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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15239/2025 promossa da: C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA ANGELO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAPPOLLA FRANCESCA ( PIAZZA TRENTO E TRIESTE 13 20900 C.F._2
MONZA, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E TRIESTE 13 20900 MONZA presso il difensore avv. D'ANDREA ANGELO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAROCCI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 20121 MILANO presso il difensore avv. BAROCCI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
CONCLUSIONI 1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la mancata indicazione del moltiplicatore 360/365, e quindi l'indeterminatezza della clausola relativa all'interesse corrispettivo del mutuo de quo.
2. Per l'effetto, dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse indicato e, quindi, la nullità parziale del contratto di mutuo del 26.03.2002, ed in particolare della clausola n.4 indicante l'interesse corrispettivo. Rideterminare, quindi, ai sensi dell'art 117 TUB, gli interessi pagati dall'istante tra il 2002 ed il 30.11.2023 che, ad oggi, si quantificano in un rimborso pari ad € 51.996,63 Condannare, quindi, l'Istituto di Credito convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di 51.996,63, oltre interessi ex art 1284 cc dalla domanda al saldo. In subordine, nella non creduta ipotesi che il Giudice non ritenga valida la domanda precedente, 3. Accertare e dichiarare la sussistenza di una manipolazione del tasso di influenza Euribor tra il Settembre 2005 ed il maggio 2008, generato da una intesa illegittima così come accertato dalla Commissione Antitrust Europea in data 04.12.2013. 4. Per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo del 18.12.2006, ed in particolare della clausola n.4 laddove si fa riferimento al parametro Euribor non utilizzabile. Rideterminare, quindi, ai sensi dell'art 117 TUB, gli interessi pagati dall'istante tra il settembre 2005 ed il 31 maggio 2008 che, ad oggi, si quantificano in un rimborso pari ad € 14.865,62 Condannare, quindi, l'Istituto di Credito convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di
€ 14.865,62 5. Il tutto con condanna alle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 1 di 5 Per Controparte_1
Si chiede che il Tribunale Ill.mo - emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare: - Accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, l'intervenuta prescrizione delle domande proposte da parte attrice
contro
Nel merito: - respinga nel miglior modo, per i motivi Controparte_1 dedotti in atti, le domande tutte proposte da parte attrice contro assolvendola Controparte_1 da ogni avversaria pretesa;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio lamentando la nullità di alcune Parte_1 Controparte_1 clausole di cui al contratto di mutuo stipulato del 26.3.2002.
Si lamenta anzitutto la nullità del tasso d'interesse convenuto, perché non ricorre l'indicazione se il riferimento sia all'Euribor 360 o 365; in diritto si invoca Cass. n. 20801/2024, la quale ha stabilito che se il contratto di mutuo non indica anche il divisore (ossia 360 o 365) con il quale deve identificarsi il tasso Euribor scelto, il mutuo è nullo poiché la scelta dell'una o dell'altra modalità di calcolo è suscettibile di portare a risultati diversi per il cliente, rimessi sostanzialmente all'arbitrio della banca. La tesi non merita adesione. L'orientamento di legittimità, allo stato, sembra effettivamente essere quello supra indicato (cfr. anche Cass. n. 711/2025). Si osserva tuttavia quanto segue. Fino al 2019 il tasso euribor veniva pubblicato rapportandolo a due possibili divisori, ossia 360 e 365. Di seguito, quest'ultimo non ha più formato oggetto di autonoma divulgazione. Ciò comporta che, al di là di un'eventuale “primazia” di uno dei due tassi, dal punto di vista dell'autonomia contrattuale le parti potevano scegliere tra l'uno e l'altro tasso: scelta possibile, con sicurezza, almeno fino al 2019 (e il contratto in esame è anteriore a tale data). Ora, non si tratta di andare a verificare se, dal punto di vista normativo, vi siano delle norme che sanciscono quale sia il tasso “ufficiale” (se 360 o 365) operante nel silenzio della legge;
a fronte della possibilità di scelta viene in rilievo l'autonomia contrattuale delle parti e quindi la loro possibilità di scegliere tra più tassi esistenti, “ufficiali” o meno. In quest'ultima logica, ad avere rilievo potrebbero essere solo o una norma di diritto privato di natura inderogabile (le parti possono rinviare solo all'Euribor 360; oppure 365), che pacificamente non esiste, ovvero una norma derogabile e di tipo suppletivo (se le parti operano un rinvio al tasso Euribor, lo stesso s'intende al tasso con divisore 360, salvo diversa volontà delle parti): ma anche questa norma, che consentirebbe di dare univocità al contratto, non esiste. Tuttavia, nel difetto di simili norme, argomentare tout court della nullità del contratto appare rimedio, più che eccessivo, semplicemente errato. La Cassazione paventa il rischio dell'arbitrio dell'istituto di credito, sul presupposto che nel silenzio in punto di denominatore, la banca potrebbe scegliere quello voluto (e, ovviamente, più favorevole), ma non si comprende perché nei confronti del contratto in questione non si possa parlare, puramente e pagina 2 di 5 semplicemente, di una questione interpretativa (salvo si voglia porre una questione di trasparenza, sulla quale infra): questione interpretativa che, del resto, si ammette perfino nel caso di disciplina di tutela dei consumatori (cfr. art. 35 c. 2 c. cons.), dove pure la tutela è superiore a quella di ogni altra controparte (e che pertanto, di riflesso, costituisce un estremo sistematico dal quale muovere o al quale rapportare eventuali soluzioni elaborate in altri contesti normativi). Ora, anche un contratto bancario può necessitare di interpretazione, tanto più se nel caso di specie è univoco il rimando al tasso Euribor. Pensare diversamente sarebbe ingenuo (si pensi che anche una formula matematica, in quanto espressa in linguaggio formale, richiede attività interpretativa sia per la sua costruzione che per la sua applicazione: a meno di non voler credere che il teorema del sillogismo interpretativo quale regola che dimostrerebbe l'inutilità dell'interpretazione si sia solo spostata dal diritto ad altri linguaggi). A loro volta, le norme sull'interpretazione, specie quelle c.d. di interpretazione oggettiva (artt. 1367-1371 c.c.) sottintendono la possibilità di una clausola ambigua, ossia di una clausola che si possa interpretare in almeno due sensi differenti. Ora, se quest'ultima circostanza comportasse ex se la nullità della clausola per indeterminatezza, l'insieme delle suddette norme di interpretazione avrebbe ben poco senso. Si pensi solo all'art. 1368 c.c., che appare riferito proprio alle clausole “ambigue”: concetto avente ben poco senso in base all'ottica della Cassazione: che di fronte a una clausola ambigua la dichiarerebbe nulla in base alla logica suddetta. L'art. 1367 c.c. addirittura postula la possibilità che di due (o più) interpretazioni, l'una determini la nullità della clausola, sancendo che se risulta possibile un'interpretazione che assegni un valido senso alla clausola, la stessa debba essere preferita alla prima. Seguendo la logica della Cassazione, si dovrebbe invece dire che essendo possibili due interpretazioni (a prescindere dalla loro validità), la clausola è indeterminata quindi nulla. Tuttavia l'art. 1367 c.c. nega questo esito addirittura nel caso in cui una interpretazione sia nulla. Come si possa allora sostenere che a fronte di due interpretazioni possibili ed entrambe valide la clausola sia nulla, appare conclusione sistematicamente non ineccepibile. Quindi essenziale e sufficiente affinché si possa evitare di parlare di indeterminatezza della clausola è che si possa per contro ritenere che la clausola sia semplicemente “interpretabile”. Ciò accade quando appare evidente il senso della clausola (nel caso di specie, un criterio di indicizzazione) e quando, nel caso di specie, si possa evitare che sia applicato in modo discrezionale (ossia insindacabile) da una parte, in ragione di un'ambiguità tale da lasciare spazio a due interpretazioni, che nel caso di specie emergono chiaramente dal contesto (la clausola può operare solo con denominatore 360 0 365). Nel caso di specie, l'ordinamento depone per la tutela del contraente che, legislativamente, è considerato il più debole (e deve ritenersi sempre tale l'utente del sistema bancario, stante il chiaro carattere di protezione del d. lgs. n. 385/1993). Se quindi non si può applicare nel caso di specie l'art. 1370 c.c., posto che l'atto di mutuo è stato posto in essere per atto pubblico, si applica quantomeno l'art. 1369 c.c.: avendo riguardo alla natura del contratto, i.e. bancaria, l'esigenza di trasparenza posta a carico della banca (art. 117 d. lgs. n. 385/1995) non può non riverberarsi a danno della stessa. Consegue l'applicazione del divisore più favorevole al cliente, i.e. 365. Ciò anche in ragione dell'art. 5, seconda proposizione, della direttiva 93/13 (che previene la declaratoria di pagina 3 di 5 abusività di una clausola nel caso di mera ambiguità della stessa) come pure dell'art. 35 c. 2 c. cons. In ogni caso: se pure si volesse sostenere che un l'interpretazione non coincide con la trasparenza, il punto sarebbe irrilevante. È vero che la clausola trasparente è quella che, di massima, non richiede soverchia attività interpretativa, posto che quest'ultima richiede spesso dei tecnicismi propri degli esperti del settore, e che già solo per tale motivo precludono possa parlarsi di trasparenza. Tuttavia, il punto è che la trasparenza in sé, se violata, non determina ex se nullità della clausola. Potrà per es. giustificare un obbligo risarcitorio, ma in difetto di una specifica previsione normativa (art. 1418 c. III c.c.) non può valere a rendere nulla una clausola determinata o comunque determinabile, se pure in via interpretativa.
Parte attrice evidenzia in subordine, per contestare la validità del mutuo, che è stato accertato come il tasso Euribor abbia formato oggetto tra il 2005 e il 2008 di manipolazioni da parte di alcune banche facenti parte del panel chiamato a determinarlo (si rammenta che il tasso euribor non costituisce la media di tassi effettivamente praticati, bensì la media dei tassi a cui in via ipotetica ciascuna banca del panel sarebbe disposta a concedere un prestito overnight a un'altra banca). Si invoca la categoria della nullità, quantomeno sopravvenuta. Non per ciò solo tuttavia il contratto, stipulato il 26.3.2002, può dirsi nullo. Anzitutto lo stesso nasce come contratto valido. Ipotizzare una nullità sopravvenuta (ma allora, se il contratto si protrae dopo il 2008, ad alterazione dell'Euribor cessata, ricorre una successiva validazione? Insomma: una nullità “intermittente”, per vero poco plausibile) pone anzitutto il problema derivante dal fatto che la nullità è vizio genetico. In secondo luogo, all'origine il contratto (giuste le precisazioni supra svolte in tema di interpretazione della clausola) era valido, contenendo delle clausole determinate ex art. 1346 c.c. Nei limiti in cui gli era possibile, il mutuante ha ottemperato quindi all'art. 117 d. lgs. n. 385/1993 laddove gli imponeva di rendere noti prezzi e altre condizioni del contratto. In terzo luogo, si consideri che se in ipotesi il mutuante riuscisse a fare in modo di determinare un tasso di riferimento diverso da quello naturale (per es. corrompendo i funzionari preposti alla relativa determinazione), pacificamente verrebbe in rilievo una condotta contraria alla buona fede in executivis, fonte di danno per inadempimento e verosimilmente di risoluzione, ma difficilmente si parlerebbe di nullità del contratto. Non si comprende allora come quest'ultima soluzione, più grave, possa essere adottata se l'alterazione sia dovuta a un terzo rispetto al mutuante. Il punto è che il rinvio all'Euribor non è in sé sbagliato, nel senso di illecito. Il tasso Euribor determinato tra il 2005 e il 2008 non era in sé illecito, né il rinvio allo stesso rende nullo il contratto. Illeciteità è qualifica di condotta: al più la condotta che ne ha alterato il corso del valore, se ciò è stato fonte di danno. Il punto tuttavia comporta la responsabilità degli autori dell'alterazione, ancorché difficoltosa possa esserne la ricostruzione in fatto: e ciò, oltre che per la difficoltà (vista la natura del procedimento di determinazione dell'Euribor (1)) di 1 Il tasso euribor, nonostante una diffusa vulgata, non è la media di un tasso effettivo, ossia effettivamente praticato, bensì il tasso medio del tasso al quale ciascuna banca facente parte del panel chiamato a pagina 4 di 5 individuare un tasso c.d. second best rispetto a quello Euribor “ufficiale”, anche per la difficoltà di dimostrare che l'alterazione si sia tradotta in un danno: i movimenti speculativi infatti sono stati sia al rialzo e al ribasso, e ciò potrebbe perfino essersi tradotto in un vantaggio per il mutuatario. In alternativa: la corretta esecuzione del contratto di mutuo è stata “alterata” ovvero resa impossibile da un terzo (i.e. i partecipanti all'intesa che ha alterato il leasing); ma anche in questo caso, il rimedio non è certo la nullità del contratto (al massimo, la sua impossibilità temporanea ed art. 1256 c. II c.c.: che peraltro è concetto diverso dalla nullità), bensì quello risarcitorio (per il rispetto che i consociati devono verso gli altrui diritti di credito e, a monte, per il vincolo contrattuale ancorché di terzi). Consegue il rigetto della domanda. Spese compensate per la relativa novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di e Parte_1
DICHIARA Compensate le spese del giudizio. Milano, 17 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
determinare l'euribor sarebbe stata disposta a praticare nel caso in cui avesse concesso un prestito overnight a un altro istituto di credito. Insomma: la media di tassi meramente virtuali. pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15239/2025 promossa da: C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA ANGELO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAPPOLLA FRANCESCA ( PIAZZA TRENTO E TRIESTE 13 20900 C.F._2
MONZA, elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E TRIESTE 13 20900 MONZA presso il difensore avv. D'ANDREA ANGELO ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAROCCI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 23/4 20121 MILANO presso il difensore avv. BAROCCI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
CONCLUSIONI 1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la mancata indicazione del moltiplicatore 360/365, e quindi l'indeterminatezza della clausola relativa all'interesse corrispettivo del mutuo de quo.
2. Per l'effetto, dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse indicato e, quindi, la nullità parziale del contratto di mutuo del 26.03.2002, ed in particolare della clausola n.4 indicante l'interesse corrispettivo. Rideterminare, quindi, ai sensi dell'art 117 TUB, gli interessi pagati dall'istante tra il 2002 ed il 30.11.2023 che, ad oggi, si quantificano in un rimborso pari ad € 51.996,63 Condannare, quindi, l'Istituto di Credito convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di 51.996,63, oltre interessi ex art 1284 cc dalla domanda al saldo. In subordine, nella non creduta ipotesi che il Giudice non ritenga valida la domanda precedente, 3. Accertare e dichiarare la sussistenza di una manipolazione del tasso di influenza Euribor tra il Settembre 2005 ed il maggio 2008, generato da una intesa illegittima così come accertato dalla Commissione Antitrust Europea in data 04.12.2013. 4. Per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo del 18.12.2006, ed in particolare della clausola n.4 laddove si fa riferimento al parametro Euribor non utilizzabile. Rideterminare, quindi, ai sensi dell'art 117 TUB, gli interessi pagati dall'istante tra il settembre 2005 ed il 31 maggio 2008 che, ad oggi, si quantificano in un rimborso pari ad € 14.865,62 Condannare, quindi, l'Istituto di Credito convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di
€ 14.865,62 5. Il tutto con condanna alle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 1 di 5 Per Controparte_1
Si chiede che il Tribunale Ill.mo - emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare: - Accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, l'intervenuta prescrizione delle domande proposte da parte attrice
contro
Nel merito: - respinga nel miglior modo, per i motivi Controparte_1 dedotti in atti, le domande tutte proposte da parte attrice contro assolvendola Controparte_1 da ogni avversaria pretesa;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio lamentando la nullità di alcune Parte_1 Controparte_1 clausole di cui al contratto di mutuo stipulato del 26.3.2002.
Si lamenta anzitutto la nullità del tasso d'interesse convenuto, perché non ricorre l'indicazione se il riferimento sia all'Euribor 360 o 365; in diritto si invoca Cass. n. 20801/2024, la quale ha stabilito che se il contratto di mutuo non indica anche il divisore (ossia 360 o 365) con il quale deve identificarsi il tasso Euribor scelto, il mutuo è nullo poiché la scelta dell'una o dell'altra modalità di calcolo è suscettibile di portare a risultati diversi per il cliente, rimessi sostanzialmente all'arbitrio della banca. La tesi non merita adesione. L'orientamento di legittimità, allo stato, sembra effettivamente essere quello supra indicato (cfr. anche Cass. n. 711/2025). Si osserva tuttavia quanto segue. Fino al 2019 il tasso euribor veniva pubblicato rapportandolo a due possibili divisori, ossia 360 e 365. Di seguito, quest'ultimo non ha più formato oggetto di autonoma divulgazione. Ciò comporta che, al di là di un'eventuale “primazia” di uno dei due tassi, dal punto di vista dell'autonomia contrattuale le parti potevano scegliere tra l'uno e l'altro tasso: scelta possibile, con sicurezza, almeno fino al 2019 (e il contratto in esame è anteriore a tale data). Ora, non si tratta di andare a verificare se, dal punto di vista normativo, vi siano delle norme che sanciscono quale sia il tasso “ufficiale” (se 360 o 365) operante nel silenzio della legge;
a fronte della possibilità di scelta viene in rilievo l'autonomia contrattuale delle parti e quindi la loro possibilità di scegliere tra più tassi esistenti, “ufficiali” o meno. In quest'ultima logica, ad avere rilievo potrebbero essere solo o una norma di diritto privato di natura inderogabile (le parti possono rinviare solo all'Euribor 360; oppure 365), che pacificamente non esiste, ovvero una norma derogabile e di tipo suppletivo (se le parti operano un rinvio al tasso Euribor, lo stesso s'intende al tasso con divisore 360, salvo diversa volontà delle parti): ma anche questa norma, che consentirebbe di dare univocità al contratto, non esiste. Tuttavia, nel difetto di simili norme, argomentare tout court della nullità del contratto appare rimedio, più che eccessivo, semplicemente errato. La Cassazione paventa il rischio dell'arbitrio dell'istituto di credito, sul presupposto che nel silenzio in punto di denominatore, la banca potrebbe scegliere quello voluto (e, ovviamente, più favorevole), ma non si comprende perché nei confronti del contratto in questione non si possa parlare, puramente e pagina 2 di 5 semplicemente, di una questione interpretativa (salvo si voglia porre una questione di trasparenza, sulla quale infra): questione interpretativa che, del resto, si ammette perfino nel caso di disciplina di tutela dei consumatori (cfr. art. 35 c. 2 c. cons.), dove pure la tutela è superiore a quella di ogni altra controparte (e che pertanto, di riflesso, costituisce un estremo sistematico dal quale muovere o al quale rapportare eventuali soluzioni elaborate in altri contesti normativi). Ora, anche un contratto bancario può necessitare di interpretazione, tanto più se nel caso di specie è univoco il rimando al tasso Euribor. Pensare diversamente sarebbe ingenuo (si pensi che anche una formula matematica, in quanto espressa in linguaggio formale, richiede attività interpretativa sia per la sua costruzione che per la sua applicazione: a meno di non voler credere che il teorema del sillogismo interpretativo quale regola che dimostrerebbe l'inutilità dell'interpretazione si sia solo spostata dal diritto ad altri linguaggi). A loro volta, le norme sull'interpretazione, specie quelle c.d. di interpretazione oggettiva (artt. 1367-1371 c.c.) sottintendono la possibilità di una clausola ambigua, ossia di una clausola che si possa interpretare in almeno due sensi differenti. Ora, se quest'ultima circostanza comportasse ex se la nullità della clausola per indeterminatezza, l'insieme delle suddette norme di interpretazione avrebbe ben poco senso. Si pensi solo all'art. 1368 c.c., che appare riferito proprio alle clausole “ambigue”: concetto avente ben poco senso in base all'ottica della Cassazione: che di fronte a una clausola ambigua la dichiarerebbe nulla in base alla logica suddetta. L'art. 1367 c.c. addirittura postula la possibilità che di due (o più) interpretazioni, l'una determini la nullità della clausola, sancendo che se risulta possibile un'interpretazione che assegni un valido senso alla clausola, la stessa debba essere preferita alla prima. Seguendo la logica della Cassazione, si dovrebbe invece dire che essendo possibili due interpretazioni (a prescindere dalla loro validità), la clausola è indeterminata quindi nulla. Tuttavia l'art. 1367 c.c. nega questo esito addirittura nel caso in cui una interpretazione sia nulla. Come si possa allora sostenere che a fronte di due interpretazioni possibili ed entrambe valide la clausola sia nulla, appare conclusione sistematicamente non ineccepibile. Quindi essenziale e sufficiente affinché si possa evitare di parlare di indeterminatezza della clausola è che si possa per contro ritenere che la clausola sia semplicemente “interpretabile”. Ciò accade quando appare evidente il senso della clausola (nel caso di specie, un criterio di indicizzazione) e quando, nel caso di specie, si possa evitare che sia applicato in modo discrezionale (ossia insindacabile) da una parte, in ragione di un'ambiguità tale da lasciare spazio a due interpretazioni, che nel caso di specie emergono chiaramente dal contesto (la clausola può operare solo con denominatore 360 0 365). Nel caso di specie, l'ordinamento depone per la tutela del contraente che, legislativamente, è considerato il più debole (e deve ritenersi sempre tale l'utente del sistema bancario, stante il chiaro carattere di protezione del d. lgs. n. 385/1993). Se quindi non si può applicare nel caso di specie l'art. 1370 c.c., posto che l'atto di mutuo è stato posto in essere per atto pubblico, si applica quantomeno l'art. 1369 c.c.: avendo riguardo alla natura del contratto, i.e. bancaria, l'esigenza di trasparenza posta a carico della banca (art. 117 d. lgs. n. 385/1995) non può non riverberarsi a danno della stessa. Consegue l'applicazione del divisore più favorevole al cliente, i.e. 365. Ciò anche in ragione dell'art. 5, seconda proposizione, della direttiva 93/13 (che previene la declaratoria di pagina 3 di 5 abusività di una clausola nel caso di mera ambiguità della stessa) come pure dell'art. 35 c. 2 c. cons. In ogni caso: se pure si volesse sostenere che un l'interpretazione non coincide con la trasparenza, il punto sarebbe irrilevante. È vero che la clausola trasparente è quella che, di massima, non richiede soverchia attività interpretativa, posto che quest'ultima richiede spesso dei tecnicismi propri degli esperti del settore, e che già solo per tale motivo precludono possa parlarsi di trasparenza. Tuttavia, il punto è che la trasparenza in sé, se violata, non determina ex se nullità della clausola. Potrà per es. giustificare un obbligo risarcitorio, ma in difetto di una specifica previsione normativa (art. 1418 c. III c.c.) non può valere a rendere nulla una clausola determinata o comunque determinabile, se pure in via interpretativa.
Parte attrice evidenzia in subordine, per contestare la validità del mutuo, che è stato accertato come il tasso Euribor abbia formato oggetto tra il 2005 e il 2008 di manipolazioni da parte di alcune banche facenti parte del panel chiamato a determinarlo (si rammenta che il tasso euribor non costituisce la media di tassi effettivamente praticati, bensì la media dei tassi a cui in via ipotetica ciascuna banca del panel sarebbe disposta a concedere un prestito overnight a un'altra banca). Si invoca la categoria della nullità, quantomeno sopravvenuta. Non per ciò solo tuttavia il contratto, stipulato il 26.3.2002, può dirsi nullo. Anzitutto lo stesso nasce come contratto valido. Ipotizzare una nullità sopravvenuta (ma allora, se il contratto si protrae dopo il 2008, ad alterazione dell'Euribor cessata, ricorre una successiva validazione? Insomma: una nullità “intermittente”, per vero poco plausibile) pone anzitutto il problema derivante dal fatto che la nullità è vizio genetico. In secondo luogo, all'origine il contratto (giuste le precisazioni supra svolte in tema di interpretazione della clausola) era valido, contenendo delle clausole determinate ex art. 1346 c.c. Nei limiti in cui gli era possibile, il mutuante ha ottemperato quindi all'art. 117 d. lgs. n. 385/1993 laddove gli imponeva di rendere noti prezzi e altre condizioni del contratto. In terzo luogo, si consideri che se in ipotesi il mutuante riuscisse a fare in modo di determinare un tasso di riferimento diverso da quello naturale (per es. corrompendo i funzionari preposti alla relativa determinazione), pacificamente verrebbe in rilievo una condotta contraria alla buona fede in executivis, fonte di danno per inadempimento e verosimilmente di risoluzione, ma difficilmente si parlerebbe di nullità del contratto. Non si comprende allora come quest'ultima soluzione, più grave, possa essere adottata se l'alterazione sia dovuta a un terzo rispetto al mutuante. Il punto è che il rinvio all'Euribor non è in sé sbagliato, nel senso di illecito. Il tasso Euribor determinato tra il 2005 e il 2008 non era in sé illecito, né il rinvio allo stesso rende nullo il contratto. Illeciteità è qualifica di condotta: al più la condotta che ne ha alterato il corso del valore, se ciò è stato fonte di danno. Il punto tuttavia comporta la responsabilità degli autori dell'alterazione, ancorché difficoltosa possa esserne la ricostruzione in fatto: e ciò, oltre che per la difficoltà (vista la natura del procedimento di determinazione dell'Euribor (1)) di 1 Il tasso euribor, nonostante una diffusa vulgata, non è la media di un tasso effettivo, ossia effettivamente praticato, bensì il tasso medio del tasso al quale ciascuna banca facente parte del panel chiamato a pagina 4 di 5 individuare un tasso c.d. second best rispetto a quello Euribor “ufficiale”, anche per la difficoltà di dimostrare che l'alterazione si sia tradotta in un danno: i movimenti speculativi infatti sono stati sia al rialzo e al ribasso, e ciò potrebbe perfino essersi tradotto in un vantaggio per il mutuatario. In alternativa: la corretta esecuzione del contratto di mutuo è stata “alterata” ovvero resa impossibile da un terzo (i.e. i partecipanti all'intesa che ha alterato il leasing); ma anche in questo caso, il rimedio non è certo la nullità del contratto (al massimo, la sua impossibilità temporanea ed art. 1256 c. II c.c.: che peraltro è concetto diverso dalla nullità), bensì quello risarcitorio (per il rispetto che i consociati devono verso gli altrui diritti di credito e, a monte, per il vincolo contrattuale ancorché di terzi). Consegue il rigetto della domanda. Spese compensate per la relativa novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di e Parte_1
DICHIARA Compensate le spese del giudizio. Milano, 17 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
determinare l'euribor sarebbe stata disposta a praticare nel caso in cui avesse concesso un prestito overnight a un altro istituto di credito. Insomma: la media di tassi meramente virtuali. pagina 5 di 5