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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Copernico, 59/a, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Eller Vainicher, che lo rappresenta e difende, per procura in calce all'atto introduttivo;
ricorrente contro
, in persona ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso questa ultima in Milano, via Freguglia, 1; convenuto OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE DI Parte_1
1) dichiarare la nullità dell'atto impugnato siccome privo dei presupposti di legge;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda, annullare l'atto impugnato, siccome emesso in assenza dei presupposti di legge ed in forza di atto non esecutorio, in quanto ancora sub iudice;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento
PER L'OPPOSTO MINISTERO DELLA DIFESA: 1) in via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
1 2) in subordine nel merito, respingere ogni avversa domanda siccome inammissibile ed infondata, respingendo anche la domanda cautelare;
3) in ogni caso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del . Controparte_1
Rilevava il ricorrente che gli era stata notificata a mezzo posta l'intimazione di pagamento n. 1134 del 3 settembre 2024, emessa dal MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Controparte_2
Amministrativo, per conto della Legione Carabinieri OM, per il recupero di stipendi erogati e non dovuti per € 26.702,92 netti, ascritti al provvedimento del 21 settembre 2023, già impugnato avanti il TAR OM. eccepiva l'insussistenza dei presupposti di legge alla base Parte_1 dell'ingiunzione, la non recuperabilità delle somme poiché nessuno degli atti presupposti aveva natura definitiva;
la violazione delle norme contributive azionate e la violazione dell'art.1 del protocollo addizionale della CEDU. Si costituiva il convenuto , tramite gli ufficio Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale, ricostruendo la vicenda in fatto e rimarcando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il
concludeva in ogni caso per l'infondatezza delle ragioni della CP_1 controparte.
Con provvedimento del delegato del Presidente del Tribunale del 2 gennaio 2025, il fascicolo veniva rimesso alla sezione lavoro e poi, con provvedimento del Presidente di sezione, assegnato al sottoscritto giudice. All'udienza dell'8 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A il 30 giugno 2021, è irrogata la sanzione della Parte_1 rimozione, a seguito di condanna penale definitiva ex artt. 29, commi 1 e 33, del Codice Penale Militare di Pace, con decorrenza 10 giugno 2019 e, ai soli fini giuridici, dal 18 agosto 2017 (decreto n. M_D GMIL REG2021 0304402, doc. 5 fasc. MINISTERO DELLA DIFESA). Il Centro Nazionale Amministrativo redige il prospetto di conguaglio per il recupero delle competenze stipendiali percepite e non dovute dal 10 ottobre 2019 al 30 giugno 2021, per un debito di lordi € 30.778,58 (doc. 6 fasc. MINISTERO DELLA DIFESA).
2 Il 21 settembre 2023, il Centro avvia il procedimento di recupero della somma, comunicando la possibilità di “presentare eventuali memorie scritte e documenti avverso il recupero Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in questione” nonché la possibilità di “versare in 180 rate” la somma da restituire (doc. 7 fasc.
). Controparte_1
Il 16 gennaio 2024, presenta memorie difensive. Parte_1
Il 18 gennaio 2024 (doc. 9 fasc. MINISTERO DELLA DIFESA), il Centro comunica la conclusione del procedimento amministrativo. Il 18 marzo 2024,
[...] propone ricorso avanti a OM (doc. 10 fasc. Parte_1 CP_3
) per l'annullamento del provvedimento conclusivo Controparte_1 del procedimento di recupero somme. Il 3 settembre 2024, a fronte del mancato adempimento di il Parte_1
CNA emette l'intimazione di pagamento n. 1134 del 3 settembre 2024 per l'importo netto di € 26.715,38 (doc. 11 fasc. MINISTERO DELLA DIFESA).
2. Il giudice ordinario difetta di giurisdizione. La richiesta di recupero di una somma da parte della pubblica amministrazione, emessa nelle forme dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 R.D. n. 639 del 1910 (forme proprie dell'intimazione di pagamento qui opposta, n. 1134 del 3 settembre 2024), non costituisce un mezzo di accertamento del credito, ma semplicemente lo strumento per procedere ad esecuzione forzata. Il fatto, contestato da parte ricorrente, dell'utilizzo del R.D. 639/1910 al fine indicato, pare privo di fondamento, a seguito di quanto già deciso dalla S.C., secondo la quale “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo può essere esercitata dalla Pubblica Amministrazione con il procedimento d'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (Cass. n. 13139/2006)” (così, in motivazione, Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, n. 30). Il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. c.p.a.), all'art. 133, comma 1, lett. i) dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, quale è certamente quello militare. L'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 afferma al comma 4: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”
3 L'art. 3 del medesimo D.Lgs. 165/2001 afferma al comma 1: “In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287”. Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice amministrativo.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla soluzione in rito della controversia) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso l'8 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Copernico, 59/a, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Eller Vainicher, che lo rappresenta e difende, per procura in calce all'atto introduttivo;
ricorrente contro
, in persona ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso questa ultima in Milano, via Freguglia, 1; convenuto OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE DI Parte_1
1) dichiarare la nullità dell'atto impugnato siccome privo dei presupposti di legge;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto della superiore domanda, annullare l'atto impugnato, siccome emesso in assenza dei presupposti di legge ed in forza di atto non esecutorio, in quanto ancora sub iudice;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento
PER L'OPPOSTO MINISTERO DELLA DIFESA: 1) in via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
1 2) in subordine nel merito, respingere ogni avversa domanda siccome inammissibile ed infondata, respingendo anche la domanda cautelare;
3) in ogni caso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del . Controparte_1
Rilevava il ricorrente che gli era stata notificata a mezzo posta l'intimazione di pagamento n. 1134 del 3 settembre 2024, emessa dal MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Controparte_2
Amministrativo, per conto della Legione Carabinieri OM, per il recupero di stipendi erogati e non dovuti per € 26.702,92 netti, ascritti al provvedimento del 21 settembre 2023, già impugnato avanti il TAR OM. eccepiva l'insussistenza dei presupposti di legge alla base Parte_1 dell'ingiunzione, la non recuperabilità delle somme poiché nessuno degli atti presupposti aveva natura definitiva;
la violazione delle norme contributive azionate e la violazione dell'art.1 del protocollo addizionale della CEDU. Si costituiva il convenuto , tramite gli ufficio Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale, ricostruendo la vicenda in fatto e rimarcando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il
concludeva in ogni caso per l'infondatezza delle ragioni della CP_1 controparte.
Con provvedimento del delegato del Presidente del Tribunale del 2 gennaio 2025, il fascicolo veniva rimesso alla sezione lavoro e poi, con provvedimento del Presidente di sezione, assegnato al sottoscritto giudice. All'udienza dell'8 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A il 30 giugno 2021, è irrogata la sanzione della Parte_1 rimozione, a seguito di condanna penale definitiva ex artt. 29, commi 1 e 33, del Codice Penale Militare di Pace, con decorrenza 10 giugno 2019 e, ai soli fini giuridici, dal 18 agosto 2017 (decreto n. M_D GMIL REG2021 0304402, doc. 5 fasc. MINISTERO DELLA DIFESA). Il Centro Nazionale Amministrativo redige il prospetto di conguaglio per il recupero delle competenze stipendiali percepite e non dovute dal 10 ottobre 2019 al 30 giugno 2021, per un debito di lordi € 30.778,58 (doc. 6 fasc. MINISTERO DELLA DIFESA).
2 Il 21 settembre 2023, il Centro avvia il procedimento di recupero della somma, comunicando la possibilità di “presentare eventuali memorie scritte e documenti avverso il recupero Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in questione” nonché la possibilità di “versare in 180 rate” la somma da restituire (doc. 7 fasc.
). Controparte_1
Il 16 gennaio 2024, presenta memorie difensive. Parte_1
Il 18 gennaio 2024 (doc. 9 fasc. MINISTERO DELLA DIFESA), il Centro comunica la conclusione del procedimento amministrativo. Il 18 marzo 2024,
[...] propone ricorso avanti a OM (doc. 10 fasc. Parte_1 CP_3
) per l'annullamento del provvedimento conclusivo Controparte_1 del procedimento di recupero somme. Il 3 settembre 2024, a fronte del mancato adempimento di il Parte_1
CNA emette l'intimazione di pagamento n. 1134 del 3 settembre 2024 per l'importo netto di € 26.715,38 (doc. 11 fasc. MINISTERO DELLA DIFESA).
2. Il giudice ordinario difetta di giurisdizione. La richiesta di recupero di una somma da parte della pubblica amministrazione, emessa nelle forme dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 R.D. n. 639 del 1910 (forme proprie dell'intimazione di pagamento qui opposta, n. 1134 del 3 settembre 2024), non costituisce un mezzo di accertamento del credito, ma semplicemente lo strumento per procedere ad esecuzione forzata. Il fatto, contestato da parte ricorrente, dell'utilizzo del R.D. 639/1910 al fine indicato, pare privo di fondamento, a seguito di quanto già deciso dalla S.C., secondo la quale “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo può essere esercitata dalla Pubblica Amministrazione con il procedimento d'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (Cass. n. 13139/2006)” (così, in motivazione, Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, n. 30). Il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. c.p.a.), all'art. 133, comma 1, lett. i) dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, quale è certamente quello militare. L'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 afferma al comma 4: “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”
3 L'art. 3 del medesimo D.Lgs. 165/2001 afferma al comma 1: “In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287”. Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice amministrativo.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla soluzione in rito della controversia) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso l'8 maggio 2025. Il giudice
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