Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/03/2026, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15933/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15933 del 2025, proposto da
ER Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 28.09.2023 (24RM054933) e conseguente ordine alla Questura di Roma di provvedere con provvedimento espresso sulla citata istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. NC RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota con la quale parte ricorrente ha comunicato che la Questura di Roma in data 18.02.2026 ha disposto la conclusione del procedimento amministrativo con la validazione dell’istanza e il rilascio del permesso di soggiorno;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
preso atto della dichiarazione resa dal difensore e ritenuto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione con compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito della controversia;
vista la richiesta di liquidazione dell’onorario del difensore avv. Erica Scalco per il patrocinio prestato al ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio gratuito;
ritenuta equa e proporzionata all’impegno ed all’esito in rito la determinazione del compenso come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: t.a.r.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.027,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 851,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.613,00
Riduzione del 50 % su € 3.613,00 per la definizione in rito della controversia (art. 4, comma 9 DM 55/2014) € -1.806,50
Riduzione del 50 % su € 1.806,50 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -903,25
Compenso al netto delle riduzioni € 903,25.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Liquida in favore del difensore complessivamente la somma di euro € 903,25 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
NC RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC RG | DA DO |
IL SEGRETARIO