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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 888/2024, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio civile, promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Giuseppe Lo Vetri C.F._1
e dall'avv. Angela Dantoni, presso il cui studio sito in Enna C.so Sicilia n. 63 è elettivamente domiciliato.
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Olimpiadi n. 41/B, (C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. Marzia Bevilacqua, presso il cui studio sito a Barrafranca in via Ciulla n. 162 è elettivamente domiciliata. -RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 07/05/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 05.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in Enna il
27.10.2020, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n.13, parte I, anno
2020, ufficio1, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
22 aprile 2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva n. 18/2024, pubblicata il 17/06/2024, è stata pronunciata la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del 05.03.2025, ove le parti sono personalmente comparse, le stesse hanno confermato di voler divorziare alle condizioni, riportate nel corpo del ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio, di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio, come sopra contratto, prevedendo che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a somma di € Pt_1 Parte_2
400,00 mensili, a titolo di mantenimento, fino al 31 dicembre 2025; e ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, a margine dell'atto di matrimonio trascritto il 27/10/2020 n. 13, parte I, ufficio 1”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 18/2024, pubblicata il 17/06/2024, già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi su domanda promossa congiuntamente da nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Enna il C.F._2
27.10.2020, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n.13, parte I, anno
2020, Ufficio 1, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 22 aprile 2024 e sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 888/2024, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio civile, promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Giuseppe Lo Vetri C.F._1
e dall'avv. Angela Dantoni, presso il cui studio sito in Enna C.so Sicilia n. 63 è elettivamente domiciliato.
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Olimpiadi n. 41/B, (C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. Marzia Bevilacqua, presso il cui studio sito a Barrafranca in via Ciulla n. 162 è elettivamente domiciliata. -RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 07/05/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 05.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in Enna il
27.10.2020, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n.13, parte I, anno
2020, ufficio1, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
22 aprile 2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva n. 18/2024, pubblicata il 17/06/2024, è stata pronunciata la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del 05.03.2025, ove le parti sono personalmente comparse, le stesse hanno confermato di voler divorziare alle condizioni, riportate nel corpo del ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio, di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio, come sopra contratto, prevedendo che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a somma di € Pt_1 Parte_2
400,00 mensili, a titolo di mantenimento, fino al 31 dicembre 2025; e ordinando all'Ufficiale dello
Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, a margine dell'atto di matrimonio trascritto il 27/10/2020 n. 13, parte I, ufficio 1”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 18/2024, pubblicata il 17/06/2024, già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi su domanda promossa congiuntamente da nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Enna il C.F._2
27.10.2020, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n.13, parte I, anno
2020, Ufficio 1, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 22 aprile 2024 e sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.