Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01668/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2025, proposto da
SA TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, via Pacchioni n. 92;
contro
Comune di Cesenatico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zavatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento tacito di diniego opposto dall'Amministrazione Comunale resistente all'Istanza di accesso ex L. n. 241/1990 in data 14.7.2025, presentata in pari data;
- del provvedimento espresso tardivo prot. n. 38368/2025 del 14.8.2025 del Comune di Cesenatico di diniego all'accesso agli atti, notificato in data 14.8.2025;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed ottenere gli atti richiesti, e per la condanna del Comune di Cesenatico resistente all'ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesenatico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ES BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento tacito di diniego sull’istanza di accesso ex legge n. 241/1990 del 14.7.2025, nonché del provvedimento espresso prot. n. 38368/2025 del 14.8.2025 del Comune di Cesenatico di diniego all’accesso agli atti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere gli atti richiesti.
In fatto ha allegato di essere comproprietaria di un immobile residenziale sito in Cesenatico (FC), Via De Amicis, 5, accessibile anche da Viale dei Mille, confinante con un terreno di proprietà del Comune di Cesenatico, attualmente adibito a parcheggio pubblico.
Trattandosi di area utile per ampliare il lotto di sua comproprietà, anche al fine di provvedere alla manutenzione delle sue alberature, la ricorrente ha presentato al Comune di Cesenatico la richiesta di acquisto dell’appezzamento di terreno in questione assunta al prot. n. 3696/2025 del 27.1.2025, ma l’Ente ha respinto la domanda con nota prot. n. 17263/2025 del 10.4.2025, in quanto il terreno risultava concesso in gestione per la durata di tre anni ad uso parcheggio pubblico e il gestore aveva presentato una proposta di riqualificazione comprendente anche la porzione richiesta.
La ricorrente, a fronte del riscontro negativo, ha formulato istanza di accesso in data 14.7.2025 per ottenere gli atti posti alla base del diniego, ma l’Ente, dopo lo spirare del termine di 30 giorni ex art. 25 comma 4 della legge n. 241/1990, con nota del 14.8.2025 ha negato l’accesso agli atti, ritenendo la “richiesta priva di un interesse concreto, attuale e diretto che si manifesta del tutto generica e con funzione esplorativa”.
La ricorrente, premesso di avere a suo dire legittimazione ed interesse all’accesso a fini difensivi, ha da un lato eccepito l’illegittimità del provvedimento espresso di diniego, in quanto emesso dopo lo spirare del termine di cui all’art. 25 comma 4 della legge n. 241/1990; dall’altro, ha contestato all’Ente di avere erroneamente ritenuto l’istanza di accesso esplorativa, nonostante l’allegata necessità di ottenere i documenti richiesti per difendersi dal rigetto comunale della domanda di acquisto dell’appezzamento di terreno del 27.1.2025.
Il Comune di Cesenatico si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ex art. 41 comma 2 c.p.a., in quanto non notificato ad almeno un controinteressato, nel caso in esame facilmente individuabile dalla ricorrente (T.A.R. Milano, sentenza n. 1499 del 2025 e T.A.R. Torino, sentenza n. 975 del 2022); nel merito l’Ente, premesso di essersi comunque dichiarato disponibile ad autorizzare l’occupazione da parte della ricorrente dell’area oggetto della domanda di acquisto dell’appezzamento di terreno del 27.1.2025 per il tempo necessario alla manutenzione delle alberature di sua proprietà così come da essa richiesto, ha contestato la fondatezza del ricorso, tenuto anche conto che la domanda di acquisizione dell’area comunale alla quale la ricorrente ha ricondotto la domanda di accesso non potrebbe comunque essere accolta, non essendo il terreno in questione inserito nel piano delle alienazioni del Comune.
All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.
Invero, ai sensi dell’art. 41 comma 2 del c.p.a il ricorso va notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati.
In ordine all’individuazione del controinteressato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che occorra che egli sia “ nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque ivi agevolmente individuabile ” (vedi Consiglio di Stato, sentenza, n. 6855 del 2020, sentenza n. 6284 del 2025).
Nel caso in esame, il controinteressato al quale si riferiscono gli atti oggetto della richiesta di accesso della ricorrente, risultava menzionato nel diniego espresso impugnato non nominativamente, ma come il gestore dell’area a seguito di concessione per la durata di tre anni.
Tuttavia, come eccepito dal Comune in giudizio, l’individuazione anche nominativa di tale soggetto (CCILS, cooperativa di Cesenatico per l’inserimento al lavoro delle persone svantaggiate) ai fini della notifica del ricorso al controinteressato ex art. 41 comma 2 c.p.a, risultava senz’altro rientrante nell’ordinaria diligenza della ricorrente, trattandosi dell’aggiudicatario della gara indetta mediante avviso pubblico del 07.05.2024 ex art. 5 legge 381/1991 riservato alle cooperative sociali, tutt’ora pubblicato sul sito del Comune di Cesenatico unitamente all’aggiudicazione, e le cui generalità la ricorrente avrebbe potuto in ogni caso chiedere al Comune.
Peraltro, ad ulteriore dimostrazione dell’inammissibilità e comunque dell’infondatezza nel merito del ricorso per l’accesso, va evidenziato che la ricorrente non ha proposto impugnazione avverso la nota prot. n. 17263/2025 del 10.4.2025 di diniego di acquisizione dell’area, sicché non risulta al Collegio individuabile l’interesse difensivo concreto ed attuale sotteso alla pretesa ostensione degli atti richiesti, a maggior ragione considerato che il Comune ha allegato in giudizio, senza alcuna replica sul punto dell’interessata, che la connessa domanda di acquisizione dell’area non potrebbe comunque essere accolta, non essendo il terreno inserito nel piano delle alienazioni dell’Ente.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito in forza di tutte le ragioni esposte, assorbito ogni altro profilo.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso inammissibile e comunque infondato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES BO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES BO | UG Di TO |
IL SEGRETARIO