Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n .9 5 7 7 / 2 0 2 4 R e g . G e n . A f f . C o n t .
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza del 9.4.2025
È presente per l'appellante, , l'avv. Fulvio Fucito che riferisce di Parte_1
aver depositato copia della sentenza impugnata con attestazione della cancelleria in ordine alla data di pubblicazione della stessa e chiede procedersi alla lettura del dispositivo.
Nessuno è comparso per parte appellata.
Terminata la discussione, in assenza delle parti (nel frattempo allontanatesi dall'aula di udienza), questo giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9577/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fulvio Fucito, presso il cui studio in Napoli alla via Carlo De Marco n. 20 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
E
Controparte_2
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo
2 precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002).
Nella fattispecie, proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Procida, opposizione Controparte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 100/2015/0011211850/000, dell'importo di €
329,18, afferente al mancato pagamento della tassa automobilistica elevata nell'anno 2010 dalla
Controparte_2
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_3 del Giudice di Pace, trattandosi di crediti di natura tributaria.
Eccepiva, inoltre, l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento contestata, con esclusione del maturarsi della prescrizione.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 409/2024, pubblicata in data 25.3.2024, il Giudice di Pace di Procida ammetteva l'opposizione ex art. 615 c.p.c., ritenendo sussistente l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione della cartella di pagamento.
Nel merito, accoglieva l'opposizione e dichiarava prescritta la pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 100/2015/0011211850/000, dell'importo di € 329,18, in assenza di validi ed idonei atti interruttivi della prescrizione triennale, e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza, reiterando le Controparte_3 contestazioni già sollevate in primo grado e, in particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure trattandosi di crediti di natura tributaria, e l'incompetenza per territorio del
Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, e non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Va, invero, preliminarmente esaminata l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una questione che riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge con evidenza che CP_1
ha impugnato la cartella di pagamento n. 100/2015/0011211850/000, dell'importo di €
[...]
3 329,18, inerente il mancato pagamento di tasse automobilistiche, c.d. Bollo Auto, elevate nell'anno
2010 (credito di natura tributaria).
Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la
4 definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 409/2024, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di CP_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 409/2024, così
[...] Controparte_2 provvede:
a) dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 409/2024 per difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio e ordina a di restituire quanto Controparte_1 già eventualmente e documentalmente corrisposto dall' in esecuzione della condanna alle CP_4 spese pronunciata nel giudizio di primo grado.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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