Ordinanza cautelare 22 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da PE LE, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
- l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Cutrone, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
- di Vincenzo Di AR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione del D.G. ASL Lecce n. 822 del 24.11.2023 avente ad oggetto la definizione della procedura di stabilizzazione ex art.1, comma 268, lett. b), L. n. 234/2021 in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere;
- delle deliberazioni D.G. nn. 277 del 09.06.2023 e n. 810 del 24.11.2023 aventi ad oggetto l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2024, sempre nei limiti dell’interesse fatto valere;
- delle deliberazioni G.R. n. 1431 del 19.10.2023 e n. 1211 dell’08.08.23 in parte qua avente ad oggetto l’autorizzazione e l’approvazione definitiva del piano triennale del fabbisogno di personale e del piano assunzionale dell’ASL di Lecce 2023-2024;
- ove occorra, delle note dell’ASL di Lecce prot. nn. 93963 del 22.06.23, 74774 del 05.09.23 e 135982 del 21.09.23 contenenti le proposte di piano assunzionale 2023-2024;
- delle deliberazioni D.G. ASL di Lecce nn. 282 del 12.06.23, 640 del 04.10.23 e 813 del 24.11.2023 aventi ad oggetto l’indizione e la definizione dell’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 18 posti di “O.S.S.”, ivi compreso l’avviso pubblico medesimo in parte qua e nei limiti dell’interesse azionato;
> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PE LE l’11.09.2024, per l’annullamento
- della deliberazione del D.G. ASL di Lecce n. 672 del 19.06.2024 nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente a fini della stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b), L. n. 234/2021 nei limiti dell’interesse fatto valere;
- ove occorra, dell’avviso interno dell’ASL di Lecce prot. n. 155382 del 25.10.2023 di ricognizione delle manifestazioni di interesse del personale precario ai fini della stabilizzazione diretta ex art. 1, comma 268, lett. b), L. n. 234/21 in virtù dell’autorizzazione di cui alla deliberazione G.R. n. 1431 del 19.10.2023, nei limiti dell’interesse fatto valere e in parte qua ;
- della deliberazione D.G. n. 855 del 02.08.2024 e della determina dirigenziale n. 3670 del 30.07.2024 con cui si continua a ricoprire i posti vacanti di O.S.S. mediante la graduatoria della mobilità regionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1271 del 2023, notificato e depositato il 15.12.2023, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa sospensiva: - della deliberazione del D.G. ASL Lecce n. 822 del 24.11.2023 avente ad oggetto la definizione della procedura di stabilizzazione ex art.1, comma 268, lett. b), L.234/2021 in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere; - delle deliberazioni D.G. nn.277 del 09.06.2023 e n. 810 del 24.11.2023 aventi ad oggetto l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2024, sempre nei limiti dell’interesse fatto valere; - delle deliberazioni G.R. n. 1431 del 19.10.2023 e n. 1211 del 08.08.23 in parte qua avente ad oggetto l’autorizzazione e l’approvazione definitiva del piano triennale del fabbisogno di personale e del Piano Assunzionale dell’ASL Lecce 2023-2024; - ove occorra delle note ASL Lecce prot. nn. 93963 del 22.06.23, 74774 del 05.09.23 e 135982 del 21.09.23 contenenti le proposte di piano assunzionale 2023-2024;- delle deliberazioni D.G. ASL Lecce nn. 282 del 12.06.23, 640 del 04.10.23 e 813 del 24.11.2023 aventi ad oggetto l’indizione e la definizione dell’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 18 posti di “O.S.S.”, ivi compreso l’avviso pubblico medesimo in parte qua e nei limiti dell’interesse azionato”.
2. Più precisamente, con un’unica doglianza, la parte ricorrente – in sostanza – lamenta l’illegittimità degli atti impugnati laddove conducono alla formazione di una graduatoria da scorrere (approvata con deliberazioni D.G. nn. 640 del 04.10.2023 e 813 del 24.11.2023) con riguardo alla procedura di mobilità volontaria di cui all’avviso pubblico del 12.06.2023 per n. 18 posti vacanti di “O.s.s.” che, invece, avrebbero dovuto essere riservati alla stabilizzazione dei precari in ossequio, peraltro, al PTFP 2021-23 approvato con deliberazione n. 513/2022 e al principio di specialità e prevalenza della stabilizzazione dei precari rispetto alla predetta mobilità volontaria. In sostanza la parte ricorrente lamenta, dunque, da un lato, l’illegittimità della previsione della formazione di una graduatoria – a seguito della procedura di mobilità volontaria – con valenza biennale e del conseguente scorrimento della stessa, nonché, dall’altro lato, l’illegittimità della deliberazione D.G. n. 822 del 24.11.2023 con cui l’Asl ha riconosciuto in capo alla parte ricorrente i requisiti per la stabilizzazione, ma l’ha collocata nell’allegato “A2” (allegato che reca l’elenco del personale che potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con deliberazione G.R n. 1431/2023 la quale, tuttavia, non prevede la copertura di ulteriori posti di “O.s.s.” mediante stabilizzazione, bensì solo mediante mobilità volontaria, dando priorità allo scorrimento delle graduatorie vigenti).
3. In data 09.01.2024, con atto di mero stile, si costituisce la Regione Puglia la quale, in data 12.01.2024, deposita una memoria ove in via pregiudiziale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse quanto all’impugnazione degli atti regionali e, nel merito, insiste per il rigetto, evidenziando come sia da considerarsi legittima la scelta dell’Asl di Lecce in ordine alla prevalenza della mobilità volontaria rispetto alla stabilizzazione.
4. Con memoria del 12.01.2024, si è costituita in giudizio l’Asl di Lecce la quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione ai controinteressati e, nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso evidenziando come, all’epoca, non avesse personale precario da stabilizzare e che solo con la delibera di giunta n. 1431 del 19.10.2023 la Regione avesse autorizzato la stabilizzazione del personale precario non in servizio. Ad ogni modo, l’Asl ha richiamato nelle sue difese il disposto dell’art. 30, comma 2- bis , del d.lgs. n. 165/2001 per inferirne il principio della priorità alla mobilità volontaria.
5. All’esito dell’udienza camerale del 16.01.2024, con l’ordinanza n. 57 del 22.01.2024, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
6. Con l’ordinanza n. 968 del 15.03.2024, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare avverso la predetta ordinanza ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R. ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.
7. Con memoria del 24.04.2024, la Regione Puglia, in via pregiudiziale, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della deliberazione del Direttore Generale di rettifica della graduatoria originariamente impugnata (D.G. ASL Lecce n. 942 del 27.12.2023 pubblicata sull’albo pretorio in data 29.12.2024); l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ad uno dei 18 vincitori della graduatoria della procedura di mobilità volontaria; l’inammissibilità per carenza di interesse quanto all’impugnazione degli atti regionali; e, infine, nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso.
8. Con memoria del 24.04.2034, l’Asl di Lecce ha ribadito le proprie difese già formulate con l’atto di costituzione del 12.01.2024.
9. Con ricorso per motivi aggiunti impropri, notificato e depositato l’11.09.2024, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento: - della deliberazione del D.G. ASL Lecce n. 672 del 19.06.2024 nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente a fini della stabilizzazione ex art.1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 nei limiti dell’interesse fatto valere; - ove occorra, dell’avviso interno dell’ASL Lecce prot. n. 155382 del 25.10.2023 di ricognizione delle manifestazioni di interesse del personale precario ai fini della stabilizzazione diretta ex art.1, comma 268, lett. b), L. 234/21 in virtù dell’autorizzazione di cui alla deliberazione G.R. n. 1431 del 19.10.2023, nei limiti dell’interesse fatto valere e in parte qua; - della deliberazione D.G. n. 855 del 02.08.2024 e della determina dirigenziale n. 3670 del 30.07.2024 con cui si continua a ricoprire i posti vacanti di O.S.S. mediante la graduatoria della mobilità regionale”.
10. Più precisamente, con la predetta impugnazione la parte ricorrente, anzitutto, ha riproposto integralmente le doglianze formulate con il ricorso introduttivo e, in secondo luogo, ha formulato un’unica censura avverso i nuovi atti impugnati lamentando – in sostanza – l’illegittimità della deliberazione n. 672 del 19.06.2024 del Direttore Generale dell’ASL di Lecce nella parte in cui lo avrebbe escluso dalla procedura di stabilizzazione per sopravvenuto difetto del requisito; nonché l’illegittimità della clausola dell’avviso di stabilizzazione dell’ASL Lecce del 25.10.2023 ove prevede la permanenza dello “status di precario” e, infine, l’illegittimità della deliberazione D.G. n. 855 del 02.08.2024 e della determina dirigenziale n. 3670 del 30.07.2024 con cui l’Asl di Lecce ha continuato a ricoprire i posti vacanti di “O.s.s.” mediante la graduatoria della mobilità volontaria. Nel dettaglio, la parte ricorrente, da un lato, si duole del fatto che la predetta causa di esclusione non è prevista dalla lex specialis e, dunque, è stata applicata illegittimamente in violazione dei principi di tipicità e tassatività che governano la materia; dall’altro lato, lamenta l’illegittimità del requisito della persistenza dello “ status di precario” poiché lo stesso restringerebbe la platea dei partecipanti alla selezione pubblica, escludendo irragionevolmente i dipendenti pubblici a tempo indeterminato.
11. All’udienza pubblica del 24.10.2024, la causa è stata rinviata per consentire il rispetto dei termini a difesa con riguardo ai proposti motivi aggiunti.
12. In vista della successiva udienza pubblica del 19.12.2024, le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo ove le stesse, in relazione al ricorso per motivi aggiunti, in via pregiudiziale, hanno eccepito il difetto di giurisdizione quanto alle censure relative al provvedimento di esclusione dalla procedura di stabilizzazione; nonché, in relazione ai restanti atti e alle restanti censure, hanno eccepito: l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica dello stesso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., posto che il controinteressato individuato (Di AR Vincenzo) è stato dichiarato decaduto per rifiuto all’assunzione, sicché al momento della notifica del ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente era ben consapevole che il suddetto soggetto non rivestisse più tale qualifica; l’irricevibilità del ricorso con riguardo all’impugnato avviso interno prot. n. 155382 del 25.10.2023; nonché l’inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare la deliberazione n. 855 del 2024; ed infine, nel merito, hanno insistito per il rigetto sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti.
13. All’esito dell’udienza pubblica del 19.12.2024, con l’ordinanza n. 1381 del 23.12.2024, accertata la nullità della notificazione all’individuato controinteressato non costituito nonché la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria per cui vi è causa in qualità di controinteressati, il Collegio – impregiudicata ogni valutazione sulla natura di controinteressato del Di AR – ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nei confronti del controinteressato individuato dalla parte ricorrente, nonché ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
14. In vista dell’udienza pubblica del 26.05.2025, la parte ricorrente ha adempiuto regolarmente a quanto disposto con l’ordinanza collegiale n. 1381 del 23.12.2024.
15. All’udienza pubblica del 24.05.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Così ricostruito il quadro fattuale di riferimento, partendo dalla disamina del ricorso introduttivo, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare anzitutto le eccezioni di rito formulate dall’Asl lecce e della Regione Puglia.
16.1. Anzitutto, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo – proposta dall’Asl Lecce nella memoria del 12.01.2024 e dalla Regione Puglia nella memoria del 24.04.2024 – per omessa notificazione del ricorso ai controinteressati “vincitori” collocati nei primi 18 posti della graduatoria per la mobilità volontaria impugnata, essendo stato notificato solo al Di AR Vincenzo collocatosi – come idoneo non vincitore – al diciannovesimo posto della medesima graduatoria.
16.1.1. L’eccezione è infondata.
16.1.2. Com’è noto, per quanto qui rileva, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., qualora sia proposta l’azione di annullamento, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario e sufficiente che lo stesso sia notificato ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge.
Ebbene, in proposito la giurisprudenza amministrativa – oramai da tempo – ha precisato che “in una graduatoria concorsuale tutti i soggetti in essa inseriti sono titolari di un interesse alla conservazione del posto in graduatoria, anche se non vincitori del concorso, e comunque all’idoneità ovvero alla valutazione positiva di ammissione, ciò soprattutto quando, come nel caso in esame, vengono avanzate censure dirette ad intaccare la legittimità della stessa esistenza e configurabilità di una graduatoria nella procedura di mobilità volontaria” (cfr. ex multis , T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 26/11/2007, (ud. 17/10/2007, dep. 26/11/2007), sentenza n. 11756).
In sostanza, la posizione del controinteressato è configurabile non solo in capo ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei, atteso che per effetto del richiesto annullamento, e della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall’acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l’immissione in ruolo in caso di un utilizzo successivo, in c.d. “scorrimento” , della graduatoria (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 03/02/2016, sentenza n. 425; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2013, sentenza n. 3261; Cons. Stato, sez. IV, 24 settembre 2012, sentenza n. 5084).
È evidente dunque come, nella specie, il sig. Vincenzo di AR sia qualificabile come controinteressato traendo lo stesso un vantaggio diretto ed immediato dal provvedimento impugnato posto che figura in graduatoria come idoneo e dato che la predetta graduatoria ha una valenza biennale con conseguente possibilità di assunzione mediante lo scorrimento e comunque con la possibilità di trarne punteggi utili per la partecipazione ad altri concorsi.
16.2. Ciò chiarito occorre ora passare ad analizzare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse quanto all’impugnazione degli atti regionali sollevata dalla Regione Puglia nella memoria del 12.01.2024 e ribadita nella memoria del 24.04.2024.
16.2.1. Orbene, anzitutto, va evidenziato come l’eventuale fondatezza di tale eccezione non determinerebbe l’inammissibilità del ricorso, ma – al più – condurrebbe alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, persistendo l’interesse al ricorso con riguardo agli altri atti impugnati emanati dall’Asl di Lecce, anch’essa resistente nel presente giudizio.
16.2.2. Ad ogni modo, l’eccezione è infondata posto che: la deliberazione di giunta n. 1211 dell’08 agosto del 2023, ha approvato in via definitiva il PTFP dell’Asl lecce 2021-2023 (cfr. pagina 41 documento 1 della parte ricorrente: vedasi la delibera di giunta n. 1431 del 19.10.2023); nella delibera di giunta n. 1431 del 19.10.2023 è espressamente statuito che il Direttore generale dell’ASL Lecce possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all’allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie vigenti (dunque, la graduatoria di mobilità volontaria impugnata) e che la stabilizzazione avverrà nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato dalla stessa delibera di giunta e dal cui al PTFP dell’Asl lecce 2021-2023 (cfr. doc. 1 della parte ricorrente, punto 13 della delibera di giunta a pagina 56); nondimeno, il piano assunzionale dell’ASL Lecce per il 2023-24, approvato con deliberazione G.R. n. 1431/23, non prevede la copertura di ulteriori posti di “O.s.s.” mediante stabilizzazione, bensì solo mediante mobilità volontaria ex art. 30 T.U. 165/2002. (cfr. doc. 1 della parte ricorrente a pag 61 e ss.).
Ebbene, tali circostanze fattuali – non contestate dalle parti resistenti – fanno emergere – con tutta evidenza – l’interesse in capo alla parte ricorrente all’impugnazione anche degli atti adottati dalla Regione Puglia.
Di qui l’infondatezza anche della suddetta eccezione pregiudiziale.
16.3. Da ultimo, occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dalla Regione Puglia con la memoria depositata il 24.04.2024, derivante dall’omessa impugnazione della graduatoria rettificata con la deliberazione D.G. n. 942 del 27.12.2023.
16.3.1. L’eccezione, per come formulata, è inammissibile per difetto di prova non essendo stata prodotta dalla Regione Puglia la graduatoria rettificata ( rectius , la deliberazione D.G. n. 942 del 27.12.2023); l’Amministrazione regionale, invero, ne ha solo riportato uno stralcio all’interno della memoria depositata in data 24.04.2024.
È noto, infatti, che “il principio dell’onere della prova si applica anche alle eccezioni di natura processuale” (cfr. ex multis , Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 31/01/2019) 16/07/2019, sentenza n. 19094).
Dunque, ai sensi dell’art. 2697 codice civile, spettava proprio all’Ente regionale provare – mediante la relativa produzione – che la graduatoria in questione non fosse stata emendata da un errore meramente materiale con conseguente esclusione di qualsiasi effetto preclusivo conseguente alla sua mancata impugnazione, ma fosse stata modificata mediante una rivalutazione implicante un accertamento dei presupposti dell’agire dell’amministrazione nonché l’interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie o comunque l’esercizio di un potere discrezionale, con conseguente necessità di impugnazione altresì del predetto provvedimento, a pena di improcedibilità del ricorso originario (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 19/09/2024, (ud. 13/06/2024, dep. 19/09/2024), sentenza n. 7684; Cons. Stato, VII, sentenza n. 1324 del 2022; Cons. Stato, VII, sentenza n. 205 del 2023; Consiglio di Stato sez. II - 04/06/2020, sentenza n. 3537).
Ebbene, alla luce dello stralcio del provvedimento di rettifica (riportato nella memoria del 24.04.2024 della Regione Puglia), non è verificabile se l’errore nell’indicazione dei servizi prestati dalla candidata Polo Lucrezia, con conseguente rideterminazione in peius del punteggio, concretizzi effettivamente un mero atto di rettifica e, pertanto, secondo la costante giurisprudenza succitata, sia escluso qualsiasi effetto preclusivo conseguente alla sua mancata impugnazione, o per contro implichi l’esercizio di un potere discrezionale con conseguente necessità anche di impugnazione del relativo provvedimento, a pena di improcedibilità (Consiglio di Stato sez. V, 19/09/2024, (ud. 13/06/2024, dep. 19/09/2024), sentenza n. 7684; Cons. Stato, VII, sentenza n. 1324 del 2022; Cons. Stato, VII, sentenza n. 205 del 2023).
Di qui l’inammissibilità della predetta eccezione.
17. Passando ora all’esame del merito, occorre ora scrutinare l’unica doglianza proposta dalla parte ricorrente con cui la stessa, in sostanza, lamenta, da un lato, l’illegittimità della previsione della formazione di una graduatoria – a seguito della procedura di mobilità volontaria – con valenza biennale e del conseguente scorrimento della stessa, nonché, dall’altro lato, l’illegittimità della deliberazione D.G. n. 822 del 24.11.2023 con cui l’Asl ha riconosciuto in capo alla parte ricorrente i requisiti per la stabilizzazione, ma l’ha collocata nell’allegato “A2” (allegato che reca l’elenco del personale che potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con deliberazione G.R n. 1431/2023 la quale, tuttavia, non prevede la copertura di ulteriori posti di “O.s.s.” mediante stabilizzazione, bensì solo mediante mobilità volontaria, dando priorità allo scorrimento delle graduatorie vigenti).
17.1. Orbene, il ricorso va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
17.2. Anzitutto, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale che evidenzia la differenza ontologica sussistente tra la “supposta” graduatoria di mobilità che è stata posta alla base della scelta – come si vedrà meglio nel prosieguo illegittima – operata con il piano assunzionale dell’ASL di Lecce per il 2023-2024 (approvato con deliberazione G.R. n. 1431/23 del 19.10.2023 che – come già precisato – non prevede la copertura di ulteriori posti di “O.s.s.” mediante stabilizzazione, bensì solo mediante mobilità volontaria ex art. 30 T.U. 165/2002 – indetta con avviso pubblico del 22.06.2023 per n. 18 posti vacanti e con previsione di validità biennale della relativa graduatoria approvata con deliberazioni D.G. nn. 640 del 04.10.2023 e 813 del 24.11.2023 –) e la graduatoria di un “concorso” ( cfr. ex multis , Cons. Stato, sentenza n. 11065 del 2022; Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 5078/2015; Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 6041 del 2020).
Più precisamente, come correttamente affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11065 del 2022 , “ la giurisprudenza ha (…) ripetutamente chiarito che le previsioni normative che strutturano il procedimento di mobilità non consentono la formazione di graduatorie sul modello di quelle concorsuali, per cui esse non possono essere considerate efficaci negli anni seguenti al pari di queste ultime, essendo destinate ad esaurirsi al momento delle specifiche assunzioni cui sono finalizzate (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5078/2015; Cons. Stato, sez. III, n. 6041 del 2020). Dunque, la reviviscenza dei risultati delle procedure di mobilità non è prevista dal legislatore e non può tradursi nello scorrimento di graduatorie sulla falsariga del meccanismo di reimpiego delle graduatorie concorsuali.”
Dunque, il piano assunzionale per il 2023-2024, o meglio la delibera di giunta n. 1431-2024 che lo approva (come emerge da una lettura combinata dei seguenti atti di cui al doc. 1 della parte ricorrente: cfr. delibera di giunta n. 1431-2024, in particolare, il punto 5 del deliberato che impone di dare priorità alle graduatorie vigenti vs. pagina 55 del doc. 1 della parte ricorrente; il punto 13 del deliberato che impone, per il personale non in servizio da stabilizzare, l’assunzione nei limiti dello spazio autorizzato con la delibera n. 1431-2024 e dal PTFP 2021-2023 cfr. pagina 55 del doc. 1 cit.; e vs. altresì l’avviso di mobilità del 12.06.2023 che prevede la durata biennale della graduatoria per la mobilità volontaria cfr. punto 7 della delibera a pagina 77 del doc. 1 di parte ricorrente), che, in sostanza, consente la copertura degli ulteriori posti di “O.s.s.” solo mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con le deliberazioni D.G. nn. 640 del 04.10.2023 e 813 del 24.11.2023 (a seguito dell’avviso pubblico del 12.06.2023 per n. 18 posti vacanti), deve ritenersi illegittimo. Di conseguenza, parimenti illegittimo è anche il provvedimento ( rectius , la deliberazione D.G. n. 822 del 24.11.2023), pur sempre impugnato, con cui l’ASL resistente ha concluso il procedimento approvando le risultanze della procedura, indetta in data 25.10.2023, a cui ha partecipato la parte ricorrente la quale è stata collocata nell’allegato “A2” (riguardante il personale non in servizio in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ove al punto 6) del deliberato – cfr. pagina 13 del doc. 1 della parte ricorrente – prevede che tale categoria di personale potrà essere assunta nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con deliberazione G.R n. 1431/2023 (di approvazione del piano assunzionale ASL Lecce 2023-24). In sostanza, tale ultimo provvedimento ha impedito illegittimamente alla parte ricorrente di essere assunta posto che lo stesso rinvia al Piano assunzionale 2023-2024 e al PTFP 2021-2023 i quali prevedono – come spazio assunzionale per gli “ O.s.s. ” – solo la procedura di mobilità volontaria. In sostanza, tale provvedimento è illegittimo laddove prevede per l’assunzione degli “O.s.s.” esclusivamente lo scorrimento della graduatoria di mobilità già esistente, ossia quella della procedura di mobilità del 12.06.2023, vigente per un biennio, non essendo configurabile e quindi non essendo legittima – come evidenziato supra – una graduatoria efficace negli anni seguenti al pari di quelle concorsuali.
Ad ogni modo, gli atti impugnati sono, altresì, illegittimi posto che prevedono, in sostanza, la copertura dei posti da “O.s.s.” (vedasi il piano assunzionale per il 2023-2024, approvato dalla delibera di giunta n. 1431-2024) solo con la procedura di mobilità obliterando così, in concreto, la stabilizzazione del personale precario che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19 al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, prevista ex art. 1, comma 268, della legge n.234/2021, e vanificandone così gli obiettivi.
In proposito, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ribadisce “la regola secondo cui le procedure di stabilizzazione del personale possono venire attivate con priorità rispetto a quelle di mobilità e, comunque, non sono soggette alla generale regola del previo esperimento di queste ultime. (…) Indubbia è l’esistenza del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto all’espletamento di concorsi per il reclutamento di nuovo personale, specificamente posto dall’art. 30, comma 2-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con l’espressa previsione dell’immissione “in via prioritaria” in favore del personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso l’amministrazione ricevente.
Tale principio, tuttavia, risulta recessivo di fronte all’attivazione di procedure di stabilizzazione autorizzate dalla legge, ovverosia alla possibilità di trasformare le posizioni di lavoro coperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche nell’ambito della finalità di riduzione della spesa complessiva del relativo personale, trattandosi di situazioni di fatto originate dall’utilizzo del precariato per soddisfare esigenze durature, anche in forza del principio di specialità della normativa che autorizza la stabilizzazione rispetto alla previsione generale di utilizzo prioritario del regime di mobilità, con l’intento di garantire la continuità del servizio mediante risorse interne dotate di specifica esperienza, in applicazione dei canoni fondamentali di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa.
In sostanza, si deve rivelare un principio secondo cui le procedure di stabilizzazione consentite da norme di legge assumono priorità rispetto alle procedure di mobilità, risultando anche irrilevante che la procedura di stabilizzazione avvenga in base a una procedura selettiva analoga a quella concorsuale” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 14/07/2015, sentenza n. 3512; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, (data ud. 13/12/2019) 21/01/2020, sentenza n. 778)
Tale regola della priorità delle procedure di stabilizzazione è, a fortiori , più rilevante – nella specie – posto che il fine meritorio è quello di assumere a tempo indeterminato personale che ha operato durante il Covid-19 nell’ambito del servizio sanitario per abbattere le liste di attesa e valorizzarne la professionalità acquisita nel periodo emergenziale.
Dunque, anche sotto tale profilo, il vincolo per l’assunzione del personale “O.s.s.” mediante lo scorrimento della graduatoria stilata a seguito della procedura di mobilità volontaria per il 2023-2024 risulta illegittimo, emergendo dalla disciplina speciale di cui all’art. 1, comma 268, della legge n. 234/2021, il prioritario obiettivo della stabilizzazione del predetto personale sanitario.
18. Ciò posto, occorre ora passare ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti impropri con cui – come già detto – la parte ricorrente – oltre a riproporre il contenuto del ricorso introduttivo – ha formulato un’unica censura avverso i nuovi atti impugnati lamentando – in sostanza – l’illegittimità della deliberazione n. 672 del 19.06.2024 del Direttore Generale dell’ASL di Lecce nella parte in cui lo avrebbe escluso dalla procedura di stabilizzazione per sopravvenuto difetto del requisito; nonché l’illegittimità della clausola dell’avviso di stabilizzazione dell’ASL Lecce del 25.10.2023 ove prevede la permanenza dello “status di precario” e, infine, l’illegittimità della deliberazione D.G. n. 855 del 02.08.2024 e della determina dirigenziale n. 3670 del 30.07.2024 con cui l’Asl di Lecce ha continuato a ricoprire i posti vacanti di “O.s.s.” mediante la graduatoria della mobilità volontaria.
19. Orbene, anche in relazione a questo ricorso per motivi aggiunti impropri, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare le eccezioni di rito formulate dall’Asl lecce e della Regione Puglia.
20. Anzitutto, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata limitatamente ai provvedimenti impugnati con cui è stata disposta l’esclusione della parte ricorrente dalla procedura di stabilizzazione in esame.
20.1. L’eccezione è fondata.
Invero, la procedura di stabilizzazione oggetto di giudizio rileva nell’ambito di un rapporto ascrivibile al c.d. pubblico impiego privatizzato, di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Peraltro, la predetta procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, come emerge dalla lettura del testo normativo di riferimento, non essendo previsto l’espletamento di prove, non è una procedura concorsuale in conformità con quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (fatto salvo proprio dall’ art. 1, comma 268, lett. b) , legge n. 234/2021).
E com’è noto, per giurisprudenza costante “ in tema di procedura ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75 del 2017, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, non essendo in presenza di una “procedura selettiva” ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ma piuttosto dinanzi ad una “controversia concernente l’assunzione” alle dipendenze della P.A., come previsto dal comma 1.”
Più precisamente, l’ammissione o l’esclusione di un dipendente, ovvero di un ex dipendente (come nella specie), alla procedura di stabilizzazione in oggetto non rappresenta esercizio di un potere pubblicistico autoritativo, non essendo detta procedura una selezione concorsuale, ma costituisce esercizio dei poteri propri del privato datore di lavoro. Ne consegue che di fronte a tali atti risultano configurabili esclusivamente posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, la cui tutela risulta devoluta al giudice ordinario (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2024, sentenza n. 3605; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. IV, 11 settembre 2023, sentenza n. 2715).
Va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione occorre considerare non già la prospettazione della parte, bensì la situazione giuridica soggettiva a tutela della quale l’interessato agisce in giudizio, che deve essere identificata in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio quale individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., sez. un., 30 novembre 2022, sentenza n. 35307).
E poiché nel presente caso si è al cospetto della domanda di tutela avanzata da un soggetto che si assume leso dagli atti adottati da una p.a. nell’esercizio dei poteri propri del privato datore di lavoro (atti, come si è detto, a fronte dei quali sussistono situazioni giuridiche aventi consistenza di diritto soggettivo), la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.
Ancora, in un caso similare al presente, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha statuito che “in materia di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la controversia sull’esclusione del lavoratore disposta dalla pubblica amministrazione di appartenenza per difetto dei requisiti (soggettivi e/o oggettivi) prescritti dalla legge è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi non di statuire su una procedura concorsuale, bensì su specifici elementi del percorso assunzionale concernente la mera verifica dei requisiti predeterminati dalla legge, senza esercizio di alcun pubblico potere da parte della pubblica amministrazione” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21/12/2021, ord. n. 40953).
Nella specie, si discute, per l’appunto, della legittimità dell’esclusione della parte ricorrente, disposta dalla pubblica amministrazione, poiché la stessa risulta attualmente assunta a tempo indeterminato e la deliberazione del 24.11.2024 n. 822, a pagina 5 e 6, al punto 4, prevedeva espressamente – quale requisito per la stabilizzazione – l’assenza della titolarità di un rapporto a tempo indeterminato alla data di pubblicazione dell’avviso e sino alla data di inquadramento a tempo indeterminato.
Sulla base di tali considerazioni, va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a., esclusivamente con riguardo alle censure formulate in relazione agli atti impugnati con cui è stata disposta l’esclusione della parte ricorrente dalla procedura di stabilizzazione in esame.
21. Ciò posto, occorre ora passare ad analizzare – con riguardo agli atti e alle censure in relazione a cui sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ( rectius , la deliberazione D.G. n. 855 del 02.08.2024 e la determina dirigenziale n. 3670 del 30.07.2024 con cui l’Asl di Lecce ha continuato a ricoprire i posti vacanti di “O.s.s.” mediante la graduatoria della mobilità volontaria in violazione del principio di priorità-specialità-prevalenza della procedura di stabilizzazione) l’ulteriore eccezione in rito di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica dello stesso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., posto che il controinteressato individuato (Di AR Vincenzo) è stato dichiarato decaduto per rifiuto all’assunzione, sicché al momento della notifica del ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente era ben consapevole che il suddetto soggetto non rivestisse più tale qualifica.
21.1. L’eccezione è fondata.
Com’è noto, ex art. 43, comma 1, ai motivi aggiunti, si applica la disciplina prevista per il ricorso e quindi anche l’art. 41, co 1, c.p.a. ove prescrive la notificazione ad almeno un controinteressato a pena di decadenza.
Ebbene, nella specie, il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo al sig. Vincenzo Di AR quando oramai quest’ultimo non rivestiva più la qualifica di controinteressato posto che era stato dichiarato decaduto come emerge dalla delibera n. 855 del 02.08.2024, ex adverso impugnata con i motivi aggiunti.
L’inammissibilità parziale dei motivi aggiunti impropri non si riflette sul ricorso introduttivo posto che si tratta di determinazioni diverse dell’Amministrazione, connesse solo sul piano del medesimo retroterra fattuale, ma indipendenti e concernenti posti di “O.s.s.” distinti. La cristallizzazione della determinazione con cui nel 2024 l’Amministrazione ha dato priorità alla mobilità volontaria, non ha riflessi sulla determinazione con cui nel 2023 l’Amministrazione ha inizialmente operato nello stesso modo dando illegittimamente priorità sempre alla mobilità volontaria.
Ciò chiarito, in base alle considerazioni suesposte, il ricorso per motivi aggiunti – con riguardo all’impugnazione della deliberazione D.G. n. 855 del 02.08.2024 e della determina dirigenziale n. 3670 del 30.07.2024 – va dichiarato inammissibile (resta ferma la piena fondatezza del ricorso introduttivo sotto il profilo della illegittimità dell’azione amministrativa anche a fini conformativi).
22. Ciò posto, le questioni fin qui esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr. ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass., Sez. II, 22 marzo 1995 sentenza n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass., Sez. V, 16 maggio 2012 sentenza n. 7663 e Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020, sentenza n. 2522), con la precisazione che eventuali argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
23. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto, mentre quanto al ricorso per motivi aggiunti: con riguardo agli atti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; mentre, con riguardo all’impugnazione della deliberazione D.G. n. 855 del 02.08.2024 e della determina dirigenziale n. 3670 del 30.07.2024, va dichiarato inammissibile.
24. La peculiarità della vicenda e la particolare complessità delle questioni affrontate giustificano la parziale compensazione delle spese di lite con riguardo alle parti costituite; per la parte non compensata sono liquidate come indicato in dispositivo. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili quanto al sig. Di AR Vincenzo non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
1) quanto al ricorso introduttivo, lo accoglie;
2) quanto al ricorso per motivi aggiunti: con riguardo agli atti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; mentre, con riguardo all’impugnazione della deliberazione D.G. n. 855 del 02.08.2024 e della determina dirigenziale n. 3670 del 30.07.2024, va dichiarato inammissibile;
3) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti costituite e per la parte non compensata condanna l’Amministrazione al pagamento (in favore della parte ricorrente) di euro 1500, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;
4) dichiara le spese di lite irripetibili quanto al sig. Di AR Vincenzo non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO