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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. N.230/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in appello fra
(A.G.E.R.), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. Parte_1 da avv. Attilio Cavallo Appellante
contro
Appellato Controparte_1
, anche quale mandatario della , in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e CP_2 CP_3 dif. da avv. Certomà, Brancaccio e Andriulli Appellati
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 agosto 2020 l' Parte_1
(A.G.E.R.), in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in
[...] data 18 dicembre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto, all'esito di ricorso avanzato da con cui il predetto proponeva opposizione all'atto di pignoramento di crediti Controparte_1 verso terzi notificatogli da in data 18 settembre Controparte_4
2017 ed alla ivi richiamata intimazione di pagamento n° 106-2017- 90042229-15-000, notificata in data 3 agosto 2017, relativa e conseguente alle cartelle di pagamento ed all'avviso di addebito ivi specificamente indicati, assertivamente notificati dal 2002 sino al 2011, tutti relativi a pretesi crediti contributivi azionati per conto dell' di Taranto tutti analiticamente indicati e cui ci si CP_2 riporta, e che verranno di seguito analiticamente indicati, così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, rigettata ogni altra domanda, dichiara dovute le somme richieste con la intimazione di pagamento, oggetto dell'opposizione, afferenti ai crediti reclamati per conto della di TARANTO, limitatamente ai crediti portati dalle seguenti Parte_2 cartelle di pagamento (in riferimento alle quali sussiste il diritto di procedere esecutivamente di parte convenuta):
106-2001-00526339-32-000
1 106-2003-00028823-32-000
106-2004-00148742-57-000;
2. dichiara compensate le spese del giudizio”.
Si sono costituiti e Non si costituiva . CP_2 CP_3 Controparte_1
La causa, all'udienza del 14 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello è infondato.
L'appellante propone appello parziale avverso la sentenza di prime cure, instando acchè la stessa venga riformata nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento, a fianco di ciascuna delle quali risulta, giusta documentazione prodotta in primo grado da la data di notifica: CP_5
1) 106 2008 0006299 22 000 manca la notifica, riferendosi ad altra cartella
2) 106 2008 00068742 62 000 notificata in data 29.1.2009
3) 106 2009 000 36537 10 000 notificata in data 15.5.2009
4) 106 2010 00070659 85 000 notificata in data 11.6.2010 richiesti, da ultimo, con l'intimazione di pagamento n. 106 2017 900 4222915 000.
Ebbene, esaminando la citata intimazione di pagamento in data 21.12.2016 dagli elenchi allegati non è dato rinvenire alcuna delle cartelle esattoriali portate dalla intimazione stessa, intimazioni di pagamento riferite a titoli diversi, non coincidenza di date rispetto a quelle indicate da CP_5
In sostanza, è verificata anche in questa sede, a seguito di accurata disamina della documentazione prodotta, quanto rilevato dal Giudice di prime cure, e cioè:
“dopo le rispettive notifiche delle cartelle (da gennaio 2008 a luglio 2010), risulta decorso un periodo ultraquinquennale fino alla notifica del primo idoneo ulteriore atto interruttivo, consistente nella intimazione, oggetto del presente giudizio, notificata il 3 agosto 2017; infatti, tutte le altre intimazioni inviate dal 2012 al 2016, sì come elencate nel prospetto richiamato e sì come prodotte in copia, appaiono non idonee ai fini in esame in questa sede, in quanto si riferiscono a titoli diversi (essendo ivi richiamate cartelle aventi un altro numero identificativo), ovvero a precedenti intimazioni non allegate, ovvero ancora a titoli non specificati, come peraltro distintamente rilevato da parte ricorrente nelle note autorizzate. Per quanto poi concerne, infine, l'avviso di addebito n° 406-2011- 20003803- 48-000, anche a voler ritenere che sia stato effettivamente notificato in data 7 ottobre 2011 (pur in mancanza di alcuna dimostrazione da parte dell ), CP_2 comunque nessun ulteriore atto interruttivo risulta essere stato dimostrato (anzi, nemmeno allegato) dalle parti convenute, essendo all'evidenza tardiva la notifica della intimazione, oggetto del presente giudizio, notificata il 3 agosto 2017”.
Ciò comporta la conferma della sentenza di primo grado, e rigetto dell'appello.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del . CP_1
2 Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese nei confronti dell' , attesa la CP_2 identità della posizione processuale on l'appellante.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese nei confronti del . CP_1
Spese compensate nei confronti dell' CP_2
Taranto, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in appello fra
(A.G.E.R.), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. Parte_1 da avv. Attilio Cavallo Appellante
contro
Appellato Controparte_1
, anche quale mandatario della , in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e CP_2 CP_3 dif. da avv. Certomà, Brancaccio e Andriulli Appellati
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 agosto 2020 l' Parte_1
(A.G.E.R.), in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in
[...] data 18 dicembre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto, all'esito di ricorso avanzato da con cui il predetto proponeva opposizione all'atto di pignoramento di crediti Controparte_1 verso terzi notificatogli da in data 18 settembre Controparte_4
2017 ed alla ivi richiamata intimazione di pagamento n° 106-2017- 90042229-15-000, notificata in data 3 agosto 2017, relativa e conseguente alle cartelle di pagamento ed all'avviso di addebito ivi specificamente indicati, assertivamente notificati dal 2002 sino al 2011, tutti relativi a pretesi crediti contributivi azionati per conto dell' di Taranto tutti analiticamente indicati e cui ci si CP_2 riporta, e che verranno di seguito analiticamente indicati, così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, rigettata ogni altra domanda, dichiara dovute le somme richieste con la intimazione di pagamento, oggetto dell'opposizione, afferenti ai crediti reclamati per conto della di TARANTO, limitatamente ai crediti portati dalle seguenti Parte_2 cartelle di pagamento (in riferimento alle quali sussiste il diritto di procedere esecutivamente di parte convenuta):
106-2001-00526339-32-000
1 106-2003-00028823-32-000
106-2004-00148742-57-000;
2. dichiara compensate le spese del giudizio”.
Si sono costituiti e Non si costituiva . CP_2 CP_3 Controparte_1
La causa, all'udienza del 14 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello è infondato.
L'appellante propone appello parziale avverso la sentenza di prime cure, instando acchè la stessa venga riformata nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento, a fianco di ciascuna delle quali risulta, giusta documentazione prodotta in primo grado da la data di notifica: CP_5
1) 106 2008 0006299 22 000 manca la notifica, riferendosi ad altra cartella
2) 106 2008 00068742 62 000 notificata in data 29.1.2009
3) 106 2009 000 36537 10 000 notificata in data 15.5.2009
4) 106 2010 00070659 85 000 notificata in data 11.6.2010 richiesti, da ultimo, con l'intimazione di pagamento n. 106 2017 900 4222915 000.
Ebbene, esaminando la citata intimazione di pagamento in data 21.12.2016 dagli elenchi allegati non è dato rinvenire alcuna delle cartelle esattoriali portate dalla intimazione stessa, intimazioni di pagamento riferite a titoli diversi, non coincidenza di date rispetto a quelle indicate da CP_5
In sostanza, è verificata anche in questa sede, a seguito di accurata disamina della documentazione prodotta, quanto rilevato dal Giudice di prime cure, e cioè:
“dopo le rispettive notifiche delle cartelle (da gennaio 2008 a luglio 2010), risulta decorso un periodo ultraquinquennale fino alla notifica del primo idoneo ulteriore atto interruttivo, consistente nella intimazione, oggetto del presente giudizio, notificata il 3 agosto 2017; infatti, tutte le altre intimazioni inviate dal 2012 al 2016, sì come elencate nel prospetto richiamato e sì come prodotte in copia, appaiono non idonee ai fini in esame in questa sede, in quanto si riferiscono a titoli diversi (essendo ivi richiamate cartelle aventi un altro numero identificativo), ovvero a precedenti intimazioni non allegate, ovvero ancora a titoli non specificati, come peraltro distintamente rilevato da parte ricorrente nelle note autorizzate. Per quanto poi concerne, infine, l'avviso di addebito n° 406-2011- 20003803- 48-000, anche a voler ritenere che sia stato effettivamente notificato in data 7 ottobre 2011 (pur in mancanza di alcuna dimostrazione da parte dell ), CP_2 comunque nessun ulteriore atto interruttivo risulta essere stato dimostrato (anzi, nemmeno allegato) dalle parti convenute, essendo all'evidenza tardiva la notifica della intimazione, oggetto del presente giudizio, notificata il 3 agosto 2017”.
Ciò comporta la conferma della sentenza di primo grado, e rigetto dell'appello.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del . CP_1
2 Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese nei confronti dell' , attesa la CP_2 identità della posizione processuale on l'appellante.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese nei confronti del . CP_1
Spese compensate nei confronti dell' CP_2
Taranto, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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