Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2228/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 13 aprile 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2228 dell'anno 2023
T R A
(p.i. ) corrente in c.da Cacciagualani n. 42 a Crispiano (Ta) in Parte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., ed elettivamente domiciliata in Via Barulli n. 6 a Massafra (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Daniela Sasso (c.f. dalla quale è rappresentata e difesa C.F._1
come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Via Lungomare n. 29 a Controparte_1 C.F._2
Taranto presso lo studio dell' Avv. Emanuele Altamura dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
corrente in Via Stalingrado n. 45 a Bologna in persona del l.r.p.t. ed Controparte_2
elettivamente domiciliata in Via Lungomare n. 29 a Taranto presso lo studio dell' Avv. Emanuele
Altamura dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
1
, residente in [...] a Taranto;
CO
Appellata contumace
Ove all'udienza del 06 dicembre 2024, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 281quiquies, 189 cpc come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio la nella dichiarata qualità di cessionaria del Parte_2
credito vantato da , evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto la ed Parte_3 CP_2
, chiedendone la condanna in solido al pagamento in proprio favore della CO
somma di euro 2684,00 a titolo di risarcimento del danno sofferto a seguito dell'incidente assertivamente verificatosi l'11 maggio 2018 alle ore 13,15 in Taranto quando la Fiat Bravo tg.
BL104KE, condotta dal proprietario , percorrendo Via Pio XII e giunto all'altezza del Parte_3
civico 100 era urtato dal veicolo Opel OR tg. DG857AY che, condotto dalla proprietaria
[...]
, usciva dalla corsia di sosta immettendosi nel flusso della circolazione senza CO
concedere la prescritta precedenza costringendo il SI. ad una brusca sterzata verso dx per Pt_3
evitare l'impatto e provocando la collisione della Fiat Bravo da egli condotta con la Seat Ibiza tg.
AN410ZH parcheggiata sul lato destro della Via Pio XII.
Si costituiva la , chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto della Controparte_4
domanda, nonché terza chiamata proprietaria del veicolo tg. DG857AY. CP_5
Con sentenza n. 435/2023 emessa il 27 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito col numero
5733/2020 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna l'attrice alla refusione delle
2 spese processuali in favore delle convenute che liquida per ciascuna di esse in complessivi E 1200,00
per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettari, iva e cap come per
legge.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
{La versione dei fatti contenuta nel libello introduttivo…..risulta smentita, con riferimento all'urto
diretto, dal report della scatola nera installata sull'autoveicolo della convenuta da cui, di contro, non
emerge alcun evento crash nel giorno, nel luogo e nell'ora del sinistro…………
Al riguardo va rilevato che con il D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 è stato introdotto nel Codice delle
Assicurazioni private l'art. 145-bis volto a regolamentare l'utilizzo e l'installazione delle scatole nere,
il quale al comma 1 statuisce: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un
dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi
dell'articolo 132 ter comma 1 lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici
già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano
piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la
quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto
dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
……l'unico strumento per vincere la presunzione di prova piena attribuita alle risultanze dei dispositivi
satellitari è quello di provarne il malfunzionamento o la manomissione, cosa che l'attrice, in
fattispecie, non ha fatto.}
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o
revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– nel merito, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati
dinanzi al Giudice di primo grado, nonché dinanzi a Codesto Ufficio, per tutti i motivi meglio esposti
nel presente atto e, per l'effetto, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa
3 e, in riforma della sentenza n. 435/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, Giudice Avv. Maria
Decicco, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5733/2020, depositata in cancelleria in data 24.02.2023, notificata via p.e.c. il 14.03.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
che qui espressamente si trascrivono: “_ IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che il sinistro
occorso in data 11.05.2018, alle ore 13,15, lungo la via Pio XII in Taranto all'altezza del civico n. 100,
si è verificato solo ed esclusivamente a causa della colposa condotta della SI.ra CO
; - per l'effetto, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs 209/05, condannare la
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la SI.ra e
[...] CO
la SI.ra , ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore della ditta attrice Controparte_1
della somma di Euro 2.684,00 per il risarcimento del danno patrimoniale dalla stesso sofferto in
qualità di cessionaria del credito, o della diversa somma che la S.V. riterrà di giustizia all'esito di ctu
meccanica che vorrà disporre. - Sull'importo così determinato dovranno calcolarsi il danno da fermo
tecnico, la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del sinistro sino
al soddisfo. Il tutto da contenersi nei limiti di valore di Euro 5.200,00 espressamente rinunciando
all'eventuale importo in esubero.
IN VIA GRADATA: - accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 11.05.2018, alle ore 13,15,
lungo la via Pio XII in Taranto all'altezza del civico n. 100, si è verificato per responsabilità
concorsuale della SI.ra e del SI. ai sensi dell'art. 2054 CO Parte_3
c.c.; - per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., in solido con la SI.ra e la SI.ra , CO Controparte_1
ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore della ditta attrice della somma di Euro 1.342,00
per il risarcimento del danno patrimoniale dalla stesso sofferto in qualità di cessionaria del credito,
o della diversa somma che la S.V. riterrà di giustizia all'esito di ctu meccanica che vorrà disporre. -
Sull'importo così determinato dovranno calcolarsi il danno da fermo tecnico, la svalutazione
monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del sinistro sino al soddisfo. Il tutto da contenersi nei limiti di valore di Euro 5.200,00 espressamente rinunciando all'eventuale importo in
esubero. “
4 - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.]
A sostegno di tali richieste l'appellante deduceva: 1) error in iudicando per avere considerato come piena prova le risultanze della scatola nera sebbene avesse il GdP medesimo riconosciuto la mancata emanazione dei decreti di attuazione dell'art. 132ter Codice delle Assicurazioni;
2) error in iudicando
per non avere il GdP valutato la possibilità che un impatto di tenue entità, come quello verificatosi e fatto palese dalla entità delle lesioni provocate ai veicoli, sarebbe potuto sfuggire alla rilevazione del sistema elettronico, soprattutto in assenza di una delimitazione normativa dei requisiti funzionali minimi;
3) error in iudicando per non aver il GdP rilevato che la , come riferito CP_6
da ambo i testimoni, era in fase di parcheggio.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
“1) In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza
impugnata; 2) Dichiarare le domande proposte dalla società attrice inammissibili, improcedibili
nonché infondate in fatto e in diritto, come tali rigettandole;
3) Condannare, comunque, la società
attrice al pagamento delle spese di giudizio.”
A sostegno di tali conclusioni deduceva: 1) carenza di legittimazione attiva della Parte_1
avendo allegato, a giustificazione della sua qualità di cessionaria del credito assertivamente
[...]
sorto in favore di , una fattura datata 2018 laddove essa risultava titolare Persona_1 Parte_2
di partita iva chiusa nel 2014, con conseguente falsità del documento offerto;
2) correttezza della valutazione giudiziaria, unico dato certo essendo l'assenza di contatto tra la Fiat Bravo tg. BL104KE
condotta dal SI. e la Opel OR tg. DG857AY in manovra di parcheggio lungo la corsia destra Pt_3
della Via Pio XII e la responsabilità a carico del che invece di attendere la conclusione della Pt_3
manovra accelerava la marcia andando a collidere col terzo veicolo per fatto proprio.
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza
impugnata; 2) Dichiarare le domande proposte dalla attrice inammissibili, improcedibili nonché
5 infondate in fatto e in diritto, come tali rigettandole;
3) Condannare, comunque, la società attrice al
pagamento delle spese di giudizio.”
A sostegno di tali richieste svolgeva argomentazioni analoghe a quelle articolate da Controparte_4
.
[...]
rimaneva contumace. CO
Motivi della decisione
I.- Con ordinanza emessa in data 22 luglio 2023 il Tribunale disponeva:
{ L'art. 283 c.p.c. così dispone nel suo primo comma:
“Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale,
quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti,
sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza
cauzione.”
Dalla lettura della sentenza appellata emessa dal GdP di Taranto non si evincono manifeste illogicità,
affermazioni di fatti palesemente non corrispondenti al vero o proposizioni apertamente confliggenti col
diritto positivo.
In particolare i dati probatori provenienti dalla cd scatola nera di cui era provvisto il veicolo coperto dalla r.c.a.
emessa da sono stati utilizzati in concorso con altri elementi di prova emersi nel processo, onde CP_2
non è esatto affermare che abbiano costituito l'unica fonte del convincimento giudiziale.
In ogni caso i “gravi motivi” cui è subordinata la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, non
sembrano essere stati partitamente individuati dall'istante e non possono identificarsi solo con la ritenuta
fondatezza dei motivi di appello.
L'appellato poi si assume tutti i rischi e le responsabilità che l'art. 96 cpc fa gravare su colui il quale agisca in
executivis in forza di un titolo solo provvisoriamente esecutivo ma ancora sub iudice, come appunto è la
sentenza sottoposta ad appello.
6 "Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata ….- omissis -….iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata , su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore
o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza". (Art. 96 comma 2 cpc).
Il soggetto giuridico che abbia conseguito un titolo esecutivo ha facoltà, e non l'obbligo, di agire in
executivis.
Ne consegue che solo al creditore procedente potranno di conseguenza essere ascritte le paventate
conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla temuta esecuzione forzata intraprendenda qualora la
sentenza emananda all'esito del presente giudizio dovesse accertare la inesistenza del credito perché
egli, coltivando la esecuzione forzata in forza di un titolo giudiziale sottoposto a contestazione, si
assume il rischio di vedere travolta tutta l'attività esecutiva posta in essere da una pronuncia che
accerti ex post di quel titolo la illegittimità e della pretesa creditoria che vi era contenuta la
infondatezza (Cass.Civ.Sez.Unite n.7448/1993).
La richiesta di sospensione ex art. 283 cpc deve così essere rigettata.
P.q.m.
a) rigetta l'istanza diretta a
conseguire la sospensione della esecuzione e/o efficacia esecutiva della sentenza appellata;
b) visto ed
applicato l'art. 347 cpc dispone l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti;
c) rinvia la causa alla udienza del 10 novembre 2023 per la verifica del
relativo adempimento;
d) visto ed applicato l'art. 127ter cpc sostituisce l'udienza con il deposito delle note
scritte e, per l'effetto, assegna alle parti il termine del 10 novembre 2023 ore 23,59 per il deposito telematico
di note di trattazione della udienza;
}
II.- A pagina 3 della Visura effettuata il 03 novembre 2023 presso la CC.II.AA. al nominativo di Persona_2
, prodotta dalla , questi risulta essere stato titolare della impresa individuale
[...] Controparte_4
“ di ” cancellata in data 01 ottobre 2018, laddove la fattura emessa Parte_1 Persona_2
per le riparazioni effettuate al veicolo Fiat Bravo tg. BL104KE di proprietà di risulta emessa in Parte_3
data 20 luglio 2018 al n. 15/2018, con conseguenziale infondatezza delle difese rassegnate dalla CP_2
[...
.
III.- Dalla narrativa in atto introduttivo si apprende che la collisione tra la Fiat Bravo condotta da Pt_3
7 e la Opel OR assicurata con he, condotta dalla SI.ra , si sarebbe immessa nella Pt_3 CP_4 CP_3
corsia di marcia uscendo dalla corsia di parcheggio latistante a sinistra, sarebbe avvenuta alle ore 13,15 circa dell'11 maggio 2018 lungo la via Pio XII a Taranto.
Tuttavia dall'estratto del sistema elettronico di controllo satellitare della marcia del veicolo installato sulla
Opel OR tg. DG857AY si evince che l'autovettura nella fascia oraria in cui si sarebbe verificato l'impatto si trovava lungo la Via Vaccarella a Taranto e che, in particolare, il quadro elettronico del veicolo sarebbe stato acceso alle ore 13.08.19 , spento alle ore 13.09.08 e riacceso nuovamente lungo la Via Vaccarella alle ore
16.37.14 per poi essere spento alle ore 17.03.28 in Via Papa Giovanni XXIII a Leporano in provincia di Taranto.
Il sistema di controllo elettronico registra così uno stato di quiete assoluta della orsa dalle ore 13.09.08 CP_6
alle ore 16.37.14, proprio nella fascia oraria in cui sarebbe avvenuto l'incidente lungo la Via Pio XII, ed ove il veicolo de quo sarebbe rimasto fermo lungo la Via Vaccarella, ben distinta dalla Via Pio XII come risulta da una semplice consultazione del mappale GOOGLE accessibile al quisque de populo.
Dalle risultanze del sistema di controllo elettronico satellitare si evince così che la Opel OR tg. DG857AY
non si trovava in Via Pio XII sui luoghi dell'incidente per cui è causa alle ore 13,15 circa dell'11 maggio 2018,
momento in cui questo, secondo il racconto dell' si sarebbe verificato. Parte_1
Il dato probatorio coincide con quello risultante dalla disamina della scocca della Opel OR tg. DG857AY :
dalla visione delle fotografie prodotte il veicolo non presenta il benchè minimo segno di collisione sulla fiancata destra e sull'angolo anteriore destro e neppure sul frontale, onde non vi è riscontro oggettivo del presunto impatto tra la detta Opel OR tg. DG857AY.
Ulteriore elemento probatorio si ritrae dalla fattura n. 15/2018 emessa dall' di Parte_1
: l'elenco delle riparazioni assertivamente eseguite per il corrispettivo quantificato in Persona_2
euro 2200,00 oltre euro 484,00 per I.V.A. non è stato completato con l'indicazione della marca dei ricambi utilizzati per la riparazione, con i relativi codici OEM identificativi e con il prezzo di listino al quale l' li avrebbe acquistati per installarli sul veicolo Opel OR, né tantomeno sono stati Parte_1
prodotti gli scontrini fiscali o gli altri documenti comprovanti l'acquisto dei predetti ricambi, né tantomeno sono state prodotte le fotografie effigianti i ricambi all'interno delle confezioni che li contenevano al
8 momento del loro acquisto da parte dell' di . Parte_1 Persona_2
IV.- L'appello deve così essere rigettato.
V.- Le spese di lite sono poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
CO
b) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 435/2023 emessa il 27 Persona_2
gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito col numero 5733/2020 r.g. dal Giudice di Pace di Taranto;
c) condanna a rifondere spese e competenze del giudizio di appello in favore Persona_2
di , liquidandole in euro 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori Controparte_4
come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
d) condanna a rifondere spese e competenze del giudizio di appello in favore Persona_2
di , liquidandole in euro 1000,00 per compensi professionali, oltre accessori come Controparte_1
per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 15 dicembre 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
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