CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 104 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 4/4/2025 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. TE
Antonio Clemente
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE E APPELLATO
e
, contumace Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
a seguito di atto di citazione in appello notificato il 15.3.2023 avverso la sentenza n. 287/2023, emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n. 7546 RG 2021, pubblicata il 16.1.2023 e non notificata. Conclusioni dell'appellato e ricorrente in riassunzione: “1) Rigettare l'appello siccome inammissibile e/o infondato, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. 2) Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dello scrivente avvocato antistatario”
Conclusioni dell'appellante e resistente in riassunzione:1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 287/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, Giudice dott. Antonio Taurino, nell'ambito del giudizio R.G. n. 7438/2021, pubblicata il 07.02.2023, notificata il 13.02.2023, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda, in accoglimento della spiegata eccezione di nullità del precetto notificato in data 18.11.2021 da TE direttamente al dott. nonché della notificazione dello stesso e dei titoli esecutivi Controparte_1 azionati con il ridetto precetto e, conseguentemente, la nullità della sentenza impugnata;
2].- in subordine e salvo espresso gravame, dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell'interdetto dott.
[...] nel giudizio di primo gardo;
3].- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Controparte_1
proponeva, dinanzi al Tribunale di Taranto, opposizione ex art. 615 c.p.c.
[...] avverso il precetto di pagamento, intimatogli data 18.11.21 da TE
, per l'importo di euro 27.655,41, oltre spese ed accessori, asseritamente
[...] dovutegli, a titolo di spese processuali, che il era stato condannato a CP_1 pagare in favore del primo, quale costituita parte civile, in ragione di due sentenze penali, di primo e secondo grado, costituenti il titolo esecutivo.
L'opponente contestava il diritto del creditore di agire in esecuzione per quella somma, in quanto la somma dovuta in base ai titoli azionati era inferiore a quella intimata;
in particolare, l'importo liquidato in dispositivo era comprensivo delle spese processuali, riconosciute a quattro parti civili, tra cui il , che pertanto TE non poteva agire per l'intera somma, in mancanza di solidarietà attiva nella fattispecie, semmai per la quarta parte di essa. Inoltre, l'opponente contestava anche l'entità delle spese richieste per il precetto, rispetto ai parametri tariffari vigenti.
Si costituiva ritualmente il per insistere nel rigetto TE dell'opposizione. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, istruita esclusivamente sulla base della documentazione acquisita, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, con termine per note conclusive.
Solo negli scritti conclusivi, i difensori del deducevano il difetto di CP_1 legittimazione processuale del proprio assistito, che in quanto interdetto legalmente, non aveva capacità processuale, avendo agito in giudizio personalmente e non a mezzo del proprio tutore. I medesimi difensori deducevano di aver scoperto solo in corso di causa lo stato di interdizione legale del proprio assistito, eccependo, pertanto il difetto di legittimazione processuale del medesimo ed, ancora prima, la nullità del precetto, avvenuta nei confronti dell'interdetto legale personalmente e non nei confronti del suo tutore.
All'udienza di discussione, parte opposta, con riferimento alla nuova questione posta dalla difesa dell'opponente, eccepiva la tardività dell'eccezione di nullità del precetto, che, in quanto vizio dell'atto esecutivo, doveva essere eccepita nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.
Con sentenza n. 287/2023, pubblicata in data 7.2.2023, il Tribunale dichiarava l'insussistenza del diritto del di agire in esecuzione per la somma di TE euro 17.072,32, dichiarando nullo il precetto in relazione a tale parte, e confermando la validità dello stesso per la restante somma di euro 10.538,09. Il primo giudice riconosceva la fondatezza delle doglianze dell'opponente, secondo le quali il
, in mancanza di solidarietà attiva con le altre parti civili, non potesse TE esigere l'importo complessivo delle spese di lite liquidate, ma solo la propria quota parte;
riconosceva altresì l'inesattezza delle spese di precetto, come autoliquidate, ridimensionandole.
Quanto al difetto di legittimazione processuale dell'opponente, dalla medesima difesa dedotto solo negli scritti conclusivi, e quanto alla conseguente eccezione di nullità del precetto, notificato all'interdetto legale personalmente (involgente la nullità di tutti gli atti esecutivi susseguitisi), il primo giudice evidenziava che la costituzione in giudizio del avesse sanato la nullità del precetto;
inoltre, qualificava l'eccezione di CP_1 nullità della notifica come vizio dell'atto esecutivo, che andava proposto nei modi e nei termini dell'art. 617 c.p.c., con conseguente tardività dell'opposizione; comunque riteneva che il difetto di legittimazione processuale non potesse essere dedotto oltre le preclusioni processuali del giudizio di primo grado, e quindi oltre i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Infine, riteneva non sufficientemente provato lo stato di interdizione legale del . Pertanto, decideva nel merito l'opposizione a CP_1 precetto, nei termini surrichiamati, compensando le spese processuali fra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2023, il dr. Parte_2
, nella sua qualità di tutore di , interdetto
[...] Controparte_1 legale ai sensi dell'art. 32 c.p., in quanto condannato in via definitiva ad una pena detentiva di oltre 5 anni, e quindi anche alla pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena, ha impugnato la predetta sentenza, insistendo, previo accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nell'accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione processuale del
[...] nel giudizio di primo grado e nell'accoglimento della eccezione di nullità del CP_1 precetto, perché notificato al personalmente e non al tutore, insistendo CP_1 altresì nella condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui:
1)ha ritenuto che la costituzione in giudizio del avesse sanato la CP_1 nullità del precetto.
2)ha ritenuto che il difetto di legittimazione passiva non fosse rilevabile in ogni stato e grado del processo;
3)ha ritenuto non provato lo stato di interdizione legale del . CP_1
Si è ritualmente costituito , per TE insistere nella inammissibilità dell'a rimo giudice qualificato come opposizione agli atti esecutivi la dedotta nullità del precetto, ed essendo incentrato l'appello su tale statuizione, e non sulla questione della capacità processuale del debitore, questione orami passata in giudicato.
In subordine, ha chiesto il rigetto dell'appello, perché infondato, sia per la tardività dell'eccezione di nullità del precetto, non proposta entro 20 giorni dalla notifica dello stesso, sia perché la dedotta nullità era stata sanata dal comportamento processuale della parte, che si era costituita personalmente ed aveva proposto opposizione. Da ultimo, deduceva l'infondatezza dell'appello anche per abuso del processo, avendo l'opponente, odierno appellante, prima agito presupponendo la propria capacità processuale e poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese.
Con ordinanza emessa in data 14.7.2023, il collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza inibitoria proposta dall'appellante ed ha rinviato all'udienza del 20.9.2024 per la rimessione della causa in decisione. Nelle more del processo, il dr. , Parte_2 tutore del , ha depositato in data 5.2.2024 un'istanza CP_1 rappresentato che quest'ultimo, avendo cessato di espiare la pena detentiva in data 14.11.23, aveva riacquistato la piena capacità di agire, per essere stata espiata anche la pena accessoria dell'interdizione legale, e che, pertanto, il tutore aveva cessato il proprio ufficio, con conseguente perdita del potere di rappresentanza sostanziale e processuale del nel presente processo, ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 300 c.p.c. anto, che fosse disposta l'interruzione del processo. La medesima istanza era notificata alla controparte . TE
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 20.3.2024, il Consigliere Istruttore ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Con ricorso depositato in data 16.4.2024, l'appellato ha TE chiesto la riassunzione del processo e con decreto del 24.4.24 il Consigliere Istruttore ha fissato per la sua prosecuzione l'udienza del 6.12.24. Regolarmente notificati dal al personalmente, sia il ricorso, che il decreto di TE CP_2 nz ssegnato, all'udienza del 6.12.24, è comparso l'appellato e ricorrente in riassunzione, che ha chiesto la rimessione della causa in decisione, mentre nessuno è comparso per l'appellante, resistente in riassunzione.
La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4.4.25, alla presenza del solo appellato, ricorrente in riassunzione, il quale ha insistito nel rigetto dell'appello, e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente in riassunzione
[...]
, che non si è costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso CP_1 riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza.
Il ricorrente in riassunzione ha chiesto che l'appello venisse deciso.
Il gravame originario merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità proposte da parte appellata. Diversamente da quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta dall'appellato, il primo giudice non ha in modo netto qualificato come opposizione agli atti esecutivi la domanda proposta dal , perché ha affrontato la CP_1 questione sotto il profilo (questo sì, corret i legittimazione processuale dell'opponente, ritenendo (in modo errato) che l'esame della capacità processuale dell'opponente fosse precluso, in quanto proposto successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Nonostante avesse pertanto ritenuto il decaduto dalla possibilità di proporre tale questione, è entrato nel CP_1 merito della stessa, sostenendo, anche in questo caso in modo errato, che lo stato di interdizione legale dell'opponente non fosse sufficientemente provato. In conclusione, non ha dato una qualificazione univoca alla domanda giudiziale proposta dal
[...]
quale opposizione agli atti esecutivi;
pertanto la corte ritiene che CP_1 sentenza sia appellabile.
Erra, ancora, l'appellato nella parte in cui ritiene coperta da giudicato la parte della sentenza che ha affrontato la questione della legittimazione processuale del
[...]
. L'appellante, infatti, ha chiaramente impugnato tale parte della sente CP_1 in cui ha ritenuto l'attore decaduto dalla possibilità di dedurre il proprio difetto di legittimazione processuale, ribadendo che la questione relativa alla capacità processuale del potesse essere sollevata in ogni stato e grado del CP_1 processo, e quin critti conclusivi, e dovesse essere accolta, attesa la sua fondatezza.
Passando al merito dell'appello, deve innanzitutto evidenziarsi come, per quanto già detto, sia fondato il secondo motivo di censura proposto, perché il difetto di legittimazione passiva è rilevabile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ. S.S.U.U. n. 9217/2010), pertanto il primo giudice non poteva ritenere precluso l'esame della questione, ma avrebbe dovuto accoglierla e promuovere la sanatoria del difetto di rappresentanza nel giudizio di primo grado, assegnando un termine ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., affinché il si costituisse con l'assistenza e la CP_2 rappresentanza del tutore.
Fondato è altresì il primo motivo di appello. Erroneamente il primo giudice ha ritenuto che la costituzione in proprio del , che ha proposto CP_1 opposizione a precetto, potesse sanare i vizi d lla sua notificazione, entrambi diretti al personalmente e non al suo tutore. In realtà, come CP_1 dedotto dall'appellante, la nullità del precetto era comunque insanabile.
Infatti, quand'anche il si fosse ritualmente costituito con la CP_1 rappresentanza del proprio t e tale rituale costituzione non avrebbe sanato la dedotta nullità del precetto, ai sensi dell'art, 156 c.p.c., essendosi oramai esaurite le facoltà consentite al debitore dalla legge, una volta intimato il precetto, ossia quella di pagare spontaneamente al creditore o di proporre opposizione, nel termine indicato nell'atto di precetto stesso. Solo il tutore poteva compiere tali atti a contenuto patrimoniale, ma non è stato mai attinto dall'atto di precetto, notificato invece all'interdetto legale.
Il precetto notificato al era pertanto affetto da una nullità CP_1 insanabile, in quanto non dirett gittimata a disporre del patrimonio del debitore, e non era affetto da un vizio di regolarità formale, deducibile solo con l'opposizione agli atti esecutivi, non essendo mai stato notificato alla persona che poteva giuridicamente adempiere. Erra, pertanto, il primo giudice, anche nella parte in cui qualifica come opposizione agli atti esecutivi l'eccezione di nullità del precetto, ricorrendo invece, come evidenziato dal tutore nell'atto di appello, di una ipotesi in cui manca in radice il diritto di procedere in executivis da parte del creditore, e pertanto di questioni proponibili con l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Anche il terzo motivo di appello è fondato, emergendo dalla documentazione prodotta, seppure nelle fasi conclusive, nel giudizio di primo grado, che il
[...]
era stato definitivamente condannato alla pena di otto anni di reclusio CP_1 con la sentenza n. 426/2016 emessa dalla Corte di Appello di Potenza in data 30.9.2016, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Potenza in data 30.4.2014, divenuta definitiva in data 8.8.2017, a seguito della sentenza n. 47602 della Corte di Cassazione, di annullamento parziale senza rinvio, e che pertanto, alla data della notifica del precetto (18.11.2021), lo stesso fosse automaticamente in stato di interdizione legale, pena accessoria alla condanna alla pena detentiva, per tutto il tempo della detenzione.
Infatti, nel giudizio di primo grado, come si evince anche dal verbale dell'udienza del 7.2.2023, i difensori del hanno prodotto sia telematicamente che in CP_1 cartaceo, la certificazione d aranto, Ufficio di Volontaria Giurisdizione, in cui si dà atto della esistenza del procedimento di interdizione legale avente n. 2873/2017, iscritto in data 29.8.2017, nonché la Comunicazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno del 17.2.22, in cui, dandosi atto della definitività della condanna in data 8.8.2017, nonché della concessione al condannato di 90 giorni di liberazione anticipata, si comunicava al medesimo che la data pena era anticipata al 6.5.2024 (perdurava, pertanto, lo stato di interdizione legale).
Come già evidenziato, infondate sono, quindi le prospettazioni e difese dell'appellato, sia perché non si è formato alcun giudicato sulla questione della capacità processuale (abbondantemente riproposta e ripresa dall'appellante), sia perché l'opposizione non è tardiva, in quanto la nullità del precetto è, nella fattispecie in esame, un motivo di opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, e non può essere sanata, per quanto già detto, né dalla costituzione in giudizio del CP_1 personalmente, né dalla successiva costituzione in giudizio del tutore, né dal giudice con termine per la sanatoria, essendo ormai precluse per sempre le facoltà connesse a quel precetto, come notificato dal (in questo senso, con particolare TE riferimento al vizio di notificazion o, cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 24291/2017 e Cass. civ. sez. III, sent. n. 11290/2020).
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere accolto ed in totale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi, in accoglimento dell'opposizione, la nullità del precetto, della sua notificazione e di tutti gli atti esecutivi successivi.
Quanto al regolamento delle spese processuali, si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, sia per la difficoltà delle questioni affrontate, con particolare riferimento a quella relativa alla mancanza di capacità processuale ed alle conseguenze della stessa nel processo esecutivo, nonché con riferimento alla decorrenza ed agli effetti di alcune pene accessorie, quali l'interdizione legale, sia per il comportamento processuale del , CP_1 senz'altro consapevole del proprio stato di interdizione legale al momento della notifica del precetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , come Controparte_1 rappresentato dal proprio tutore dr. , avverso la sentenza n. Parte_2
287/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, nel contraddittorio con
[...]
, così provvede: TE
ACCOGLIE l'appello, ed in completa riforma della sentenza impugnata,
1)DICHIARA il precetto intimato, la sua notifica e tutti i successivi atti CP_3 esecutivi.
2)COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, così deciso in data 16.5.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 104 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 4/4/2025 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. TE
Antonio Clemente
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE E APPELLATO
e
, contumace Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
a seguito di atto di citazione in appello notificato il 15.3.2023 avverso la sentenza n. 287/2023, emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento iscritto al n. 7546 RG 2021, pubblicata il 16.1.2023 e non notificata. Conclusioni dell'appellato e ricorrente in riassunzione: “1) Rigettare l'appello siccome inammissibile e/o infondato, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. 2) Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dello scrivente avvocato antistatario”
Conclusioni dell'appellante e resistente in riassunzione:1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 287/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, Giudice dott. Antonio Taurino, nell'ambito del giudizio R.G. n. 7438/2021, pubblicata il 07.02.2023, notificata il 13.02.2023, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda, in accoglimento della spiegata eccezione di nullità del precetto notificato in data 18.11.2021 da TE direttamente al dott. nonché della notificazione dello stesso e dei titoli esecutivi Controparte_1 azionati con il ridetto precetto e, conseguentemente, la nullità della sentenza impugnata;
2].- in subordine e salvo espresso gravame, dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell'interdetto dott.
[...] nel giudizio di primo gardo;
3].- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. Controparte_1
proponeva, dinanzi al Tribunale di Taranto, opposizione ex art. 615 c.p.c.
[...] avverso il precetto di pagamento, intimatogli data 18.11.21 da TE
, per l'importo di euro 27.655,41, oltre spese ed accessori, asseritamente
[...] dovutegli, a titolo di spese processuali, che il era stato condannato a CP_1 pagare in favore del primo, quale costituita parte civile, in ragione di due sentenze penali, di primo e secondo grado, costituenti il titolo esecutivo.
L'opponente contestava il diritto del creditore di agire in esecuzione per quella somma, in quanto la somma dovuta in base ai titoli azionati era inferiore a quella intimata;
in particolare, l'importo liquidato in dispositivo era comprensivo delle spese processuali, riconosciute a quattro parti civili, tra cui il , che pertanto TE non poteva agire per l'intera somma, in mancanza di solidarietà attiva nella fattispecie, semmai per la quarta parte di essa. Inoltre, l'opponente contestava anche l'entità delle spese richieste per il precetto, rispetto ai parametri tariffari vigenti.
Si costituiva ritualmente il per insistere nel rigetto TE dell'opposizione. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, istruita esclusivamente sulla base della documentazione acquisita, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, con termine per note conclusive.
Solo negli scritti conclusivi, i difensori del deducevano il difetto di CP_1 legittimazione processuale del proprio assistito, che in quanto interdetto legalmente, non aveva capacità processuale, avendo agito in giudizio personalmente e non a mezzo del proprio tutore. I medesimi difensori deducevano di aver scoperto solo in corso di causa lo stato di interdizione legale del proprio assistito, eccependo, pertanto il difetto di legittimazione processuale del medesimo ed, ancora prima, la nullità del precetto, avvenuta nei confronti dell'interdetto legale personalmente e non nei confronti del suo tutore.
All'udienza di discussione, parte opposta, con riferimento alla nuova questione posta dalla difesa dell'opponente, eccepiva la tardività dell'eccezione di nullità del precetto, che, in quanto vizio dell'atto esecutivo, doveva essere eccepita nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto.
Con sentenza n. 287/2023, pubblicata in data 7.2.2023, il Tribunale dichiarava l'insussistenza del diritto del di agire in esecuzione per la somma di TE euro 17.072,32, dichiarando nullo il precetto in relazione a tale parte, e confermando la validità dello stesso per la restante somma di euro 10.538,09. Il primo giudice riconosceva la fondatezza delle doglianze dell'opponente, secondo le quali il
, in mancanza di solidarietà attiva con le altre parti civili, non potesse TE esigere l'importo complessivo delle spese di lite liquidate, ma solo la propria quota parte;
riconosceva altresì l'inesattezza delle spese di precetto, come autoliquidate, ridimensionandole.
Quanto al difetto di legittimazione processuale dell'opponente, dalla medesima difesa dedotto solo negli scritti conclusivi, e quanto alla conseguente eccezione di nullità del precetto, notificato all'interdetto legale personalmente (involgente la nullità di tutti gli atti esecutivi susseguitisi), il primo giudice evidenziava che la costituzione in giudizio del avesse sanato la nullità del precetto;
inoltre, qualificava l'eccezione di CP_1 nullità della notifica come vizio dell'atto esecutivo, che andava proposto nei modi e nei termini dell'art. 617 c.p.c., con conseguente tardività dell'opposizione; comunque riteneva che il difetto di legittimazione processuale non potesse essere dedotto oltre le preclusioni processuali del giudizio di primo grado, e quindi oltre i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Infine, riteneva non sufficientemente provato lo stato di interdizione legale del . Pertanto, decideva nel merito l'opposizione a CP_1 precetto, nei termini surrichiamati, compensando le spese processuali fra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2023, il dr. Parte_2
, nella sua qualità di tutore di , interdetto
[...] Controparte_1 legale ai sensi dell'art. 32 c.p., in quanto condannato in via definitiva ad una pena detentiva di oltre 5 anni, e quindi anche alla pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena, ha impugnato la predetta sentenza, insistendo, previo accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nell'accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione processuale del
[...] nel giudizio di primo grado e nell'accoglimento della eccezione di nullità del CP_1 precetto, perché notificato al personalmente e non al tutore, insistendo CP_1 altresì nella condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui:
1)ha ritenuto che la costituzione in giudizio del avesse sanato la CP_1 nullità del precetto.
2)ha ritenuto che il difetto di legittimazione passiva non fosse rilevabile in ogni stato e grado del processo;
3)ha ritenuto non provato lo stato di interdizione legale del . CP_1
Si è ritualmente costituito , per TE insistere nella inammissibilità dell'a rimo giudice qualificato come opposizione agli atti esecutivi la dedotta nullità del precetto, ed essendo incentrato l'appello su tale statuizione, e non sulla questione della capacità processuale del debitore, questione orami passata in giudicato.
In subordine, ha chiesto il rigetto dell'appello, perché infondato, sia per la tardività dell'eccezione di nullità del precetto, non proposta entro 20 giorni dalla notifica dello stesso, sia perché la dedotta nullità era stata sanata dal comportamento processuale della parte, che si era costituita personalmente ed aveva proposto opposizione. Da ultimo, deduceva l'infondatezza dell'appello anche per abuso del processo, avendo l'opponente, odierno appellante, prima agito presupponendo la propria capacità processuale e poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese.
Con ordinanza emessa in data 14.7.2023, il collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza inibitoria proposta dall'appellante ed ha rinviato all'udienza del 20.9.2024 per la rimessione della causa in decisione. Nelle more del processo, il dr. , Parte_2 tutore del , ha depositato in data 5.2.2024 un'istanza CP_1 rappresentato che quest'ultimo, avendo cessato di espiare la pena detentiva in data 14.11.23, aveva riacquistato la piena capacità di agire, per essere stata espiata anche la pena accessoria dell'interdizione legale, e che, pertanto, il tutore aveva cessato il proprio ufficio, con conseguente perdita del potere di rappresentanza sostanziale e processuale del nel presente processo, ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 300 c.p.c. anto, che fosse disposta l'interruzione del processo. La medesima istanza era notificata alla controparte . TE
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 20.3.2024, il Consigliere Istruttore ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Con ricorso depositato in data 16.4.2024, l'appellato ha TE chiesto la riassunzione del processo e con decreto del 24.4.24 il Consigliere Istruttore ha fissato per la sua prosecuzione l'udienza del 6.12.24. Regolarmente notificati dal al personalmente, sia il ricorso, che il decreto di TE CP_2 nz ssegnato, all'udienza del 6.12.24, è comparso l'appellato e ricorrente in riassunzione, che ha chiesto la rimessione della causa in decisione, mentre nessuno è comparso per l'appellante, resistente in riassunzione.
La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4.4.25, alla presenza del solo appellato, ricorrente in riassunzione, il quale ha insistito nel rigetto dell'appello, e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente in riassunzione
[...]
, che non si è costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso CP_1 riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza.
Il ricorrente in riassunzione ha chiesto che l'appello venisse deciso.
Il gravame originario merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità proposte da parte appellata. Diversamente da quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta dall'appellato, il primo giudice non ha in modo netto qualificato come opposizione agli atti esecutivi la domanda proposta dal , perché ha affrontato la CP_1 questione sotto il profilo (questo sì, corret i legittimazione processuale dell'opponente, ritenendo (in modo errato) che l'esame della capacità processuale dell'opponente fosse precluso, in quanto proposto successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Nonostante avesse pertanto ritenuto il decaduto dalla possibilità di proporre tale questione, è entrato nel CP_1 merito della stessa, sostenendo, anche in questo caso in modo errato, che lo stato di interdizione legale dell'opponente non fosse sufficientemente provato. In conclusione, non ha dato una qualificazione univoca alla domanda giudiziale proposta dal
[...]
quale opposizione agli atti esecutivi;
pertanto la corte ritiene che CP_1 sentenza sia appellabile.
Erra, ancora, l'appellato nella parte in cui ritiene coperta da giudicato la parte della sentenza che ha affrontato la questione della legittimazione processuale del
[...]
. L'appellante, infatti, ha chiaramente impugnato tale parte della sente CP_1 in cui ha ritenuto l'attore decaduto dalla possibilità di dedurre il proprio difetto di legittimazione processuale, ribadendo che la questione relativa alla capacità processuale del potesse essere sollevata in ogni stato e grado del CP_1 processo, e quin critti conclusivi, e dovesse essere accolta, attesa la sua fondatezza.
Passando al merito dell'appello, deve innanzitutto evidenziarsi come, per quanto già detto, sia fondato il secondo motivo di censura proposto, perché il difetto di legittimazione passiva è rilevabile in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ. S.S.U.U. n. 9217/2010), pertanto il primo giudice non poteva ritenere precluso l'esame della questione, ma avrebbe dovuto accoglierla e promuovere la sanatoria del difetto di rappresentanza nel giudizio di primo grado, assegnando un termine ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., affinché il si costituisse con l'assistenza e la CP_2 rappresentanza del tutore.
Fondato è altresì il primo motivo di appello. Erroneamente il primo giudice ha ritenuto che la costituzione in proprio del , che ha proposto CP_1 opposizione a precetto, potesse sanare i vizi d lla sua notificazione, entrambi diretti al personalmente e non al suo tutore. In realtà, come CP_1 dedotto dall'appellante, la nullità del precetto era comunque insanabile.
Infatti, quand'anche il si fosse ritualmente costituito con la CP_1 rappresentanza del proprio t e tale rituale costituzione non avrebbe sanato la dedotta nullità del precetto, ai sensi dell'art, 156 c.p.c., essendosi oramai esaurite le facoltà consentite al debitore dalla legge, una volta intimato il precetto, ossia quella di pagare spontaneamente al creditore o di proporre opposizione, nel termine indicato nell'atto di precetto stesso. Solo il tutore poteva compiere tali atti a contenuto patrimoniale, ma non è stato mai attinto dall'atto di precetto, notificato invece all'interdetto legale.
Il precetto notificato al era pertanto affetto da una nullità CP_1 insanabile, in quanto non dirett gittimata a disporre del patrimonio del debitore, e non era affetto da un vizio di regolarità formale, deducibile solo con l'opposizione agli atti esecutivi, non essendo mai stato notificato alla persona che poteva giuridicamente adempiere. Erra, pertanto, il primo giudice, anche nella parte in cui qualifica come opposizione agli atti esecutivi l'eccezione di nullità del precetto, ricorrendo invece, come evidenziato dal tutore nell'atto di appello, di una ipotesi in cui manca in radice il diritto di procedere in executivis da parte del creditore, e pertanto di questioni proponibili con l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Anche il terzo motivo di appello è fondato, emergendo dalla documentazione prodotta, seppure nelle fasi conclusive, nel giudizio di primo grado, che il
[...]
era stato definitivamente condannato alla pena di otto anni di reclusio CP_1 con la sentenza n. 426/2016 emessa dalla Corte di Appello di Potenza in data 30.9.2016, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Potenza in data 30.4.2014, divenuta definitiva in data 8.8.2017, a seguito della sentenza n. 47602 della Corte di Cassazione, di annullamento parziale senza rinvio, e che pertanto, alla data della notifica del precetto (18.11.2021), lo stesso fosse automaticamente in stato di interdizione legale, pena accessoria alla condanna alla pena detentiva, per tutto il tempo della detenzione.
Infatti, nel giudizio di primo grado, come si evince anche dal verbale dell'udienza del 7.2.2023, i difensori del hanno prodotto sia telematicamente che in CP_1 cartaceo, la certificazione d aranto, Ufficio di Volontaria Giurisdizione, in cui si dà atto della esistenza del procedimento di interdizione legale avente n. 2873/2017, iscritto in data 29.8.2017, nonché la Comunicazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno del 17.2.22, in cui, dandosi atto della definitività della condanna in data 8.8.2017, nonché della concessione al condannato di 90 giorni di liberazione anticipata, si comunicava al medesimo che la data pena era anticipata al 6.5.2024 (perdurava, pertanto, lo stato di interdizione legale).
Come già evidenziato, infondate sono, quindi le prospettazioni e difese dell'appellato, sia perché non si è formato alcun giudicato sulla questione della capacità processuale (abbondantemente riproposta e ripresa dall'appellante), sia perché l'opposizione non è tardiva, in quanto la nullità del precetto è, nella fattispecie in esame, un motivo di opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, e non può essere sanata, per quanto già detto, né dalla costituzione in giudizio del CP_1 personalmente, né dalla successiva costituzione in giudizio del tutore, né dal giudice con termine per la sanatoria, essendo ormai precluse per sempre le facoltà connesse a quel precetto, come notificato dal (in questo senso, con particolare TE riferimento al vizio di notificazion o, cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 24291/2017 e Cass. civ. sez. III, sent. n. 11290/2020).
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere accolto ed in totale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi, in accoglimento dell'opposizione, la nullità del precetto, della sua notificazione e di tutti gli atti esecutivi successivi.
Quanto al regolamento delle spese processuali, si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, sia per la difficoltà delle questioni affrontate, con particolare riferimento a quella relativa alla mancanza di capacità processuale ed alle conseguenze della stessa nel processo esecutivo, nonché con riferimento alla decorrenza ed agli effetti di alcune pene accessorie, quali l'interdizione legale, sia per il comportamento processuale del , CP_1 senz'altro consapevole del proprio stato di interdizione legale al momento della notifica del precetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , come Controparte_1 rappresentato dal proprio tutore dr. , avverso la sentenza n. Parte_2
287/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, nel contraddittorio con
[...]
, così provvede: TE
ACCOGLIE l'appello, ed in completa riforma della sentenza impugnata,
1)DICHIARA il precetto intimato, la sua notifica e tutti i successivi atti CP_3 esecutivi.
2)COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, così deciso in data 16.5.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra