Articolo 49 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 48Articolo 50
Versione
15 maggio 1971
Art. 49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti di istruzione tecnica e professionale e istituti e scuole di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971