Sentenza 29 marzo 2001
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- 1. Cassazione: sinistro stradale, infortunio e conseguente inabilità temporanea di un lavoratore dipendenteAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 febbraio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4615 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1 NOME DE COOPOLD ITALIANO 0 4 6 1 SSAZION LA CORTE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Poudenna athe spere. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Polcomben www. Presidente R.G.N. 2559/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 3873 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 1546 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.25/01/01 - Consigliere - Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta COLE NUORE SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L3000 il 29 MAR 2001. ZE BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato му PANARITI BENITO P. 1 che lo difende unitamente all'avvocato FRANCHI MARIANO, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
ZZ EN;
intimato avverso la sentenza n. 126/98 del Tribunale di FERMO, depositata il 18/03/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 146 udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Umberto -1- GOLDONI;
udito il F.M. in persona del So Generale Dott. Raffaele PALMIERI 1'inammissibilità del ricorso. -2- stituto Procuratore ہو che ha concluso per Svolgimento del processo Con sentenza n. 112 del 26.6.1996 il ET di Fermo, pronunciando sulla domanda proposta da BR DO nei confronti di NI ZI, quale amministratore del Condominio DO, in opposizione al decreto ingiuntivo n.262 emesso in data 16.12.1995, dichiarava l'insussistenza del diritto del convenuto ad ottenere il pagamento della somma richiesta per spese condominiali, motivando nel senso che la relativa richiesta era stata formulata sulla base di tabelle millesimali di cui erano state fondatamente contestate validità ed esattezza. Con la stessa pronuncia il ET compensava tra le parti le spese di lite sul rilievo che la mancata definizione dei millesimi, e quindi l'insorgere della ہر controversia, era addebitabile al comportamento omissivo dei condomini. Avverso la predetta pronuncia proponeva appello il DO lamentando in avun primo luogo che il ET a compensato tra le parti le spese di lite, atteso che erroneamente il VI aveva fatto ricorso al procedimento monitorio previsto all'art.66 disp. att. cpc cosicchè non erano ravvisabili i giusti motivi previsti dall'art. 92 cpc. L'appellante si doleva altresì del fatto che il ET non avesse disposto la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto. L'appellato si costituiva sostenendo l'esattezza della motivazione della pronuncia impugnata in punto di regolamentazione delle spese di lite. L'adito Tribunale di Fermo, con sentenza 9/18.3.1998, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e lo revocava;
compensava per metà le spese del grado ponendo il restante 50% a carico del DO. Si osservava che il gravame si incentrava sulla esattezza della statuizione del primo giudice in punto spese di lite e che a norma dell'art.92 cpc è consentita la compensazione di dette spese con il limite che la parte risultata globalmente vincitrice non può subire condanna a rifonderle all'altra parte. Il primo giudice aveva fatto buon governo del suo discrezionale potere al riguardo in ragione di una spiccata litigiosità tra i condomini che aveva dato luogo alla controversia. Quanto alle spese del grado, la complessiva doglianza svolta dal DO giustificava la statuizione adottata. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso basato su di un solo motivo il DO;
la controparte non espletava attività difensiva. Motivi della decisione му Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.633, 653, 92 cpc), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, nn.3 e 5 cpc). Secondo la tesi del DO infatti, il Tribunale di Fermo avrebbe erroneamente ritenuto che il suo appello vertesse esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite quale effettuata dal ET. Tale rilievo, accompagnato dalla considerazione secondo cui in realtà l'appello era volto anche ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto previa declaratoria di nullità dello stesso, omessa dal primo giudice, avrebbe comportato una regolamentazione delle spese del giudizio di appello illegittima e comunque fondata su presupposti erronei e viziata pertanto di motivazione contraddittoria. Il ricorso non è fondato, a parte alcune imprecise espressioni rinvenibili passim nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esattamente individuato il contenuto dell'appello del DO, segnatamente allorchè ha testualmente 2 evidenziato che il gravame è stato motivato anche dal fatto che il ET ha omesso di dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo opposto...". Conseguentemente, valutata la portata complessiva del gravame, lo stesso Tribunale, con motivazione basata sulla esatta portata dell'art. 92 cpc, ha ritenuto infondato il motivo afferente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, essendosi spesa nella specie la discrezionalità del giudice al riguardo con adeguato riferimento a fattori riscontrati significativi, ed ha invece accolto la doglianza afferente alla mancata declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto. Conseguentemente ha compensato per metà le spese del grado, ponendo a carico dell'appellante la restante metà, proprio in ragione del parziale accoglimento dell'appello. Trattasi di motivazione basata su considerazioni obiettive e pertanto immune da vizi. Non si ravvisa pertanto né violazione di legge né vizio di motivazione;
conseguentemente il ricorso deve essere rigettato, non v'ha luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
hoooo La Corte rigetta il ricorso. 290000 Così deciso in Roma, il 25.1.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 23.06-11 1.1 86.63 IL CANCELLIERE C1 Art. B..... Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITAT Roma 29,