Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente relatore
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1024/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(COD. FISC: - elettivamente domiciliata presso l'Avv.
[...] P.IVA_1
Alessandro Profumo in GENOVA VIA CESAREA N. 5/7 C - rappresentata e difesa dall'Avv. NANNOTTI FABIO;
appellante nei confronti di
(COD. FISC. - elettivamente domiciliata presso il difensore CP_1 P.IVA_2 in VIA VERDI N.13 54033 CARRARA - rappresentata e difesa dall'Avv. MENCONI
UMBERTO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza quivi appellata ex artt. 283 e 351 cpc, ricorrendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 cpc,
accogliere integralmente i motivi di appello proposti da con il Parte_2
presente atto e riformare la sentenza appellata n. 625/2023, Repertorio n. 948/2023, emessa dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dott. Domenico Provenzano, in data 13/10/2023, pubblicata e comunicata il 20/10/2023, non notificata ai fini del passaggio in giudicato e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni tutte proposte dalla Società nei confronti di . Con vittoria di spese, CP_1 Parte_2 comprese quelle di CTU, e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio”.”
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis CP_1
reiectis, rigettare l'appello proposto da e per l'effetto condannarla al Parte_2 pagamento delle spese e competenze di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti della causa, trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza del 18/6/2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
Rilevato che in relazione alla precedente udienza collegiale in data 19/2/2025, sempre fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., né l'appellante né l'appellato, entrambi costituiti, comparivano;
Rilevato che le parti non comparivano nemmeno in relazione alla successiva udienza in data 18/6/2025, cui la causa era rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
Ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello;
In proposito, la Corte osserva ancora:
i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.;
ii) che in tal senso si sono espresse Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000, ma soprattutto
Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004); 3
iii) che il D.lvo 149/2022 per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ha stabilito che provveda il consigliere istruttore con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c. (art. 348 comma 3 c.p.c.); iv) che l'art. 350 comma 1 c.p.c., come modificato dal Dlvo 149/2022 e successivamente dal Dlvo 164/2024, stabilisce che “davanti alla conte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale” e ai commi 5 e 6 prevede:
«L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio»;
v) che tuttavia nel presente caso la mancata comparizione si è verificata a due successive udienze collegiali fissate per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi, essendo il collegio investito della decisione, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza;
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P. Q. M.
Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello promosso da
[...]
con atto notificato il Parte_1
20/11/2023, avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 13/10/2023 dal Tribunale di Massa in composizione monocratica;
ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 28/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli