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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 329/2024 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.”
promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
rappr. e difesi dall'avv. Silvestro P. Plumari, giusta procura in atti;
Appellanti
nei confronti di
1 (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Lucio Fresta, giusta procura alle liti;
Appellato -appellante incidentale e di
Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro
[...] P.IVA_3
tempore,
NT
, in persona
[...]
dell'Assessore pro tempore e
[...]
in persona Controparte_4
dell'Assessore pro tempore, (c.f. ), P.IVA_3
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, nei cui uffici, siti in Via Vecchia Ognina, 149, sono domiciliati;
Appellati -appellati incidentali
All'udienza di discussione del 15.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. ritualmente notificata,
e hanno riassunto davanti al Tribunale Parte_1 Parte_2
Civile di Catania il giudizio già iscritto al n. 578/2016 R.G. Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, dichiaratosi incompetente con sentenza n. 1328/2017 dell'8.7.2017.
2 I coniugi citavano in giudizio il Comune di Parte_3 CP_1
esponendo di essere comproprietari di un edificio per civile abitazione, con annesso terreno a verde, sito nella frazione di Fondachello, contrada
Auzonetto, del Comune di CP_1
Deducevano che la zona ove è ubicato l'immobile era interessata dalla presenza di canali di bonifica e drenaggio (ovvero deflusso a mare) delle acque così raccolte;
l'omessa manutenzione di tali canali e l'immissione negli stessi delle acque meteoriche di un'ampia parte del territorio mascalese, da parte del aveva causato negli anni ripetute CP_1
esondazioni sull'area circostante detti canali anche in occasione di normali precipitazioni (da ultimo, quelle avvenute tra il 20 e il 23 ottobre 2015), con allagamento della loro proprietà e danni alle strutture e ai beni mobili.
Avevano ripetutamente denunciato al convenuto detta situazione e CP_1
avevano adito il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (giudizio iscritto al n. 953/2008 RG), chiedendo e ottenendo, con sentenza passata in giudicato, il risarcimento dei danni patiti dalla loro abitazione nei confronti del Controparte_1
Sulla scorta degli accertamenti tecnici effettuati nei precedenti giudizi innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, precisavano che i ciclici allagamenti erano conseguenza della inadeguatezza della rete di canali di bonifica e della cattiva manutenzione della rete, la cui destinazione d'uso era stata variata dal che la CP_1
realizzazione della rete di canali da parte del era avvenuta per CP_4
bonificare il territorio, allora paludoso;
che a seguito dell'approvazione del
Programma di Fabbricazione, il Comune di aveva acconsentito a CP_1
una estesa urbanizzazione/antropizzazione del territorio che aveva, da un lato, prodotto l'impermeabilizzazione di più vaste superfici e, dall'altro,
l'aumento dei deflussi superficiali conseguenti all'immissione di scarichi
3 provenienti dagli edifici, rendendo inidonea la rete di bonifica al contenimento dell'aumentato volume idrico della zona;
che a valle, in prossimità dello sbocco a mare della rete di canali, il Controparte_1
aveva fatto confluire le acque provenienti da un impianto di chiarificazione delle acque bianche del paese.
Tutto ciò premesso, gli attori lamentavano di avere subito danni per i ripetuti allagamenti subiti negli anni, aggravatisi definitivamente in occasione degli eventi atmosferici occorsi tra il 20 e il 23 ottobre 2015, come da allegata perizia di parte, quando, a causa del terreno imbibito d'acqua, il fabbricato ha subito “un gravissimo cedimento strutturale in fondazione”.
Parte attrice chiedeva, dunque, condannarsi il a far Controparte_1
cessare la situazione di fatto denunziata e, in ogni caso, a risarcire tutti i danni verificatisi nella loro proprietà, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c..
Si costituiva in giudizio il eccependo: a) il carattere Controparte_1
eccezionale dell'evento meteorico del 21 ottobre 2015; b) il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la Contrada TT (ove sorge l'immobile attoreo) era parte di un comprensorio di bonifica di prima categoria istituito con R.D. 215/1933, il quale, introducendo il principio di integrazione tra intervento pubblico e privato, aveva riservato allo Stato la competenza a eseguire opere di bonifica mentre i privati, dal canto loro, erano obbligati a eseguire le opere complementari tramite la costituzione di un consorzio. Lamentava quindi l'inerzia della Regione Siciliana, deputata a costituire d'imperio il tramite l'Assessorato dell'Agricoltura e P_
Foreste e dei privati che, mai, avevano proceduto in tale direzione.
Il convenuto negava di essere proprietario dei canali e la CP_1
responsabilità della loro manutenzione e/o potenziamento spettava,
4 nell'ordine, ai proprietari, al ovvero all' P_ [...]
(già NT
Assessorato dell'Agricoltura e Foreste).
Chiedeva, dunque, in caso di sua condanna, di essere autorizzato a chiamare in causa: 1) l' NT
, per non avere compiuto (o
[...]
fatto compiere dai proprietari costituiti in ) le necessarie opere di P_
bonifica; 2) l , per Controparte_2
aver approvato il Programma di Fabbricazione del Comune;
3)
l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di
Catania, per avere dato parere favorevole al predetto Programma.
Concludeva per il rigetto delle domande per difetto di condotta colposa e/o nesso di causalità, giacché l'evento doveva ritenersi eccezionale. In subordine, qualora fosse stata riconosciuta la responsabilità del CP_1
chiedeva la condanna solidale dei terzi chiamati e, ancora, la riduzione dell'eventuale risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per fatto colposo dei creditori, mai costituiti in . P_
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva l'Avvocatura dello Stato per gli Assessorati Regionali citati in giudizio, chiedendo dichiararsi l'assoluta estraneità degli stessi e l'infondatezza sia della chiamata in causa, sia della domanda attorea.
In particolare l'Avvocatura deduceva che erroneamente il CP_1
convenuto aveva definito la rete di canali quale rete di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche giacché trattavasi, viceversa, di canali di bonifica con la funzione di liberare i terreni impantanati dalle acque risorgive, abbassando il livello di falda;
che l'intervenuta urbanizzazione aveva aumentato le superfici impermeabili, modificando l'invarianza
5 idraulica del territorio;
che l'immissione nella rete delle acque meteoriche, impropriamente convogliatevi dal era causa dell'interrimento dei CP_1
canali giacché le acque bianche, a differenza delle acque di falda, portano con sé i detriti delle strade;
che l'immissione di acque bianche e la mancanza di pubblica fognatura - mai realizzata dal sia per la CP_1
Contrada sia per un'ampia parte del territorio comunale, posta a monte dell'TT - era causa dell'accumulo di ampi ristagni e che l'amministrazione comunale aveva predisposto un progetto di intervento per mitigare il rischio idrogeologico dell'area, senza però far seguire alcuna richiesta concreta;
che con L.R. 98/2011 e con Decreto A.R.T.A. 84/2005 la Regione aveva istituito un'area protetta, limitrofa alla zona, con vincolo di inedificabilità assoluta ma non vi aveva ricompreso l'TT, stante la già intervenuta antropizzazione;
rilevava, infine, l'interramento di un canale che, nelle antiche cartografie, attraversava a nord il fondo attoreo e chiedeva accertarsi se tale modifica potesse avere contribuito agli allagamenti.
L'Avvocatura concludeva per il rigetto della domanda di estensione della responsabilità, formulata dal per estraneità ai fatti Controparte_1
dedotti e comunque per infondatezza della domanda attorea.
La causa veniva istruita attraverso la produzione documentale e l'espletamento di una CTU, con la nomina di un collegio peritale.
Con sentenza n. 4795/2023 pubblicata il 24.11.2023, il Giudice della Terza
Sezione Civile del Tribunale di Catania (nel giudizio iscritto al n.
17218/2017 R.G.), rigettava le domande di e Parte_1 [...]
e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore Parte_2
del e dei terzi chiamati, Assessorati regionali, ponendo Controparte_1
a carico degli attori le spese di CTU.
6 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e , per i motivi che saranno di seguito esaminati.
[...] Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
Ha formulato, altresì, appello incidentale, per le ragioni che saranno esposte nel prosieguo.
Si sono costituiti in giudizio anche i tre Assessorati Regionali appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 15.4.2025, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate nelle note difensive conclusionali, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha osservato: 1) che andava esclusa la responsabilità degli assessorati regionali per difetto, in capo agli stessi, della relazione di custodia ex art. 2051 c.c. rispetto ai beni demaniali coinvolti;
2) che in astratto l'onere di custodia, e segnatamente di garantire idonee opere di urbanizzazione dell'area e la loro manutenzione, ricadeva sul sul rilievo che “trattasi di un'area ormai Controparte_1
urbanizzata ed edificata, previo rilascio delle concessioni edilizie da parte dell'Ente”; 3) che tuttavia, nello specifico caso concreto, non poteva accogliersi la domanda degli attori di risarcimento del danno per mancanza del nesso di causa rispetto all'accertato danno da cedimento strutturale delle fondazioni dell'immobile attoreo;
precisava che, nonostante i CTU avessero individuato due concause ugualmente determinanti il danno –
“50% all'allagamento conseguente alla pioggia e conseguente dissesto del terreno di fondazione” e “50% alla mancata realizzazione di una
7 fondazione adeguata e al mancato rispetto della distanza dal confine con il canale” (v. pag. 59 CTU)-, in applicazione dell'art. 41 c.p, doveva ritenersi che le carenze e irregolarità costruttive dell'immobile, imputabili ai danneggiati, avessero avuto, di per sé sole, un'efficacia causale assorbente, idonea, ex art. 1227 c.c., ad elidere il nesso causale tra il bene in custodia e il danno in questione;
4) in conseguenza di ciò, considerata anche l'irregolarità edificatoria dell'immobile attoreo (posto a distanza dal confine inferiore rispetto a quella prescritta dal titolo abilitativo), ha negato qualsiasi diritto al risarcimento dei danni.
Gli appellanti , con il primo articolato motivo del loro Parte_4
appello principale (par.A), lamentano che il Tribunale non ha pronunziato sulla domanda con cui avevano chiesto, ancor prima del risarcimento danni per equivalente, la condanna del a rimuovere la causa degli CP_1
allagamenti ricorrenti nell'area in cui insiste l'immobile di loro proprietà.
Sostengono che il Tribunale, in base agli accertamenti dei CTU e alle precedenti sentenze passate in giudicato, avrebbe dovuto condannare il a eseguire le opere necessarie ad assicurare il buon funzionamento CP_1
della rete dei canali interessanti il comprensorio di cui si trattasi, come anche indicate nella relazione di CTU.
Con il secondo, articolato, motivo di gravame (par. B), gli appellanti principali lamentano che il Tribunale ha errato a ritenere affetto da insanabile irregolarità edificatoria il fabbricato rigettando, di conseguenza, la domanda risarcitoria e che, in ogni caso, ha errato a rigettare anche la domanda risarcitoria relativa ai danni non strutturali e agli arredi.
Sostengono: che il fabbricato degli attori è stato edificato in forza di regolare concessione edilizia;
che l'eventuale violazione della distanza dal confine non era rilevante ai fini della sicurezza statica dell'edificio; che la
8 scelta del sistema di fondazioni “a travi rovesce incrociate” (cd. fondazioni dirette) era stata approvata dal Genio civile a monte della concessione edilizia del 1988.
Soggiungono che, anche a voler ritenere concausati dalla colpa dei proprietari i danni strutturali presenti nell'edificio, ai sensi dell'art. 1227
c.c., non altrettanto poteva ritenersi per i danni relativi ai beni mobili ivi contenuti, e per i danni agli impianti e alle finiture del fabbricato, per come comprovati dalla perizia di parte. Chiedevano al riguardo un'integrazione della CTU per una migliore stima dei danni, essendo quella contenuta nella perizia di parte solo parziale.
I superiori motivi vanno esaminati, per ragioni di ordine logico-giuridico, congiuntamente all'appello incidentale condizionato proposto dal
[...]
CP_1
Il infatti, ha chiesto in via incidentale, per l'ipotesi di CP_1
accoglimento dell'appello principale, di dichiararsi l'insussistenza di ogni responsabilità del e l'esclusiva responsabilità (o Controparte_1
corresponsabilità in concorso con gli stessi proprietari del terreno) degli
Assessorati Regionali del Territorio ed Ambiente, delle Infrastrutture-
Genio Civile e dell'Agricoltura e Foreste per la causazione dell'evento
(esondazione e allagamento) e dei danni (rotazione dell'immobile e ogni altro danno conseguente all'allagamento), con la conseguente condanna
(esclusiva, o in concorso con i proprietari ex art. 1127 c.c.) dei detti
Assessorati al pagamento degli anzidetti danni e alla cessazione dell'evento pregiudizievole.
Orbene, gli accertamenti tecnici svolti in primo grado dai CCTTUU - le cui conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto scevre da vizi logico – giuridici e compiutamente motivate sulla scorta di approfondite indagini
9 documentali e rilievi sui luoghi- hanno consentito di accertare che
“l'immobile attoreo si trova nel Comune di in località TT- CP_1
Fondachello via VII Traversa n.3/C, un'area depressa di retro duna marina che in passato è stata sede di palude, detta “lago , poi CP_1
bonificata da una rete di canali con sbocco al mare. Il terreno attoreo confina lungo il lato Ovest con uno dei canali di bonifica e nello specifico
l'edificio con la sua parte più avanzata dista 2,45 m dal confine di proprietà e circa 3 m dalla sponda del canale, in difformità dalla distanza minima dal confine di 6 metri imposta con la Concessione Edilizia comunale n. 3632/1988 (All. 7).
La rete dei canali, oltre ad assolvere l'originaria funzione di bonifica, raccoglie naturalmente le acque meteoriche che defluiscono sulla superficie delle strade e dei terreni. Raccoglie inoltre le acque meteoriche provenienti da una parte del territorio comunale mediante la canalizzazione detta “cunettone” posta in via Carrata.”.
Si è altresì accertata l'esistenza di un danno riportato dal fabbricato di parte attrice che presenta una rotazione che indica un avvenuto cedimento differenziale delle fondazioni, maggiore in corrispondenza del lato ovest.
Al riguardo, il collegio dei periti nominati dal Tribunale ha concluso, sulla scorta dell'esame della concessione edilizia e degli atti prodromici
(relazione geologica-tecnica), e su dati tecnici relativi alle diverse tipologie di cedimento, che “la causa di quello osservato nell'immobile degli attori fosse da attribuire all'allagamento del terreno degli attori in occasione dell'evento meteorico dell'ottobre 2015. Al verificarsi di eventi di questo tipo si allaga il terreno circostante, mediante una fase di riempimento in cui il livello dell'acqua sopra il piano di campagna aumenta nel tempo;
a questa segue una fase nella quale l'altezza d'acqua sul terreno rimane
10 pressoché costante;
infine si ha la fase di svuotamento durante la quale
l'acqua defluisce.
L'alluvione dell'ottobre 2015, per l'eccezionale volume d'acqua affluito, ha sommerso il terreno per un'altezza di 75-80 cm in prossimità della proprietà degli attori, come si legge agli atti. Il cedimento differenziale non si è verificato durante la sommersione, ma durante il naturale prosciugamento del terreno, quando l'acqua defluendo verso il canale ha rimosso parte del terreno in prossimità della fondazione sul lato Ovest del fabbricato.
Tale fenomeno è favorito dalle modalità costruttive del canale nel tratto immediatamente adiacente al fabbricato degli attori descritte nel paragrafo 1.2 della Parte Quarta. Infatti, dietro i blocchi prefabbricati in calcestruzzo la sponda non è protetta ma esposta all'erosione, e presenta un angolo rispetto all'orizzontale che non ne garantisce la stabilità (v. disegno “Allegato D”, lettera
“c”).
Va precisato che se la costruzione fosse stata realizzata a 6 metri di distanza da ogni confine del lotto, come prescritto nella Concessione
Edilizia, il fabbricato si sarebbe trovato rispetto al canale in condizioni di maggiore sicurezza.
Inoltre, una fondazione adeguata all'effettiva natura del terreno e alla situazione dei luoghi (di dimensioni maggiori, con un piano di posa più profondo o di differente tipologia) avrebbe risentito meno degli effetti del sopra descritto fenomeno” (v. pagg. 52 e 55 della relazione degli ing.
e e del geol. ). Per_1 Per_2 CP_6
I CTU hanno verificato che, sulla base di una deficitaria e non veritiera relazione geologico-tecnica utilizzata nel 1988 dagli odierni attori per
11 ottenere la concessione edilizia, e secondo gli erronei calcoli statici presentati per ottenere l'autorizzazione del , l'area di sedime è CP_4
stata caricata da una pressione due volte superiore rispetto a quella che, in effetti, il terreno poteva ricevere.
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, ricorrendo un'ipotesi di concorso di cause concorrenti, trovasse applicazione la disciplina dell'art. 41 c.p. e, alla luce della norma di cui all'art. 1227 c.c. in rapporto all'art. 2051 c.c., ha condivisibilmente ascritto ai vizi progettuali e costruttivi dell'immobile degli appellanti e alla sua irregolarità costruttiva un'efficienza causale esclusiva rispetto al danno da cedimento delle fondazioni dell'edificio.
E' infondata la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe errato a ritenere che il fabbricato degli attori è affetto da insanabile irregolarità amministrativa.
L'irregolarità indicata attiene infatti alla realizzazione della costruzione ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta nel titolo concessorio;
hanno chiarito i CTU che tale violazione è idonea ad incidere sulla sicurezza statica del manufatto in ragione del fatto che, immediatamente oltre il confine (lato ovest), esiste uno dei canali di bonifica, sicchè
l'edificio si trova, con la sua parte più avanzata, ad una distanza di ml 3,00 dalla sponda di detto canale.
In ogni caso, si osserva che questa costituisce soltanto una delle concause dei danni strutturali all'edificio, avendo il giudice di prime cure e i
CCTTUU individuato altre concause determinanti, e segnatamente: carenze e omissioni negli atti prodromici alla concessione edilizia depositati al
(relazione geologico- tecnica allegata al progetto); errori nei CP_1
calcoli strutturali;
inadeguata realizzazione delle fondazioni dell'immobile.
12 A quest'ultimo riguardo, non appare rilevante l'assunto dell'appellante secondo cui la fondazione è stata realizzata in conformità al progetto approvato dal civile e, dunque, sarebbe ininfluente il parere contrario CP_4
espresso dal civile solo nel successivo anno 2003, sulla base di nuovi CP_4
studi geologici, con il quale veniva imposta l'adozione di un diverso sistema di fondazione a pali, o indirette.
E invero, quello che viene sostanzialmente imputato agli appellanti dal giudice di prime cure è non già l'irregolarità formale, bensì l'errata rappresentazione, negli atti presentati al delle caratteristiche del CP_1
sito in cui doveva sorgere l'edificio (di cui non sono state indicate le criticità, ovvero l'origine paludosa e la presenza di canali di bonifica), che ha comportato, per un verso, l'impossibilità per il comune di un'adeguata ponderazione dell'adeguatezza del progetto da assentire e, per altro verso, errori progettuali, quali la realizzazione di fondazioni inadeguate alle caratteristiche del terreno.
Alla stregua di ciò, merita conferma la valutazione del primo giudice circa l'incidenza causale esclusiva delle condotte colpose dei danneggiati nel determinismo dei danni strutturali verificatisi nell'edificio.
Ciò posto, va tuttavia osservato che, a ben vedere, quanto sopra vale unicamente per quest'ultimo tipo di danni, ma altrettanto non può dirsi per le ulteriori tipologie di danni dedotte, alle parti non strutturali dell'edificio
(impianti, infissi, ecc) e ai beni mobili ivi contenuti, conseguenti all'allagamento.
Riguardo a queste ultime, deve pertanto individuarsi il soggetto, o i soggetti, a cui va ascritta la responsabilità dell'evento dannoso.
Giova premettere che è pacifico, e non contestato, che l'area del territorio del Comune di ove è ubicato l'immobile attoreo, c.da TT, è CP_1
13 soggetta a frequenti fenomeni di allagamenti ed esondazioni in caso di acquazzoni violenti, del tipo di quello verificatosi tra il 20 e il 23 ottobre
2015 quando, a causa dell'eccezionale volume d'acqua affluito, il terreno è stato sommerso per un'altezza di circa 75-80 cm in prossimità della proprietà degli appellanti, con conseguenti danni a cose.
Emerge dal complessivo quadro probatorio -segnatamente dalla CTU espletata in questo giudizio, dalle sentenze del T.R.A.P. relative a precedenti giudizi inter partes (tempestivamente prodotte in primo grado), e dalla sentenza resa da questa Corte (n. 1015/2024) in una causa “gemella”, richiamata dagli appellanti (cui hanno partecipato il e gli CP_1
assessorati regionali)- quale sia la situazione dei luoghi, che vede l'esistenza di una rete di canali di bonifica che recapita le acque in due canali principali che, a loro volta, confluiscono in un unico canale emissario interrato che attraversa la duna costiera e scarica le acque in mare, in prossimità della battigia (pag. 25 della relazione collegiale); la rete suddetta è di fatto asservita e utilizzata anche per lo smaltimento delle acque pluviali provenienti dall'intero bacino imbrifero, formato dalla c.da
TT e dalle zone a monte.
La criticità della rete, data la fisiologica conformazione dell'area, è stata ravvisata nella inidoneità della stessa a smaltire le portate di piena, anche quelle con tempi di ritorno molto bassi, principalmente per le caratteristiche e dimensioni del canale emissario che attualmente rappresenta l'unica possibilità di deflusso verso il mare delle acque meteoriche che confluiscono nella contrada TT, considerata incompatibile con lo smaltimento di notevoli portate meteoriche (pag. 50 della CTU).
14 A ciò si aggiunga che tale rete di canali è stata realizzata a scopo di bonifica nell'800 e, nel corso del secolo successivo, è stata destinata a raccogliere acque meteoriche provenienti da parte del territorio comunale con immissione nella rete tramite una canalizzazione, definita “cunettone”, posta in via Carrata, che incrementa di qualche punto percentuale il volume che affluisce nella rete (cfr. CTU, pag. 49).
In considerazione di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, nella specie, possa ravvisarsi una responsabilità concorrente, nella produzione degli eventi pregiudizievoli per cui è causa, sia del (per come Controparte_1
già accertato dal primo giudice) sia dell'Assessorato del Territorio e
Ambiente della Regione Sicilia (per come accertato nella causa “gemella”
n. 1005/2023, definita con la cit. sentenza di questa Corte, passata in giudicato).
Ed invero, quanto al assume rilevanza la circostanza che, come CP_1
emerge dalla CTU espletata in questo giudizio (cfr. soprattutto pag. 49, sopra richiamata), nonché dalla sentenza inter partes del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche n. 85/14, passata in giudicato (fondata sulla CTU dell'ing. , pure prodotta agli atti), la rete di Persona_3
canali di bonifica risulta ormai insufficiente attesa la diffusa edificazione del territorio, favorita dal rilascio di regolari concessioni edilizie da parte del comune;
essa ha di fatto assunto la funzione di rete fognaria di acque bianche a servizio di un ampio territorio del Comune di CP_1
A ciò si aggiunge la responsabilità dell Controparte_2
per quanto riguarda la concausa suindicata ascritta alle
[...]
caratteristiche e dimensioni del canale emissario della rete;
detto canale attraversa le dune a ridosso della costa ionica con la conseguenza che, per come si è accertato con il citato precedente di questa Corte, qualsiasi
15 intervento di adeguamento di detto canale, concernendo il demanio regionale, rientra nelle attribuzioni del predetto assessorato.
Accertata in tal modo la concorrente responsabilità degli enti e CP_1
Regione - che, in assenza di elementi che possano consentire di graduare, in maniera differenziata, l'incidenza delle singole responsabilità, deve ritenersi paritaria- si rileva che erroneamente il primo giudice ha
(implicitamente) rigettato la domanda, pure avanzata dagli attori, di cessazione della causa della situazione pregiudizievole (primo motivo dell'appello principale, par A).
Si premette al riguardo il principio, anche recentemente confermato dalla
S.C. (Cass. SU n. 2312/2025, v. anche Cass. SU n. 5926/2011 e Cass. SU
n. 9318/2019), secondo cui l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
Nella specie, ritiene dunque questa Corte che, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, vada ordinato agli enti responsabili l'esecuzione degli interventi occorrenti al fine di eliminare le cause degli allagamenti, così come individuati dal collegio dei periti (pag. 59 della relazione), e segnatamente: a) adeguamento della rete di drenaggio, principalmente con un ampliamento della sezione del canale emissario di sbocco a mare;
b) realizzazione di opere per incamerare temporaneamente i volumi di pioggia
16 e installazione di impianti idrovori per facilitare il loro allontanamento dalle zone a quote più basse.
Va detto, incidentalmente, che non si reputa invece congruo l'ulteriore rimedio indicato dai CTU (realizzazione di canalizzazioni con eventuale recapito in bacini limitrofi), in quanto appare eccessivamente indeterminato ed ipotetico.
Infondato è invece il motivo (il secondo dell'appello principale, par. B.4) con cui gli appellanti si dolgono del rigetto (implicito) della domanda di risarcimento per equivalente dei danni diversi da quelli di dissesto.
Detta domanda non può infatti trovare accoglimento.
Ed invero, gli appellanti non hanno dimostrato l'entità e l'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi per cui è causa, essendosi limitati ad esibire semplici fotografie di beni mobili che assumono essersi danneggiati per effetto del contatto con l'acqua, e ad allegare una consulenza stragiudiziale di parte che, com'è noto, per costante giurisprudenza, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass. 259/2013), posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così, Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015).
Nel caso specifico, gli attori avrebbero dovuto ricorrere a strumenti più idonei a raccogliere le prove per una attendibile quantificazione del danno
(come un accertamento tecnico preventivo, ad esempio) che, nella fattispecie, manca, così come è stato puntualmente e tempestivamente contestato dal sin dal primo grado. CP_1
Spese processuali
17 Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Nella specie, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, con il solo parziale accoglimento delle originarie domande attoree, il CP_1
e l' vanno condannati
[...] Controparte_2
alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore degli appellanti limitatamente al 50%, disponendosi la compensazione della restante metà.
Quanto ai rapporti tra il e l Controparte_1 Controparte_7
riconosciuti responsabili ex art. 2055 c.c. a seguito
[...]
dell'accoglimento dell'appello incidentale del ricorrono anche in CP_1
questo caso i presupposti per una parziale compensazione delle spese per metà, in ragione del paritario concorso di colpa, ponendo la restante metà a carico dell'Assessorato, fondatamente chiamato in causa dal CP_1
Per quanto attiene, invece, alle spese sostenute dagli altri due Assessorati chiamati in causa dal convenuto che ha inteso riversare sui tre enti CP_1
regionali, seppure in solido, gli effetti della domanda risarcitoria avanzata dagli attori, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni (ex art. 92 c.p.c.) per disporne la totale compensazione, stante che la loro chiamata appariva pienamente giustificata dall'azione giudiziaria e dalla obiettiva difficoltà di individuare il soggetto responsabile ex art. 2051 c.c..
Le spese vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), sulla base del valore dichiarato della controversia (scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, da euro 26.000,01 a 52.000,00), con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria
18 di secondo grado (in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale, cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
Le spese della CTU, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico degli appellati, e Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n.
329/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e , e in parziale accoglimento Parte_1 Parte_2
dell'appello incidentale proposto dal avverso la Controparte_1
sentenza n. 4795/2023 pubblicata il 24.11.2023 della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, così decide:
-condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
della Regione Sicilia all'esecuzione delle opere dirette ad
[...]
eliminare le cause degli allagamenti, come individuate dal collegio dei
CCTTUU (v. pag. 59 della relazione degli ing. e e del Per_1 Per_2
geol. ) in: a) adeguamento della rete di drenaggio, principalmente CP_6
con un ampliamento della sezione del canale emissario di sbocco a mare;
b) realizzazione di opere per incamerare temporaneamente i volumi di pioggia e installazione di impianti idrovori per facilitare il loro allontanamento dalle zone a quote più basse;
-compensa le spese processuali di entrambi i gradi tra gli appellanti, da un lato, e il e l Controparte_1 Controparte_2
, dall'altro, in ragione di metà e condanna questi ultimi, in
[...]
solido a pagare a e la restante metà Parte_1 Parte_2
delle spese che liquida, per l'intero, come segue: a) per il primo grado, in €
19 545,00 per esborsi e complessivi € 7.616,00 per compensi (di cui euro
1701,00 per fase di studio, euro 1204,00 per fase introduttiva, euro 1806,00 per fase istruttoria, euro 2905,00 per fase decisoria), e b) per il secondo grado, in € 805,00 per esborsi e complessivi €8.469,00 per compensi (di cui
€2058,00 per fase studio, €1418,00 per fase introduttiva, €1523,00 per fase istruttoria/trattazione, e € 3470,00 per fase decisoria), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;
- compensa le spese processuali di entrambi i gradi per metà tra il
[...]
e l , e CP_1 Controparte_2
condanna l'Assessorato a pagare al la restante metà delle spese CP_1
che liquida, per l'intero, a) per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi (di cui euro 1701,00 per fase di studio, euro 1204,00 per fase introduttiva, euro 1806,00 per fase istruttoria, euro 2905,00 per fase decisoria), e b) per il secondo grado, in complessivi €8.469,00 per compensi (di cui €2058,00 per fase studio, €1418,00 per fase introduttiva,
€1523,00 per fase istruttoria/trattazione, e € 3470,00 per fase decisoria), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
-compensa le spese tra il e l'Assessorato delle Infrastrutture e CP_1
della Mobilità – Ufficio del Genio Civile e l'
[...]
; NT
- pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con decreto in atti,
a carico solidale del e dell' Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
-conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 22 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
20 DOTT.SSA MARIA STELLA ARENA DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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