illecito può consistere nell'omessa acquisizione del consenso o nell'acquisizione del consenso in modo invalido, ovvero senza aver fornito tutte le informazioni necessarie affinché esso sia consapevole.
Questo illecito può essere lesivo di due diritti fondamentali del paziente: il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute. Infatti, “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonchè un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale
(ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr.
Cass. n. 11950/2013; Cass. n. 2854/2015; Cass. n. 24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n.
16503/2017; Cass. n. 7248/2018; Cass. n. 11749/18; Cass. n. 19199/18; Cass. n. 20885/18; Cass. n.
16892/19).
In particolare, l'illecito assume una diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute, posto che nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione rende automaticamente evidente una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, mentre nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso (cfr. Cass.
n. 19199/18).
Più precisamente, il paziente può far valere la lesione del diritto alla salute (in aggiunta o meno al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione), solo se alleghi e dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento o si
12 sarebbe sottoposto ad altro trattamento (cfr. Cass. 09.02.2010, n. 2847; Cass. 30.03.2011, n. 7237;
Cass. 27.11.2012, n. 20984; Cass. 16.02.2016, n. 2998; Cass. 13.10.2017, n. 24074).
Il paziente che agisca nei confronti della struttura sanitaria (e quindi a titolo contrattuale) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del consenso informato ha l'onere di: 1) allegare la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato;
2) allegare e provare i danni (alla salute e/o all'autodeterminazione) fatti valere;
3) allegare e provare il nesso causale tra la violazione e tali danni, soprattutto con riferimento alla lesione al diritto alla salute nei termini su esposti (cfr. Cass. n.
19199/18; Cass. n. 24074/17; Cass. n. 16503/17).
Grava invece sulla struttura sanitaria l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi e di acquisizione del consenso del paziente.
L'onere della prova non subisce attenuazioni con riferimento al danno ed in particolare ai pregiudizi subiti in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione (cfr. Cass. n. 20885/18). Infatti, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile solo se i pregiudizi non patrimoniali che lo caratterizzano superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (cfr. Cass. n. 20885/18). Pertanto, l'entità del pregiudizio deve essere accertata, eventualmente tramite presunzioni, alla luce del valore che assume per il paziente il diritto all'autodeterminazione leso e delle sofferenze soggettive che tale lesione abbia determinato, anche solo nella prospettiva del condizionamento della sua preparazione alle conseguenze del trattamento terapeutico (cfr. Cass. n. 16336/18; Cass. n. 1043/19).
Questo danno può essere liquidato secondo il criterio equitativo puro o secondo un criterio di equità
“calibrata” sui precedenti giurisprudenziali (nella prospettiva della valorizzazione della funzione dell'equità evidenziata da Cass. n. 12408/11).
Il danno da lesione del diritto alla salute nell'ipotesi in cui sia acquisita la prova che il paziente, se correttamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario, deve essere individuato confrontando in termini differenziali l'integrità psico-fisica che si sarebbe avuta in mancanza di trattamento sanitario e quella conseguente all'esecuzione del trattamento sanitario, mentre nell'ipotesi in cui sia acquisita la prova che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe sottoposto ad un distinto trattamento sanitario, deve essere individuato confrontando in termini differenziali l'integrità psico-fisica che si sarebbe avuta in caso di esecuzione del diverso trattamento sanitario e quella conseguente all'esecuzione del trattamento sanitario contestato. Questo danno alla salute deve essere liquidato secondo i criteri di equità ponderata ormai consolidati nell'elaborazione giurisprudenziale,
13 tenuto conto dell'intensità della lesione in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali e della sofferenza interiore che quella lesione abbia determinato, secondo le linee-guida indicate dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7513/18). In particolare, nell'ipotesi in cui questo danno alla salute sia accertato in termini differenziali rispetto alla situazione di invalidità che si sarebbe avuta in caso di omessa esecuzione del trattamento non voluto o di esecuzione del diverso trattamento voluto, si dovrà tener conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulle modalità di liquidazione del danno alla salute che si innesti su una situazione di invalidità preesistente o coesistente (cfr. Cass. n.
6341/14).
Così riassunti i principi di diritto, appare agevole osservare che la domanda di risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione, azionata nel presente giudizio, non ha alcuna possibilità di essere accolta atteso che parte attrice si è limitata ad una assiomatica allegazione del danno-evento
(id est, la lesione del diritto alla autodeterminazione ), descrivendo in modo del tutto generico le sofferenze soggettive che tale lesione avrebbe determinato, quali “la mancata partecipazione alla normalità degli eventi”.
Parimenti esclusa è la possibilità di un positivo apprezzamento della domanda risarcitoria per violazione del consenso informato, con riferimento alla lesione del diritto alla salute, atteso che non è stato affatto allegato che, ove compiutamente informata, la paziente avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento o si sarebbe sottoposta ad altro trattamento, sostenendo, genericamente, nell'atto introduttivo che: “ove le fosse stata riconosciuta con ragionevolezza, la esatta riconducibilità del danno patito alla cattiva pratica chirurgica, il potenziale ristoro dei danni in termini monetari le avrebbe consentito di valutare eventuali approcci terapeutici anche all'estero, i cui esiti avrebbero potuto far riporre una qualche speranza quanto meno di ridurre le sofferenze: ma i costi sono attualmente insopportabili in ragione delle modestissime ragioni economiche di parte attrice” (v. pagg.
6 e 7 dell'atto di citazione).
In definitiva, quindi, deve essere rigettata la domanda di parte attrice sotto tale aspetto.
5. Accertata nei termini sopra esposta l'an della responsabilità della struttura sanitaria unitamente a quella del sanitario, ed escluso il risarcimento del danno da omessa o invalida acquisizione del consenso informato della paziente all'operazione chirurgica, venendo alla individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dalla paziente, occorre premettere che la stessa ha lamentato danni di natura non patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, si ritiene, anzitutto, di poter condividere in toto la consulenza
14 tecnica espletata in corso di causa, per l'adeguatezza dell'iter logico che la caratterizza e la coerenza delle conclusioni ivi rassegnate.
Al riguardo, il nominato collegio di cc.tt.uu. ha ritenuto, sulla base della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze probatorie emerse, che le lesioni e gli esiti riscontrati sono eziologicamente riconducibili all'evento traumatico subito dalla paziente e ha, quindi, accertato il danno biologico subito da nelle sue componenti di danno biologico temporaneo e permanente, Parte_1 secondo il “criterio analogico-proporzionale, ai più comuni barèmès valutativi, tra cui et Parte_3
Al1 . e dalle Linee Guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni2 (SIMLA), nonché alle tabelle di cui ai lavori della Commissione ex D.M. del 26/05/2005, così come peraltro previsto dall'art. 3 co. 3 del D.L. n. 158 del 13/09/2012 (cosiddetto Decreto Balduzzi) e coordinato con la legge di conversione n. 189 del giorno 08/11/2012.” (v. pagg. 9 e 10 ctu collegiale in atti).
Con riferimento alla prima componente di danno, ha accertato un periodo di invalidità temporanea parziale di 90 giorni mediamente valutabili nella misura del 50%.
Quanto al danno biologico permanente, invece, ha riscontrato una “ Patologia ano-rettale su base organica “ in misura pari al 10%.
Questo Giudice ritiene di dover quantificare, in via equitativa, il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dall'attrice adottando come riferimento le Tabelle del Tribunale di
Milano, per come recentemente aggiornate (tabelle 2024), che costituiscono, secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12408/11), in considerazione della loro diffusione a livello nazionale, il valore da ritenersi equo, cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Com'è noto, le suddette tabelle individuano valori di liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SS.UU., nn. 26972, 26973,
26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in
15 termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, le tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione individuano il nuovo valore del cd. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, cd. danno biologico permanente) aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”.
Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo- funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Di recente, all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, i valori di liquidazione della Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici ISTAT senza alcuna modifica nel merito.
A tale ultima versione della Tabella occorre fare riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione” (cfr.
Cass. n. 20381/2016).
Ebbene, dunque, facendo applicazione delle predette tabelle, sulla base della quantificazione operata dal collegio peritale, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, complessivamente inteso in tutti i suoi aspetti come sopra specificato (comprensivo, quindi, sia del danno biologico temporaneo e permanente, inclusi gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ovvero lato sensu esistenziali, sia del danno morale) deve essere liquidata in € 31.673,00 così ricavata:
- € 26.498,00 per I.P. tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'intervento (40 anni, essendo nata in data [...]) e della percentuale dei postumi permanenti Parte_1
riconosciuta (10%) comprensivo del danno morale;
- € 5.175,00 per 90 gg di I.T.P. al 50%.
Non sono state allegate e provate circostanze specifiche che giustifichino una personalizzazione in aumento del suddetto valore medio.
16 A titolo di danno biologico spettano, dunque, complessivi € 31.673,00 al valore attuale, pertanto, al pagamento del suddetto importo in favore di , devono essere condannate le parti Parte_1
convenute.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'intervento chirurgico (16.10.2015 ) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 17.10.2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale inteso come danno emergente, quantificato in euro
10.000,00 per intervento di emenda, così come suggerito dal primo CTU del presente giudizio, ed oggetto di specifica richiesta di risarcimento formulata da parte attrice soltanto in seno alle note conclusionali, il Tribunale ritiene di rigettare tale richiesta poiché nel proprio atto introduttivo parte attrice, nella parte relativa alle conclusioni ivi rassegnate, ha richiesto soltanto il risarcimento del danno biologico e di vita da relazione concludendo con un inciso abbastanza generico “quantificare i danni complessivamente considerati”, il quale inciso deve essere considerato riferito all'insieme dei danni non patrimoniali.
A tal proposito giova evidenziare che l'apposito quesito sottoposto al vaglio della prima CTU disposta in corso di giudizio con provvedimento reso dal Giudice Istruttore all'udienza del 04.03.21 (“6) valuti se le spese mediche sostenute dal danneggiato siano state necessarie, utili o superflue;
determini le spese future da sostenere.”) non doveva essere rivolto al c.t.u.
Ad ogni modo è bastevole considerare che la prima CTU espletata in corso di causa è da ritenersi oramai superata dalla successiva super perizia collegiale disposta in corso di giudizio a cui venivano sottoposti nuovi quesiti rilevanti ai fini della decisione, tra i quali non si riscontra la sussistenza del quesito sopra menzionato proprio perché una eventuale statuizione sul punto avrebbe costituito vizio di ultrapetizione.
6. Con riguardo alla richiesta di manleva sollevata da parte della struttura sanitaria nei CP_7 confronti dell'assicurazione , il Tribunale ritiene Controparte_2
che essa non possa trovare accoglimento e, dunque, deve essere rigettata poiché nel contratto di assicurazione, allegato in atti dalla terza chiamata in causa, avente efficacia dall'01.01.2016 al giorno
01.01.2017, con efficacia retroattiva dal 17.06.2004, risulta una franchigia per ogni e ciascuna richiesta
17 di risarcimento da RC sanitaria pari ad € 50.000,00.
Considerato che nel caso di specie le somme da corrispondere a parte attrice, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria, non superano il predetto importo, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ricade esclusivamente in capo alla , in solido con l'esercente la Controparte_7
professione sanitaria che effettuò il trattamento terapeutico sulla paziente.
Il rigetto della predetta domanda assorbe tutte le altre doglianze rappresentate dall'assicurazione in ordine alla mancata operatività della polizza in questione.
7. Diversamente, deve trovare accoglimento, nei termini che seguono, la richiesta di manleva sollevata da parte convenuta nei confronti della , che non ha contestato la Parte_2 Controparte_9
sussistenza del contratto assicurativo, ma ha soltanto dedotto la pattuizione di una franchigia fissa di €
3.000,00 e di un massimale di € 500.000,00, come da polizza allegata.
Pertanto, la compagnia di assicurazione dovrà tenere indenne il dott. di CP_9 Parte_2
quanto lo stesso pagherà, in forza della presente sentenza, all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alle spese di lite (per compensi professionali dell'avvocato e dei cc.tt.uu.), tanto del presente giudizio tanto del giudizio di a.t.p., comunque nei limiti del massimale di € 500.000,00 e dedotta la franchigia fissa di € 3.000,00.
8. L'accoglimento della domanda di parte attrice determina l'assorbimento anche della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta avente ad oggetto la richiesta di Parte_2
risarcimento del danno da stress, del tutto infondata e indimostrata.
9. In ultima analisi, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle per il procedimento di a.t.p., si osserva che le medesime seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'attrice e i soggetti convenuti nel giudizio e si liquidano secondo il d.m. 55/2014 per il procedimento di a.t.p. e secondo il d.m. 147/2022 per il presente giudizio, applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in base ai valori medi.
Nel rapporto processuale intercorrente tra e la CP_7 Controparte_2
limited le spese di lite possono essere compensate tenuto conto che la parte convenuta, al
[...] momento dell'introduzione del giudizio, non era posta nelle condizioni di accertare che l'ammontare del danno potesse essere inferiore alla franchigia minima non indennizzabile così come previsto dal contratto di assicurazione ivi allegato.
Nel rapporto processuale tra il convenuto e la quest'ultima, Pt_2 Controparte_9
soccombente, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal primo, secondo i
18 criteri di cui sopra, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Infine, si pongono definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda azionata da nei confronti di Parte_1 [...]
e e per l'effetto condanna, in solido, le parti convenute al pagamento, in CP_7 Parte_2 favore di , della somma complessiva di € 31.673,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice medesima;
- rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di Controparte_7 [...]
; Controparte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
- accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti della Parte_2 [...]
e per l'effetto condanna la predetta assicurazione a tenere indenne e manlevare Controparte_10
di quanto questo sarà tenuto a corrispondere all'attrice sulla base della presente Parte_2
sentenza a titolo di risarcimento del danno, di spese di lite (tanto del giudizio di a.t.p. tanto del presente giudizio) e di spese di consulenze tecniche, comunque nei limiti del massimale di € 500.000,00 e dedotta la franchigia fissa di € 3.000,00;
- condanna, in solido, la al pagamento, in favore di Controparte_14
delle spese di lite, liquidate in € 3.236,41 per il giudizio di a.t.p. (di cui € 326,41 per Parte_1 esborsi ed € 2.910,00 per competenze professionali) ed in € 8.161,00,00 per il presente giudizio (di cui
€ 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per competenze professionali), oltre rimb.forf., Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite nel rapporto processuale intercorrente tra e la compagnia Controparte_7
assicuratrcie ; Controparte_2
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_10
delle spese di lite, liquidate in € 2.940,74 per il giudizio di a.t.p. (di cui € 30,74 per Parte_2 esborsi ed € 2.910,00 per competenze professionali) ed in € 7.616,00 per il presente giudizio, oltre
19 rimb.forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procutare dichiaratosi antistatario ex art
93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di e , in solido tra loro, le spese di Controparte_7 Parte_2
c.t.u., liquidate con separati decreti.
Catanzaro, lì 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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