Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3372/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3372 dell'anno 2024 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del
27.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria l'01.01.1962) e (cod. fisc.: cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]), CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Augusto Romeo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via G. De Nava n.122 hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato in data 27/11/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 20.06.1992;
-considerato che con decreto del 14.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25/03/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25/03/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-considerato che con ordinanza del 07.04.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 27.05.2025 assegnando termine entro la data dell'udienza, ore 09:00, per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. contenente la modifica delle condizioni, debitamente sottoscritte dalle parti, secondo le indicazioni di cui in parte motiva;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 20/06/1992; b) dal matrimonio sono nati tre figli: (16.09.1998), (16.04.1993) e Per_1 Per_2 (10.09.2003), tutti maggiorenni ed economicamente Persona_3
autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 16/01/2025 il quale ha espresso il parere in data 04/02/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
27/11/2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n.335, parte 2, serie
A, u. 1, anno 1992, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto. La IG.ra manterrà la propria residenza presso la casa Parte_2
coniugale sita in Reggio Calabria via Reggio Campi II Tronco n. 122/A.
Il sig. lascerà la casa coniugale, trasferendo il proprio Parte_1
domicilio presso immobile di sua proprietà sito in Salice, via San Cono, portando con sé ogni bene personale di sua proprietà posto nella casa coniugale;
2. per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, i coniugi di comune accordo dichiarano di non avere nulla a pretendere ciascuno dall'altro potendo provvedere ciascun autonomamente in modo adeguato al proprio mantenimento;
3. i coniugi sig.ri e dichiarano di Parte_1 Parte_2
aver saldato ogni pregresso rapporto di dare e avere;
4. essendo tutti i figli maggiorenni e finanziariamente autonomi, non vi è allo stato necessità di prevedere un assegno per il loro mantenimento;
tuttavia, gli odierni istanti, rilevato che le figlie nata il Persona_4
16/09/1998 a Reggio Calabria e nata a [...]_3
Calabria il 16.04.1993, non hanno ancora impieghi stabili, intendono assolvere ai propri obblighi di provvedere alle future, eventuali loro esigenze economiche, impegnandosi a trasferire in favore delle stesse, nella misura di 1/2 indiviso cadauna, della intera proprietà dei seguenti immobili, siti in Reggio Calabria via Reggio Campi II Tronco n.122/A di cui gli istanti sono titolari nella misura di 1/2 cadauno:
- Immobile identificato in Catasto al foglio RC/90 part. 1355 sub 23 (ex
19) cat. A/3 classe 1, consistenza 6 vani rendita € 387,34, che resterà gravato da diritto di abitazione in favore della sig.ra Parte_2
( ) nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_3
28.10.1961;
- Immobile identificato in Catasto al foglio RC/90 part. 1355 sub. 20 cat.
A/10 classe 2 consistenza vani 2,5 rendita € 774,69
- Immobile identificato in Catasto al foglio RC/90 part. 1355 sub. 21 (ex
19) cat. A/4 classe 1 consistenza vani 2,5 rendita € 129,11 - Immobile identificato in Catasto al foglio RC/90 part. 1355 sub. 22 (ex
19) cat. C/3 classe 2 consistenza vani 42 mq rendita € 399,12
I sig.ri e si obbligano pertanto, Parte_1 Parte_2
in adempimento delle presenti condizioni, a effettuare il detto trasferimento, con separato atto notarile, in favore delle figlie Per_4
nata il [...] a [...] (C.F.
[...]
e (C.F. ) C.F._4 Parte_3 C.F._5
nata a [...] il [...];
- I coniugi di comune accordo e nell'interesse della prole, si impegnano a collaborare, ognuno per quanto di ragione, all'efficace realizzazione dei patti sopra stabiliti senza ostacolarne e/o aggravarne le modalità di esecuzione e la realizzazione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna