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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott.
Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 4301/2024, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Manzo C.F._2 come da mandato in atti,
OPPONENTI
CONTRO già denominata , con sede legale in Milano 3 (cod. CP_1 CP_2 fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa – congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avvocati
Massimo Mannocchi e Francesca Tucceri come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 10 giungo 2024 dal solo procuratore di parte opposta, nel mentre saranno considerate allo scopo le conclusioni che parte opponente aveva già indicato nell'atto introduttivo, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Parte_1
hanno convenuto in giudizio per chiedere la revoca del Parte_2 CP_1 decreto ingiuntivo n. 933/2024 del 15/07/24, emesso nell'ambito della
1 procedura iscritta al RG 1952/2024 promosso dalla odierna opposta, col quale il
Tribunale di Taranto nella persona del Giudice Dott. Mingione, aveva intimato ad essi e il pagamento dell'importo pari ad Euro 47.009,00 oltre Pt_1 Pt_2 interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura.
I e preso atto che la pretesa della odierna opposta si fonderebbe Pt_1 Pt_2 su di un contratto di finanziamento n. 1012229, concluso in data 13/04/22, di originari euro 49.484,00 siccome prodotto dalla opponente e non disconosciuto formalmente, hanno allegato: - la carenza di fondamento nonché di prova del credito azionato;
- la nullità del contratto di finanziamento per asserita indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., nonché la non esatta indicazione della misura del TAEG;
- l'asserita applicazione di interessi usurari.
Si costituiva la opposta per chiedere il rigetto della opposizione CP_1 proposta con vittoria di spese, eccependo la genericità e strumentalità delle eccezioni sollevate, replicando di aver depositato nel fascicolo del procedimento monitorio ogni elemento utile e necessario per una corretta determinazione del petitum e della causa petendi, ossia: il contratto di finanziamento sottoscritto dai
Sigg.ri e il piano di ammortamento, l'estratto conto certificato ex Pt_1 Pt_2 art. 50 T.U.B. e la lettera di decadenza dal beneficio del termine relativa al rapporto finanziario oggetto di contestazione;
aggiungeva l'opposta che il contratto di finanziamento n. 1012229, debitamente sottoscritto degli opponenti, riportava sia le condizioni generali sia le informazioni europee di base sul credito ai consumatori o modulo S.E.C.C.I., così risultando a disposizione dell'opponente le caratteristiche principali del prodotto offerto: la tipologia del contratto di credito, l'importo del prestito, la durata del contratto, l'importo, il numero delle rate e la relativa periodicità; precisava l'opposta che il contratto, invero, specificasse i divisati costi del prestito personale (Tan, Taeg, spese accessorie, tasso interessi di mora e principi per il calcolo, le conseguenze del mancato adempimento all'obbligo di restituzione rateale); aggiungeva che fossero state esattamente indicate nell'estratto conto prodotto a termini dell'art. 50 T.U.B. le rate impagate dagli opponenti e la data della scadenza dal beneficio del termine oltre che il capitale residuo. contestava decisamente la assoluta CP_1
2 genericità dei rilievi sollevati e la inattendibilità degli elaborati peritali che, pur quali meri atti difensivi, risultavano incoerenti col dato documentale rappresentato dalle condizioni di erogazione del prestito sottoscritte dagli opponenti.
La mediazione obbligatoria introdotta dall'Istituto opposto si è definita negativamente a motivo della mancata partecipazione degli odierni opponenti.
All'udienza del 13 maggio 2025, cui non sono comparsi gli opponenti, veniva accordata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, spedita alla odierna udienza per la definitiva precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
L'opposizione proposta è risultata infondata e non provata ed in quanto tale deve essere rigettata.
L'eccezione di “carenza di fondamento nonché di prova del credito azionato” siccome formulata, appare qualificabile come eccezione preliminare in rito sussimibile alla violazione dell'art. 638 c.p.c. -laddove questi disciplinando la
"forma della domanda", impone che il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo comprenda quelli elencati nell'art. 125 c.p.c., cui rinvia, e fra i quali spiccano "l'oggetto" e "le ragioni della domanda", formule che sembrano replicare le prescrizioni nn. 3 e 4 dell'art. 163, sul contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ordinario di cognizione- che, anche a prescindere da altrettanta genericità del motivo di opposizione, non appare fondata.
Il ricorso monitorio, a parere di questo Magistrato, contiene, anche per l'espresso rinvio alla documentazione a corredo di quello, bastevoli elementi per comprendere l'oggetto della domanda monitoria, le ragioni, ed il suo petitum, mediato ed immediato. E' indicata, infatti, la fonte di quella domanda, ossia il contratto di finanziamento sottoscritto, la ragione di quella domanda, ossia la scadenza del termine convenuto per la restituzione del capitale finanziato secondo il piano di ammortamento convenuto, oltre che i criteri per la determinazione dell'importo residuo e dei criteri di calcolo degli interessi convenzionali pattuiti.
3 D'altro canto la palmare evidenza della ricorrenza di quei requisiti è confermata dalla emissione del decreto da parte del Magistrato che sottende la verifica, ancorchè sommaria ma documentale, delle ragioni monitorie ai fini del suo accoglimento.
A fronte di tanto è semmai l'opposizione proposta dai e a tradire Pt_1 Pt_2 altrettanti requisiti che consentano di intendere l'infondatezza della domanda monitoria, avendo gli opponenti omesso in primis il disconoscimento del documento contrattuale e delle informative che vi si assumono essere state fornite, indi poi la allegazione di qualsivoglia argomento modificativo od estintivo della pretesa della come pure la semplice dimostrazione dell'errore CP_1 nel calcolo delle somme da restituirs attraverso un elaborato contabile che, muovendo da una intellegibile e chiara confutazione degli argomenti contrattuali, consentisse di far retrocedere l'estratto ex art. 50 T.U.B. al rango di mera allegazione difensiva.
A tal proposito, concorre alla formazione del convincimento del Magistrato la circostanza per cui gli opposti nulla hanno replicato alla comparsa di costituzione della opposta nei termini per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., con la conseguenza che possono ritenersi pacifiche le allegazioni della difesa della opposta facendo applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., soprattutto in virtù alla dei precisi riscontri ed argomenti probatori allegati dalla opposta-attrice sostanziale.
S'osservi che il fatto concludente, consistente nell'esecuzione del contratto che forma oggetto della scrittura (tanto per quel che concerne l'erogazione che per quel che concerne il pagamento ancorchè parziale delle rate di cui al piano di ammortamento allegato), ha certamente valore di riconoscimento espresso.
L'obiezione per cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante l'evidente inversione, si conservino in capo all'opposto il ruolo e gli oneri dell'attore sostanziale ed in capo all'opponente il ruolo e gli oneri del convenuto sostanziale, non muta il convincimento del Magistrato per cui l'opposto/attore sostanziale abbia efficacemente fornito la prova scritta del proprio credito, dell'ammontare dello stesso, e dei criteri di calcolo degli interessi
4 sulle somme di cui ha preteso la restituzione, posto che la dimostrazione dell'esistenza del rapporto di finanziamento e dell'erogazione del medesimo, spostava ipso facto in capo all'opponente/convenuto sostanziale, l'onere della dimostrazione del proprio adempimento che questi, invece, non ha fornito ovvero non ha convintamente fornito, e tanto anche perché gli elaborati peritali allegati non risultano corretti e coerenti con i dati contrattuali, diversamente da quanto è emerso dall'elaborato peritale prodotto dalla opposta.
Il comportamento processuale assunto dagli opponenti, non comparsi e decaduti dalla possibilità di replicare le allegazioni e difese avversarie nei termini per la definizione del thema decidendum e di quello probandum di cui all'art. 171ter
c.p.c., oltrechè la loro mancata partecipazione al procedimento stragiudiziale di mediazione, in assenza di elementi che inequivocabilmente li colleghino a precise scelte difensive, concorre al convincimento della infondatezza della opposizione proposta.
Per tutte siffatte ragioni l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori in quanto dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, CP_1 così provvede:
1)Rigetta la opposizione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo del decreto ingiuntivo n. 933/2024 del 15/07/24 emesso dal Tribunale di Taranto nell'ambito della procedura iscritta al RG 1952/2024;
2)Condanna essi e , in solido tra di loro, a rifondere Parte_1 Parte_2
a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del CP_1 presente procedimento che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto oggi 10 giugno 2025 all'esito della Camera di Consiglio.
5 Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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