Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7116/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 851/2021 emesso in data 20/05/2021
tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Elisa Cavone e Cristiano Penno;
- opponente -
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Elio CP_1 Vulpis;
- opposto -
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe deve essere ritenuto infondato in virtù delle motivazioni di seguito esposte. Nel ricorso monitorio l'odierna opposta si è doluta della riduzione della retribuzione mensile attuata da controparte (che avrebbe, appunto, corrisposto una retribuzione mensile di € 2.000,00 a fronte degli € 3.500,00 pattuiti in sede di assunzione) in relazione al frangente compreso tra il mese di agosto 2020 ed il mese di marzo 2021 (ivi compresa la tredicesima del 2020) e quindi ha chiesto (ed ottenuto) ingiunzione di pagamento per complessivi Euro 13.500,00. A fronte della notifica del decreto monitorio la società opponente ha dedotto che il contratto di assunzione stipulato con la ricorrente, nel prevedere una retribuzione mensile di Euro 3.500,00, aveva stabilito in concreto l'attribuzione di un superminimo di Euro € 1.968,45 (e cioè Euro 3500 stabiliti da contratto – Euro 1.511,02 quale paga base in conformità ai minimi tabellari stabiliti per il livello V di inquadramento dal c.c.n.l. di categoria applicato) e che, con accordo del 31.07.2020, le parti avevano pattuito, a far data dall'1.08.2020, per un verso l'attribuzione dell'inquadramento superiore (IV livello)
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“ricevuta” indica sicuramente la materiale consegna del documento alla IG.ra , il termine “accettazione” non CP_1 può che indicare l'approvazione, da parte della IG.ra
, dei termini previsti nel precitato all. 5. CP_1 In ragione di questo deve ritenersi che la modifica del trattamento retributivo dell'opposta sia stato oggetto di pattuizione tra le parti. Ciò posto, va osservato che l'art. 2103, comma 6, c.c. stabilisce testualmente che: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni
2 di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”. A fronte di tanto l'ultimo comma dell'art. 2103 c.c. statuisce la nullità di ogni patto contrario. Dalla lettura della disposizione appena citata la giurisprudenza costante di legittimità ha tratto il principio dell'irriducibilità della retribuzione il quale implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso, pattuito anche in sede di contratto individuale, venga ridotto e salve le eccezioni riguardanti componenti della retribuzione erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa (si veda Cass. civ. 4055/2008, Cass. civ. 19092/2017, Cass. civ. 23205/2023). Va evidenziato in proposito che il principio dell'irriducibilità vale per tutte le tipologie di retribuzione ad eccezione, solo, di quelle erogate per peculiari modalità della prestazione in cui, ovviamente, non rientra il superminimo (oggetto della presente causa). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche osservato che la disciplina di cui all'art. 2103 c.c. (come modificato dall'art. 3 D.Lgs. n. 81/2015) ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione (anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento) e ha specificato che le modifiche peggiorative della retribuzione sono esenti dalla comminatoria di nullità solo nel caso in cui siano concordate e formalizzate nelle sedi protette di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c. (si veda Cass. civ. 26320/2024 in motivazione). Orbene, vale anche la pena osservare che l'art. 2103, comma 6, c.c. in questione non richiama integralmente l'art. 2113 c.c. ma ammette esclusivamente la possibilità di modificare legittimamente le mansioni, l'inquadramento e la retribuzione nelle specifiche sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, c.c. o innanzi alle commissioni di certificazione. Con ciò non vi è l'estensione alle presenti ipotesi della necessità di impugnare tale accordo, anche stragiudizialmente, nel termine decadenziale semestrale (appunto stabilito dai commi 1-3 del richiamato art. 2113 c.c.). Peraltro, gli accordi indicati dall'art. 2103, comma 6, c.c. ora in argomento non possono neanche essere qualificati come rinunce o transazioni (e, in quanto tali, direttamente assoggettabili all'intera disciplina di cui all'art. 2113 c.c.). In proposito è, difatti, sufficiente osservare che le rinunce e le transazioni postulano la preesistenza dei diritti su cui intervengono (si vedano Cass. civ.
3 23087/2015 nonché Cass. civ. 14510/2019) laddove gli accordi disciplinati dall'art. 2103, comma 6, c.c.
“guardano al futuro” in quanto sono volti a regolare il successivo svolgimento del rapporto (e quindi concernono diritti futuri). Compiuta questa premessa, ai presenti fini non è quindi rilevante se vi sia stata o meno l'impugnativa, da parte del dipendente, dell'accordo modificativo della retribuzione nel suddetto termine decadenziale semestrale. Ciò che rileva, ai fini della validità dell'accordo, è invece che lo stesso sia intervenuto nelle sedi protette indicate dall'art. 2113 c.c., penultimo comma, (vale a dire: innanzi al giudice, innanzi alle commissioni istituite presso gli Controparte_2 in sede sindacale, presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative o innanzi ai collegi di conciliazione e arbitrato irrituale)
o innanzi alle commissioni di certificazione. Nella presente fattispecie l'accordo di cui all'all. 5 del fascicolo dell'opponente non risulta concluso in alcuna delle suddette sedi (per l'importanza assolutamente dirimente della conclusione dell'accordo nelle specifiche sedi protette si veda quanto condivisibilmente illustrato da Cass. civ. 10065/2024) sicché il patto in esame va reputato nullo e l'opposta va giudicata legittimata all'ottenimento delle poste raffigurate all'interno del provvedimento monitorio impugnato. Le suddette motivazioni sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata tra le parti. In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese giudiziali – liquidate per la sola fase di opposizione sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014
– seguono integralmente la soccombenza con distrazione in favore del difensore di parte opposta in quanto anticipatario.
La domanda volta alla condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. come avanzata dalla parte opposta non può essere accolta non risultando provata la colpa grave della controparte nella proposizione della causa anche in ragione dell'insussistenza di precedenti giurisprudenziali specifici in tema di estensione o meno del termine decadenziale suddetto agli accordi di cui all'art. 2103, comma 6, c.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
4 - rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato;
- rigetta tutte le restanti domande avanzate;
− condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta che liquida - in relazione alla sola fase di opposizione - in Euro 5.388,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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