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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14837/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14837/2023 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] ( ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Anna Moretto, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 27.11.2023 il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della revoca, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito, chiedeva il rigetto per insussistenza del requisito sanitario richiesto. Disposta la riunione con il procedimento per ATP recante n. R.g. 1556/2022, all'odierna udienza, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica puntualmente le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 30.10.2023, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del
29.09.2023 - cfr. fascicolo procedimento accertamento tecnico preventivo in atti- e ricorso introduttivo del giudizio di opposizione depositato nei 30 giorni successivi al dissenso il 27.11.2023).
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art 149 disp. att. cpc, rendevano necessaria la convocazione del nominato CTU nella fase di ATP a rendere chiarimenti, al fine di verificare la coerenza delle conclusioni medico legali cui era pervenuto, alla luce delle risultanze documentali acquisite.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , come integrate dalle note a Persona_1 supplemento di perizia autorizzate e depositate in data 25.02.2025, che questo giudicante fa proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono, alla conclusione che “Il paziente per le patologie presentate e a seguito dell'esame obiettivo praticato in sede di visita peritale deve essere considerato soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a compiere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100%. Viene confermata la valutazione della commissione di revisione di revoca della indennità di accompagnamento (determinata dal CP_1 decreto di omologa a seguito della CTU del dottore ), disposta nella visita del Per_2 CP_1
24/11/2021. Il peggioramento delle condizioni generali del paziente evidente all'esame obiettivo del
19 dicembre 2024 e suffragato dalle certificazioni presenti in atti, attesta che il paziente inoltre non è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dalla data 1 gennaio 2024”.
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente, nonché alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione successiva, depositata in fase di opposizione, che ha indotto ad una più grave considerazione del quadro patologico dell'istante.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e va dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario previsto ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.01.2024, come indicato dal Ctu.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP. Le spese di CTU sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il ricorrente avente diritto all'indennità di accompagnamento, con Parte_1 decorrenza dal 1.01.2024;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 01.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14837/2023 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] ( ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Anna Moretto, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 27.11.2023 il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della revoca, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito, chiedeva il rigetto per insussistenza del requisito sanitario richiesto. Disposta la riunione con il procedimento per ATP recante n. R.g. 1556/2022, all'odierna udienza, visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica puntualmente le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 30.10.2023, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del
29.09.2023 - cfr. fascicolo procedimento accertamento tecnico preventivo in atti- e ricorso introduttivo del giudizio di opposizione depositato nei 30 giorni successivi al dissenso il 27.11.2023).
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art 149 disp. att. cpc, rendevano necessaria la convocazione del nominato CTU nella fase di ATP a rendere chiarimenti, al fine di verificare la coerenza delle conclusioni medico legali cui era pervenuto, alla luce delle risultanze documentali acquisite.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , come integrate dalle note a Persona_1 supplemento di perizia autorizzate e depositate in data 25.02.2025, che questo giudicante fa proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono, alla conclusione che “Il paziente per le patologie presentate e a seguito dell'esame obiettivo praticato in sede di visita peritale deve essere considerato soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a compiere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100%. Viene confermata la valutazione della commissione di revisione di revoca della indennità di accompagnamento (determinata dal CP_1 decreto di omologa a seguito della CTU del dottore ), disposta nella visita del Per_2 CP_1
24/11/2021. Il peggioramento delle condizioni generali del paziente evidente all'esame obiettivo del
19 dicembre 2024 e suffragato dalle certificazioni presenti in atti, attesta che il paziente inoltre non è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dalla data 1 gennaio 2024”.
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente, nonché alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione successiva, depositata in fase di opposizione, che ha indotto ad una più grave considerazione del quadro patologico dell'istante.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e va dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario previsto ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.01.2024, come indicato dal Ctu.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP. Le spese di CTU sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il ricorrente avente diritto all'indennità di accompagnamento, con Parte_1 decorrenza dal 1.01.2024;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 01.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano