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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. FR LO Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello N.R.G.1089/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia De Ambrosiis giusta mandato in Parte_1 calce all'atto di appello, el. dom. in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31, presso lo studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Di Edoardo giusta mandato in Controparte_1 calce a comparsa di costituzione, el. dom. in Giulianova alla Via Giacomo Matteotti n. 10/E presso lo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 1144/2024del Tribunale di Teramo, pubblicata il 29.10.2024, notificata il 30.10.2024, nella causa civile iscritta al RG n. 4446/2016, avente ad oggetto accertamento della proprietà per intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n. R.G. n. 4446/2016 avanti il Tribunale di Teramo, accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di gravame di cui in narrativa;
riformare la sentenza resa dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Lorenza Pedullà, n. 1144/2024 del 24.10.2024, pubblicata il 29/10/2024, notificata il 30.10.2024, nella causa civile iscritta al RG n. 4446/2016, avente ad oggetto l'accertamento della usucapione;
in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti nel presente atto, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono: “1) accertare e dichiarare il sig.
, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, proprietario per intervenuta usucapione di una parte della area cortilizia CodiceFiscale_1 dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Bellante e distinto al N.C.F. al foglio 17, particella 340, per la superficie complessiva di mq. 37, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione;
2) condannare il convenuto alla rimozione della recinzione posizionata arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà indicate in atto e ripristinare la situazione quo ante, per i motivi indicati in premessa.” Condannare al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via preliminare:
- dichiari ex art. 348 bis c.p.c. l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, condanni parte appellante alla refusione delle spese e delle competenze del grado;
nel merito:
- rigetti il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con contestuale ed integrale conferma della sentenza di primo grado con tutte le relative statuizioni e con vittoria di spese anche del presente giudizio;
- condannare sempre e comunque parte appellante alla refusione delle spese e degli oneri tutti di cui al presente giudizio in aggiunta al rimborso spese generali, al C.A.P. ed all'I.V.A. nella misura e nei termini di legge al momento della pronuncia. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
“
PQM
:
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella rubricata al R.G. n. 4446/2016, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta le domande avanzate dall'attore;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto;
3. condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 4.712,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.” Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. 1.“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, avanti Parte_1 all'intestato Tribunale, , al fine di accertare e dichiarare l'acquisto in suo favore, Controparte_1 per avvenuta usucapione ultraventennale, della piena proprietà “di una area cortilizia dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Bellante e distinto al N.C.F. al foglio 17, particella 340, per la superficie complessiva di mq 37, in virtù del possesso pubblico, pacifico è continuato per oltre vent'anni” e di condannare alla “rimozione della recinzione posizionata Controparte_1 arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà indicate in atto e ripristinare la situazione quo ante per i motivi indicati in premessa.”.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore, premesso di essere un coltivatore diretto e nudo proprietario di un fabbricato, con annessi e corte, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Bellante al foglio 17, particella 364, subalterno 2 (annessi), a lui pervenuto per donazione del padre,
(mediante atto del Notaio del 25 giugno 1991, Rep. n. 14046) e, a Persona_1 Per_2 sua volta, a quest'ultimo pervenuto sempre per donazione del di lui padre, (per Persona_3 atto del Notaio del 16 aprile 1969), ha rappresentato che: Per_4
- al confine con la sua proprietà, si trova quella di , proprietario di un fabbricato, Controparte_1 con annessi e corte, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Bellante al foglio 17, particella 340, subalterno 1 (abitazione), subalterno 2 (garage) e subalterno 3 (annessi);
- la linea di confine fra la sua proprietà e quella di è stata individuata con il Controparte_1 frazionamento allegato alla nota di voltura n. 17 dell'anno 1957, “mentre di fatto era stata di Con comune accordo accertata oltre vent'anni fa dai sigg. e , che Controparte_1 Persona_1 provvedevano a mettere dei tralicci ed una rete metallica per delineare le proprietà”;
- esso attore esercita il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni su un pezzetto di area cortilizia, avente la superficie complessiva di 37 mq, ricadente nell'immobile catastalmente individuato al foglio 17, particella 340, formalmente intestato al convenuto , Controparte_1 come da perizia di parte a firma del Geom. Controparte_2
- la rete metallica, sorretta da paletti e piante di tamerice, che costituiva la vecchia linea di confine fra le proprietà delle parti, posizionata di comune accordo da (padre di esso Persona_1 attore) e da e , con spese divise al 50%, era stata divelta;
Persona_5 Controparte_1
- era stata quindi arbitrariamente rimossa la precedente linea che regolava il confine, con sostituzione della stessa mediante paletti di ferro e rete metallica della nuova recinzione realizzata dal convenuto;
Controparte_1
- le piante di tamerice che costituivano la linea di confine erano state tagliate, al pari della vecchia rete metallica, ed i paletti in cemento erano stati estirpati;
- a nulla è valsa la diffida avanzata da esso attore nei confronti di a ripristinare Controparte_1 la situazione ex quo ante ed a non procedere ulteriormente nello scavo del terreno;
- il convenuto ha, quindi, realizzato la nuova recinzione su un terreno posseduto Controparte_1 da oltre vent'anni da esso attore e, prima, dal di lui padre, in particolare su un pezzetto di area cortilizia facente parte della particella 340 per una superficie complessiva di 37 mq, formalmente intestata al suddetto;
Controparte_1
- esso attore ha goduto di tale appezzamento di terreno, avendoci svolto la propria attività lavorativa di coltivatore diretto, unitamente ed ancor prima dal padre ed alla propria famiglia, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso, né avendo alcuno mai rivendicato la proprietà.
2.Costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 (a) il solo asserito, ed in alcun modo dimostrato, intervenuto accordo fra esso stesso ed il padre dell'attore ( ) volto alla modifica dell'originaria linea di confine corrente fra le Persona_1 due rispettive proprietà rispetto a quella che risulta invece dal Catasto,
(b) le fotografie ex adverso allegate, in quanto non datate, né databili, (c) la circostanza rappresentata dall'attore circa l'asserito, e non provato, possesso pubblico, pacifico ininterrotto del terreno per cui è causa, peraltro per un periodo di oltre venti anni, (d) la circostanza che la vecchia linea di confine fra le parti possa individuarsi con i paletti e le piante di tamerice che sorreggevano la rete metallica, (e) la circostanza che le spese per la sostituzione della rete metallica siano state divise fra esso convenuto ed il padre dell'attore, essendo invece state a suo unico carico. Il convenuto ha inoltre rappresentato: che il frustolo di terreno in questione, di appena 37 mq, è posto alla base di una scarpata avente un significativo grado di inclinazione, che rende impossibile la coltivazione;
che la linea di confine esistente fra le due proprietà coincide, sia in via di fatto che in diritto, con quella individuabile ed individuata dalle risultanze catastali, non essendo mai intervenuto altro diverso accordo modificativo in tal senso, né potendo l'intervenuto temporaneo scivolamento parziale a valle della rete metallica apposta sulla linea di confine fra le proprietà, favorito dalla significativa dalla forte pendenza del terreno e dalle precipitazioni metereologiche che ne hanno amplificato la spinta, comportare alcuna modifica della stessa;
che il defunto padre dell'attore non ha mai concordato altro diverso confine rispetto a quello risultante presso gli uffici del catasto, né avrebbe avuto alcun senso procedere in questi termini, in ragione sia della esigua estensione del terreno in questione (di appena 37 mq), sia della sostanziale predetta inutilizzabilità dello stesso per l'attività di coltivazione, stante la significativa pendenza dello stesso;
che, a seguito del predetto scivolamento a valle della rete di demarcazione del confine, le parti avevano effettuato un sopralluogo congiunto, anche alla presenza dei rispettivi tecnici, volto al riposizionamento della rete sull'originaria linea di confine per come risultante degli estratti catastali e dalle planimetrie, utilizzando i tecnici specializzati una complessa strumentazione satellitare, dalle cui risultanze è stata predisposta la pratica edilizia, mai oggetto di alcuna contestazione, alla quale si è dato seguito nei termini e con le modalità di legge. Per l'effetto, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, consistita in produzioni documentali ed espletamento di prova orale (interpello dell'attore e convenuto ed assunzione di prova testimoniale), ha rigettato la domanda di usucapione. Ha rilevato, in sostanza, che non fosse stato assolto l'onere probatorio in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda, ritenendo assorbita la domanda di condanna alla rimozione della recinzione posizionata, non essendo all'uopo dimostrato il presunto accordo modificativo della linea di confine originaria asseritamente effettuato dall'attore. La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto l'integrale riforma) per tre Parte_1 motivi che si vanno ad esaminare.
, costituitosi, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità e di inammissibilità Controparte_1 nonché il rigetto della domanda, perché infondata. Con ordinanza del 26.11.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRORE IN IUDICANDO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 132 C.P.C., NONCHÉ 118 DISP. ATT. C.P.C., DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
1.L'appellante assume di impugnare la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciare sulla eccezione formulata in merito alle preclusioni istruttorie di parte convenuta. Ciò in quanto essa appellante, nel corso del giudizio di primo grado, aveva eccepito la violazione del principio del contraddittorio e l'inammissibilità di tutta la documentazione depositata dal convenuto, oltre i termini ex art. 183 – VI comma – c.p.c., senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice. Eccezione ribadita nei verbali di udienza e finanche in quello di precisazione delle conclusioni del
02.07.2024. Difatti, in base all'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., le parti, con la seconda memoria, devono, a pena di preclusione, effettuare l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza. Da ciò ne consegue che le prove non richieste ed i documenti non prodotti con la predetta memoria non possono essere, rispettivamente, richieste e prodotti successivamente. Inoltre, il Giudice ha omesso di pronunciarsi anche sulla domanda relativa alla rimozione della recinzione posizionata arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà indicate in atto e ripristinare la situazione quo ante, per i motivi indicati in premessa, contenuta al sub 2) delle conclusioni dell'atto di citazione.
2.La doglianza è palesemente destituita di ogni fondamento, sol che si consideri che il Tribunale ha deciso in base agli esiti delle prove orali e che non è neanche indicato quale sarebbe la documentazione depositata dal convenuto oltre i termini e che rilevanza avrebbe avuto ai fini della decisione. Il rigetto della domanda di usucapione, inoltre, non poteva che comportare l'assorbimento della conseguenziale domanda di rimozione della recinzione, come espressamente indicato dal Tribunale che, al riguardo, ha così statuito:
“In definitiva, alla luce di quanto sopra, la domanda proposta dall'attore volta ad accertare e dichiarare l'acquisto per avvenuta usucapione del frustolo di terreno per cui è causa deve essere respinta, con conseguente assorbimento della domanda attorea di condanna di controparte alla rimozione della recinzione posizionata “arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà”, non essendo stato, oltretutto, dimostrato il presunto accordo modificativo della linea di confine originaria affermato dall'attore”.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRORE IN IUDICANDO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1158 E 2697 C.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 115, 116 E 132 C.P.C., TRAVISAMENTO DEI FATTI ED OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI. DIFETTO E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
1.Il Tribunale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione.
“Ciò premesso in termini generali e venendo al caso per cui è processo, non può reputarsi raggiunta la prova della sussistenza del possesso ad usucapionem richiesto ex artt. 1158 e 1163 c.c. con riferimento al cespite immobiliare indicato nel libello introduttivo, difettando in particolare la dimostrazione dell'esercizio di attività corrispondenti al diritto dominicale. Al riguardo, osserva il Tribunale che, già in punto di allegazione, la domanda attorea è sfornita di elementi atti a suffragare l'asserito possesso e dei relativi requisiti richiesti dalla legge, posto che, dalla semplice lettura dell'atto introduttivo – al netto della stringata affermazione secondo cui l'attore “ ho goduto di tale appezzamento di terreno avendoci svolto la propria Parte_1 attività lavorativa di coltivatore diretto, unitamente ed ancor prima del padre ed alla propria famiglia” – non è possibile inferire concreti comportamenti materiali che sarebbero estrinsecazione dell'ultraventennale possesso, pubblico pacifico ed ininterrotto, ed in cui si sostanziano. Del pari, l'espletata istruttoria non ha colmato tali deficienze allegatorie, non essendo riuscita a suffragare la tesi del possesso uti dominus in capo all'attore o comunque ad offrire elementi utili in tal senso, ma essendosi, al contrario, rivelata sfavorevole. Infatti, proprio l'attore , in sede di interpello, ha confessato un fatto a sé Parte_1 sfavorevole, in quanto al capitolo avversario n. 6 “vero che a causa delle peculiari caratteristiche del terreno quali la irregolarità, la pendenza, i ruscellamenti di acque e i cedimenti, lo stesso è rimasto sempre incolto come da documentazione fotografica in atti che viene mostrata (doc. n. 5)?”, ha espressamente risposto: “non lavoravo il terreno con la zappa ma tagliavo solo l'erba quando potevo, pertanto qualche volta il terreno rimaneva incolto non certo a causa della frana ma per mia negligenza. Non c'erano ruscellamenti” (cfr. verbale d'udienza del 14 gennaio 2020). Emerge, pertanto, che l'attività materiale in cui si sarebbe estrinsecato il possesso non è, invero, la coltivazione, come affermato in citazione, bensì il semplice taglio dell'erba, effettuato sporadicamente, ossia “quando potevo” e dunque privo del carattere richiesto ex lege della continuità, rimanendo infatti qualche volta il terreno incolto per negligenza dello stesso attore e da questi espressamente riconosciuta. Si sono, inoltre, rivelate palesemente generiche anche le deposizioni rese dai testimoni dello stesso attore, probabilmente anche in ragione della modalità di formulazione dei relativi capitoli di prova, che (sebbene ammessi dal precedente titolare) non sarebbero, ad avviso dello scrivente magistrato, tout court ammissibili, in quanto, afferendo a valutazioni esclusivamente giuridiche (come, ad esempio, il capitolo 1: “Vero che il sig. , anche in qualità di coltivatore diretto, da Parte_1 oltre venti anni esercita il possesso esclusivo, continuativo e pubblico senza contestazione da parte di nessuno?”), non hanno ad oggetto, come invece dovrebbero, circostanze di fatto (l'art. 244 c.p.c., infatti, stabilisce che la prova per testimoni deve essere ridotta mediante indicazione specifica dei fatti). A titolo esemplificativo, al capitolo di prova n. 1 sopra trascritto, tutti e tre i testi di parte attrice (e cioè e ) hanno risposto in maniera vaga, Tes_1 Controparte_2 Testimone_2 affermando tutti la veridicità della circostanza (“la circostanza è vera”), e quindi che il possesso dell'attore fosse ultraventennale, esclusivo, continuativo e pubblico, rispettivamente, “perché frequento la zona di 50 anni e conosco entrambe le parti” (cfr. verbale d'udienza del 3 marzo 2021),“perché abito a circa 3 km dai luoghi e ho effettuato rilievi presso il fabbricato adiacente a quello del ma non ricordo l'anno” o addirittura senza nulla specificare, salvo poi, su CP_1 sollecitazione, aggiungere “sono nato in [...] posti e posso dire che il confine intuito una vecchia rete piante di tamerici attaccate” (cfr. verbale d'udienza del 14 settembre 2021), tutte risposte, queste, che, evidentemente, non possono provare la fondatezza della domanda, in quanto, lungi dall'estrinsecare i concreti comportamenti dell'attore che rendono il suo possesso effettivamente e materialmente continuo, pubblico ed ininterrotto, si limitano a conferme meramente tautologiche di valutazioni in diritto, che non sono, ovviamente, di appannaggio dei testi. Ancora, deve sottolinearsi come, dall'escussione dei testi di parte convenuta, è emerso che “i terreni interessati non sono mai stati coltivati da che mi risulta” (cfr. deposizione della teste
[...]
escussa all'udienza del 30 marzo 2021, la quale vive “nell'abitazione di fronte al Testimone_3 capannone” e quindi gode di una prospettiva privilegiata); o ancora il teste Testimone_4 escusso all'udienza del 14 settembre 2021, che, al capitolo avversario n. 6 sopra riportato (“vero che a causa delle peculiari caratteristiche del terreno quali la irregolarità, la pendenza, i ruscellamenti di acque e i cedimenti, lo stesso è rimasto sempre incolto come da documentazione fotografica in atti che viene mostrata (doc. n. 5)?”) ha risposto “In 40 anni, non ho visto mai colture in quel terreno”. Emerge dunque, all'esito della espletata istruttoria, che l'attore non è riuscito a dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà: esso avrebbe dovuto provare non soltanto di essere nella disponibilità del bene, ma altresì che l'attività svolta fosse apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Senonché, come sopra rilevato, lo svolgimento, affermato in citazione, della “propria attività lavorativa di coltivatore diretto” sul terreno oggetto di causa risulta radicalmente smentito (i) dalle dichiarazioni confessorie dell'attore stesso, il quale non solo non ha specificato in cosa sarebbe consistita e con quale frequenza sarebbe avvenuta l'attività di coltivazione del terreno (ad esempio, aratura, pulitura, potatura o altro), ma anzi l'ha “degradata” al mero taglio dell'erba, e peraltro in maniera non continuativa, ma solo “quando poteva”, rimanendo il terreno persino “qualche volta incolto” a causa della sua “negligenza”, (ii) dalle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta sopra riportate ed infine anche (iii) dalle risultanze fotografiche in atti (depositate nei fascicoli di entrambe le parti), in cui è ritratto il terreno in questione, posto alla base di una scarpata con un grado di inclinazione particolarmente significativo, sul quale appare anche solo ictu oculi inverosimile poter effettuare l'attività di coltivazione………In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che le affermazioni rese dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, le deposizioni dei testimoni di parte convenuta, la mancata inerzia del titolare del diritto, i.e. il convenuto (il quale, anzi, come affermato dallo stesso attore in citazione, ha realizzato la nuova recinzione), la estrema genericità delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, nonché la contraddittorietà tra siffatte deposizioni e l'ulteriore materiale probatorio in atti non possano che indurre il Tribunale a ritenere non assolto da ei qui dicit l'onere probatorio sul medesimo incombente in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda, anche in considerazione del fatto che, nel caso in cui il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le risultanze istruttorie in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento sul dato oggettivo di detto contrasto ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza (intesa in termini di ipotesi “più probabile che non”) necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. 15-2-2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760). In definitiva, alla luce di quanto sopra, la domanda proposta dall'attore volta ad accertare e dichiarare l'acquisto per avvenuta usucapione del frustolo di terreno per cui è causa deve essere respinta, con conseguente assorbimento della domanda attorea di condanna di controparte alla rimozione della recinzione posizionata “arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà”, non essendo stato, oltretutto, dimostrato il presunto accordo modificativo della linea di confine originaria affermato dall'attore (risultando così non attagliante al caso di specie la pronuncia di legittimità n. 1796/2022 citata dall'attore nella propria comparsa conclusionale). “
2.La corposa, esauriente ed invero ineccepibile motivazione è stata censurata in primo luogo col sostenere che l'appellante nella citazione di primo grado aveva dichiarato che il frustolo di terreno oggetto di causa era “adiacente alla sua proprietà in cui svolge la propria attività lavorativa di coltivatore diretto” e non che coltivasse il detto frustolo di terreno, come interpretato erroneamente dal Giudice.
3.L'assunto è inveritiero: in citazione era testualmente scritto che: “Ne consegue che dai rilievi effettuati, il Sig. ha realizzato la nuova recinzione su di un terreno posseduto da Controparte_1 oltre 20 anni e prima dal di lui padre del pezzo di terra cortilizia facente parte della particella 340 per una superficie complessiva di mq 37, intestata al suddetto Il Sig. Controparte_1 Parte_1
ha goduto di tale appezzamento di terreno avendoci svolto la propria attività lavorativa di
[...] coltivatore diretto, unitamente ed ancor prima dal padre ed alla propria famiglia.” Ne consegue come il Tribunale abbia condivisibilmente attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa dall'appellante in sede di interpello laddove, in risposta al capitolo n. 6 “vero che a causa delle peculiari caratteristiche del terreno quali la irregolarità, la pendenza, i ruscellamenti di acque e i cedimenti, lo stesso è rimasto sempre incolto come da documentazione fotografica in atti che viene mostrata (doc. n. 5)?”, ha espressamente risposto: “non lavoravo il terreno con la zappa ma tagliavo solo l'erba quando potevo, pertanto qualche volta il terreno rimaneva incolto non certo a causa della frana ma per mia negligenza. Non c'erano ruscellamenti”. Ne deriva che l'appellante non ha mai coltivato il pezzetto di terra in questione, in disparte il rilievo per cui non ha mai nemmeno indicato quali coltivazioni vi venissero praticate. Ma v'è di più: questa Corte rileva come egli non abbia nemmeno negato che l'area fosse stata interessata, nel tempo, da fenomeni franosi (come incontestatamente addotto e comprovato dall'appellato), tali da aver determinato nel corso del tempo uno scivolamento della originaria linea di confine verso il fondo di fenomeni che hanno portato a far sì che il confine si Controparte_1 sia spostato per 37 mq. a danno della proprietà dell'appellato.
3.1 Assumere, di poi , che questi abbia lasciato usucapire l'area trova smentita solo ove si consideri che lo stesso appellante richiama “la documentazione depositata nel giudizio di primo grado e quella riguardante il giudizio distinto al RG 53/99 pendente tra le medesime parti,” senza avvedersi che il giudizio del 1999 (di cui nessuno ha documentato l'esito) era stato introdotto da per CP_1 regolamento di confini, il che, in ogni caso, rende palese che il preteso possesso venne giudizialmente contestato già nel 1999 e, quindi, di certo non può dirsi pacifico ed indisturbato, a meno che, ma di ciò non vi è prova, esso fosse iniziato nel 1979 da parte del dante causa dell'appellante, il quale è divenuto proprietario dell'area confinante con quella del solo CP_1 mediante donazione del 1991. 3.2 Sostenere, comunque, che dalla documentazione fotografica in atti, sia allegata alla perizia di parte che alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 – VI comma – c.p.c., sarebbe evidente la precedente linea di confine, costituita dalla rete metallica e dalle piante di tamarice, poi divelte, e che tutti i testi di parte attrice , ed il Geom. Tes_1 Persona_3 Controparte_2 sentiti rispettivamente all'udienza del 30.03.2021, 14.09.2021 e 01.03.2022), hanno confermato la circostanza che (e prima di lui il padre) ha sempre avuto il possesso esclusivo ed Parte_1 indisturbato di tale pezzetto di terreno, sino a quando veniva divelta la precedente linea di confine costituita da piante di tamarice e paletti e rete metallica e sostituita da una nuova rete, così modificando i confini esistenti, non rileva in quanto, pacifica la circostanza della sostituzione della vecchia reta con la nuova nel 2014, quel che non è dimostrato è che già nel 1979 la vecchia demarcazione fosse già scivolata a valle inglobando 37 mq della proprietà dell'appellato. Questi, per vero, ha sempre asserito che il vecchio confine coincidesse con quello catastale, che le frane lo avessero spostato e che nel 2014 egli ebbe semplicemente a ripristinarlo, sicchè assumere che la rete poggiava sulle tamerici e costituiva la divisione fisica tra le due proprietà non toglie che l'appellante non ha negato il suo scivolamento, peraltro confermato: dalla teste Testimone_3 col riferire che “ posso dire che prima della sostituzione della rete vecchia, si era creata un rigonfiamento verso il basso a causa del terreno che franava”, dal teste , che ha Testimone_4 dichiarato: “è vero. Il rigonfiamento di terra e fascine determinato dal riversamento di acqua si addensava nella parte che nella foto n. 1 a ridosso della rete, ricoprendola quasi tutta, ancor più dal teste , il quale he dichiarato: “la circostanza è vera, ciò posso dire perché ho fatto Testimone_5 un rilievo con stazione satellitare, in cui ho riscontrato che c'era stato uno scivolamento rispetto a quella che era la linea di confine catastale”. Se, quindi, è vero che la Suprema Corte con la sentenza n. 1796/2022 si è espressa sulla intervenuta recinzione del fondo per dimostrare l'avvenuta usucapione, nei seguenti termini: la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.", altrettanto vero è che il principio non può essere applicato nel caso concreto, in quanto il non ha recintato Pt_1 alcunchè, ma ha solo tentato di giovarsi dello spostamento, avvenuto per cause naturali, della precedente recinzione che costituiva la linea di confine, che esso solo ha comportato la temporanea inclusione del frustolo di terreno, il quale non era nel possesso esclusivo di , se non altro in Pt_1 quanto il confine venne giudizialmente contestato già nel 1999 da CP_1 Di ciò, si ripete, l'appellante era ed è consapevole in quanto assume che il Tribunale, testualmente,
“ha totalmente omesso di verificare la documentazione depositata dall'allora attore, soprattutto in riferimento alla causa ripassata tra le medesime parti promossa dal per il Controparte_1 regolamento di confine, in cui si prendeva come termine di riferimento proprio la precedente recinzione metallica e la precedente linea di confine, in cui il detto frustolo di terreno era annesso già alla proprietà dell'odierno appellante, come dimostra la documentazione fotografica del 1996 ivi allegata.” Se contestava il confine preteso da , infatti, ciò altro non significa che egli non CP_1 Pt_1 intendeva di certo riconoscergli la proprietà del fatidico frustolo di terreno incolto.
3.3 Assumere, in definitiva, che la precedente linea di confine, delimitata dalla rete metallica e dalle piante di tamarice, già comprendesse il detto frustolo di terreno di 37 mq. nel preteso possesso esclusivo del e prima di lui del padre , è rimasta asserzione Parte_1 Persona_1 indimostrata dall'appellante e resistita validamente dall'appellato, persino attraverso: documento redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bellante, che attestava il confine in questione a tutto il
16 settembre 1998; planimetria prodotta da parte attrice in data 31 luglio 2023; planimetria allegata alla relazione di parte attrice curata dal Geom. planimetria di cui al rilevamento CP_2 intervenuto tramite sistema satellitare. Tutte le planimetrie rappresentano una linea di confine dritta e corrispondente alla dividente catastale, in palese contrasto col preteso confine rinveniente dalla usucapione, che sarebbe, invece, incomprensibilmente ondulato, caratteristica che può, in conclusione, essere spiegata solo con lo scivolamento verso il basso del terreno, franoso, dell'appellante, che ha finito col trasportare con sé la rete di demarcazione delle due proprietà in data rimasta ignota. Il motivo, quindi, merita ampia reiezione sotto ogni profilo.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C.
4.Il motivo è volto a far riformare la decisione laddove l'appellante era stato condannato alle spese, per cui non può che essere rigettato.
5.L'appello deve essere, quindi, respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
6.Quanto alle spese, esse devono seguire la soccombenza anche in questo grado e vengono liquidate in favore dell'appellato in base ai compensi medi delle cause di valore indeterminabile, ossia in euro 9.991,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 3.12.2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
FR LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. FR LO Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello N.R.G.1089/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia De Ambrosiis giusta mandato in Parte_1 calce all'atto di appello, el. dom. in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31, presso lo studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Di Edoardo giusta mandato in Controparte_1 calce a comparsa di costituzione, el. dom. in Giulianova alla Via Giacomo Matteotti n. 10/E presso lo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 1144/2024del Tribunale di Teramo, pubblicata il 29.10.2024, notificata il 30.10.2024, nella causa civile iscritta al RG n. 4446/2016, avente ad oggetto accertamento della proprietà per intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n. R.G. n. 4446/2016 avanti il Tribunale di Teramo, accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di gravame di cui in narrativa;
riformare la sentenza resa dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Dott.ssa Lorenza Pedullà, n. 1144/2024 del 24.10.2024, pubblicata il 29/10/2024, notificata il 30.10.2024, nella causa civile iscritta al RG n. 4446/2016, avente ad oggetto l'accertamento della usucapione;
in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti nel presente atto, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono: “1) accertare e dichiarare il sig.
, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, proprietario per intervenuta usucapione di una parte della area cortilizia CodiceFiscale_1 dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Bellante e distinto al N.C.F. al foglio 17, particella 340, per la superficie complessiva di mq. 37, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione;
2) condannare il convenuto alla rimozione della recinzione posizionata arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà indicate in atto e ripristinare la situazione quo ante, per i motivi indicati in premessa.” Condannare al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via preliminare:
- dichiari ex art. 348 bis c.p.c. l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, condanni parte appellante alla refusione delle spese e delle competenze del grado;
nel merito:
- rigetti il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con contestuale ed integrale conferma della sentenza di primo grado con tutte le relative statuizioni e con vittoria di spese anche del presente giudizio;
- condannare sempre e comunque parte appellante alla refusione delle spese e degli oneri tutti di cui al presente giudizio in aggiunta al rimborso spese generali, al C.A.P. ed all'I.V.A. nella misura e nei termini di legge al momento della pronuncia. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
“
PQM
:
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella rubricata al R.G. n. 4446/2016, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta le domande avanzate dall'attore;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto;
3. condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 4.712,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.” Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice. 1.“Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, avanti Parte_1 all'intestato Tribunale, , al fine di accertare e dichiarare l'acquisto in suo favore, Controparte_1 per avvenuta usucapione ultraventennale, della piena proprietà “di una area cortilizia dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Bellante e distinto al N.C.F. al foglio 17, particella 340, per la superficie complessiva di mq 37, in virtù del possesso pubblico, pacifico è continuato per oltre vent'anni” e di condannare alla “rimozione della recinzione posizionata Controparte_1 arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà indicate in atto e ripristinare la situazione quo ante per i motivi indicati in premessa.”.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore, premesso di essere un coltivatore diretto e nudo proprietario di un fabbricato, con annessi e corte, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Bellante al foglio 17, particella 364, subalterno 2 (annessi), a lui pervenuto per donazione del padre,
(mediante atto del Notaio del 25 giugno 1991, Rep. n. 14046) e, a Persona_1 Per_2 sua volta, a quest'ultimo pervenuto sempre per donazione del di lui padre, (per Persona_3 atto del Notaio del 16 aprile 1969), ha rappresentato che: Per_4
- al confine con la sua proprietà, si trova quella di , proprietario di un fabbricato, Controparte_1 con annessi e corte, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Bellante al foglio 17, particella 340, subalterno 1 (abitazione), subalterno 2 (garage) e subalterno 3 (annessi);
- la linea di confine fra la sua proprietà e quella di è stata individuata con il Controparte_1 frazionamento allegato alla nota di voltura n. 17 dell'anno 1957, “mentre di fatto era stata di Con comune accordo accertata oltre vent'anni fa dai sigg. e , che Controparte_1 Persona_1 provvedevano a mettere dei tralicci ed una rete metallica per delineare le proprietà”;
- esso attore esercita il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni su un pezzetto di area cortilizia, avente la superficie complessiva di 37 mq, ricadente nell'immobile catastalmente individuato al foglio 17, particella 340, formalmente intestato al convenuto , Controparte_1 come da perizia di parte a firma del Geom. Controparte_2
- la rete metallica, sorretta da paletti e piante di tamerice, che costituiva la vecchia linea di confine fra le proprietà delle parti, posizionata di comune accordo da (padre di esso Persona_1 attore) e da e , con spese divise al 50%, era stata divelta;
Persona_5 Controparte_1
- era stata quindi arbitrariamente rimossa la precedente linea che regolava il confine, con sostituzione della stessa mediante paletti di ferro e rete metallica della nuova recinzione realizzata dal convenuto;
Controparte_1
- le piante di tamerice che costituivano la linea di confine erano state tagliate, al pari della vecchia rete metallica, ed i paletti in cemento erano stati estirpati;
- a nulla è valsa la diffida avanzata da esso attore nei confronti di a ripristinare Controparte_1 la situazione ex quo ante ed a non procedere ulteriormente nello scavo del terreno;
- il convenuto ha, quindi, realizzato la nuova recinzione su un terreno posseduto Controparte_1 da oltre vent'anni da esso attore e, prima, dal di lui padre, in particolare su un pezzetto di area cortilizia facente parte della particella 340 per una superficie complessiva di 37 mq, formalmente intestata al suddetto;
Controparte_1
- esso attore ha goduto di tale appezzamento di terreno, avendoci svolto la propria attività lavorativa di coltivatore diretto, unitamente ed ancor prima dal padre ed alla propria famiglia, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso, né avendo alcuno mai rivendicato la proprietà.
2.Costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 (a) il solo asserito, ed in alcun modo dimostrato, intervenuto accordo fra esso stesso ed il padre dell'attore ( ) volto alla modifica dell'originaria linea di confine corrente fra le Persona_1 due rispettive proprietà rispetto a quella che risulta invece dal Catasto,
(b) le fotografie ex adverso allegate, in quanto non datate, né databili, (c) la circostanza rappresentata dall'attore circa l'asserito, e non provato, possesso pubblico, pacifico ininterrotto del terreno per cui è causa, peraltro per un periodo di oltre venti anni, (d) la circostanza che la vecchia linea di confine fra le parti possa individuarsi con i paletti e le piante di tamerice che sorreggevano la rete metallica, (e) la circostanza che le spese per la sostituzione della rete metallica siano state divise fra esso convenuto ed il padre dell'attore, essendo invece state a suo unico carico. Il convenuto ha inoltre rappresentato: che il frustolo di terreno in questione, di appena 37 mq, è posto alla base di una scarpata avente un significativo grado di inclinazione, che rende impossibile la coltivazione;
che la linea di confine esistente fra le due proprietà coincide, sia in via di fatto che in diritto, con quella individuabile ed individuata dalle risultanze catastali, non essendo mai intervenuto altro diverso accordo modificativo in tal senso, né potendo l'intervenuto temporaneo scivolamento parziale a valle della rete metallica apposta sulla linea di confine fra le proprietà, favorito dalla significativa dalla forte pendenza del terreno e dalle precipitazioni metereologiche che ne hanno amplificato la spinta, comportare alcuna modifica della stessa;
che il defunto padre dell'attore non ha mai concordato altro diverso confine rispetto a quello risultante presso gli uffici del catasto, né avrebbe avuto alcun senso procedere in questi termini, in ragione sia della esigua estensione del terreno in questione (di appena 37 mq), sia della sostanziale predetta inutilizzabilità dello stesso per l'attività di coltivazione, stante la significativa pendenza dello stesso;
che, a seguito del predetto scivolamento a valle della rete di demarcazione del confine, le parti avevano effettuato un sopralluogo congiunto, anche alla presenza dei rispettivi tecnici, volto al riposizionamento della rete sull'originaria linea di confine per come risultante degli estratti catastali e dalle planimetrie, utilizzando i tecnici specializzati una complessa strumentazione satellitare, dalle cui risultanze è stata predisposta la pratica edilizia, mai oggetto di alcuna contestazione, alla quale si è dato seguito nei termini e con le modalità di legge. Per l'effetto, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, consistita in produzioni documentali ed espletamento di prova orale (interpello dell'attore e convenuto ed assunzione di prova testimoniale), ha rigettato la domanda di usucapione. Ha rilevato, in sostanza, che non fosse stato assolto l'onere probatorio in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda, ritenendo assorbita la domanda di condanna alla rimozione della recinzione posizionata, non essendo all'uopo dimostrato il presunto accordo modificativo della linea di confine originaria asseritamente effettuato dall'attore. La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto l'integrale riforma) per tre Parte_1 motivi che si vanno ad esaminare.
, costituitosi, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità e di inammissibilità Controparte_1 nonché il rigetto della domanda, perché infondata. Con ordinanza del 26.11.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRORE IN IUDICANDO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112 E 132 C.P.C., NONCHÉ 118 DISP. ATT. C.P.C., DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
1.L'appellante assume di impugnare la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciare sulla eccezione formulata in merito alle preclusioni istruttorie di parte convenuta. Ciò in quanto essa appellante, nel corso del giudizio di primo grado, aveva eccepito la violazione del principio del contraddittorio e l'inammissibilità di tutta la documentazione depositata dal convenuto, oltre i termini ex art. 183 – VI comma – c.p.c., senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice. Eccezione ribadita nei verbali di udienza e finanche in quello di precisazione delle conclusioni del
02.07.2024. Difatti, in base all'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., le parti, con la seconda memoria, devono, a pena di preclusione, effettuare l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza. Da ciò ne consegue che le prove non richieste ed i documenti non prodotti con la predetta memoria non possono essere, rispettivamente, richieste e prodotti successivamente. Inoltre, il Giudice ha omesso di pronunciarsi anche sulla domanda relativa alla rimozione della recinzione posizionata arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà indicate in atto e ripristinare la situazione quo ante, per i motivi indicati in premessa, contenuta al sub 2) delle conclusioni dell'atto di citazione.
2.La doglianza è palesemente destituita di ogni fondamento, sol che si consideri che il Tribunale ha deciso in base agli esiti delle prove orali e che non è neanche indicato quale sarebbe la documentazione depositata dal convenuto oltre i termini e che rilevanza avrebbe avuto ai fini della decisione. Il rigetto della domanda di usucapione, inoltre, non poteva che comportare l'assorbimento della conseguenziale domanda di rimozione della recinzione, come espressamente indicato dal Tribunale che, al riguardo, ha così statuito:
“In definitiva, alla luce di quanto sopra, la domanda proposta dall'attore volta ad accertare e dichiarare l'acquisto per avvenuta usucapione del frustolo di terreno per cui è causa deve essere respinta, con conseguente assorbimento della domanda attorea di condanna di controparte alla rimozione della recinzione posizionata “arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà”, non essendo stato, oltretutto, dimostrato il presunto accordo modificativo della linea di confine originaria affermato dall'attore”.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRORE IN IUDICANDO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1158 E 2697 C.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 115, 116 E 132 C.P.C., TRAVISAMENTO DEI FATTI ED OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI. DIFETTO E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
1.Il Tribunale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione.
“Ciò premesso in termini generali e venendo al caso per cui è processo, non può reputarsi raggiunta la prova della sussistenza del possesso ad usucapionem richiesto ex artt. 1158 e 1163 c.c. con riferimento al cespite immobiliare indicato nel libello introduttivo, difettando in particolare la dimostrazione dell'esercizio di attività corrispondenti al diritto dominicale. Al riguardo, osserva il Tribunale che, già in punto di allegazione, la domanda attorea è sfornita di elementi atti a suffragare l'asserito possesso e dei relativi requisiti richiesti dalla legge, posto che, dalla semplice lettura dell'atto introduttivo – al netto della stringata affermazione secondo cui l'attore “ ho goduto di tale appezzamento di terreno avendoci svolto la propria Parte_1 attività lavorativa di coltivatore diretto, unitamente ed ancor prima del padre ed alla propria famiglia” – non è possibile inferire concreti comportamenti materiali che sarebbero estrinsecazione dell'ultraventennale possesso, pubblico pacifico ed ininterrotto, ed in cui si sostanziano. Del pari, l'espletata istruttoria non ha colmato tali deficienze allegatorie, non essendo riuscita a suffragare la tesi del possesso uti dominus in capo all'attore o comunque ad offrire elementi utili in tal senso, ma essendosi, al contrario, rivelata sfavorevole. Infatti, proprio l'attore , in sede di interpello, ha confessato un fatto a sé Parte_1 sfavorevole, in quanto al capitolo avversario n. 6 “vero che a causa delle peculiari caratteristiche del terreno quali la irregolarità, la pendenza, i ruscellamenti di acque e i cedimenti, lo stesso è rimasto sempre incolto come da documentazione fotografica in atti che viene mostrata (doc. n. 5)?”, ha espressamente risposto: “non lavoravo il terreno con la zappa ma tagliavo solo l'erba quando potevo, pertanto qualche volta il terreno rimaneva incolto non certo a causa della frana ma per mia negligenza. Non c'erano ruscellamenti” (cfr. verbale d'udienza del 14 gennaio 2020). Emerge, pertanto, che l'attività materiale in cui si sarebbe estrinsecato il possesso non è, invero, la coltivazione, come affermato in citazione, bensì il semplice taglio dell'erba, effettuato sporadicamente, ossia “quando potevo” e dunque privo del carattere richiesto ex lege della continuità, rimanendo infatti qualche volta il terreno incolto per negligenza dello stesso attore e da questi espressamente riconosciuta. Si sono, inoltre, rivelate palesemente generiche anche le deposizioni rese dai testimoni dello stesso attore, probabilmente anche in ragione della modalità di formulazione dei relativi capitoli di prova, che (sebbene ammessi dal precedente titolare) non sarebbero, ad avviso dello scrivente magistrato, tout court ammissibili, in quanto, afferendo a valutazioni esclusivamente giuridiche (come, ad esempio, il capitolo 1: “Vero che il sig. , anche in qualità di coltivatore diretto, da Parte_1 oltre venti anni esercita il possesso esclusivo, continuativo e pubblico senza contestazione da parte di nessuno?”), non hanno ad oggetto, come invece dovrebbero, circostanze di fatto (l'art. 244 c.p.c., infatti, stabilisce che la prova per testimoni deve essere ridotta mediante indicazione specifica dei fatti). A titolo esemplificativo, al capitolo di prova n. 1 sopra trascritto, tutti e tre i testi di parte attrice (e cioè e ) hanno risposto in maniera vaga, Tes_1 Controparte_2 Testimone_2 affermando tutti la veridicità della circostanza (“la circostanza è vera”), e quindi che il possesso dell'attore fosse ultraventennale, esclusivo, continuativo e pubblico, rispettivamente, “perché frequento la zona di 50 anni e conosco entrambe le parti” (cfr. verbale d'udienza del 3 marzo 2021),“perché abito a circa 3 km dai luoghi e ho effettuato rilievi presso il fabbricato adiacente a quello del ma non ricordo l'anno” o addirittura senza nulla specificare, salvo poi, su CP_1 sollecitazione, aggiungere “sono nato in [...] posti e posso dire che il confine intuito una vecchia rete piante di tamerici attaccate” (cfr. verbale d'udienza del 14 settembre 2021), tutte risposte, queste, che, evidentemente, non possono provare la fondatezza della domanda, in quanto, lungi dall'estrinsecare i concreti comportamenti dell'attore che rendono il suo possesso effettivamente e materialmente continuo, pubblico ed ininterrotto, si limitano a conferme meramente tautologiche di valutazioni in diritto, che non sono, ovviamente, di appannaggio dei testi. Ancora, deve sottolinearsi come, dall'escussione dei testi di parte convenuta, è emerso che “i terreni interessati non sono mai stati coltivati da che mi risulta” (cfr. deposizione della teste
[...]
escussa all'udienza del 30 marzo 2021, la quale vive “nell'abitazione di fronte al Testimone_3 capannone” e quindi gode di una prospettiva privilegiata); o ancora il teste Testimone_4 escusso all'udienza del 14 settembre 2021, che, al capitolo avversario n. 6 sopra riportato (“vero che a causa delle peculiari caratteristiche del terreno quali la irregolarità, la pendenza, i ruscellamenti di acque e i cedimenti, lo stesso è rimasto sempre incolto come da documentazione fotografica in atti che viene mostrata (doc. n. 5)?”) ha risposto “In 40 anni, non ho visto mai colture in quel terreno”. Emerge dunque, all'esito della espletata istruttoria, che l'attore non è riuscito a dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà: esso avrebbe dovuto provare non soltanto di essere nella disponibilità del bene, ma altresì che l'attività svolta fosse apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Senonché, come sopra rilevato, lo svolgimento, affermato in citazione, della “propria attività lavorativa di coltivatore diretto” sul terreno oggetto di causa risulta radicalmente smentito (i) dalle dichiarazioni confessorie dell'attore stesso, il quale non solo non ha specificato in cosa sarebbe consistita e con quale frequenza sarebbe avvenuta l'attività di coltivazione del terreno (ad esempio, aratura, pulitura, potatura o altro), ma anzi l'ha “degradata” al mero taglio dell'erba, e peraltro in maniera non continuativa, ma solo “quando poteva”, rimanendo il terreno persino “qualche volta incolto” a causa della sua “negligenza”, (ii) dalle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta sopra riportate ed infine anche (iii) dalle risultanze fotografiche in atti (depositate nei fascicoli di entrambe le parti), in cui è ritratto il terreno in questione, posto alla base di una scarpata con un grado di inclinazione particolarmente significativo, sul quale appare anche solo ictu oculi inverosimile poter effettuare l'attività di coltivazione………In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che le affermazioni rese dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, le deposizioni dei testimoni di parte convenuta, la mancata inerzia del titolare del diritto, i.e. il convenuto (il quale, anzi, come affermato dallo stesso attore in citazione, ha realizzato la nuova recinzione), la estrema genericità delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, nonché la contraddittorietà tra siffatte deposizioni e l'ulteriore materiale probatorio in atti non possano che indurre il Tribunale a ritenere non assolto da ei qui dicit l'onere probatorio sul medesimo incombente in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda, anche in considerazione del fatto che, nel caso in cui il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le risultanze istruttorie in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento sul dato oggettivo di detto contrasto ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza (intesa in termini di ipotesi “più probabile che non”) necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. 15-2-2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760). In definitiva, alla luce di quanto sopra, la domanda proposta dall'attore volta ad accertare e dichiarare l'acquisto per avvenuta usucapione del frustolo di terreno per cui è causa deve essere respinta, con conseguente assorbimento della domanda attorea di condanna di controparte alla rimozione della recinzione posizionata “arbitrariamente per delineare la linea di confine tra le due proprietà”, non essendo stato, oltretutto, dimostrato il presunto accordo modificativo della linea di confine originaria affermato dall'attore (risultando così non attagliante al caso di specie la pronuncia di legittimità n. 1796/2022 citata dall'attore nella propria comparsa conclusionale). “
2.La corposa, esauriente ed invero ineccepibile motivazione è stata censurata in primo luogo col sostenere che l'appellante nella citazione di primo grado aveva dichiarato che il frustolo di terreno oggetto di causa era “adiacente alla sua proprietà in cui svolge la propria attività lavorativa di coltivatore diretto” e non che coltivasse il detto frustolo di terreno, come interpretato erroneamente dal Giudice.
3.L'assunto è inveritiero: in citazione era testualmente scritto che: “Ne consegue che dai rilievi effettuati, il Sig. ha realizzato la nuova recinzione su di un terreno posseduto da Controparte_1 oltre 20 anni e prima dal di lui padre del pezzo di terra cortilizia facente parte della particella 340 per una superficie complessiva di mq 37, intestata al suddetto Il Sig. Controparte_1 Parte_1
ha goduto di tale appezzamento di terreno avendoci svolto la propria attività lavorativa di
[...] coltivatore diretto, unitamente ed ancor prima dal padre ed alla propria famiglia.” Ne consegue come il Tribunale abbia condivisibilmente attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa dall'appellante in sede di interpello laddove, in risposta al capitolo n. 6 “vero che a causa delle peculiari caratteristiche del terreno quali la irregolarità, la pendenza, i ruscellamenti di acque e i cedimenti, lo stesso è rimasto sempre incolto come da documentazione fotografica in atti che viene mostrata (doc. n. 5)?”, ha espressamente risposto: “non lavoravo il terreno con la zappa ma tagliavo solo l'erba quando potevo, pertanto qualche volta il terreno rimaneva incolto non certo a causa della frana ma per mia negligenza. Non c'erano ruscellamenti”. Ne deriva che l'appellante non ha mai coltivato il pezzetto di terra in questione, in disparte il rilievo per cui non ha mai nemmeno indicato quali coltivazioni vi venissero praticate. Ma v'è di più: questa Corte rileva come egli non abbia nemmeno negato che l'area fosse stata interessata, nel tempo, da fenomeni franosi (come incontestatamente addotto e comprovato dall'appellato), tali da aver determinato nel corso del tempo uno scivolamento della originaria linea di confine verso il fondo di fenomeni che hanno portato a far sì che il confine si Controparte_1 sia spostato per 37 mq. a danno della proprietà dell'appellato.
3.1 Assumere, di poi , che questi abbia lasciato usucapire l'area trova smentita solo ove si consideri che lo stesso appellante richiama “la documentazione depositata nel giudizio di primo grado e quella riguardante il giudizio distinto al RG 53/99 pendente tra le medesime parti,” senza avvedersi che il giudizio del 1999 (di cui nessuno ha documentato l'esito) era stato introdotto da per CP_1 regolamento di confini, il che, in ogni caso, rende palese che il preteso possesso venne giudizialmente contestato già nel 1999 e, quindi, di certo non può dirsi pacifico ed indisturbato, a meno che, ma di ciò non vi è prova, esso fosse iniziato nel 1979 da parte del dante causa dell'appellante, il quale è divenuto proprietario dell'area confinante con quella del solo CP_1 mediante donazione del 1991. 3.2 Sostenere, comunque, che dalla documentazione fotografica in atti, sia allegata alla perizia di parte che alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 – VI comma – c.p.c., sarebbe evidente la precedente linea di confine, costituita dalla rete metallica e dalle piante di tamarice, poi divelte, e che tutti i testi di parte attrice , ed il Geom. Tes_1 Persona_3 Controparte_2 sentiti rispettivamente all'udienza del 30.03.2021, 14.09.2021 e 01.03.2022), hanno confermato la circostanza che (e prima di lui il padre) ha sempre avuto il possesso esclusivo ed Parte_1 indisturbato di tale pezzetto di terreno, sino a quando veniva divelta la precedente linea di confine costituita da piante di tamarice e paletti e rete metallica e sostituita da una nuova rete, così modificando i confini esistenti, non rileva in quanto, pacifica la circostanza della sostituzione della vecchia reta con la nuova nel 2014, quel che non è dimostrato è che già nel 1979 la vecchia demarcazione fosse già scivolata a valle inglobando 37 mq della proprietà dell'appellato. Questi, per vero, ha sempre asserito che il vecchio confine coincidesse con quello catastale, che le frane lo avessero spostato e che nel 2014 egli ebbe semplicemente a ripristinarlo, sicchè assumere che la rete poggiava sulle tamerici e costituiva la divisione fisica tra le due proprietà non toglie che l'appellante non ha negato il suo scivolamento, peraltro confermato: dalla teste Testimone_3 col riferire che “ posso dire che prima della sostituzione della rete vecchia, si era creata un rigonfiamento verso il basso a causa del terreno che franava”, dal teste , che ha Testimone_4 dichiarato: “è vero. Il rigonfiamento di terra e fascine determinato dal riversamento di acqua si addensava nella parte che nella foto n. 1 a ridosso della rete, ricoprendola quasi tutta, ancor più dal teste , il quale he dichiarato: “la circostanza è vera, ciò posso dire perché ho fatto Testimone_5 un rilievo con stazione satellitare, in cui ho riscontrato che c'era stato uno scivolamento rispetto a quella che era la linea di confine catastale”. Se, quindi, è vero che la Suprema Corte con la sentenza n. 1796/2022 si è espressa sulla intervenuta recinzione del fondo per dimostrare l'avvenuta usucapione, nei seguenti termini: la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.", altrettanto vero è che il principio non può essere applicato nel caso concreto, in quanto il non ha recintato Pt_1 alcunchè, ma ha solo tentato di giovarsi dello spostamento, avvenuto per cause naturali, della precedente recinzione che costituiva la linea di confine, che esso solo ha comportato la temporanea inclusione del frustolo di terreno, il quale non era nel possesso esclusivo di , se non altro in Pt_1 quanto il confine venne giudizialmente contestato già nel 1999 da CP_1 Di ciò, si ripete, l'appellante era ed è consapevole in quanto assume che il Tribunale, testualmente,
“ha totalmente omesso di verificare la documentazione depositata dall'allora attore, soprattutto in riferimento alla causa ripassata tra le medesime parti promossa dal per il Controparte_1 regolamento di confine, in cui si prendeva come termine di riferimento proprio la precedente recinzione metallica e la precedente linea di confine, in cui il detto frustolo di terreno era annesso già alla proprietà dell'odierno appellante, come dimostra la documentazione fotografica del 1996 ivi allegata.” Se contestava il confine preteso da , infatti, ciò altro non significa che egli non CP_1 Pt_1 intendeva di certo riconoscergli la proprietà del fatidico frustolo di terreno incolto.
3.3 Assumere, in definitiva, che la precedente linea di confine, delimitata dalla rete metallica e dalle piante di tamarice, già comprendesse il detto frustolo di terreno di 37 mq. nel preteso possesso esclusivo del e prima di lui del padre , è rimasta asserzione Parte_1 Persona_1 indimostrata dall'appellante e resistita validamente dall'appellato, persino attraverso: documento redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bellante, che attestava il confine in questione a tutto il
16 settembre 1998; planimetria prodotta da parte attrice in data 31 luglio 2023; planimetria allegata alla relazione di parte attrice curata dal Geom. planimetria di cui al rilevamento CP_2 intervenuto tramite sistema satellitare. Tutte le planimetrie rappresentano una linea di confine dritta e corrispondente alla dividente catastale, in palese contrasto col preteso confine rinveniente dalla usucapione, che sarebbe, invece, incomprensibilmente ondulato, caratteristica che può, in conclusione, essere spiegata solo con lo scivolamento verso il basso del terreno, franoso, dell'appellante, che ha finito col trasportare con sé la rete di demarcazione delle due proprietà in data rimasta ignota. Il motivo, quindi, merita ampia reiezione sotto ogni profilo.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C.
4.Il motivo è volto a far riformare la decisione laddove l'appellante era stato condannato alle spese, per cui non può che essere rigettato.
5.L'appello deve essere, quindi, respinto e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
6.Quanto alle spese, esse devono seguire la soccombenza anche in questo grado e vengono liquidate in favore dell'appellato in base ai compensi medi delle cause di valore indeterminabile, ossia in euro 9.991,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 3.12.2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
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