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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2024, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 18/2024 R.G. Lav., discussa alla medesima udienza, promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
d'Avorio) il 9.09.1979 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Balestro (c.f. ) ed elettivamente domiciliato ai C.F._2
fini della presente controversia presso lo Studio della stessa in Milano, corso Italia n. 8;
Ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Mario Roberto Tarzia (c.f. del foro di C.F._3
Milano, il quale elegge domicilio in Lodi, via Besana n. 4;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 11 gennaio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' chiedendo , previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti CP_1 di revoca e di ripetizione di indebito comunicati dall'Istituto il 21-22.12.2022 ed il
27.02.2023,l'accertamento del diritto a trattenere la prestazione ricevuta a titolo di reddito di cittadinanza, per i periodi compresi fra novembre 2020 ed aprile 2022 e fra giugno e dicembre 2022
e la condanna dell'Istituto alla prestazione dovuta e non corrisposta per il periodo successivo al dicembre 2022.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- in data 19.03.2019 il sig. – residente a [...]assieme alla Parte_1
moglie e ai figli minorenni – ha presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza corredata da dichiarazione sostitutiva in cui ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dal D.L. 4/2019 per l'accesso alla misura (cfr. domanda prot. n. RDC-2019-609800
– doc. 2 ricorrente);
- il beneficio è stato erogato dall' per i previsti diciotto mesi dall'aprile 2019 al CP_1
settembre 2020;
- terminato il periodo di fruizione del beneficio, una volta decorso il mese di sospensione previsto dalla legge, il ricorrente ha presentato in data 27 ottobre 2020 una nuova domanda di reddito di cittadinanza (cfr. domanda prot. n. – doc. 4 Controparte_2
ricorrente);
- accolta la domanda, l' ha erogato il beneficio per diciotto mesi dal novembre 2020 CP_1 all'aprile 2022;
- il sig. ha infine presentato una terza domanda in data 30 maggio 2022, accolta Pt_1 dall' , che ha erogato il beneficio soltanto per sei mesi, dal giugno al Controparte_3 dicembre 2022 (cfr. domanda prot. n. – doc. 5 ricorrente); Controparte_4
- con missiva del 19.12.2022 l' ha rappresentato di aver eseguito accertamenti sul CP_1
possesso dei requisiti e di aver appurato le omesse segnalazioni dei rapporti di lavoro intrattenuti dal ricorrente e dal coniuge nel periodo di fruizione del beneficio. L ha CP_1 chiarito come tali omissioni comportassero “la decadenza della domanda del 19/03/2019 alla data del 21/04/2019, nonché la revoca delle altre due domande per applicazione della sanzione di cui all'art. 7 comma 11 della legge 26/2019” e ha avvisato il ricorrente della possibilità di presentare nuova domanda per il beneficio decorsi sei mesi dal provvedimento, previa estinzione del debito (cfr. doc. 6 ricorrente);
- con missiva del 22.12.2022 l' ha comunicato la decadenza dal beneficio in relazione CP_1 alla domanda presentata il 19.03.2019, adducendo come motivo la “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)” (cfr. doc. 7 ricorrente). In pari data, l' ha domandato la restituzione degli importi ottenuti nei CP_1 diciotto mesi di fruizione del beneficio, pari ad € 7.315,58 (cfr. doc. 8 ricorrente);
- il 3.01.2023 il sig. con riferimento alle prestazioni percepite da maggio 2019 a Pt_1 settembre 2020 ha presentato all'Istituto una richiesta di rateazione e di riduzione del debito al 50%, assumendo la buona fede dell'errore commesso e richiamando la cospicua entità dell'importo da restituire e la propria difficoltà economica (cfr. doc. 11 ricorrente) (doc.8 e
11);
- con lettere rispettivamente datate 22.12.2022 e 21.12.2022 l' ha comunicato la revoca CP_1 dei benefici di cui alla seconda e terza domanda in quanto presentate “prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019” (cfr. doc.
9-10 ricorrente). Il 27.02.2023 l' ha chiesto la restituzione degli importi ottenuti nei CP_1 complessivi ventiquattro mesi di fruizione dei benefici, pari ad € 5.376,41 per gli importi ricevuti tra novembre 2020 e aprile 2022 ed € 1.870,07 per le somme corrisposte tra giugno e dicembre 2022 (cfr. doc. 12-13 ricorrente);
- il 25.05.2023 il ricorrente ha presentato un'istanza di riesame tramite patronato esponendo che , al momento della presentazione della seconda e terza domanda, non poteva sapere che sarebbe intervenuta la revoca delle domande precedenti, a lui comunicata soltanto a dicembre 2022 (cfr. doc. 14 ricorrente);
- nel successivo messaggio il ricorrente ha esposto di aver regolarmente comunicato il modello “RDC Com Esteso” per l'avvio dell'attività lavorativa della moglie, ricevendo dall'Istituto la seguente risposta “il modello c'è ma è ininfluente rispetto alla revoca. Vista la revoca della domanda precedente il motivo della revoca di quella del 2020 è che risulta presentata prima dei sei mesi dalla data di inserimento della decadenza sanzionatoria di quella del 2019”.
Così esposti i fatti, in diritto parte ricorrente ha dedotto:
- l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del beneficio datati 21 e 22.12.2022, atteso che, al momento della presentazione della seconda e terza domanda, il ricorrente non era a conoscenza della revoca del primo beneficio, di cui è stato informato soltanto nel dicembre
2022;
- il conseguente diritto a trattenere le somme percepite per i periodi tra novembre 2020 e aprile 2022 e tra giugno e dicembre 2022;
- il diritto a vedersi riconoscere gli importi ancora dovuti in relazione alla domanda del 30 maggio 2022, per una somma pari a euro 318,26 mensili per i restanti mesi di fruizione del beneficio.
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 22 dicembre 2022 con cui si revoca il beneficio relativo alla domanda
[...] presentata in data 27 ottobre 2020, e per l'effetto:
b) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 27 febbraio 2023 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dal
[...]
signor per il periodo compreso tra novembre 2020 e aprile 2022; Pt_1 c) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 21 dicembre 2022 con cui si revoca il beneficio relativo alla domanda
[...] presentata in data 30 maggio 2022, e per l'effetto:
d) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 27 febbraio 2023 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dal
[...]
signor per il periodo compreso tra giugno 2022 e dicembre 2022; Pt_1
e) accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire il Reddito di cittadinanza per il Pt_1
periodo decorrente da giugno 2022 e per tutto il periodo stabilito dalla legge, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, e per l'effetto:
f) condannare l' a corrispondere al signor Controparte_1
gli importi relativi al periodo di cui al punto che precede, nella misura mensile di euro Pt_1
318,26, ovvero nella diversa misura che determinerà la convenuta, o per il diverso importo che il
Giudice ritenga di giustizia;
In via subordinata:
g) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 21 dicembre 2022 con cui si revoca il beneficio relativo alla domanda
[...] presentata in data 30 maggio 2022, e per l'effetto:
h) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 27 febbraio 2023 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dal
[...]
signor per il periodo compreso tra giugno 2022 e dicembre 2022; Pt_1
i) accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire il Reddito di cittadinanza per il Pt_1
periodo decorrente da giugno 2022 e per tutto il periodo stabilito dalla legge, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, e per l'effetto:
j) condannare l' a corrispondere al signor Controparte_1
gli importi relativi al periodo di cui al punto che precede, nella misura mensile di euro Pt_1
318,26, ovvero nella diversa misura che determinerà la convenuta, o per il diverso importo che il
Giudice ritenga di giustizia;
In ogni caso:
k) condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente al proprio difensore e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art.
93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”. Si è ritualmente costituito in giudizio l' che, previa eccezione preliminare di inammissibilità CP_1
del ricorso per intervenuto riconoscimento di debito e per intervenuta decadenza, nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni parte resistente ha dedotto le seguenti circostanze:
- le omissioni del ricorrente – che non ha comunicato di aver intrattenuto rapporti di lavoro nel periodo di fruizione del beneficio (occupato con rapporto di lavoro dipendente in data
31.05.2021, 17.11.2021, 13.12.2021 e 3.01.2022), né ha correttamente dichiarato quelli della moglie (occupata dall'1.05.2021 al 31.03.2022) – hanno comportato la decadenza sanzionatoria della domanda del 19.03.2019 alla data del 21.04.2019 (cfr. doc.
5-6 resistente);
- per i debiti maturati nei confronti dell'Istituto il ricorrente ha domandato la rateazione, che comporta acquiescenza ed il riconoscimento del proprio debito ex art. 1988 c.c. (cfr. doc. 7 resistente);
- la seconda e la terza domanda sono state revocate in applicazione della sanzione di cui all'art. 7, comma 11 della Legge 26/2019.
Richiamata la natura mista del reddito di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica, in diritto parte resistente ha dedotto:
- la nullità della domanda per genericità e indeterminatezza di petitum e causa petendi;
- l'assenza di riscontri probatori in relazione alle domande di parte ricorrente;
- l'inammissibilità del ricorso in ragione del riconoscimento di debito conseguente alla richiesta di rateazione da parte del ricorrente;
- la legittimità della revoca retroattiva del beneficio concesso in relazione alla prima domanda, a fronte delle omissioni dichiarative del ricorrente, e della conseguente richiesta di restituzione dell'indebito;
- la legittimità delle ulteriori revoche del beneficio richiesto con la seconda e terza domanda, ai sensi dell'art. 7, comma 11 della Legge 26/2019.
All'udienza del 2.10.2024 il Giudice ha invitato parte resistente a produrre l'estratto contributivo del ricorrente, come indicato nelle produzioni documentali, e a chiarire se con riferimento ai redditi dei coniugi le prestazioni del reddito di cittadinanza oggetto della seconda e terza domanda avrebbero potuto essere erogate. CP_ ha prodotto la documentazione richiesta ed ha depositato nota di chiarimenti specificando che le prestazioni erogate a seguito della seconda e terza domanda erano state revocate esclusivamente in applicazione dell'art.
7.comma 11 cit.
All'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, interpretando le conclusioni presentate dal ricorrente in base al tenore complessivo del ricorso come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 settembre 2014, n. 20294), risultano proposte le seguenti domande: una doppia domanda di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di revoca e di restituzione adottati dall' e una CP_1 domanda di condanna dell' a corrispondere al ricorrente i ratei maturati e non riscossi del CP_1
reddito di cittadinanza 8di cui alla terza domanda) a partire dal dicembre 2022
Le seguenti circostanze trovano riscontro documentale e non sono contestate:
- il ricorrente ha presentato tre domande per ottenere il reddito di cittadinanza, tutte accolte dall' ; CP_1
- la prima domanda è stata trasmessa in data 19.03.2019 e il beneficio è stato erogato dall'aprile 2019 al settembre 2020.
- La seconda domanda è stata inoltrata il 27.10.2020 e il beneficio è stato riconosciuto dal novembre 2020 all'aprile 2022.
- La terza domanda è stata presentata il 30.05.2022, il beneficio è stato accordato per sei mesi, dal giugno al dicembre 2022, allorchè è intervenuta revoca;
- la prestazione relativa alla prima domanda è stata revocata con comunicazione ricevuta dal destinatario il 22.12.2022 motivata dalla “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”;
- le successive domande sono state presentate in data 27.10.2020 e in data 30.05.2022, quando la prestazione non era stata revocata e prima che il ricorrente avesse conoscenza della revoca;
- con provvedimento datato 22.12.2022 l' ha comunicato al ricorrente la revoca della CP_1 prestazione accordata rispetto alla seconda istanza, in quanto domanda presentata “prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del
2019”;
- identica motivazione è stata posta alla base della revoca della prestazione relativa alla terza domanda di reddito di cittadinanza, comunicata dall'istituto il 21.12.2022. Non vi è contestazione, né è stata formulata alcuna domanda sulla sussistenza dell'indebito e sulla ripetibilità della prima prestazione:la revoca di tale primo beneficio-che non è oggetto di causa- è stata conseguenza della mancata tempestiva comunicazione dell'intervenuta variazione occupazionale nelle more della fruizione del reddito di cittadinanza e per la restituzione dell'indebito il ricorrente ha domandato la rateazione(si vedano doc.8 e 11 ricorrente).
L'eccezione -proposta dall'Istituto-di inammissibilità per carenza di interesse o comunque di infondatezza della domanda per intervenuto riconoscimento di debito è infondata e non può trovare accoglimento perché la richiesta di rateazione riguarda esclusivamente la prima prestazione(quella sulla cui revoca non vi è contestazione) .
Venendo al merito delle revoche della seconda e terza domanda, su invito del Giudice l' ha CP_1
chiarito e riconosciuto che la revoca delle successive prestazioni è avvenuta soltanto in ragione della violazione dell'art. 7, comma 11 del D.L. 4/2019, convertito in Legge 26/2019.
Sostiene al riguardo l' che, attesa la revoca della prestazione attinente alla prima domanda, il CP_1
ricorrente avrebbe violato la citata norma, laddove prescrive che, in caso di revoca, il beneficiario nel cui nucleo familiare siano presenti minorenni non possa presentare nuova domanda prima del decorso di sei mesi dalla data del provvedimento di revoca.
L' , dunque, ha ribadito come il beneficio non sia stato revocato per violazione del dovere di CP_1 comunicazione dei rapporti di lavoro intrattenuti in costanza di beneficio, né per l'insussistenza dei presupposti reddituali o per altro motivo espressamente previsto dalla legge.
Il ricorrente ritiene dovute (quindi non indebite) le prestazioni di cui alla seconda e terza domanda poiché, non avendo ricevuto alcun provvedimento di revoca alla data di presentazione delle successive domande, la normativa indicata dall' non potrebbe comportare alcuna revoca nel CP_1
caso concreto.
La tesi attorea è fondata.
La ratio dell'art. 7, comma 11 è di precludere temporaneamente l'accesso al reddito di cittadinanza a chi si sia reso responsabili di condotte giudicate dal legislatore meritevoli della revoca o della decadenza dal beneficio, in un'evidente ottica sanzionatoria e di deterrenza per evitare la presentazione di dichiarazioni false da cui derivi l'illecito ottenimento del beneficio.
La norma citata prevede un termine per la proponibilità di una nuova domanda quando vi sia stata revoca e, in particolare, il termine ordinario di diciotto mesi è ridotto a sei mesi nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE. La circostanza pacificamente ricorre nel caso di specie, ove il ricorrente ha dichiarato di avere dei figli ancora minorenni, senza che la circostanza sia stata contestata dal resistente. Tuttavia nella fattispecie il richiamo all'art. 7, comma 11, Legge 26/2019-quale presupposto della revoca e quindi della restituzione della prestazione- è errato per il seguente duplice motivo:
-a ) tale disposizione deve trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui il reddito di cittadinanza venga nuovamente richiesto a seguito e dopo l'emissione di provvedimento di revoca o di decadenza. La norma non può regolare il caso in esame nel quale la revoca della prima prestazione
è intervenuta successivamente (il 21 e 22.12.2022) alla data di presentazione della seconda e della terza domanda di reddito di cittadinanza (27.10.2020 e 30.05.2022) e dopo che la prestazione era stata erogata.
Nel caso di specie, quando sono state proposte la seconda e terza domanda la prestazione non era stata revocata e quindi doveva necessariamente trovare applicazione il termine ordinario di 30 giorni, che il ricorrente ha rispettato in entrambi i casi. Infatti, terminati il 24.09.2020 i diciotto mesi di fruizione del beneficio di cui alla prima domanda, il sig. ha lasciato decorrere più di Pt_1
trenta giorni prima di inoltrare nuova domanda il 27.10.2020. Analogamente, terminato il secondo beneficio il 27.04.2022, la nuova domanda è stata presentata più di un mese dopo, il 30.05.2022.
b) la violazione dell'art. 7, comma 11 cit. non comporta la revoca o la decadenza dalla prestazione: nessuna disposizione di legge accorda tali sanzioni alla violazione della norma in commento, che si limita a specificare il periodo minimo che deve intercorrere tra la revoca di un beneficio e la nuova domanda, con le precisazioni sopra esposte.
Il ricorrente ha, dunque, diritto a trattenere gli importi ricevuti quale reddito di cittadinanza dal novembre 2020 all'aprile 2022 in relazione alla seconda domanda e dal giugno al dicembre 2022 in relazione alla terza domanda.
Il sig. ha altresì diritto a vedersi riconosciute le mensilità rimanenti in relazione alla terza Pt_1
domanda di prestazione, di cui sussistono tutti i requisiti di legge, contestati soltanto genericamente dal resistente, e quindi da considerarsi pienamente provati.
L' resistente deve essere condannato al pagamento dei ratei ancora non corrisposti in CP_1
relazione alla domanda del 30 maggio 2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In ragione della particolarità della fattispecie e della novità delle questioni trattate, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà e per la restante metà poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
CP_ in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1 Accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle prestazioni erogate a titolo di reddito di cittadinanza a seguito delle domande presentate in data 27 ottobre 2020 e in data 30 maggio 2022 e conseguentemente l'insussistenza dell'indebito oggetto di ripetizione
Condanna l' al pagamento dei ratei ancora non corrisposti in relazione alla domanda del 30 CP_1
maggio 2022 relativi al periodo dal 30 maggio 2022 alla scadenza della prestazione,oltre interessi legali .
CP_ Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite liquidate in €
1600 oltre spese generali ,iva e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato Silvia Balestro antistataria ,compensa fra le parti la restante metà.
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi, così deciso il 27 novembre 2024
Il Giudice
Dott. E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 18/2024 R.G. Lav., discussa alla medesima udienza, promossa da:
(c.f. ), nato ad [...] Parte_1 C.F._1
d'Avorio) il 9.09.1979 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Balestro (c.f. ) ed elettivamente domiciliato ai C.F._2
fini della presente controversia presso lo Studio della stessa in Milano, corso Italia n. 8;
Ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Mario Roberto Tarzia (c.f. del foro di C.F._3
Milano, il quale elegge domicilio in Lodi, via Besana n. 4;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 11 gennaio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' chiedendo , previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti CP_1 di revoca e di ripetizione di indebito comunicati dall'Istituto il 21-22.12.2022 ed il
27.02.2023,l'accertamento del diritto a trattenere la prestazione ricevuta a titolo di reddito di cittadinanza, per i periodi compresi fra novembre 2020 ed aprile 2022 e fra giugno e dicembre 2022
e la condanna dell'Istituto alla prestazione dovuta e non corrisposta per il periodo successivo al dicembre 2022.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- in data 19.03.2019 il sig. – residente a [...]assieme alla Parte_1
moglie e ai figli minorenni – ha presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza corredata da dichiarazione sostitutiva in cui ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dal D.L. 4/2019 per l'accesso alla misura (cfr. domanda prot. n. RDC-2019-609800
– doc. 2 ricorrente);
- il beneficio è stato erogato dall' per i previsti diciotto mesi dall'aprile 2019 al CP_1
settembre 2020;
- terminato il periodo di fruizione del beneficio, una volta decorso il mese di sospensione previsto dalla legge, il ricorrente ha presentato in data 27 ottobre 2020 una nuova domanda di reddito di cittadinanza (cfr. domanda prot. n. – doc. 4 Controparte_2
ricorrente);
- accolta la domanda, l' ha erogato il beneficio per diciotto mesi dal novembre 2020 CP_1 all'aprile 2022;
- il sig. ha infine presentato una terza domanda in data 30 maggio 2022, accolta Pt_1 dall' , che ha erogato il beneficio soltanto per sei mesi, dal giugno al Controparte_3 dicembre 2022 (cfr. domanda prot. n. – doc. 5 ricorrente); Controparte_4
- con missiva del 19.12.2022 l' ha rappresentato di aver eseguito accertamenti sul CP_1
possesso dei requisiti e di aver appurato le omesse segnalazioni dei rapporti di lavoro intrattenuti dal ricorrente e dal coniuge nel periodo di fruizione del beneficio. L ha CP_1 chiarito come tali omissioni comportassero “la decadenza della domanda del 19/03/2019 alla data del 21/04/2019, nonché la revoca delle altre due domande per applicazione della sanzione di cui all'art. 7 comma 11 della legge 26/2019” e ha avvisato il ricorrente della possibilità di presentare nuova domanda per il beneficio decorsi sei mesi dal provvedimento, previa estinzione del debito (cfr. doc. 6 ricorrente);
- con missiva del 22.12.2022 l' ha comunicato la decadenza dal beneficio in relazione CP_1 alla domanda presentata il 19.03.2019, adducendo come motivo la “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)” (cfr. doc. 7 ricorrente). In pari data, l' ha domandato la restituzione degli importi ottenuti nei CP_1 diciotto mesi di fruizione del beneficio, pari ad € 7.315,58 (cfr. doc. 8 ricorrente);
- il 3.01.2023 il sig. con riferimento alle prestazioni percepite da maggio 2019 a Pt_1 settembre 2020 ha presentato all'Istituto una richiesta di rateazione e di riduzione del debito al 50%, assumendo la buona fede dell'errore commesso e richiamando la cospicua entità dell'importo da restituire e la propria difficoltà economica (cfr. doc. 11 ricorrente) (doc.8 e
11);
- con lettere rispettivamente datate 22.12.2022 e 21.12.2022 l' ha comunicato la revoca CP_1 dei benefici di cui alla seconda e terza domanda in quanto presentate “prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019” (cfr. doc.
9-10 ricorrente). Il 27.02.2023 l' ha chiesto la restituzione degli importi ottenuti nei CP_1 complessivi ventiquattro mesi di fruizione dei benefici, pari ad € 5.376,41 per gli importi ricevuti tra novembre 2020 e aprile 2022 ed € 1.870,07 per le somme corrisposte tra giugno e dicembre 2022 (cfr. doc. 12-13 ricorrente);
- il 25.05.2023 il ricorrente ha presentato un'istanza di riesame tramite patronato esponendo che , al momento della presentazione della seconda e terza domanda, non poteva sapere che sarebbe intervenuta la revoca delle domande precedenti, a lui comunicata soltanto a dicembre 2022 (cfr. doc. 14 ricorrente);
- nel successivo messaggio il ricorrente ha esposto di aver regolarmente comunicato il modello “RDC Com Esteso” per l'avvio dell'attività lavorativa della moglie, ricevendo dall'Istituto la seguente risposta “il modello c'è ma è ininfluente rispetto alla revoca. Vista la revoca della domanda precedente il motivo della revoca di quella del 2020 è che risulta presentata prima dei sei mesi dalla data di inserimento della decadenza sanzionatoria di quella del 2019”.
Così esposti i fatti, in diritto parte ricorrente ha dedotto:
- l'illegittimità dei provvedimenti di revoca del beneficio datati 21 e 22.12.2022, atteso che, al momento della presentazione della seconda e terza domanda, il ricorrente non era a conoscenza della revoca del primo beneficio, di cui è stato informato soltanto nel dicembre
2022;
- il conseguente diritto a trattenere le somme percepite per i periodi tra novembre 2020 e aprile 2022 e tra giugno e dicembre 2022;
- il diritto a vedersi riconoscere gli importi ancora dovuti in relazione alla domanda del 30 maggio 2022, per una somma pari a euro 318,26 mensili per i restanti mesi di fruizione del beneficio.
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 22 dicembre 2022 con cui si revoca il beneficio relativo alla domanda
[...] presentata in data 27 ottobre 2020, e per l'effetto:
b) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 27 febbraio 2023 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dal
[...]
signor per il periodo compreso tra novembre 2020 e aprile 2022; Pt_1 c) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 21 dicembre 2022 con cui si revoca il beneficio relativo alla domanda
[...] presentata in data 30 maggio 2022, e per l'effetto:
d) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 27 febbraio 2023 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dal
[...]
signor per il periodo compreso tra giugno 2022 e dicembre 2022; Pt_1
e) accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire il Reddito di cittadinanza per il Pt_1
periodo decorrente da giugno 2022 e per tutto il periodo stabilito dalla legge, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, e per l'effetto:
f) condannare l' a corrispondere al signor Controparte_1
gli importi relativi al periodo di cui al punto che precede, nella misura mensile di euro Pt_1
318,26, ovvero nella diversa misura che determinerà la convenuta, o per il diverso importo che il
Giudice ritenga di giustizia;
In via subordinata:
g) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 21 dicembre 2022 con cui si revoca il beneficio relativo alla domanda
[...] presentata in data 30 maggio 2022, e per l'effetto:
h) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' Controparte_1
del 27 febbraio 2023 con cui si chiede la restituzione delle somme percepite dal
[...]
signor per il periodo compreso tra giugno 2022 e dicembre 2022; Pt_1
i) accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire il Reddito di cittadinanza per il Pt_1
periodo decorrente da giugno 2022 e per tutto il periodo stabilito dalla legge, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, e per l'effetto:
j) condannare l' a corrispondere al signor Controparte_1
gli importi relativi al periodo di cui al punto che precede, nella misura mensile di euro Pt_1
318,26, ovvero nella diversa misura che determinerà la convenuta, o per il diverso importo che il
Giudice ritenga di giustizia;
In ogni caso:
k) condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente al proprio difensore e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art.
93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”. Si è ritualmente costituito in giudizio l' che, previa eccezione preliminare di inammissibilità CP_1
del ricorso per intervenuto riconoscimento di debito e per intervenuta decadenza, nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni parte resistente ha dedotto le seguenti circostanze:
- le omissioni del ricorrente – che non ha comunicato di aver intrattenuto rapporti di lavoro nel periodo di fruizione del beneficio (occupato con rapporto di lavoro dipendente in data
31.05.2021, 17.11.2021, 13.12.2021 e 3.01.2022), né ha correttamente dichiarato quelli della moglie (occupata dall'1.05.2021 al 31.03.2022) – hanno comportato la decadenza sanzionatoria della domanda del 19.03.2019 alla data del 21.04.2019 (cfr. doc.
5-6 resistente);
- per i debiti maturati nei confronti dell'Istituto il ricorrente ha domandato la rateazione, che comporta acquiescenza ed il riconoscimento del proprio debito ex art. 1988 c.c. (cfr. doc. 7 resistente);
- la seconda e la terza domanda sono state revocate in applicazione della sanzione di cui all'art. 7, comma 11 della Legge 26/2019.
Richiamata la natura mista del reddito di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica, in diritto parte resistente ha dedotto:
- la nullità della domanda per genericità e indeterminatezza di petitum e causa petendi;
- l'assenza di riscontri probatori in relazione alle domande di parte ricorrente;
- l'inammissibilità del ricorso in ragione del riconoscimento di debito conseguente alla richiesta di rateazione da parte del ricorrente;
- la legittimità della revoca retroattiva del beneficio concesso in relazione alla prima domanda, a fronte delle omissioni dichiarative del ricorrente, e della conseguente richiesta di restituzione dell'indebito;
- la legittimità delle ulteriori revoche del beneficio richiesto con la seconda e terza domanda, ai sensi dell'art. 7, comma 11 della Legge 26/2019.
All'udienza del 2.10.2024 il Giudice ha invitato parte resistente a produrre l'estratto contributivo del ricorrente, come indicato nelle produzioni documentali, e a chiarire se con riferimento ai redditi dei coniugi le prestazioni del reddito di cittadinanza oggetto della seconda e terza domanda avrebbero potuto essere erogate. CP_ ha prodotto la documentazione richiesta ed ha depositato nota di chiarimenti specificando che le prestazioni erogate a seguito della seconda e terza domanda erano state revocate esclusivamente in applicazione dell'art.
7.comma 11 cit.
All'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, interpretando le conclusioni presentate dal ricorrente in base al tenore complessivo del ricorso come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 settembre 2014, n. 20294), risultano proposte le seguenti domande: una doppia domanda di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di revoca e di restituzione adottati dall' e una CP_1 domanda di condanna dell' a corrispondere al ricorrente i ratei maturati e non riscossi del CP_1
reddito di cittadinanza 8di cui alla terza domanda) a partire dal dicembre 2022
Le seguenti circostanze trovano riscontro documentale e non sono contestate:
- il ricorrente ha presentato tre domande per ottenere il reddito di cittadinanza, tutte accolte dall' ; CP_1
- la prima domanda è stata trasmessa in data 19.03.2019 e il beneficio è stato erogato dall'aprile 2019 al settembre 2020.
- La seconda domanda è stata inoltrata il 27.10.2020 e il beneficio è stato riconosciuto dal novembre 2020 all'aprile 2022.
- La terza domanda è stata presentata il 30.05.2022, il beneficio è stato accordato per sei mesi, dal giugno al dicembre 2022, allorchè è intervenuta revoca;
- la prestazione relativa alla prima domanda è stata revocata con comunicazione ricevuta dal destinatario il 22.12.2022 motivata dalla “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8, D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)”;
- le successive domande sono state presentate in data 27.10.2020 e in data 30.05.2022, quando la prestazione non era stata revocata e prima che il ricorrente avesse conoscenza della revoca;
- con provvedimento datato 22.12.2022 l' ha comunicato al ricorrente la revoca della CP_1 prestazione accordata rispetto alla seconda istanza, in quanto domanda presentata “prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del
2019”;
- identica motivazione è stata posta alla base della revoca della prestazione relativa alla terza domanda di reddito di cittadinanza, comunicata dall'istituto il 21.12.2022. Non vi è contestazione, né è stata formulata alcuna domanda sulla sussistenza dell'indebito e sulla ripetibilità della prima prestazione:la revoca di tale primo beneficio-che non è oggetto di causa- è stata conseguenza della mancata tempestiva comunicazione dell'intervenuta variazione occupazionale nelle more della fruizione del reddito di cittadinanza e per la restituzione dell'indebito il ricorrente ha domandato la rateazione(si vedano doc.8 e 11 ricorrente).
L'eccezione -proposta dall'Istituto-di inammissibilità per carenza di interesse o comunque di infondatezza della domanda per intervenuto riconoscimento di debito è infondata e non può trovare accoglimento perché la richiesta di rateazione riguarda esclusivamente la prima prestazione(quella sulla cui revoca non vi è contestazione) .
Venendo al merito delle revoche della seconda e terza domanda, su invito del Giudice l' ha CP_1
chiarito e riconosciuto che la revoca delle successive prestazioni è avvenuta soltanto in ragione della violazione dell'art. 7, comma 11 del D.L. 4/2019, convertito in Legge 26/2019.
Sostiene al riguardo l' che, attesa la revoca della prestazione attinente alla prima domanda, il CP_1
ricorrente avrebbe violato la citata norma, laddove prescrive che, in caso di revoca, il beneficiario nel cui nucleo familiare siano presenti minorenni non possa presentare nuova domanda prima del decorso di sei mesi dalla data del provvedimento di revoca.
L' , dunque, ha ribadito come il beneficio non sia stato revocato per violazione del dovere di CP_1 comunicazione dei rapporti di lavoro intrattenuti in costanza di beneficio, né per l'insussistenza dei presupposti reddituali o per altro motivo espressamente previsto dalla legge.
Il ricorrente ritiene dovute (quindi non indebite) le prestazioni di cui alla seconda e terza domanda poiché, non avendo ricevuto alcun provvedimento di revoca alla data di presentazione delle successive domande, la normativa indicata dall' non potrebbe comportare alcuna revoca nel CP_1
caso concreto.
La tesi attorea è fondata.
La ratio dell'art. 7, comma 11 è di precludere temporaneamente l'accesso al reddito di cittadinanza a chi si sia reso responsabili di condotte giudicate dal legislatore meritevoli della revoca o della decadenza dal beneficio, in un'evidente ottica sanzionatoria e di deterrenza per evitare la presentazione di dichiarazioni false da cui derivi l'illecito ottenimento del beneficio.
La norma citata prevede un termine per la proponibilità di una nuova domanda quando vi sia stata revoca e, in particolare, il termine ordinario di diciotto mesi è ridotto a sei mesi nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE. La circostanza pacificamente ricorre nel caso di specie, ove il ricorrente ha dichiarato di avere dei figli ancora minorenni, senza che la circostanza sia stata contestata dal resistente. Tuttavia nella fattispecie il richiamo all'art. 7, comma 11, Legge 26/2019-quale presupposto della revoca e quindi della restituzione della prestazione- è errato per il seguente duplice motivo:
-a ) tale disposizione deve trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui il reddito di cittadinanza venga nuovamente richiesto a seguito e dopo l'emissione di provvedimento di revoca o di decadenza. La norma non può regolare il caso in esame nel quale la revoca della prima prestazione
è intervenuta successivamente (il 21 e 22.12.2022) alla data di presentazione della seconda e della terza domanda di reddito di cittadinanza (27.10.2020 e 30.05.2022) e dopo che la prestazione era stata erogata.
Nel caso di specie, quando sono state proposte la seconda e terza domanda la prestazione non era stata revocata e quindi doveva necessariamente trovare applicazione il termine ordinario di 30 giorni, che il ricorrente ha rispettato in entrambi i casi. Infatti, terminati il 24.09.2020 i diciotto mesi di fruizione del beneficio di cui alla prima domanda, il sig. ha lasciato decorrere più di Pt_1
trenta giorni prima di inoltrare nuova domanda il 27.10.2020. Analogamente, terminato il secondo beneficio il 27.04.2022, la nuova domanda è stata presentata più di un mese dopo, il 30.05.2022.
b) la violazione dell'art. 7, comma 11 cit. non comporta la revoca o la decadenza dalla prestazione: nessuna disposizione di legge accorda tali sanzioni alla violazione della norma in commento, che si limita a specificare il periodo minimo che deve intercorrere tra la revoca di un beneficio e la nuova domanda, con le precisazioni sopra esposte.
Il ricorrente ha, dunque, diritto a trattenere gli importi ricevuti quale reddito di cittadinanza dal novembre 2020 all'aprile 2022 in relazione alla seconda domanda e dal giugno al dicembre 2022 in relazione alla terza domanda.
Il sig. ha altresì diritto a vedersi riconosciute le mensilità rimanenti in relazione alla terza Pt_1
domanda di prestazione, di cui sussistono tutti i requisiti di legge, contestati soltanto genericamente dal resistente, e quindi da considerarsi pienamente provati.
L' resistente deve essere condannato al pagamento dei ratei ancora non corrisposti in CP_1
relazione alla domanda del 30 maggio 2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In ragione della particolarità della fattispecie e della novità delle questioni trattate, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà e per la restante metà poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
CP_ in accoglimento del ricorso proposto da contro Parte_1 Accerta il diritto del ricorrente al pagamento delle prestazioni erogate a titolo di reddito di cittadinanza a seguito delle domande presentate in data 27 ottobre 2020 e in data 30 maggio 2022 e conseguentemente l'insussistenza dell'indebito oggetto di ripetizione
Condanna l' al pagamento dei ratei ancora non corrisposti in relazione alla domanda del 30 CP_1
maggio 2022 relativi al periodo dal 30 maggio 2022 alla scadenza della prestazione,oltre interessi legali .
CP_ Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite liquidate in €
1600 oltre spese generali ,iva e CPA, con distrazione in favore dell'avvocato Silvia Balestro antistataria ,compensa fra le parti la restante metà.
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi, così deciso il 27 novembre 2024
Il Giudice
Dott. E.Giuppi