Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1669/232 del Tribunale di NO, depositata in data
07.07.2023, notificata in data 10.07.2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.ti Stefano Vita e Daniele Fusani, in forza di Parte_1 procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in NO, Via
Alla Porta degli Archi 3/16
APPELLANTE
contro
e , rappresentati e difesi dall'Avv.to Paolo Daniele Controparte_1 Controparte_2
Ruotolo, in forza di procura a margine dell'atto di querela di falso incidentale, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in NO, C.so Torino, 24/8
APPELLATI
e
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“« Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di NO, ogni contraria domanda e/o istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta, in via di principalità
1
e in quanto inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o
[...] Controparte_2 comunque perché infondate e/o non provate;
2) dichiarate tenuti e condannare e , in solido fra loro, alla Controparte_2 Controparte_1 restituzione in favore di della somma di euro 6.128,30 dal medesimo pagata in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
3) condannare e , in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_1 di lite (compenso di avvocato, esborsi e spese generali nella misura del 15%) di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge;
in via stretto subordine
4) in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di NO n. 1669/2023 del 07/07/2023 ed in accoglimento del motivo di gravame sub “IV”, modificare la statuizione sulle spese di lite del primo grado del giudizio, disponendone la compensazione, totale o parziale, nella misura ritenuta di
Giustizia, condannando e , in solido fra loro, alla restituzione Controparte_2 Controparte_1 in favore dell'attrice della differenza tra la somma liquidanda e l'importo di euro 6.128,30 dal medesimo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
5) con vittoria delle spese di lite (compenso di avvocato, esborsi e spese generali nella misura del
15%) del presente grado di appello, oltre CPA ed IVA come per legge ».
PER GLI APPELLATI
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
1. Respingere l'impugnazione perché infondata.
2. Accogliere, ove venga ravvisato fondamento dell'impugnazione, le seguenti ulteriori conclusioni:
• previa ammissione dei capitoli di prova dedotti nell'atto di querela di falso in via incidentale e non ammessi dal Tribunale;
• dato atto che all'udienza del 19/04/2021 parte querelante ha dichiarato di limitare l'oggetto della
ai soli avvisi di ricevimento atti giudiziari e non anche alle CAN, che non risultano Parte_2 versate in atti dalla controparte.
All'esito accertare e dichiarare la non veridicità e/o falsità ideologica, di quanto attestato dal portalettere negli avvisi di ricevimento Atti Giudiziari n. 787574845116 e n.787574845127 in data
04/05/2018, in ordine al luogo della ricezione/sottoscrizione degli stessi atti”.
In subordine
3. dato atto che:
• la sentenza del Tribunale n. 127/2024 è passata in giudicato, come da certificazione in atti (doc. C
– Esborsi € 5,75);
2 • il giudizio di merito non è stato riassunto davanti al Giudice di Pace, come da certificazione in atti
(doc. D - Esborsi € 37,75);
4. dato atto che gli appellati hanno dichiarato di non avere interesse ad una pronuncia di merito in ordine all'accertamento della querela di falso proposta in via incidentale, oggetto del presente giudizio.
All'esito dichiarare la cessazione della materia del contendere, liquidando le spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.
IN ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova g), h), i) dedotti nell'atto di querela di falso in via incidentale, che devono intendersi depurati da ogni riferimento alla CAN e che si trascrivono qui di seguito:
g) vero che la SI.ra fino al giorno 17 settembre 2019 ometteva di consegnare ai RT propri genitori, signori e , i due pieghi atti giudiziari e le due Controparte_1 Controparte_2 raccomandate CAN che gli erano stati consegnati dal portalettere rispettivamente in data 04/05/2018 ed in data 08/05/2018 in
h) vero che la SI.ra il giorno 17 settembre 2019 su sollecitazione dei propri genitori RT che gli avevano esibito le fotocopie degli avvisi di ricevimento Atti Giudiziari n. 787574845116 e
n.787574845127 dalla stessa firmati per ricevimento, effettuava la ricerca dei due pieghi atti giudiziari del 04/05/2018 e delle relative CAN del 07/05/2018, dapprima presso il bar “Il Rifugio del
Cacciatore”, poi presso la propria abitazione;
ed in ultimo all'interno della propria autovettura.
i) vero che la SI.ra il giorno 17 settembre 2019 rinveniva all'interno del cruscotto RT della propria autovettura i due pieghi atti giudiziari, che gli erano stati consegnati dal portalettere in data 04/05/2018 in NT (GE) Via G. Barbieri 76, presso il bar “Il Rifugio del Cacciatore”, mentre la ricerca della CAN aveva esito negativo.
Si indica a teste la SI.ra . RT
Vinte in ogni caso le spese del presente grado, così, come già stabilito, quelle del primo.
DICHIARA di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate da controparte”.
Per il P.M.
“Si rimette alle decisioni di questa Corte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30/9/2029 e convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2
avanti al Tribunale di NO appellando la sentenza n.1134/2019 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di NO, in accoglimento della domanda avanzata dal , li aveva condannati Pt_1 in contumacia al risarcimento dei danni cagionati al predetto dal morso di un cane di loro proprietà.
3 Gli appellanti contestavano radicalmente l'episodio oggetto di doglianza, ritenuto provato dal Giudice di primo grado, e si dolevano del verificarsi di vizi nel procedimento di notifica dell'atto introduttivo del giudizio avanti al Giudice di Pace.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto l'atto di appello e chiedendo il rigetto Parte_1 delle domande svolte dagli appellanti, e produceva la documentazione afferente l'iter della notificazione.
Così instauratosi il contraddittorio, gli appellanti proponevano querela di falso incidentale in merito ai documenti relativi alla notifica degli atti di citazione nei loro confronti avanti al Giudice di Pace. In particolare, contestavano la non veridicità e/o falsità ideologica di quanto attestato dal portalettere nei seguenti atti: (i) avviso di ricevimento atti giudiziari n. 787574845116 del 04/05/2018; (ii) avviso di ricevimento atti giudiziari n. 787574845127 del 04/05/2018; (iii) cartolina di ricevimento CAN n.
767191287078 in data 08/05/2018; (iv) cartolina di ricevimento CAN n. 767191287078 in data
08/05/2018. Gli appellanti-querelanti contestavano la non veridicità e/o falsità ideologica, di quanto attestato dal portalettere negli avvisi di ricevimento Atti Giudiziari n. 787574845116 e n.787574845127 in data 04/05/2018, in ordine al luogo della ricezione/sottoscrizione degli stessi atti e della qualità di familiare ivi convivente della sottoscrittrice : in particolare RT sostenevano che l'atto di citazione non era stato notificato presso la loro residenza in IN
(GE), Frazione Retezzo, Via Alla Costa 71, come attestato dall'Ufficiale postale, bensì in un Comune diverso, e precisamente in NT (GE), Via G. Barbieri 76, presso il bar “Il rifugio del cacciatore” sul luogo di lavoro della figlia e a mani della stessa. RT
Con atto del 15/01/2020 interveniva nel procedimento il P.M.
In relazione alla querela di falso il convenuto svolgeva difese oppositive in fatto e in diritto, Pt_1 contestando l'ammissibilità della querela di falso in relazione alle modalità di presentazione della stessa, oltre che la sua infondatezza nel merito.
Successivamente, all'udienza del 19/04/2021, i querelanti dichiaravano di limitare l'oggetto della querela di falso ai soli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari, in quanto le cartoline di ricevimento delle CAN non erano state versate in atti.
Trattenuta una prima volta in decisione la causa, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria ai fini dello svolgimento della prova orale.
All'esito dell'escussione dei testimoni (figlia dei querelanti), (datrice RT Testimone_1 di lavoro di ) e (la portalettere che curò la materiale notifica RT Testimone_2 dell'atto di citazione ed ebbe a redigere le relate di notifica oggetto di querela di falso), la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
Il Tribunale con la sentenza impugnata così provvedeva: “in accoglimento della querela di falso, accerta e dichiara la falsità di quanto attestato negli avvisi di ricevimento Atti Giudiziari n.
787574845116 e n.787574845127 in data 04/05/2018 in ordine al luogo della ricezione degli stessi atti in IN (GE) frazione Retezzo, Via alla Costa 71;
4 - condanna a rifondere in favore di e le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di lite;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile complessità bassa del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati valori tendenti ai minimi in considerazione della limitata complessità delle questioni trattate - si liquidano in € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”.
Affermava il Tribunale che fosse stata raggiunta la prova della falsità dei documenti impugnati circa il luogo di consegna degli avvisi di ricevimento in quanto: - tutti i testi escussi avevano confermato che lavorava, nel periodo in cui è avvenuta la notifica, presso il bar “Il Rifugio del RT
Cacciatore”, sito in NT in Via Barbieri n.76; - tutti i testi avevano confermato che in diverse occasioni la posta destinata ai coniugi veniva consegnata alla figlia nel bar in Persona_1 questione;
- la stessa portalettere, , aveva dichiarato che ciò era avvenuto Testimone_2 non solo con la posta ordinaria ma almeno in una occasione anche per una raccomandata, sia pure diversa da quella oggetto della querela di falso;
- era emersa la sussistenza di un'apprezzabile consuetudine alla consegna della posta dei genitori a in luogo diverso dalla residenza RT dei predetti, consuetudine che non escludeva la possibilità, accettata sia dal soggetto notificatore che dai destinatari della posta e dai loro familiari, di “porsi” in consapevole contrasto con le attestazioni rese nei documenti di notifica;
- la predetta condotta, anche se attuata con il consenso dei destinatari, rendeva manifesta una scarsa attenzione da parte del messo notificatore al valore giuridico dei propri atti, atteso che il consenso supposto o reale del notificato non vale a elidere o sanare i vizi di notifica;
- a fronte della prova di detta apprezzabile consuetudine e della dichiarazione espressa del teste che aveva effettivamente ricevuto gli atti, quanto diffusamente RT dichiarato dalla portalettere (che aveva riferito di ricordare di aver Testimone_2 consegnato gli atti impugnati a trovata presente nell'abitazione dei genitori) risultava RT scarsamente attendibile non potendosi escludere - anche in considerazione della certa reiterazione nel tempo di plurimi atti di consegna della posta alla casa dei coniugi - che quanto Persona_1 riferito dalla donna riguardava in realtà la consegna di atto diverso da quelli oggetto di querela.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la riforma, Parte_1 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con un primo motivo lamenta la errata lettura e interpretazione delle prove orali espletate con conseguente violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e malgoverno delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio e 2729 c.c. Afferma l'irrilevanza del fatto che , figlia dei querelanti e destinataria di fatto degli atti oggetto di querela, lavorasse RT presso il bar “Il Rifugio del Cacciatore”, sito in Via Barbieri 76 nel periodo in cui è avvenuta la notifica.
La circostanza riferita dalla stessa quale teste che il giorno 04/05/2018 avesse lavorato al bar di
NT fino alle 14.00, non prova che la notifica sia stata eseguita in quel luogo, potendo ben essersi regolarmente compiuta la notifica nel luogo indicato sulla cartolina di ricevimento nel
5 pomeriggio dello stesso giorno, considerato che, ai sensi dell'art. 147 c.p.c., le notificazioni possano eseguirsi fino alle ore 21.00. Il Tribunale aveva preso per buone le dichiarazioni di , RT che è figlia dei querelanti, senza domandarsi perché la stessa fosse così sicura, a distanza di quattro anni, che il 4/5/2018 lavorasse presso il bar di NT, circostanza neppure ricordata dal suo datore di lavoro. Sotto un secondo profilo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che esistesse una
“apprezzabile consuetudine alla consegna della posta dei genitori a in luogo diverso RT dalla residenza dei predetti”, posto che non esiste alcun passo delle dichiarazioni dei testi in grado di confermare che tali prassi riguardasse la notifica di atti giudiziari, tanto più che la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado davanti al Giudice di Pace è stata notificata a mani degli odierni appellati. Infine, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che avrebbe dichiarato di aver RT ricevuto gli atti, oggetto della querela sporta. L'appellante osserva che, mentre il capitolo di prova su cui la testimone è stata sentita faceva espresso riferimento a “due pieghi atti giudiziari”, nel rispondere si è invece riferita a “due raccomandate”, senza peraltro nulla dire del RT mittente, né della data e/o dell'orario di consegna. Nel governare malamente le risultanze istruttorie, il Giudice di prime cure avrebbe travisato la realtà, abbandonandosi a interpretazioni lontane dal reale contenuto delle deposizioni rese dai testimoni escussi, violando così gli articoli 115 e 116 c.p.c.
2. Con un secondo motivo, parte appellante lamenta la errata decisione in ordine alla affermata scarsa attendibilità della testimone sulla base della generica motivazione Testimone_2 che non si possa escludere – in ragione della certa reiterazione nel tempo di plurimi atti di consegna della posta alla casa dei coniugi – che quanto riferito dalla donna riguardi in realtà Persona_1 la consegna di atto diverso da quelli oggetto di querela. Afferma parte appellante che invece la portalettere, contrariamente a quanto affermato in sentenza, risulterebbe teste attendibile poichè non si sarebbe limitata a negare i capitoli di prova su cui è stata escussa attraverso una generica descrizione di quanto accaduto in data 04/05/2018, ma avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti così dettagliata e precisa da non poter scambiare la sua deposizione con quella di chi ha un falso ricordo o potrebbe essersi confuso. Tanto più che per un Ufficiale postale la notifica di un atto giudiziario ha uno spessore, un rilievo e una responsabilità rispetto alla consegna di posta ordinaria tale da ritenere del tutto improbabile l'esistenza di un errore nei ricordi.
3.Con un terzo motivo, parte appellante lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per la decisione in ordine alla parte di dichiarazione resa dalla testimone in cui ella ha Testimone_2 escluso che anche solo un atto giudiziario indirizzato ai querelanti (e non quindi solo quello per cui
è causa) fosse mai stato da lei consegnato in un posto diverso da quanto risultante dall'atto stesso.
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
4.Col quarto motivo parte appellante lamenta la errata regolamentazione delle spese di lite nella parte in cui il Tribunale non ha considerato la soccombenza dei querelanti per la rinuncia a far valere la querela di falso con riguardo a due dei quattro atti inizialmente impugnati con conseguente violazione dell'art. 92, comma secondo, c.p.c..
6 Si sono costituiti in giudizio e , contestando l' appello, di cui Controparte_1 Controparte_2 hanno chiesto il rigetto. Oppongono, in merito al primo motivo di appello, che la notifica non è stata eseguita dall ma da un portalettere ai sensi della legge 890/1982 e non dell'art. 147 c.p.c. e Pt_4 che notoriamente la consegna della corrispondenza viene effettuata entro le 14. Inoltre, ammesso e non concesso che la portalettere potesse effettuare la consegna della corrispondenza fino alle ore
21:00, rimane il fatto che la teste ha riferito che, durante l'orario di lavoro, aveva RT ricevuto due raccomandate dal portalettere destinate ai propri genitori. Deducono che tutti gli altri testi escussi, esclusa la portalettere, hanno confermato che la posta diretta agli odierni appellati, veniva spesso consegnata dalla portalettere a mani della figlia presso il bar ristorante di NT.
La notifica della sentenza del Giudice di Pace del 03/09/2019, effettuata presso l'indirizzo degli attuali appellati, era stata effettuata da un diverso portalettere. La teste si è riferita a RT due raccomandate, circostanza che non vale a escludere che si trattasse proprio degli atti giudiziari per cui è stata proposta querela di falso e, anzi, avvalora la genuinità della sua deposizione. La deposizione della portalettere solleva parecchi dubbi avendo, nonostante il tempo trascorso, dimostrato di avere una memoria fuori del comune in merito a fatti accaduti circa 5 anni addietro, effettuando altresì dichiarazioni che confliggono con la realtà come quella relativa all'effettiva residenza della figlia dei querelanti. Hanno contestato altresì il motivo sulle spese.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del giorno 10/01/2024, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 12/11/2024, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Con ordinanza 14/11/2024 il Consigliere Istruttore ha pronunciato ordinanza del seguente tenore:
“Viste le memorie scritte depositate dalle parti;
Dato atto che, come emerge dagli atti, con ordinanza del 10/9/2023, il giudice del Tribunale di
NO, provvedendo nell'ambito del giudizio di appello n. 11485/2019 nel quale è stata proposta querela di falso incidentale, non ha disposto la sospensione ex art. 337 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione del giudizio di falso;
Dato atto che nelle note di replica del presente giudizio parte appellata ha dato atto che l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1134/2019, del Giudice di Controparte_1 Controparte_2
Pace di NO (dal quale è conseguito il presente giudizio incidentale di falso), è stato accolto dal
Tribunale di NO (Sentenza n. 127-2024 del 17-01-2024), che ha disposto: “ la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di e Controparte_1 CP_2
; e ha conseguentemente rimesso “la causa al Giudice di Pace disponendo che le parti
[...] riassumano il giudizio nel termine perentorio di cui all' art.353 cpc”;
-Dato atto che è pacifico in forza di quanto dichiarato dalle parti nelle note di replica, che Pt_1 non ha provveduto, nei termini di legge, a riassumere, davanti al giudice di Pace di NO,
[...] il predetto giudizio di merito;
7 -Ritenuto che, prima di rimettere la causa alla decisione del Collegio, appare opportuno avere notizia dalle parti in ordine al passaggio in giudicato della predetta sentenza del Tribunale n. 127-2024 e, al tempo stesso, anche al fine di assicurare il coordinamento dei giudicati e/o delle pronunce, conoscere l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito in ordine all'accertamento della querela di falso proposta in via incidentale, oggetto del presente giudizio, nell'ipotesi in cui tale pronuncia non possa più essere fatta valere nel giudizio principale nel quale è stata proposta, in ragione dell'eventuale, ove documentato, fatto sopravvenuto del passaggio in giudicato della sentenza n.
126/2024 del Tribunale di NO e/o della mancanza di riassunzione del giudizio di merito davanti al giudice di pace, salva eventualmente la rilevanza di tali fatti sopravvenuti ai fini di una eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere e di una pronuncia sulle spese in forza del principio di soccombenza virtuale;
”.
Depositate le note scritte, rifissata udienza ex art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione del Collegio con ordinanza del 19/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte ritiene di pronunciarsi sulla questione sollevata d'ufficio dal Consigliere
Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, posto che – nonostante la proposizione della querela di falso in via incidentale nel giudizio di appello rg. n. 11485/2019 da parte degli odierni appellati - il
Tribunale non ha ritenuto di sospendere il giudizio ex art. 337 c.p.c. che è proseguito fino alla pronuncia della sentenza n. 127/2024 di declaratoria di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di e e di rimessione della causa al Controparte_1 Controparte_2
Giudice di Pace con assegnazione di termine perentorio di cui all' art.353 cpc per la riassunzione.
Sono dati documentati che la sentenza del Tribunale n. 127/2024 è passata in giudicato e che l'originario attore non ha riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace. Parte_1
Sostiene l'appellante di mantenere un interesse ad una pronuncia di merito in ordine alla falsità, sia al fine di poter far valere, in caso di conferma della sentenza, la falsità nei confronti di Controparte_3
sia, in caso di riforma, al fine di poter utilizzare la eventuale pronuncia favorevole in un
[...] giudizio di revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c., e rimarca che in ogni caso la sentenza che pronuncia la falsità ha efficacia erga omnes.
Rileva la Corte che seppure sia vero che la querela di falso - tanto proposta in via incidentale quanto in via principale - ha il fine di privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a fare "pubblica fede", con un accertamento che, eliminando ogni incertezza sulla veridicità del documento, rivesta efficacia "erga omnes" (Cass. 24725/2008), tuttavia non può non essere considerato il fatto che la presente querela è stata proposta, appunto, in via incidentale, in corso di una causa che, allo stato, risulta essersi estinta per mancata riassunzione. A differenza della querela proposta in via principale, la querela proposta in via incidentale, in base al disposto dell'art. 222 c.p.c. è subordinata ad una serie di condizioni, tra cui l'interpello da parte del giudice alla parte in ordine alla volontà di volersi avvalere del documento impugnato di falso, la risposta della parte al predetto interpello, e soprattutto
8 la valutazione da parte del giudice in ordine alla rilevanza del documento nel giudizio in cui la querela incidentale è stata proposta. Solo se il giudice valuta rilevante il documento ai fini della decisione del giudizio può autorizzare la proposizione della querela. L'interpretazione della suddetta norma e dell'iter procedurale sopra ricordato richiesto ai fini della autorizzazione da parte del giudice alla proposizione della querela di falso porta ad affermare che il procedimento incidentale di querela di falso sia funzionale e strettamente collegato alla decisione della causa nell'ambito della quale la querela è proposta, posto che diversamente tale previsione non avrebbe senso, rimanendo comunque salva la possibilità della parte di proporre querela in via principale, che apre un giudizio volto all'accertamento della falsità del documento, affinché venga demolito in tutto o in parte l'efficacia di cui all'art. 2700 c.c. Ne consegue che, fermo il rilievo dell'efficacia anche erga omnes di una accertata falsità ove pronunciata in un giudizio in cui il documento sia rilevante ai fini della decisione in cui la querela sia stata pronunciata, nel caso in esame difetta il presupposto cui la proposizione della querela è funzionale, ossia la pendenza del giudizio principale il cui esito è necessariamente condizionato dall'esito del procedimento incidentale. L'interesse ad agire in questo caso è infatti costituito dalla rilevanza del documento ai fini della decisione della causa principale, come ben si desume, giova ribadire dall'art. 222 c.p.c.. Pertanto, ad avviso della Corte, alla luce della mancata riassunzione dell'originario giudizio azionato da davanti al Giudice, Parte_1 non può che prendersi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse di all'accertamento della falsità dei documenti impugnati di falso. Parte_1
Va tuttavia esaminata la fondatezza della domanda e occorre procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Ritiene la Corte che, seppure a tali limitati fini, l'appello sia fondato e meriti accoglimento, non essendosi raggiunta nel giudizio una prova sufficiente della falsità delle attestazioni presenti sugli avvisi di ricevimento delle notifiche dell'atto di citazione in ordine al luogo della ricezione degli atti e sottoscrizione da parte di . RT
Giova premettere che ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta essere avvenuti in sua presenza oppure da lui compiuti.
L'efficacia privilegiata dell'atto pubblico assiste tutto ciò che è stato detto o fatto davanti al p.u. che ha formato il documento, il quale, proprio per la particolare qualifica soggettiva del suo autore e per le funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere, gode per legge di fede privilegiata, ossia di una valenza probatoria assoluta ed incondizionata, superabile soltanto attraverso il procedimento di rilevanza pubblicistica disciplinato negli artt. 221 e segg. c.p.c.
Di conseguenza la querela di falso costituisce il rimedio estremo, la cui specifica finalità è quella di superare la fede privilegiata che l'ordinamento attribuisce, -nel caso specifico- agli atti pubblici.
9 A sostegno della falsità dei due avvisi di ricevimento i querelanti hanno dedotto prove orali per testi, che si riportano e riassumono nei tratti essenziali.
La teste , figlia dei querelanti, ha affermato in ordine alla domanda di cui al cap. A RT della querela (“Vero che la SI. ra in data 4/5/2018 lavorava in NT (GE) Via RT
G. Barvieri 76, presso il bar “Il Rifugio del cacciatore” con orario 07:00 – 14:00”) “Il 4 maggio 2018 lavoravo presso il Rifugio del Cacciatore come barista dalle 7 alle 14”.
In ordine alla domanda di cui al cap. B dedotto nella querela (“vero che in data 04/05/2018 in
NT (GE) Via G. Barbieri 76, presso il bar 'Il Rifugio del Cacciatore' il portalettere di turno consegnava alla SI.ra due pieghi atti giudiziari per i signori e RT Controparte_1
, indirizzati presso la residenza dei destinatari, in IN (GE) Frazione Retezzo Controparte_2 via Alla Costa 71”), ha risposto: “…Ricordo di aver ricevuto due raccomandate dal Portalettere destinate ai miei genitori. Non ricordo precisamente la data né l'orario, dato che sono passati degli anni. Ricordo che le raccomandate recavano l'indirizzo di via Alla Costa 71, in IN, dove abitano i miei genitori… Ho firmato nonostante il diverso indirizzo sopraindicato perché così era già successo in passato… il portalettere lasciava la corrispondenza a me, anziché ai miei genitori, per evitare di recarsi fino a casa dei miei genitori che dista a 10-15 minuti rispetto a NT”. Sul cap. C (“vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al superiore capitolo di prova, il portalettere di turno faceva sottoscrivere alla SI.ra gli avvisi di ricevimento Atti RT
Giudiziari…” ha affermato di aver già risposto, avendo firmato le due raccomandate.
La teste socia del ristorante “Il Rifugio del Cacciatore” ha dichiarato che capitava Testimone_1 raramente che ella e lavorassero insieme nello stesso orario presso il ristorante. La RT teste non ha saputo riferire alcunchè – dichiarando di non ricordare la circostanza - in ordine alla domanda richiestagli in ordine al fatto che lavorasse presso il bar il giorno 4/5/2018 RT
(cap. A), né in ordine all'orario, e non ha saputo rispondere in ordine alla domanda inerente la consegna a dei due pieghi giudiziari di cui è causa destinati a e RT Controparte_1
presso il loro indirizzo di via IN (cap. B). La stessa, a domanda del giudice, Controparte_2 ha aggiunto che “Capitava che il Portalettere consegnasse presso il ristorante la corrispondenza destinata ai genitori della SI. a quest'ultima”. RT
Infine, la teste , portalettere presso l'Ufficio Postale di Monte Bruno, ha Testimone_2 dichiarato: “Conosco la e so che lavorava presso il bar nel periodo in cui ero portalettere. Pt_3
Non conosco l'orario di lavoro, credo iniziasse la mattina presto”. In ordine al cap. B) di cui alla querela, ha dichiarato: “Non è vero. Sono sicura di aver consegnato i due pieghi atti giudiziari destinati a e alla SI.ra presso l'abitazione dei Controparte_1 Controparte_2 RT genitori di . Preciso infatti che tutti gli atti giudiziari e la posta raccomandata destinata RT ai genitori della SI.ra li consegnavo all'indirizzo indicato negli atti stessi. Preciso che RT solo la posta ordinaria destinata ai genitori della SI.ra , qualche volta, veniva RT consegnata, su richiesta espressa della SI.ra alla stessa SI.ra . Preciso CP_2 RT
10 che, al più, può essere successo una volta durante l'inverno di aver consegnato una raccomandata dell'Enel destinata alla SI.ra alla SI.ra , comunque su richiesta della madre CP_2 RT di quest'ultima. Preciso che, per quanto riguarda le due raccomandate consegnate il 4 maggio 2018, le stesse sono state consegnate da me in Retezzo – località di IN – all'indirizzo di residenza dei genitori della SI.ra . “Ricordo che quel giorno avevo parcheggiato la macchina in fondo Pt_3 alla discesa/mulattiera, dove abitano i querelanti, e quando ho suonato alla porta mi ha aperto la
SI.ra . Quest'ultima mi ha fatto accomodare poi ha sottoscritto le due raccomandate. RT
Ho un ricordo preciso della giornata, in quanto in quell'occasione c'era anche la nonna della SI.ra
e avevo notato che la casa dei querelanti era piuttosto in disordine. La sig.ra RT [...]
, sempre in quella occasione, si era dichiarata familiare / convivente dei querelanti. Dopo Pt_3 aver sottoscritto le raccomandate, la SI.ra mi aveva accompagnato alla macchina RT perché doveva uscire per dar da mangiare ai gatti, e così avevamo fatto ancora due chiacchiere prima che tornassi all'Ufficio Postale”.
Tanto premesso in ordine al contenuto delle deposizioni, rileva la Corte che la deposizione di
[...]
, figlia dei querelanti, appaia intrinsecamente debole a sostenere la affermata falsità e che Pt_3 non sia supportata da idonei riscontri. Sotto il primo profilo, ella, dopo aver dichiarato, nel rispondere in ordine al cap. A sopra riportato, che il giorno 4/8/2018 lavorava presso il bar “Il Rifugio”, ha poi riferito, nel rispondere al cap. B, di aver sottoscritto due raccomandate - e non due pieghi giudiziari
-, secondo la precisa dizione della domanda postale, affermando di non ricordare né la data né
l'orario, non fornendo alcuna ulteriore precisazione atta a consentire di identificare i due atti sottoscritti nelle cartoline di ricevimento oggetto di causa. Pur avendo la teste riferito che già in passato avesse firmato posta destinata ai propri genitori, la deposizione è rimasta generica ed imprecisa con riferimento allo specifico fatto storico su cui è stata chiamata a deporre, avendo riferito del ricevimento e della sottoscrizione, in data imprecisata, di due raccomandate intestate ai genitori, senza ulteriore precisazione, tanto più che, come risulta dal relativo verbale di udienza, alla teste neppure non sono state rammostrate le cartoline di ricevimento oggetto di querela di falso. Sotto il secondo profilo, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, ad avviso della Corte, non sono emersi elementi di riscontro dalla deposizione della teste titolare del bar quale Testimone_1 socia presso cui la lavorava, né in ordine alla circostanza che il giorno 4/5/2018 Pt_3 [...]
lavorasse presso il bar (cap, A), né in ordine al fatto oggetto dei cap. B) e C), relativi alla Pt_3 sottoscrizione da parte di dei due pieghi giudiziari oggetto della presente querela, RT essendosi limitata – detta teste - ad affermare che fosse “capitata” (“capitava”) la consegna di corrispondenza destinata ai genitori della presso quest'ultima. Anche detta deposizione, Pt_3 riferita genericamente alla consegna di corrispondenza destinata ai genitori in qualche occasione
(“capitava”) non consente di trarre conferma del fatto storico di cui è causa.
Quanto alla deposizione della portalettere , che ha negato recisamente di Testimone_2 aver consegnato a i due pieghi giudiziari presso il bar “Il Rifugio” (“sono sicura di aver RT
11 consegnato i due pieghi giudiziari destinati a e alla SI.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
presso l'abitazione dei genitori di ”), circostanziando anzi le modalità della Pt_3 RT consegna presso la residenza degli appellati nei termini sopra riportati, è vero che ha ammesso di aver consegnato, qualche volta, la posta ordinaria e in una occasione una raccomandata dell'Enel
a , ma tali dichiarazioni non sono sufficienti a dare idonea dimostrazione del fatto RT storico di cui è causa inerente la notifica/consegna dei due atti giudiziari di cui è causa presso il Bar
“Il Rifugio”, atti, oltretutto, di valenza e peso ben diversi rispetto alla posta ordinaria, condividendo la
Corte l'assunto della parte appellante per cui per un Ufficiale postale la notifica di un atto giudiziario abbia uno spessore, un rilievo e una responsabilità rispetto alla consegna di semplice posta ordinaria e alla consegna di raccomandate. Né tale consegna può trarsi dalla definita dal Tribunale
“apprezzabile consuetudine” alla consegna da parte del portalettere della posta dei genitori di
[...]
in luogo diverso dalla loro residenza, emersa dalla deposizione dei testi, che all'evidenza Pt_3 non può, al più, - detta “apprezzabile prassi” che essere riferita alla consegna della posta ordinaria, ma non alla notifica di atti giudiziari, non confermata da nessuno dei testi, ed esclusa dalla , Tes_2
e soprattutto di quelli di cui è causa.
Ne consegue che non risulta raggiunta la prova della falsità delle attestazioni presenti sugli avvisi di ricevimento atti giudiziari n.787574845116 e 787574845127 di cui è causa, tanto più in quanto – si ribadisce – essendo dotate le attestazioni dell'Ufficiale postale di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., la loro efficacia probatoria può essere vinta solo attraverso una seria e rigorosa dimostrazione della sua falsità, ma tale onere probatorio, come sopra esposto, non è stato compiutamente assolto dagli originali querelanti.
Va respinta l'istanza della parte appellata di ammissione delle prove orali sulle circostanze non ammesse dal Tribunale, prova richiesta anche in questa fase di gravame, condividendo sul punto la
Corte la motivazione del Tribunale per cui detti altri capitoli risultano ininfluenti ai fini del decidere, in considerazione dell'oggetto della presente vertenza, nonché di quanto dichiarato da parte querelante all'udienza del 19/4/2021 davanti al primo giudice, al cui verbale si fa rinvio.
Ne consegue che le spese di lite debbono gravare, in ragione della soccombenza virtuale, a carico di e , liquidate quanto al primo grado, nella stessa misura Controparte_1 Controparte_2 liquidate dal Tribunale (seppure a loro favore), e quanto al presente grado, ai sensi del DM n.
55/2014, secondo lo stesso scaglione applicato dal Tribunale, e secondo i medesimi valori minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1669/232 del Tribunale di
NO, depositata in data 07.07.2023, notificata in data 10.07.2023, la Corte così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire di all'accertamento della falsità di Parte_1 quanto attestato negli avvisi di ricevimento Atti Giudiziari n. 787574845116 e n.787574845127 in
12 data 04/05/2018 in ordine al luogo della ricezione degli stessi atti in IN (GE) frazione
Retezzo, Via alla Costa 71;
-condanna gli appellati e , in solido fra loro, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante che liquida, Parte_1 quanto al primo grado, in euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e
Cpa e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa.
NO, 4/3/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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