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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3937/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari,7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORL00005 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6363/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.07.2025 la Ricorrente_1 snc proponeva opposizione ad avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. ORL00005-2025 (2015), notificato il
13/05/2025, relativo all'anno 2015.
Con unico motivo eccepiva la decadenza ex art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 131/86.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 25.11.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative.
Alla udienza del 18.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto l'atto opposto è stato emesso ai sensi dell'art 15 del DPR 131/86 a seguito di autodenuncia della stessa ricorrente.
Con atto pubblico stipulato il 06/07/2005 e registrato a Salerno il 06/07/2005 il Comune di Amalfi concedeva in locazione immobili di sua proprietà.
La durata dell'affitto era stata stabilita in anni sei, tacitamente rinnovabili in assenza di proroga.
L'imposta veniva versata per i primi sei anni, allo scadere dei quali le parti avrebbero dovuto procedere alla trasmissione della proroga e al versamento dell'imposta relativa.
Successivamente con la mail del 07/05/2025 l'ufficio ha avuto contezza che il contratto fosse tutt'ora in essere in quanto il consulente della contribuente contattava l'ufficio territoriale di Salerno per regolarizzare, tramite pagamento, l'imposta dovuta.
Quindi, a seguito della richiesta di parte, l'ufficio emetteva gli avvisi per le annualità non coperte da pagamento.
Parte resistente specifica nelle sue memorie che la richiesta fatta dal consulente riguardava il pagamento delle annualità non cadute in prescrizione e cioè dal 2019 in poi, poiché per le annualità precedenti, tra cui l'anno 2015 oggetto del presente contenzioso, era sopravvenuta la decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. 131/86.
Orbene, premesso che oggetto della controversia è l'accertamento del compimento del termine di decadenza ex art 76 del D.P.R. n. 131/86 e non la prescrizione (che non è oggetto della impugnativa), va detto che dal tenore letterale della richiesta di parte (come da testo della mail allegata da Agenzia delle
Entrate) si evince che oggetto della richiesta era la regolarizzazione della imposta di registro dei contratti di locazione, senza alcuna specificazione ulteriore.
Sicchè solo a partire dal 07/05/2025 l'ufficio ha avuto conoscenza della proroga tacita del contratto, ciò escludendo il maturare della decadenza.
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 320,00.
Salerno 18.12.2025
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3937/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari,7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORL00005 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6363/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.07.2025 la Ricorrente_1 snc proponeva opposizione ad avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. ORL00005-2025 (2015), notificato il
13/05/2025, relativo all'anno 2015.
Con unico motivo eccepiva la decadenza ex art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 131/86.
Si costituiva Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 25.11.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative.
Alla udienza del 18.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto l'atto opposto è stato emesso ai sensi dell'art 15 del DPR 131/86 a seguito di autodenuncia della stessa ricorrente.
Con atto pubblico stipulato il 06/07/2005 e registrato a Salerno il 06/07/2005 il Comune di Amalfi concedeva in locazione immobili di sua proprietà.
La durata dell'affitto era stata stabilita in anni sei, tacitamente rinnovabili in assenza di proroga.
L'imposta veniva versata per i primi sei anni, allo scadere dei quali le parti avrebbero dovuto procedere alla trasmissione della proroga e al versamento dell'imposta relativa.
Successivamente con la mail del 07/05/2025 l'ufficio ha avuto contezza che il contratto fosse tutt'ora in essere in quanto il consulente della contribuente contattava l'ufficio territoriale di Salerno per regolarizzare, tramite pagamento, l'imposta dovuta.
Quindi, a seguito della richiesta di parte, l'ufficio emetteva gli avvisi per le annualità non coperte da pagamento.
Parte resistente specifica nelle sue memorie che la richiesta fatta dal consulente riguardava il pagamento delle annualità non cadute in prescrizione e cioè dal 2019 in poi, poiché per le annualità precedenti, tra cui l'anno 2015 oggetto del presente contenzioso, era sopravvenuta la decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. 131/86.
Orbene, premesso che oggetto della controversia è l'accertamento del compimento del termine di decadenza ex art 76 del D.P.R. n. 131/86 e non la prescrizione (che non è oggetto della impugnativa), va detto che dal tenore letterale della richiesta di parte (come da testo della mail allegata da Agenzia delle
Entrate) si evince che oggetto della richiesta era la regolarizzazione della imposta di registro dei contratti di locazione, senza alcuna specificazione ulteriore.
Sicchè solo a partire dal 07/05/2025 l'ufficio ha avuto conoscenza della proroga tacita del contratto, ciò escludendo il maturare della decadenza.
Il ricorso va pertanto rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 320,00.
Salerno 18.12.2025
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi