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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in Parte_2 C.F._2
proprio e quale procuratore di nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3 C.F._4
);
[...]
tutti eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Catania Persona_1
deceduto ad Acireale il 15/8/2018, rappresentati e difesi, il primo da se stesso e gli altri dall'avv. ; Parte_1
APPELLANTE
pagina 1 di 3 CONTRO
C.F. ), in persona del Sindaco in carica;
Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22 novembre 2010 chiedeva Persona_1
alla Corte d'appello di Catania di determinare l'indennità di espropriazione del terreno sito in territorio di contrada Corderia, catastato al foglio 67, particelle 1568, 1711, 1087, CP_2
1083, 1082, 1708, 1710, 1982, 1984, oggetto del decreto del del 26 giugno Controparte_2
2007 n. 32947, notificato il 6.10.2007 (estensione complessiva del terreno 8786 mq.), in misura non inferiore ad € 950.000,00, nonché di determinare la indennità di occupazione spettante all'espropriato dal 28 giugno 2002 al 26 giugno 2007.
Con sentenza n.1498/2016 pubblicata il 17/10/2016 la Corte d'appello di Catania ha determinato in €. 475.000,00, oltre agli interessi, l'indennità dovuta per l'espropriazione ed in
€. 60.178,82, oltre agli interessi, l'indennità dovuta per l'occupazione.
Avverso la sentenza il ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette Controparte_2
motivi.
Con ordinanza n. 32069/2023 del 20/11/2023 la Corte di cassazione ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, i motivi primo, terzo, quarto e sesto, dichiarando assorbiti i motivi quinto e settimo, ed ha dunque cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio è stato riassunto dagli eredi di , e dunque da , Persona_1 Pt_1
, e , ai sensi dell'art. 392 c.p.c. Pt_2 CP_1 Parte_3
Il on si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 nessuna delle parti è comparsa, ed il procedimento è stato rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del giorno 15 gennaio 2025, dandone comunicazione a mezzo pec ai difensori delle parti.
Alla detta udienza, le parti non sono comparse e la causa è stata posta in decisione. pagina 2 di 3 Va anzitutto dichiarata la contumacia del siccome non costituitosi in Controparte_2
giudizio nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Tanto premesso, l'art. 309 c.p.c. dispone che “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”.
Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133 (in vigore dal 25 giugno 2008), prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sussistendone i presupposti, deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio, giusta il disposto dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Le spese processuali vanno compensate fra le parti, relativamente ai precedenti gradi di giudizio, e dichiarate irripetibili in ordine al presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo in sede di rinvio sulla domanda proposta da
, , e , ogni contraria istanza ed Pt_1 Pt_2 CP_1 Parte_3
eccezione disattese, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Compensa fra le parti le spese dei precedenti gradi e dichiara irripetibili nei confronti del le spese del presente giudizio di rinvio. Controparte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 15 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(firma digitale) (firma digitale)
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