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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1543/2023, in grado d'appello, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Grotto ed elettivamente domiciliati a Contrà
Porti 24, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico M. Crea ed elettivamente domiciliato a
Schio (VI), piazza dello Statuto n. 1, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Vicenza, Rep. 2132/2023
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
In via principale e nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti in appello e, per
l'effetto, in totale riforma della decisione n. 6002/2023 Cron. (ordinanza ex art. pagina 1 di 9 702 ter cpc del Tribunale di Vicenza, I Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Stefania
Caparello), emessa nell'ambito del giudizio n. 997/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 12.7.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattese;
rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
spese e compensi interamente rifusi ivi comprese le spese forfettarie, CPA e IVA come per legge”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove testimoniali formulate nella comparsa di costituzione e richiamate all'udienza di discussione del 11.7.2023:
1) Vero che per il cambio di residenza e Parte_1 Tes_1 hanno depositato i moduli forniti dall'Ufficio anagrafe del Comune di Velo d'Astico, compilati e sottoscritti come risulta rispettivamente dalla documentazione titolata
Dichiarazione di residenza protocollata il 3.6.2020 con prot. n. 4380 depositata da
e da quella titolata Dichiarazione di residenza protocollata il Parte_1
30.11.2020 con prot. n. 9791 depositata da , che vi si mostrano Parte_2
(docc. 1, 2 parte convenuta).
2) Vero che a seguito del deposito delle suddette dichiarazioni di residenza
l'Ufficio Anagrafe del Comune ha rilasciato ai due richiedenti la comunicazione di avvio del procedimento anagrafico, quanto a , in data 3.6.2020 con Parte_1 prot. n. 4381 e, quanto ad , in data 30.11.2020 con prot. n. 9792, Parte_2 come da docc. 1 bis e 2 bis che vi si mostrano;
3) Vero che il Comune di Velo d'Astico, a seguito dell'esito positivo delle verifiche previste nelle comunicazioni di avvio del procedimento, ha chiuso il procedimento senza ulteriori comunicazioni.
Testimoni: , quale responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Testimone_2
Velo d'Astico.
Per l'appellato
Ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinte voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia così giudicare:
pagina 2 di 9 nel merito: sia rigettato l'appello per tutti i motivi esposti con conseguente conferma integrale dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza – Giudice dott.ssa S.
Caparello n. cronol. 6002/2023 depositata il 12.07.2023, pronunciata ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 997/2023 R.G., con vittoria di spese e compensi, con rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione delle prove testimoniali riproposta da parte appellante in quanto irrilevanti al fine della decisione.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , dichiaratosi comproprietario CP_1 per la quota del 50% dell'immobile ad uso abitazione sito a Velo d'Astico (VI), via
Roma n. 65, esponeva che:
- nel maggio 2020 egli aveva concesso verbalmente in comodato d'uso, senza determinazione di durata, al nipote, , il suddetto immobile Parte_1 completamente arredato;
- con comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di Velo d'Astico
(30.11.2020) egli aveva dichiarato di essere a conoscenza che anche Pt_2 aveva chiesto la residenza in detto immobile;
[...]
- nel corso del rapporto si erano verificate ripetute violazioni dell'obbligo, a carico del comodatario, di conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
- pertanto, con raccomandate del 16.7.2022 e del 15.10.2022 egli aveva comunicato sia a , sia a l'intenzione di voler Parte_1 Parte_2 rientrare in possesso dell'immobile;
- non avendo ricevuto alcun tipo di riscontro da parte dei predetti, aveva promosso procedimento di mediazione, il quale aveva esito negativo stante la mancata adesione di e Parte_1 Parte_2
1.1 Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di comodato a seguito del recesso da egli esercitato, e che i convenuti venissero condannati alla immediata restituzione dell'immobile con i relativi arredi.
pagina 3 di 9 2. Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 del ricorso e deducendo che: 1) gli immobili concessi in comodato (appartamento e garage) appartenevano al 50% a e al 50% a , CP_1 Parte_3 padre di e fratello del ricorrente;
2) entrambi i fratelli avevano Parte_1 concordemente concesso l'immobile in comodato, come risultava dai moduli depositati all'Ufficio Anagrafe del Comune di Velo d'Astico per la dichiarazione di residenza;
3) non sussistevano inadempimenti al contratto di comodato;
4) stante la volontà del comproprietario di proseguire il Parte_3 comodato, il ricorrente doveva ritenersi carente di potere processuale rispetto alla domanda di rilascio.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Vicenza, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti in causa, a seguito del legittimo recesso esercitato dal ricorrente, condannava i resistenti a rilasciare, nel termine di 30 giorni, l'immobile oggetto di causa, ponendo a carico dei predetti il pagamento delle spese processuali.
3.1 In particolare, il Tribunale, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dai resistenti, osservava che nella fattispecie veniva in rilievo un contratto di comodato verbale, a tempo indeterminato, siglato tra i comproprietari degli immobili e il figlio di uno dei due, nonché un conoscente di quest'ultimo, per il quale, ai sensi dell'art. 1810 c.c., era consentito richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. Pertanto, era legittimo il recesso operato dal ricorrente. A nulla rilevava che l'altro comproprietario, , non avesse esercitato il Parte_3 recesso dal contratto di comodato, atteso che, in tal modo, di fatto, il comproprietario consenziente avrebbe escluso dal diritto di pari CP_1 utilizzo dei beni, con violazione della regola della comunione. Il Tribunale evidenziava che, in tema di comunione, ciascun comunista può partecipare alla gestione del bene comune, in misura della quota che gli è riferibile, e che l'atto di gestione compiuto dal singolo sul bene comune è vincolante per gli altri comunisti se non vi è stata una loro previa opposizione e se utilmente compiuto. Nel caso di specie, sebbene il contratto di comodato fosse intervenuto concordemente tra i comproprietari, il venir meno del consenso da parte di uno dei due rendeva la pagina 4 di 9 prosecuzione del comodato una scelta che non poteva dirsi “utilmente compiuta”
a favore del dissenziente e, pertanto, non vi era spazio per ritenere che il comodato potesse sopravvivere al recesso del ricorrente.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione e Parte_1 Pt_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
4.1 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
4.2 Accolta l'istanza di inibitoria formulata dagli appellanti, all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. Con l'atto di appello e lamentano che il Tribunale Parte_1 Parte_2 avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione processuale attiva di e, in particolare, rilevano che nonostante il Tribunale CP_1 avesse ritenuto pacifico che i due fratelli comproprietari di pari quota avessero concordemente concesso loro in comodato l'immobile oggetto di causa, non aveva, però, correttamente considerato che l'altro comproprietario si era opposto alla disdetta del contratto (raccomandata del 16.3.2023) ed avrebbe accolto la domanda del ricorrente sulla base di una motivazione errata e contraddittoria, ritenendo che l'opposizione alla disdetta manifestata dal proprietario Parte_3
fosse illegittima, poiché in contrasto con l'art. 1102 c.c., impedendo al
[...] comproprietario il diritto al pari utilizzo dell'immobile. In realtà, CP_1 avendo i comproprietari deciso concordemente di consentire l'utilizzo indiretto dell'immobile, stipulando il contratto di comodato, la scelta di recedere dal contratto avrebbe dovuto essere deliberata secondo la previsione di cui all'art. 1105, I e II comma, c.c. e, laddove la maggioranza non si fosse formata,
[...]
avrebbe dovuto ricorrere al Tribunale, ai sensi dell'art. 1105, IV comma, CP_1
c.c. Non ricorrerebbe, poi, la fattispecie della negotiorum gestio stante la prohibitio espressa dal comproprietario . Parte_3
6. L'appellato nel costituirsi rileva che:
- non vi sarebbe prova che il contratto di comodato era intervenuto
“concordemente” tra i comproprietari, atteso che egli non aveva mai fatto riferimento ad accordi intervenuti con il fratello, ed anzi, nel giudizio di primo pagina 5 di 9 grado, aveva precisato che il comodato era stato da egli concluso per la quota di propria spettanza;
- le dichiarazioni rilasciate dai comproprietari all'Ufficio Anagrafe del Comune di
Velo d'Astico non erano contestuali e ciò porterebbe a ritenere che i comproprietari erano stati contattati autonomamente e separatamente ai fini della conclusione del contratto;
- il dissenso del comproprietario era stato espresso solo dopo la notifica ai convenuti del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la diversa decisione da parte del comproprietario, rivolta alla prosecuzione del comodato non potrebbe considerarsi utilmente compiuta a favore del dissenziente, con la conseguenza che detto contratto dovrebbe considerarsi risolto come statuito dal Tribunale.
7. Così sinteticamente riassunte le argomentazioni svolte dalle parti, ritiene il
Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
7.1 In primo luogo, deve rilevarsi la contraddittorietà della tesi sostenuta dall'appellato che, da un lato, sostiene la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha motivato la sua legittimazione ad agire in relazione all'atto di ordinaria amministrazione effettuato, resosi a tutela di comuni interessi, venendo così ad assumere l'appellato la figura del tacito mandatario o utile gestore (pag. 7 comparsa di costituzione in appello), dall'altro, afferma di avere esercitato il recesso dal contratto di comodato in relazione a quanto precedentemente ceduto, ossia la quota del 50% della sua proprietà, e di non avere mai inteso agire quale gestore dell'intero immobile (verbale udienza 4 maggio 2023-giudizio di primo grado;
memoria di replica-giudizio di appello).
In realtà, come emerge chiaramente sia dalla disdetta, sia dal ricorso introduttivo e dalle domande ivi contenute, mai ha fatto riferimento al comodato CP_1 pro quota, non avendo mai dedotto che il comodato era stato da egli concluso per la quota di propria spettanza: l'appellato ha sempre e solo fatto riferimento al contratto di comodato da lui stipulato con il nipote , chiedendo che Parte_1 fosse ordinata la restituzione dell'intero immobile. Anche nel presente giudizio chiede la conferma dell'ordinanza impugnata.
pagina 6 di 9 7.2 Infondata, inoltre, appare l'affermazione secondo cui non vi sarebbe prova che il comodato era stato stipulato da entrambi i comproprietari: dalla documentazione depositata dai resistenti nel giudizio di primo grado, in particolare negli allegati ai moduli depositati dagli appellanti all'Ufficio Anagrafe del Comune di Velo d'Astico per la dichiarazione di residenza, risulta che ciascuno dei comproprietari aveva dichiarato di essere a conoscenza che Parte_1 aveva chiesto di trasferire la sua residenza “nell'unità immobiliare sita in via
Roma (Velo d'Astico – VI) n. 65” e “che l'immobile oggetto della richiesta di residenza è stato messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d'uso, ecc.)
(doc. 1 fascicolo appellanti).
D'altra parte, lo stesso Tribunale nell'ordinanza impugnata (pag. 3) ha ritenuto circostanza pacifica che i due fratelli e ), CP_1 Parte_3 comproprietari di pari quota, avessero concordemente concesso in comodato a l'immobile oggetto di causa (“Viene in rilievo un contratto di Parte_1 comodato verbale a tempo indeterminato siglato tra i comproprietari degli immobili e il figlio di uno dei due nonché un conoscente di quest'ultimo”).
Successivamente nulla è stato provato, né tantomeno allegato, dal ricorrente in ordine alla decisione di entrambi i proprietari comodanti di recedere dal contratto di comodato.
7.3 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di tutela del diritto di comproprietà, vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all'iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari (Cass. n. 8996/2005; Cass. n.
14772/2004; Cass. n. 10732/1993).
In particolare è stato affermato che il recesso del concedente da un contratto di comodato di beni comuni è atto di amministrazione ordinaria, in quanto è una modalità di indiretto godimento della cosa comune, e, quindi, può essere pagina 7 di 9 esercitato anche da un comproprietario, a meno che tale iniziativa sia esclusa dalla maggioranza, la cui determinazione, vincolando la minoranza, esclude la legittimazione ad agire del comproprietario (Cass. n. 11589/2010).
7.4 Nel caso di dissenso dei due soli comunisti circa l'opportunità di promuovere o coltivare il giudizio di risoluzione contrattuale, essendo esclusa la possibilità della formazione della maggioranza ed essendo altresì esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105 c.c. (Cass. n. 3831/1996).
Al fine di paralizzare la domanda di rilascio, il soggetto che vanti diritti di godimento sul bene deve limitarsi a opporre, e a dimostrare, la carenza di legittimazione di colui che agisce nei suoi confronti, sussistendo, al riguardo, il dissenso della maggioranza dei comunisti o del 50% di questi, senza che sia necessario che questi ultimi intervengano in giudizio. Infatti, l'intervento in causa
è soltanto una delle modalità, ma non la esclusiva, per dimostrare il dissenso degli altri, rispetto all'iniziativa giudiziaria unilateralmente presa da uno solo dei comodatari (Cass. n. 281/1976; Cass. n. 4291/1978; Cass. n.2399/2008).
7.5 Nella fattispecie ha espresso il suo dissenso rispetto alla Parte_3 volontà espressa dal fratello comproprietario al 50% dell'immobile, come emerge chiaramente dalla missiva dallo stesso inviata a , volendo mantenere CP_1 il contratto di comodato di cui è causa.
Pertanto, , a norma dell'art. 1105 c.c., non era legittimato ad agire CP_1 per la risoluzione o cessazione del contratto di comodato del bene comune e pro indiviso e il conflitto poteva, e doveva, essere risolto facendo ricorso all'autorità giudiziaria.
8 Alla luce della riforma dell'ordinanza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza di parte appellata nei confronti di e Parte_1 Parte_2
e sono liquidate, come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa, secondo parametri minimi, senza fase istruttoria per entrambi i gradi, attesa la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Vicenza, Rep.
2132/2023, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 dichiara la carenza di legittimazione ad agire di e rigetta la CP_1 domanda dallo stesso proposta nel giudizio di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli CP_1 appellanti liquidate quanto al primo grado in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1543/2023, in grado d'appello, promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Grotto ed elettivamente domiciliati a Contrà
Porti 24, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico M. Crea ed elettivamente domiciliato a
Schio (VI), piazza dello Statuto n. 1, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Vicenza, Rep. 2132/2023
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
In via principale e nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti in appello e, per
l'effetto, in totale riforma della decisione n. 6002/2023 Cron. (ordinanza ex art. pagina 1 di 9 702 ter cpc del Tribunale di Vicenza, I Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Stefania
Caparello), emessa nell'ambito del giudizio n. 997/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 12.7.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattese;
rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
spese e compensi interamente rifusi ivi comprese le spese forfettarie, CPA e IVA come per legge”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle prove testimoniali formulate nella comparsa di costituzione e richiamate all'udienza di discussione del 11.7.2023:
1) Vero che per il cambio di residenza e Parte_1 Tes_1 hanno depositato i moduli forniti dall'Ufficio anagrafe del Comune di Velo d'Astico, compilati e sottoscritti come risulta rispettivamente dalla documentazione titolata
Dichiarazione di residenza protocollata il 3.6.2020 con prot. n. 4380 depositata da
e da quella titolata Dichiarazione di residenza protocollata il Parte_1
30.11.2020 con prot. n. 9791 depositata da , che vi si mostrano Parte_2
(docc. 1, 2 parte convenuta).
2) Vero che a seguito del deposito delle suddette dichiarazioni di residenza
l'Ufficio Anagrafe del Comune ha rilasciato ai due richiedenti la comunicazione di avvio del procedimento anagrafico, quanto a , in data 3.6.2020 con Parte_1 prot. n. 4381 e, quanto ad , in data 30.11.2020 con prot. n. 9792, Parte_2 come da docc. 1 bis e 2 bis che vi si mostrano;
3) Vero che il Comune di Velo d'Astico, a seguito dell'esito positivo delle verifiche previste nelle comunicazioni di avvio del procedimento, ha chiuso il procedimento senza ulteriori comunicazioni.
Testimoni: , quale responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Testimone_2
Velo d'Astico.
Per l'appellato
Ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinte voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia così giudicare:
pagina 2 di 9 nel merito: sia rigettato l'appello per tutti i motivi esposti con conseguente conferma integrale dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza – Giudice dott.ssa S.
Caparello n. cronol. 6002/2023 depositata il 12.07.2023, pronunciata ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 997/2023 R.G., con vittoria di spese e compensi, con rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A come per legge del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione delle prove testimoniali riproposta da parte appellante in quanto irrilevanti al fine della decisione.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , dichiaratosi comproprietario CP_1 per la quota del 50% dell'immobile ad uso abitazione sito a Velo d'Astico (VI), via
Roma n. 65, esponeva che:
- nel maggio 2020 egli aveva concesso verbalmente in comodato d'uso, senza determinazione di durata, al nipote, , il suddetto immobile Parte_1 completamente arredato;
- con comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di Velo d'Astico
(30.11.2020) egli aveva dichiarato di essere a conoscenza che anche Pt_2 aveva chiesto la residenza in detto immobile;
[...]
- nel corso del rapporto si erano verificate ripetute violazioni dell'obbligo, a carico del comodatario, di conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
- pertanto, con raccomandate del 16.7.2022 e del 15.10.2022 egli aveva comunicato sia a , sia a l'intenzione di voler Parte_1 Parte_2 rientrare in possesso dell'immobile;
- non avendo ricevuto alcun tipo di riscontro da parte dei predetti, aveva promosso procedimento di mediazione, il quale aveva esito negativo stante la mancata adesione di e Parte_1 Parte_2
1.1 Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di comodato a seguito del recesso da egli esercitato, e che i convenuti venissero condannati alla immediata restituzione dell'immobile con i relativi arredi.
pagina 3 di 9 2. Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 del ricorso e deducendo che: 1) gli immobili concessi in comodato (appartamento e garage) appartenevano al 50% a e al 50% a , CP_1 Parte_3 padre di e fratello del ricorrente;
2) entrambi i fratelli avevano Parte_1 concordemente concesso l'immobile in comodato, come risultava dai moduli depositati all'Ufficio Anagrafe del Comune di Velo d'Astico per la dichiarazione di residenza;
3) non sussistevano inadempimenti al contratto di comodato;
4) stante la volontà del comproprietario di proseguire il Parte_3 comodato, il ricorrente doveva ritenersi carente di potere processuale rispetto alla domanda di rilascio.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Vicenza, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato stipulato tra le parti in causa, a seguito del legittimo recesso esercitato dal ricorrente, condannava i resistenti a rilasciare, nel termine di 30 giorni, l'immobile oggetto di causa, ponendo a carico dei predetti il pagamento delle spese processuali.
3.1 In particolare, il Tribunale, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dai resistenti, osservava che nella fattispecie veniva in rilievo un contratto di comodato verbale, a tempo indeterminato, siglato tra i comproprietari degli immobili e il figlio di uno dei due, nonché un conoscente di quest'ultimo, per il quale, ai sensi dell'art. 1810 c.c., era consentito richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. Pertanto, era legittimo il recesso operato dal ricorrente. A nulla rilevava che l'altro comproprietario, , non avesse esercitato il Parte_3 recesso dal contratto di comodato, atteso che, in tal modo, di fatto, il comproprietario consenziente avrebbe escluso dal diritto di pari CP_1 utilizzo dei beni, con violazione della regola della comunione. Il Tribunale evidenziava che, in tema di comunione, ciascun comunista può partecipare alla gestione del bene comune, in misura della quota che gli è riferibile, e che l'atto di gestione compiuto dal singolo sul bene comune è vincolante per gli altri comunisti se non vi è stata una loro previa opposizione e se utilmente compiuto. Nel caso di specie, sebbene il contratto di comodato fosse intervenuto concordemente tra i comproprietari, il venir meno del consenso da parte di uno dei due rendeva la pagina 4 di 9 prosecuzione del comodato una scelta che non poteva dirsi “utilmente compiuta”
a favore del dissenziente e, pertanto, non vi era spazio per ritenere che il comodato potesse sopravvivere al recesso del ricorrente.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione e Parte_1 Pt_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
[...]
4.1 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
4.2 Accolta l'istanza di inibitoria formulata dagli appellanti, all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5. Con l'atto di appello e lamentano che il Tribunale Parte_1 Parte_2 avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione processuale attiva di e, in particolare, rilevano che nonostante il Tribunale CP_1 avesse ritenuto pacifico che i due fratelli comproprietari di pari quota avessero concordemente concesso loro in comodato l'immobile oggetto di causa, non aveva, però, correttamente considerato che l'altro comproprietario si era opposto alla disdetta del contratto (raccomandata del 16.3.2023) ed avrebbe accolto la domanda del ricorrente sulla base di una motivazione errata e contraddittoria, ritenendo che l'opposizione alla disdetta manifestata dal proprietario Parte_3
fosse illegittima, poiché in contrasto con l'art. 1102 c.c., impedendo al
[...] comproprietario il diritto al pari utilizzo dell'immobile. In realtà, CP_1 avendo i comproprietari deciso concordemente di consentire l'utilizzo indiretto dell'immobile, stipulando il contratto di comodato, la scelta di recedere dal contratto avrebbe dovuto essere deliberata secondo la previsione di cui all'art. 1105, I e II comma, c.c. e, laddove la maggioranza non si fosse formata,
[...]
avrebbe dovuto ricorrere al Tribunale, ai sensi dell'art. 1105, IV comma, CP_1
c.c. Non ricorrerebbe, poi, la fattispecie della negotiorum gestio stante la prohibitio espressa dal comproprietario . Parte_3
6. L'appellato nel costituirsi rileva che:
- non vi sarebbe prova che il contratto di comodato era intervenuto
“concordemente” tra i comproprietari, atteso che egli non aveva mai fatto riferimento ad accordi intervenuti con il fratello, ed anzi, nel giudizio di primo pagina 5 di 9 grado, aveva precisato che il comodato era stato da egli concluso per la quota di propria spettanza;
- le dichiarazioni rilasciate dai comproprietari all'Ufficio Anagrafe del Comune di
Velo d'Astico non erano contestuali e ciò porterebbe a ritenere che i comproprietari erano stati contattati autonomamente e separatamente ai fini della conclusione del contratto;
- il dissenso del comproprietario era stato espresso solo dopo la notifica ai convenuti del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la diversa decisione da parte del comproprietario, rivolta alla prosecuzione del comodato non potrebbe considerarsi utilmente compiuta a favore del dissenziente, con la conseguenza che detto contratto dovrebbe considerarsi risolto come statuito dal Tribunale.
7. Così sinteticamente riassunte le argomentazioni svolte dalle parti, ritiene il
Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
7.1 In primo luogo, deve rilevarsi la contraddittorietà della tesi sostenuta dall'appellato che, da un lato, sostiene la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha motivato la sua legittimazione ad agire in relazione all'atto di ordinaria amministrazione effettuato, resosi a tutela di comuni interessi, venendo così ad assumere l'appellato la figura del tacito mandatario o utile gestore (pag. 7 comparsa di costituzione in appello), dall'altro, afferma di avere esercitato il recesso dal contratto di comodato in relazione a quanto precedentemente ceduto, ossia la quota del 50% della sua proprietà, e di non avere mai inteso agire quale gestore dell'intero immobile (verbale udienza 4 maggio 2023-giudizio di primo grado;
memoria di replica-giudizio di appello).
In realtà, come emerge chiaramente sia dalla disdetta, sia dal ricorso introduttivo e dalle domande ivi contenute, mai ha fatto riferimento al comodato CP_1 pro quota, non avendo mai dedotto che il comodato era stato da egli concluso per la quota di propria spettanza: l'appellato ha sempre e solo fatto riferimento al contratto di comodato da lui stipulato con il nipote , chiedendo che Parte_1 fosse ordinata la restituzione dell'intero immobile. Anche nel presente giudizio chiede la conferma dell'ordinanza impugnata.
pagina 6 di 9 7.2 Infondata, inoltre, appare l'affermazione secondo cui non vi sarebbe prova che il comodato era stato stipulato da entrambi i comproprietari: dalla documentazione depositata dai resistenti nel giudizio di primo grado, in particolare negli allegati ai moduli depositati dagli appellanti all'Ufficio Anagrafe del Comune di Velo d'Astico per la dichiarazione di residenza, risulta che ciascuno dei comproprietari aveva dichiarato di essere a conoscenza che Parte_1 aveva chiesto di trasferire la sua residenza “nell'unità immobiliare sita in via
Roma (Velo d'Astico – VI) n. 65” e “che l'immobile oggetto della richiesta di residenza è stato messo a disposizione a titolo gratuito (comodato d'uso, ecc.)
(doc. 1 fascicolo appellanti).
D'altra parte, lo stesso Tribunale nell'ordinanza impugnata (pag. 3) ha ritenuto circostanza pacifica che i due fratelli e ), CP_1 Parte_3 comproprietari di pari quota, avessero concordemente concesso in comodato a l'immobile oggetto di causa (“Viene in rilievo un contratto di Parte_1 comodato verbale a tempo indeterminato siglato tra i comproprietari degli immobili e il figlio di uno dei due nonché un conoscente di quest'ultimo”).
Successivamente nulla è stato provato, né tantomeno allegato, dal ricorrente in ordine alla decisione di entrambi i proprietari comodanti di recedere dal contratto di comodato.
7.3 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di tutela del diritto di comproprietà, vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all'iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari (Cass. n. 8996/2005; Cass. n.
14772/2004; Cass. n. 10732/1993).
In particolare è stato affermato che il recesso del concedente da un contratto di comodato di beni comuni è atto di amministrazione ordinaria, in quanto è una modalità di indiretto godimento della cosa comune, e, quindi, può essere pagina 7 di 9 esercitato anche da un comproprietario, a meno che tale iniziativa sia esclusa dalla maggioranza, la cui determinazione, vincolando la minoranza, esclude la legittimazione ad agire del comproprietario (Cass. n. 11589/2010).
7.4 Nel caso di dissenso dei due soli comunisti circa l'opportunità di promuovere o coltivare il giudizio di risoluzione contrattuale, essendo esclusa la possibilità della formazione della maggioranza ed essendo altresì esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105 c.c. (Cass. n. 3831/1996).
Al fine di paralizzare la domanda di rilascio, il soggetto che vanti diritti di godimento sul bene deve limitarsi a opporre, e a dimostrare, la carenza di legittimazione di colui che agisce nei suoi confronti, sussistendo, al riguardo, il dissenso della maggioranza dei comunisti o del 50% di questi, senza che sia necessario che questi ultimi intervengano in giudizio. Infatti, l'intervento in causa
è soltanto una delle modalità, ma non la esclusiva, per dimostrare il dissenso degli altri, rispetto all'iniziativa giudiziaria unilateralmente presa da uno solo dei comodatari (Cass. n. 281/1976; Cass. n. 4291/1978; Cass. n.2399/2008).
7.5 Nella fattispecie ha espresso il suo dissenso rispetto alla Parte_3 volontà espressa dal fratello comproprietario al 50% dell'immobile, come emerge chiaramente dalla missiva dallo stesso inviata a , volendo mantenere CP_1 il contratto di comodato di cui è causa.
Pertanto, , a norma dell'art. 1105 c.c., non era legittimato ad agire CP_1 per la risoluzione o cessazione del contratto di comodato del bene comune e pro indiviso e il conflitto poteva, e doveva, essere risolto facendo ricorso all'autorità giudiziaria.
8 Alla luce della riforma dell'ordinanza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza di parte appellata nei confronti di e Parte_1 Parte_2
e sono liquidate, come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa, secondo parametri minimi, senza fase istruttoria per entrambi i gradi, attesa la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Vicenza, Rep.
2132/2023, così pronuncia:
- in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 dichiara la carenza di legittimazione ad agire di e rigetta la CP_1 domanda dallo stesso proposta nel giudizio di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli CP_1 appellanti liquidate quanto al primo grado in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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