Articolo 55 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 55Articolo 56
Versione
24 aprile 2008
>
Versione
10 ottobre 2023
Articolo 55-bis (( (Clausola risolutiva) )) (( 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell' articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.
Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione. ))
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente