TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.1576 /2025
Il giorno 07/10/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PRICOCO MICHELE, il quale impugna e contesta il dedotto avversario , riportandosi alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti, che qui si intendono riportate e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. PISANU RITA ASSUNTA CP_1
si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1576/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Pricoco (C.F.: ( ), giusta procura in atti. CodiceFiscale_2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Pisanu (C.F.
), in forza di procura generale alle liti in data 22.03.2024, a C.F._3
rogito del notaio in Fiumicino, depositata in atti Persona_1
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento 094 2024 90168702 00/000, emessa dall' in data 25/02/2025, limitatamente alla cartella n. CP_3
09420100017813808000 e alla cartella n. 09420110009746744000, con cui l' chiedeva il pagamento di € € 5.805,01, per omesso versamento dei CP_4
contributi previdenziali, per l'anno 2015, gestione artigiani. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione e delle susseguenti cartelle, per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' l'Ente CP_1
sostenendo l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle indicati nel ricorso. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506). Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente alle cartelle di pagamento, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto le cartelle di pagamento, oggetto di opposizione non risultano regolarmente notificate, nei termini prescrizionali, né l ha CP_1
dato prova di atti interruttivi..
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto..
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1756/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e dichiara illegittima l'intimazione n. 094 2024 90168702
00/000 e, conseguentemente , annulla le cartelle di pagamento nn.
09420100017813808000 e 09420110009746744000 ;
Condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese che liquida in € 1305,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie.
Palmi 7 ottobre 2025
Il GOP
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.1576 /2025
Il giorno 07/10/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PRICOCO MICHELE, il quale impugna e contesta il dedotto avversario , riportandosi alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti, che qui si intendono riportate e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l' l'avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. PISANU RITA ASSUNTA CP_1
si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 7 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1576/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Pricoco (C.F.: ( ), giusta procura in atti. CodiceFiscale_2
ricorrente
E
in persona del suo Controparte_2
presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Pisanu (C.F.
), in forza di procura generale alle liti in data 22.03.2024, a C.F._3
rogito del notaio in Fiumicino, depositata in atti Persona_1
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento 094 2024 90168702 00/000, emessa dall' in data 25/02/2025, limitatamente alla cartella n. CP_3
09420100017813808000 e alla cartella n. 09420110009746744000, con cui l' chiedeva il pagamento di € € 5.805,01, per omesso versamento dei CP_4
contributi previdenziali, per l'anno 2015, gestione artigiani. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione e delle susseguenti cartelle, per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' l'Ente CP_1
sostenendo l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle indicati nel ricorso. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506). Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente alle cartelle di pagamento, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto le cartelle di pagamento, oggetto di opposizione non risultano regolarmente notificate, nei termini prescrizionali, né l ha CP_1
dato prova di atti interruttivi..
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto..
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1756/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e dichiara illegittima l'intimazione n. 094 2024 90168702
00/000 e, conseguentemente , annulla le cartelle di pagamento nn.
09420100017813808000 e 09420110009746744000 ;
Condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese che liquida in € 1305,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie.
Palmi 7 ottobre 2025
Il GOP