Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05137/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5137 del 2022, proposto dalla A&C Energy S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Benvenuti, Francesca Budino e Federico Budino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Udine, via Francesco Crispi, 53;
contro
il Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, 31;
per l'opposizione
al decreto ingiuntivo n. 1554/2022, emesso in data 08.03.2022 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma) nel procedimento monitorio n. 1127/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società A&C Energy S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1554/2022, emesso dal Presidente della Sezione III- Ter di questo Tribunale in data 8 marzo 2022 e pubblicato il 9 marzo successivo, con il quale le è stato ordinato il pagamento, in favore del GSE, della somma di € 99.918,93, oltre interessi legali dalla data della domanda e spese e compensi di difesa, liquidati nella somma complessiva di euro 2.000,00 (oltre accessori come per legge), nel termine di giorni quaranta dalla notificazione.
2. Preliminarmente, in rito, parte ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che nella fattispecie in esame verrebbero in rilievo questioni meramente patrimoniali derivanti dal contratto stipulato tra le parti, di spettanza del giudice ordinario.
3. Nel merito, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sula base delle seguenti considerazioni:
- la richiesta di restituzione della somma su indicata si fonda sul provvedimento di decadenza dagli incentivi prot. GSE/P20190075463 del 16 dicembre 2019 che, ad avviso dell’opponente, presenterebbe plurimi vizi di legittimità (in particolare l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della circostanza che il mancato completamento dell’impianto sarebbe riconducibile all’inadempimento della società appaltatrice incaricata dei lavori);
- il ritardo con cui l’Amministrazione avrebbe esercitato i suoi poteri di verifica si tradurrebbe in un inadempimento a fronte del quale l’opponente sarebbe legittimato ad avvalersi dell’eccezione ex art. 1460 c.c.:
- il provvedimento di decadenza dagli incentivi sarebbe stato assunto in violazione dell’art. 56, co. 7 e 8, d.l. n. 76/2020, disposizione in relazione alla quale, in estremo subordine, si chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale “ nella parte in cui limita l’applicabilità dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 ai soli procedimenti definiti dal GSE con provvedimenti di decadenza che siano oggetto di giudizi pendenti ovvero di giudizi conclusi ma con sentenza ancora non passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge (id est 17 luglio 2020), ovvero di ricorsi straordinari al Capo dello Stato in assenza del parere del Consiglio di Stato, in quanto non conforme ai principi di cui agli artt. 3, 41, 97e 117 della Costituzione ”.
4. Il GSE, costituitosi in giudizio, dopo aver argomentato in merito alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si contesta il provvedimento di decadenza dagli incentivi, non impugnato da parte ricorrente.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. L’opposizione è infondata.
7. È in primo luogo infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’opponente alla luce della consolidata giurisprudenza di questo Tribunale per la quale: “ Non sussiste il difetto di giurisdizione denunciato a mezzo del primo motivo di ricorso. La somma oggetto di decreto ingiuntivo corrisponde agli incentivi che sono stati percepiti dall'opponente in assenza dei requisiti previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 e il cui carattere indebito consegue, direttamente e necessariamente, al provvedimento con cui è stato disposto l'annullamento del riconoscimento dei benefici.
Al riguardo deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto le somme richieste hanno ad oggetto un credito riconducibile al potere di verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 che, ponendosi alla base della pretesa restitutoria, ha condotto all'accertamento della non spettanza degli incentivi.
Viene quindi in rilievo, sia pure in via mediata, l'esercizio del potere autoritativo da parte del GSE, concernente l'annullamento del rapporto incentivante, funzionale alla produzione di energia, e la consequenziale e immediata richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente erogati (Cass., Sez. Un., ord. n. 785/2021; n. 7560/2020; n. 14653/2017; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 3670/2024; n. 857/2023).
I provvedimenti in materia di riconoscimento, di annullamento d'ufficio ovvero di decadenza dagli incentivi sono adottati ad esito delle verifiche svolte dal GSE, che agisce nei confronti del soggetto responsabile non già nella veste di controparte contrattuale, capace perciò di soli atti paritetici, bensì quale Pubblica Amministrazione, destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l'esercizio di poteri autoritativi.
Al riguardo, deve ricordarsi che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 133, lettera o), del c.p.a. "ogni domanda, di annullamento o di accertamento, finalizzata all'esatta determinazione degli incentivi, in virtù del nesso di necessaria strumentalità tra gli incentivi stessi e la produzione di energia", compresa quella concernente la pretesa restitutoria "di somme indebitamente erogate, a titolo di incentivo, sulla base di una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti", dovendosi dare altresì atto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 14653/2017, nel regolare la giurisdizione per una controversia avente ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE nei confronti del beneficiario degli incentivi, ha affermato che il credito azionato "non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine" (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 10351/2018, che richiama Cassazione, SS.UU., n. 10409 del 2017).
Da ciò si desume che, una volta instaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali, anche quelle meramente restitutorie, partecipano della natura pubblicistica di quel rapporto e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel settore dell'energia è, quindi, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ogni domanda, di annullamento o di accertamento, finalizzata alla debenza e all'esatta determinazione degli incentivi pubblici, in virtù del nesso di necessaria strumentalità tra gli incentivi stessi e la produzione di energia, compresa quella concernente la pretesa restitutoria di somme indebitamente erogate, a titolo di incentivo, sulla base di una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8431/2021) ” (cfr., ex multis , Tar Lazio, sez. III- Ter , 22 aprile 2025, n. 7880; 24 febbraio 2024, n. 3670).
8. Quanto al merito della pretesa restitutoria, come eccepito da parte resistente, la ricorrente avanza contestazioni avverso il provvedimento di decadenza dal diritto agli incentivi (prot. GSE/P20190075463 del 16 dicembre 2019), che si risolvono in denunciati profili di illegittimità di tale provvedimento, il quale, tuttavia, non è stato impugnato nei prescritti termini decadenziali, analogamente alla successiva richiesta di restituzione (prot. GSE/P20200034840 del 20 luglio 2020), con conseguente inammissibilità di tali profili di censura.
9. Da quanto sopra illustrato discende che il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1554/2022, pubblicato il 9 marzo 2022, deve essere rigettato;
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, respinge l’opposizione nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente a rifondere al resistente GSE le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO