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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.02.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3860 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Cinzia Della Volpe ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dip. dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafata ricorrente ha proposto ricorso il 27.05.2024 al fine di ottenere dall'
[...]
convenuto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, stante CP_2
l'accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 28.12.202.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata (come da comunicazione di liquidazione del
02.07.2024; v. all. fascic. chiedendo pertanto che il Tribunale dichiari la cessazione CP_1
della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 15.01.2025 il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano compensate per metà, in considerazione del fatto che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data immediatamente successiva al deposito del ricorso giudiziale – deposito avvenuto pochi giorni dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla comunicazione (avvenuta il
18.01.2024) del modello AP70 – e tenuto conto dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità.
CP_ In conformità al principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 450,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 22.02.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino