Decreto presidenziale 21 ottobre 2022
Sentenza breve 18 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto presidenziale 21/10/2022, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 00166/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01151/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del personale, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di STATESERCITO DIPE prot. M_D AB62BE8 REG2022 -OMISSIS-, datato 26 luglio 2022, avente ad oggetto “pianificazione impiego degli Ufficiali inferiori e superiori (escluso i Colonnelli) dell’Arma TRAMAT e dei Corpi Logistici – triennio 2022 – 2024”, limitatamente alla parte in cui viene pianificato il trasferimento del ricorrente da Lecce a Roma;
del provvedimento di STATESERCITO DIPE prot. n. M_D AB62BE8 REG -OMISSIS- datato 28.09.2022 con il quale si confermava la pianificazione di impiego del ricorrente;
del messaggio prot. M_D AB62BE8 REG2022 -OMISSIS- datato 30.09.2022, con il quale è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente presso la sede di Roma con presentazione per il giorno 07.11.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 C.P.A.;
Ritenuto che - essenzialmente in ragione del calendario delle udienze della Sezione e, comunque, soprassedendo, al momento, in ordine a profili di competenza del giudice adito nonché di ammissibilità o meno dell’impugnativa proposta - non sussistano le condizioni per un positivo riscontro all’istanza in esame;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di abbreviazione dei termini.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce il giorno 21 ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.