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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 566/2023 R.G., vertente TRA di Reggio Calabria Parte_1
(G.O.M.), P.I. , in persona del Commissario Straordinario e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Curatolo, C.F.
, fax 0965/397589, pec C.F._1 Email_1 domiciliato presso l'Avvocatura interna sita in Reggio Calabria, Via Prov.le Spirito Santo n. 24 appellante CONTRO dott. , nato in [...] il [...], CF Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Tripodo, CF C.F._2
, pec presso il cui studio, in C.F._3 Email_2
Reggio Calabria, via Pio XI dir. Gullì n. 33, è elettivamente domiciliato, fax 0965/1811346, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 14.07.2021 il dott.
, già dipendente del Controparte_1 Parte_1 con la qualifica di Dirigente Medico di I livello, responsabile dell'Unità Operativa
[...] Complessa (U.O.C.) di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Fisiatria) fino alla data del pensionamento (01.09.2019), esponeva di aver svolto, in sostituzione del Dirigente Medico uscente, dott. , a decorrere dall'anno 2007, l'incarico da questi rivestito “per il tempo Per_1 necessario all'espletamento delle procedure di cui ai DD.PP.RR. 483 e 484/97” con la precisazione che l'incarico “potrà avere una durata di sei mesi prorogabili fino a dodici nel rispetto dell'art. 18 del CCNL 98/01 modificato dall'art. 11 del CCNL 2002/2005”, prevedendo, per il periodo eccedente i primi due mesi, un'indennità mensile aggiuntiva di € 535,05 (Delibera del Direttore Generale n. 579 del 08.08.2007). Nell'anno 2008 aveva partecipato al concorso pubblico indetto per la figura apicale su menzionata con Bando pubblicato sul BUR, III n. 37 del 12.10.2008 risultandone vincitore. Tuttavia, affinché l'assunzione si perfezionasse, era necessaria l'autorizzazione all'assunzione da parte della Regione Calabria che non era mai pervenuta. A causa di tale 2
circostanza, non aveva potuto assumere la funzione apicale e, di conseguenza, non aveva potuto legittimamente giovarsi delle relative prerogative economiche. La procedura concorsuale era poi stata oggetto di annullamento e non era stata successivamente bandita altra procedura per la copertura del posto vacante. Aveva, tuttavia, continuato a svolgere la funzione assunta dall'anno 2007 fino alla data del pensionamento, avvenuta nell'anno 2019. Dettagliava le attività svolte riconducibili alla figura apicale da lui ricoperta in forza di affidamento temporaneo, oggetto di reiterate proroghe. Lamentava che, inspiegabilmente, dal giugno 2013 in poi, non gli era stata più corrisposta l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18, c. 7 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, 08.06.2000. Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità ex art. 18 CCNL per il periodo che va dal mese di giugno 2013 alla data del pensionamento (31.08.2019), e, per l'effetto, - condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere al Dott. l'indennità di sostituzione CP_1 pari alla somma di € 535,15/mese dal giugno 2013 ad agosto 2019, per un totale di € 43.9820,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Costituitosi, il eccepiva l'erroneità ed infondatezza del Parte_1 ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. Confermava la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, ma affermava che la mancata corresponsione dell'indennità di sostituzione a decorrere dall'anno 2013 era legittima in quanto necessitata. Infatti, la procedura concorsuale indetta con Decreto Dirigenziale n. 4478 del 26.03.2010 era stata dapprima sospesa (con nota prot. 13773 del 28.07.2010) e poi revocata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, recante n. 6 del 02.09.2010. Aveva inviato alla Regione Calabria, all'attenzione della Struttura Commissariale, la nota recante prot. n. 9022 del 10.05.2017 nella quale chiedeva chiarimenti rispetto alla definizione delle posizioni contrattuali relative agli avvisi sospesi inerenti alle nomi neanche dei Direttori di Struttura complessa di direzione medica di presidio e di recupero e riabilitazione. La richiesta era stata riscontrata con nota recante prot. n. 191197, che imponeva all'azienda di bandire una nuova procedura concorsuale. La mancata corresponsione dell'indennità a decorrere dal 2013 era dovuta alla riorganizzazione aziendale dettata dalla Delibera recante n. 652/2013, D.P.G.R. n. 75 del 2013, che prevedeva la soppressione dell'UOC di Fisiatria. In assenza di tale struttura complessa, non poteva in alcun modo configurarsi l'indennità di sostituzione richiesta dal : non vi era, infatti, alcun primario da CP_1 sostituire né il ricorrente poteva prospettare di avere svolto mansioni superiori.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1628/2023 pubblicata il 12.10.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così disponeva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l resistente al CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di sostituzione di cui all'art. 18 CCNL e per l'importo di 43.9820,30. Euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla Cont maturazione al soddisfo;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 5000,00 oltre spese forfettarie al 15 % e contributo unificato corrisposto. Il Tribunale riteneva provato in via documentale, l'esercizio dell'attività di sostituzione anche dopo l'anno 2013: “Il ricorrente ha peraltro ha prodotto varie schede che riportano UOC e responsabile il dr anche dopo il 2013. Ne discende che è comprovato CP_1 3
Parte l'esercizio perdurante della e il diritto alla indennità richiesta di sostituzione nonché alle differenze rivendicate, non contestate nel quantum dalla parte resistente. Il dott. aveva continuato ad assolvere diligentemente - anche dopo la revoca CP_1 del concorso del quale era risultato vincitore - sempre nella qualità di f.f. di Direttore, le funzioni che gli erano state assegnate in via sostitutiva. La , infatti, non aveva espletato un nuovo concorso per la Parte_3 copertura del ruolo apicale ma “aveva continuato ad affidare al ricorrente, ex art. 18 del CCNL 98/01 modificato dall'art. 11 del CCNL 2002/2005, il ruolo di facente funzioni di Direttore dell'UOC in parola, demandando allo stesso tutti i compiti e le responsabilità del reparto, fissando gli obiettivi da raggiungere annualmente, fino alla data del suo pensionamento (in allegato le verifiche degli obiettivi raggiunti con valutazione positiva al 100%)”. L'indennità di sostituzione, alla luce del provato esercizio delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi, doveva essere remunerata, con corresponsione della somma richiesta fino alla data del pensionamento.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla GOM, che ne invocava la riforma, chiedendo: “Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1638/2023 del 12.10.2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, per i motivi esposti in narrativa;
3. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avanzate dal Dott. ;
4. Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato del CP_1 Parte_4 di Reggio Calabria;
5. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del
[...] presente ricorso, ridurre gli importi richiesti dal Dott. , nella diversa somma che CP_1 sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Lamentava la nullità della sentenza per vizio di carenza di motivazione in violazione dell'art. 132 comma 2 e 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2 c.p.c. e l'art. 1138 1° comma disp. att. c.p.c. e l'erronea valutazione degli allegati. Con riguardo al primo profilo, affermava la carenza di motivazione, poiché la motivazione della sentenza era strutturata in modo talmente vago e generico da non soddisfare i requisiti di legge. Con riguardo al secondo profilo, si doleva che il Tribunale non avesse erroneamente ed illogicamente conferito valore probatorio alla nota prot. n. 5890 del 15.07.2013 del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la quale il Direttore della Parte_5
, a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Delibera n. 652/2013,
[...] aveva revocato al dott. l'indennità di direttore di struttura complessa f.f. di Fisiatria, CP_1 in quanto la stessa non era più qualificata complessa, ma solo come Struttura Pt_6 Dipartimentale. Era venuto, quindi a mancare il requisito della sostituzione della figura di primario e, conseguentemente, la pretesa di percepire la relativa indennità, venendo meno, come nel caso di specie, il soggetto (Direttore U.O.C.) da sostituire. La suddetta Delibera, sebbene richiamata nella propria memoria difensiva di costituzione di primo grado, veniva prodotta in allegato all'atto di appello e ne veniva chiesta l'acquisizione, richiamando, a tal proposito, la consolidata giurisprudenza in materia della Suprema Corte. Con riferimento alla documentazione prodotta dal ricorrente e ritenuta dal giudice rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento, eccepiva che si trattava di schede meramente valutative che attestavano il diligente svolgimento della professione di medico, non potendo provarsi, attraverso questi, lo svolgimento della prestazione sostitutiva. 4
Si trattava di modelli prestampati adattabili sia alle strutture complesse sia alle strutture semplici dipartimentali, a nulla rilevando l'intestazione ivi riportata. L'attività svolta dal
, al netto della non valevole documentazione, a decorrere dal 2013, era stata quella CP_1 di Dirigente sanitario in ragione della quale non poteva prospettarsi alcuna prestazione aggiuntiva, non contemplata nella retribuzione per l'attività effettivamente prestata. Aggiungeva inoltre che le somme richieste dall'appellato, calcolate sic et sempliciter, avrebbero dovuto essere oggetto di specifico calcolo ad opera del CTU nominato dal giudice. Si costituiva in giudizio il dott. , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 Affermava la correttezza dell'iter logico argomentativo della sentenza, che aveva coerentemente e ragionevolmente preso atto della sussistenza, in capo al , del CP_1 diritto a beneficiare della indennità economica di sostituzione la quale, differentemente da quanto sostenuto dall'appellante, era retribuibile ex sé. Infatti, al dott. non erano state corrisposte le indennità previste per un CP_1 incarico che, a prescindere dalle vicende aziendali, aveva continuato a svolgere così come chiaramente deducibile dai documenti già versati in atti (i verbali per raggiungimento dei risultati, comunicazioni quale Responsabile della UOC, documenti e richieste sempre quale Responsabile della UOC). La questione relativa alla corresponsione della indennità di sostituzione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si trovava in un rapporto di diretta dipendenza dalle dinamiche aziendali sopra riportate e confermate da entrambe le parti e che avevano condotto all'annullamento della procedura concorsuale sostenuta dal , di cui era CP_1 risultato vincitore. A causa di tale circostanza, non aveva potuto beneficiare degli emolumenti devoluti alla figura apicale (direzione di struttura complessa) per cui aveva concorso, ma l'indennità di sostituzione trovava il suo fondamento nell'18 del CCNL di categoria 98/01 per come modificato dall'art. 11 del CCNL 2002/2005”. Tra l'altro, la struttura ospedaliera, pur essendo autorizzata a bandire altro concorso, non vi aveva più provveduto, avendo continuato ad affidare al ricorrente il ruolo di facente funzioni di Direttore dell'UOC, demandando allo stesso tutti i compiti e le responsabilità del reparto, fissando gli obiettivi da raggiungere annualmente, fino alla data del suo pensionamento e l'assenza di una valida procedura di conferimento dell'incarico non poteva precludere il diritto all'indennità di sostituzione, principio, questo, statuito dalla stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con sent. n. 164/2021 pubblicata l'8.03.2022. Con riguardo alla seconda censura, rilevava che il documento di cui era stata chiesta l'ammissione in grado di appello, era già stato valutato dal Tribunale che espressamente lo aveva citato: Il GOM eccepisce la soppressione della unità complessa dal nuovo Atto Aziendale, delibera n. 652/2013 - D.P.G.R. n. 73 del 30.05.2013, che prevedeva la soppressione della ma nessuna prova però porta a dimostrare la Controparte_4 soppressione della unità complessa, ritenendo che questo non fosse sufficientemente dimostrativo dei fatti contestati. Con riguardo alla determinazione del quantum, trattandosi di indennità quantificabile in misura fissa e non suscettibile di variazione al variare della UOC, le argomentazioni avversarie si rivelavano infondate e tardive. Il gravame non poteva, dunque, trovare accoglimento.
Con ordinanza n. 123 del 22.02.2024 questa Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e disponeva la prosecuzione della causa nel merito. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il primo motivo di appello, con cui è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione, affermandosi che l'iter logico argomentativo era insufficiente sia sotto il profilo descrittivo del fatto che sotto il profilo relativo all'inquadramento giuridico della vicenda. In punto di diritto va richiamato che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cassazione civile sez. trib., 04/06/2025, n.14914). In particolare, è stato osservato che “Il vizio di omessa motivazione della sentenza è configurabile non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando abbia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento;
e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall'indicazione degli elementi a sostegno della decisione” (Consiglio di Stato sez. V, 10/02/2025, n.1038). Alla luce dei principi di diritto esposti, deve escludersi la fondatezza del motivo di appello, avendo il Tribunale ricostruito il fatto storico e avendolo ricondotto al paradigma normativo applicabile. Ha, infatti, il Tribunale affermato:
“...La causa concerne la pretesa di un dirigente medico alla indennità di sostituzione di origine contrattuale per il periodo di responsabilità dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Fisiatria) dal giugno 2013 fino alla data del pensionamento (1° settembre 2019)”.
“In mancanza di conferimento di incarico formale, il dirigente ha diritto, comunque, almeno alla indennità di sostituzione per aver esercitato le funzioni di un incarico direttivo”.
“È necessario verificare se il conferimento di incarico è stato attribuito, anche se non formalizzato con un contratto individuale e poi se la struttura Medicina Fisica e Riabilitazione fosse, nel periodo in esame struttura complessa e con incarico esercitato…”.
“Il GOM eccepisce la soppressione della unità complessa dal nuovo Atto Aziendale, delibera n. 652/2013 - D.P.G.R. n. 73 del 30.05.2013, che prevedeva la soppressione della
ma nessuna prova però porta a dimostrare la soppressione della unità Controparte_4 complessa”.
“Il ricorrente ha peraltro ha prodotto varie schede che riportano UOC e responsabile il dr anche dopo il 2013…”. CP_1 Parte
“Ne discende che è comprovato l'esercizio perdurante della e il diritto alla indennità richiesta di sostituzione nonché alle differenze rivendicate, non contestate nel quantum dalla parte resistente”. La motivazione è chiaramente enucleata e scandita nelle premesse fattuali e logico/giuridiche che hanno concorso a formare il convincimento del giudice, il quale ha ritenuto che la domanda fosse fondata, in quanto supportata da adeguato compendio documentale attestante lo svolgimento dell'attività, per tutta la durata del rapporto, dall'attribuzione dell'incarico fino alla cessazione dell'attività di sostituzione del primario dell'UOC di fisiatria. Non solo in punto di fatto il motivo di appello è manifestamente infondato, ma va altresì richiamato che: “Nell'ambito del processo civile, il giudice di merito è investito del compito di valutare le prove raccolte, operando una scelta tra i diversi elementi probatori a sua disposizione. Tale scelta implica un giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla forza persuasiva dei documenti esibiti. Il giudice, nell'esercizio della sua funzione, non è vincolato a una discussione puntuale di ogni singolo elemento di prova né a una confutazione dettagliata di tutte le deduzioni difensive proposte dalle parti. È sufficiente che la decisione 6
sia sorretta da una motivazione che esponga le ragioni del convincimento del giudice, anche se ciò comporta l'implicita disattesa di rilievi e circostanze non specificamente menzionati ma logicamente inconciliabili con l'esito del giudizio. La discrezionalità del giudice di merito è circoscritta dal dovere di motivazione, che deve essere chiara e coerente, in modo da consentire alle parti e agli eventuali giudici di legittimità di comprendere le ragioni della decisione e di verificare l'assenza di vizi logici o giuridici. Il giudice, pur godendo di ampia autonomia nell'apprezzamento delle prove, deve esercitare tale potere nel rispetto dei canoni di logica e di ragionevolezza, evitando di cadere in contraddizioni o di omettere la valutazione di elementi che potrebbero risultare decisivi per la soluzione della controversia (Cassazione civile sez. II, 03/02/2025, n. 2602). Il primo motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
5. Con il secondo motivo l'appellante ha ascritto al Tribunale di non aver erroneamente ed illogicamente, conferito valore probatorio alla nota prot. n. 5890 del 15.07.2013 del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la quale il Direttore della Parte_5
, a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Delibera n. 652/2013,
[...] aveva revocato al dott. l'indennità di direttore di Struttura Complessa f.f. di CP_1 Fisiatria, in quanto la stessa on era più qualificata Complessa, ma solo come Struttura Pt_6 Dipartimentale. L'appellante - a fronte del rilievo operato dal Tribunale, a tenore del quale il “GOM eccepisce la soppressione della unità complessa dal nuovo Atto Aziendale, delibera n. 652/2013 - D.P.G.R. n. 73 del 30.05.2013, che prevedeva la soppressione della CP_4
ma nessuna prova però porta a dimostrare la soppressione della unità complessa”
[...]
– ha prodotto in allegato all'atto di appello la delibera n. 652/2023 chiedendone l'acquisizione al giudizio. In merito va osservato che il superamento del divieto di nuove prove in appello, nel rito del lavoro, è caratterizzato da talune peculiarità: “Nel rito del lavoro, caratterizzato dalla necessità di bilanciare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale, il giudice d'appello ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio atti istruttori qualora reputi insufficienti le prove esistenti per superare l'incertezza sui fatti fondamentali della controversia, purché tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo. Questo potere d'ufficio mira a dissipare dubbi residuati dalle prove già acquisite in primo grado, senza preclusioni per le parti. L'acquisizione di prove d'ufficio rappresenta un approfondimento di elementi probatori già presenti nel processo, non configurando una questione di preclusione o decadenza per le parti “(Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018, n.11845).
“Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il C.C.N.L. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro” (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22907). Il documento deve, dunque, essere acquisito, posto che esso è necessario al fine di approfondire la questione già facente parte del giudizio, costituita dalla natura dell'U.O. non più come complessa, ma solo come Struttura Dipartimentale, facendo venir meno, così ha asserito l'appellante, il presupposto dell'invocata indennità di sostituzione. Procedendo alla disamina dell'Atto Aziendale, da esso risulta che le Unità Operative del Dipartimento sono: le Strutture Complesse, delle quali fanno parte integrante le Strutture Semplici, quali sub articolazioni, e le Strutture Semplici a valenza dipartimentale. 7
All'art. 32 dell'Atto Aziendale vengono disciplinate le Strutture Operative Complesse e le Strutture Operative Semplici;
fra le U.O.C., indicate alle pagg. 26 e 27 dell'Atto, quali unità da istituire o mantenere non è menzionata quella di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Fisiatria). Ai punti 2 e 3 del medesimo art. 32 vengono indicate le Strutture Operative Semplici a valenza dipartimentale e le Strutture Operative Semplici sub articolazioni di attività complesse. Per entrambe le Strutture Operative Semplici è previsto che esse siano dirette da un Responsabile nominato dal Direttore Generale e per le Strutture Operative Semplici sub articolazioni di attività complesse è altresì previsto che il Responsabile mantiene l'obbligo di espletamento delle attività istituzionali proprie della struttura complessa cui afferisce. Orbene, nonostante l'appellante abbia richiamato tale atto come documento decisivo, modificativo dello status quo ante, non ha allegato e provato a quale delle strutture sopra indicate sia riconducibile quella che prima era l Controparte_5 (già Fisiatria); chi ne fosse stato nominato Responsabile, in cosa le funzioni del Responsabile differissero da quelle che in precedenza erano state svolte dal , CP_1 quale f.f.; a quale titolo e per quali ragioni, nonostante la differente denominazione adottata con l'Atto Aziendale, il dott. avesse continuato a svolgere le medesime attività che CP_1 aveva svolto in precedenza nell'assolvimento dell'incarico di responsabile dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Fisiatria). Dai documenti allegati al giudizio, già prodotti in primo grado, emerge come questi abbia svolto costantemente la medesima attività in precedenza svolta, riconducibile alla dirigenza della Struttura. In particolare, si vedano la Delibera del Direttore Generale n. 1080 del 08.07.2014, la nota prot. n. 4 del 13.01.2015, le richieste formulate nei confronti dei dipendenti e dai dipendenti nei confronti del dalle quali emerge che questi si occupava della CP_1 gestione del personale, del controllo sull'attività dello stesso, delle relazioni con l'esterno, con ampio margine di autonomia, essendo il solo a sottoscrivere gli atti ed i documenti. Nella totale carenza di allegazione e prova, deve prendersi atto che, nonostante la manifestata, con l'Atto Aziendale, volontà di adottare una differente organizzazione delle Unità Operative del Dipartimento, della reale attuazione di siffatta nuova organizzazione non vi è traccia in atti, posto che l'attività in concreto svolta dal dott. non ha registrato CP_1 variazione alcuna. Ai fini in esame, non si verte sul mero dato del rapporto contrattuale tra il ed CP_1 il GOM, ma sulla effettiva valutazione, in concreto, dell'attività svolta, posto che il dott.
, anche dopo il 2013, aveva continuato a svolgere le medesime funzioni già oggetto CP_1 dell'incarico fino al allora assolto. La natura dell'indennità di sostituzione di figura dirigenziale, diversamente dalle posizioni retributive differenziali richieste nel caso di prospettato esercizio di mansioni superiori, trova il suo fondamento art. 18 CCNL 1998/2001. Per quanto di interesse, si riportano i commi 1 e 4 del citato art. 18: “1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale più strutture complesse”; 4. “Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”. 8
Tra l'altro, la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata nell'art. 18, c.7, del C.C.N.L. 8.6.2000, in linea con la previsione del D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, c. 5: “le sostituzioni....non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria"; Secondo costante giurisprudenza, infatti, “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (Cassazione civile sez. lav., 31/01/2024, n.2875; Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024, n.27241; Cass. Civ., n. 21565 del 2018). Emerge la natura peculiare dell'indennità di sostituzione, retribuita quale emolumento autonomo correlato all'esercizio dell'attività di dirigente medico di una unità temporaneamente mancante di tale figura, la cui durata, comunemente, coincide con la durata della vacanza e fino all'espletamento della procedura concorsuale. In sostanza, la natura dell'incarico conferito al poteva qualificarsi come CP_1 temporanea “fino all'espletamento delle procedure concorsuali per la nomina del nuovo dirigente”. Procedura concorsuale che, come riportato nella premessa in fatto, erano state espletate ed avevano visto il risultare vincitore, salvi poi la sospensione e CP_1 l'annullamento disposti dalla Regione Calabria, e l'invito rivolto al GOM ad espletare una nuova procedura concorsuale. Stante l'inerzia del GOM, il ha continuato a svolgere l'attività di sostituzione CP_1 fino alla data del pensionamento. Sotto tale profilo, questa Corte ritiene che l'Atto Aziendale non assuma valenza dirimente, poiché, come emergente dalla documentazione in atti, il dott. ha svolto CP_1 ed ha continuato a svolgere, anche dopo l'adozione dell'Atto Aziendale, della cui concreta attuazione da parte del GOM non vi è prova, la medesima attività di cui all'incarico conferito nel 2007, riconducibile alla direzione di una struttura complessa ex artt. 27 CCNL, che richiama il disposto normativo degli artt. 3, c.
1-bis e 15-quinques D. Lgs. 502/1992, tra cui rientrano la responsabilità per la corretta organizzazione e gestione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie, e dell'implementazione delle direttive aziendali. In altri termini, il fin dalla formale attribuzione dell'incarico, avvenuta con CP_1 Delibera del Direttore Generale n. 579 del 08.08.2007, ha svolto ed ha continuato a svolgere la medesima attività, senza interruzione di sorta anche successivamente all'Atto Aziendale, che non ha apportato, né il GOM lo ha allegato, alcun mutamento nell'effettiva organizzazione della struttura e nella tipologia di attività svolta dall'appellato. Alla stregua di siffatte risultanze, deve addivenirsi alla conclusione che la mera deliberazione di un nuovo assetto aziendale non risulta aver apportato alcun mutamento nell'organizzazione, né innovato alcunché nell'attività svolta dal , sì che, anche in CP_1 questo grado di giudizio, deve convenirsi con il Tribunale in punto di carenza di prova dimostrativa dell'effettività della soppressione della U.O.C.. Il motivo di doglianza deve, pertanto, essere rigettato. Inammissibile, perché generico, è l'ultimo motivo di doglianza secondo cui le somme richieste dall'appellato avrebbero dovuto essere oggetto di specifico calcolo ad opera di c.t.u., all'uopo eventualmente nominato dal giudice. 9
Il rilievo dell'appellante si rivela privo di consistenza, non essendo stato segnalato alcun errore nella liquidazione, da parte del Tribunale, del quantum debeatur. La sentenza riporta l'importo richiesto dal ricorrente per ciascuna mensilità e addiviene alla liquidazione operata, sul rilievo che le differenze rivendicate non erano state oggetto di contestazione alcuna da parte del resistente. In difetto di compiuta contestazione non vi era luogo a disporre alcun accertamento peritale. L'appello, dunque, va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 43.892,30 complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in Parte_7 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del dott. avverso la Controparte_1 sentenza n. 1638/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 12.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 566/2023 R.G., vertente TRA di Reggio Calabria Parte_1
(G.O.M.), P.I. , in persona del Commissario Straordinario e legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Curatolo, C.F.
, fax 0965/397589, pec C.F._1 Email_1 domiciliato presso l'Avvocatura interna sita in Reggio Calabria, Via Prov.le Spirito Santo n. 24 appellante CONTRO dott. , nato in [...] il [...], CF Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Tripodo, CF C.F._2
, pec presso il cui studio, in C.F._3 Email_2
Reggio Calabria, via Pio XI dir. Gullì n. 33, è elettivamente domiciliato, fax 0965/1811346, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 14.07.2021 il dott.
, già dipendente del Controparte_1 Parte_1 con la qualifica di Dirigente Medico di I livello, responsabile dell'Unità Operativa
[...] Complessa (U.O.C.) di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Fisiatria) fino alla data del pensionamento (01.09.2019), esponeva di aver svolto, in sostituzione del Dirigente Medico uscente, dott. , a decorrere dall'anno 2007, l'incarico da questi rivestito “per il tempo Per_1 necessario all'espletamento delle procedure di cui ai DD.PP.RR. 483 e 484/97” con la precisazione che l'incarico “potrà avere una durata di sei mesi prorogabili fino a dodici nel rispetto dell'art. 18 del CCNL 98/01 modificato dall'art. 11 del CCNL 2002/2005”, prevedendo, per il periodo eccedente i primi due mesi, un'indennità mensile aggiuntiva di € 535,05 (Delibera del Direttore Generale n. 579 del 08.08.2007). Nell'anno 2008 aveva partecipato al concorso pubblico indetto per la figura apicale su menzionata con Bando pubblicato sul BUR, III n. 37 del 12.10.2008 risultandone vincitore. Tuttavia, affinché l'assunzione si perfezionasse, era necessaria l'autorizzazione all'assunzione da parte della Regione Calabria che non era mai pervenuta. A causa di tale 2
circostanza, non aveva potuto assumere la funzione apicale e, di conseguenza, non aveva potuto legittimamente giovarsi delle relative prerogative economiche. La procedura concorsuale era poi stata oggetto di annullamento e non era stata successivamente bandita altra procedura per la copertura del posto vacante. Aveva, tuttavia, continuato a svolgere la funzione assunta dall'anno 2007 fino alla data del pensionamento, avvenuta nell'anno 2019. Dettagliava le attività svolte riconducibili alla figura apicale da lui ricoperta in forza di affidamento temporaneo, oggetto di reiterate proroghe. Lamentava che, inspiegabilmente, dal giugno 2013 in poi, non gli era stata più corrisposta l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18, c. 7 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, 08.06.2000. Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità ex art. 18 CCNL per il periodo che va dal mese di giugno 2013 alla data del pensionamento (31.08.2019), e, per l'effetto, - condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere al Dott. l'indennità di sostituzione CP_1 pari alla somma di € 535,15/mese dal giugno 2013 ad agosto 2019, per un totale di € 43.9820,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Costituitosi, il eccepiva l'erroneità ed infondatezza del Parte_1 ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. Confermava la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, ma affermava che la mancata corresponsione dell'indennità di sostituzione a decorrere dall'anno 2013 era legittima in quanto necessitata. Infatti, la procedura concorsuale indetta con Decreto Dirigenziale n. 4478 del 26.03.2010 era stata dapprima sospesa (con nota prot. 13773 del 28.07.2010) e poi revocata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, recante n. 6 del 02.09.2010. Aveva inviato alla Regione Calabria, all'attenzione della Struttura Commissariale, la nota recante prot. n. 9022 del 10.05.2017 nella quale chiedeva chiarimenti rispetto alla definizione delle posizioni contrattuali relative agli avvisi sospesi inerenti alle nomi neanche dei Direttori di Struttura complessa di direzione medica di presidio e di recupero e riabilitazione. La richiesta era stata riscontrata con nota recante prot. n. 191197, che imponeva all'azienda di bandire una nuova procedura concorsuale. La mancata corresponsione dell'indennità a decorrere dal 2013 era dovuta alla riorganizzazione aziendale dettata dalla Delibera recante n. 652/2013, D.P.G.R. n. 75 del 2013, che prevedeva la soppressione dell'UOC di Fisiatria. In assenza di tale struttura complessa, non poteva in alcun modo configurarsi l'indennità di sostituzione richiesta dal : non vi era, infatti, alcun primario da CP_1 sostituire né il ricorrente poteva prospettare di avere svolto mansioni superiori.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1628/2023 pubblicata il 12.10.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così disponeva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l resistente al CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di sostituzione di cui all'art. 18 CCNL e per l'importo di 43.9820,30. Euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla Cont maturazione al soddisfo;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 5000,00 oltre spese forfettarie al 15 % e contributo unificato corrisposto. Il Tribunale riteneva provato in via documentale, l'esercizio dell'attività di sostituzione anche dopo l'anno 2013: “Il ricorrente ha peraltro ha prodotto varie schede che riportano UOC e responsabile il dr anche dopo il 2013. Ne discende che è comprovato CP_1 3
Parte l'esercizio perdurante della e il diritto alla indennità richiesta di sostituzione nonché alle differenze rivendicate, non contestate nel quantum dalla parte resistente. Il dott. aveva continuato ad assolvere diligentemente - anche dopo la revoca CP_1 del concorso del quale era risultato vincitore - sempre nella qualità di f.f. di Direttore, le funzioni che gli erano state assegnate in via sostitutiva. La , infatti, non aveva espletato un nuovo concorso per la Parte_3 copertura del ruolo apicale ma “aveva continuato ad affidare al ricorrente, ex art. 18 del CCNL 98/01 modificato dall'art. 11 del CCNL 2002/2005, il ruolo di facente funzioni di Direttore dell'UOC in parola, demandando allo stesso tutti i compiti e le responsabilità del reparto, fissando gli obiettivi da raggiungere annualmente, fino alla data del suo pensionamento (in allegato le verifiche degli obiettivi raggiunti con valutazione positiva al 100%)”. L'indennità di sostituzione, alla luce del provato esercizio delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi, doveva essere remunerata, con corresponsione della somma richiesta fino alla data del pensionamento.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla GOM, che ne invocava la riforma, chiedendo: “Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1638/2023 del 12.10.2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, per i motivi esposti in narrativa;
3. Accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avanzate dal Dott. ;
4. Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato del CP_1 Parte_4 di Reggio Calabria;
5. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del
[...] presente ricorso, ridurre gli importi richiesti dal Dott. , nella diversa somma che CP_1 sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Lamentava la nullità della sentenza per vizio di carenza di motivazione in violazione dell'art. 132 comma 2 e 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2 c.p.c. e l'art. 1138 1° comma disp. att. c.p.c. e l'erronea valutazione degli allegati. Con riguardo al primo profilo, affermava la carenza di motivazione, poiché la motivazione della sentenza era strutturata in modo talmente vago e generico da non soddisfare i requisiti di legge. Con riguardo al secondo profilo, si doleva che il Tribunale non avesse erroneamente ed illogicamente conferito valore probatorio alla nota prot. n. 5890 del 15.07.2013 del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la quale il Direttore della Parte_5
, a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Delibera n. 652/2013,
[...] aveva revocato al dott. l'indennità di direttore di struttura complessa f.f. di Fisiatria, CP_1 in quanto la stessa non era più qualificata complessa, ma solo come Struttura Pt_6 Dipartimentale. Era venuto, quindi a mancare il requisito della sostituzione della figura di primario e, conseguentemente, la pretesa di percepire la relativa indennità, venendo meno, come nel caso di specie, il soggetto (Direttore U.O.C.) da sostituire. La suddetta Delibera, sebbene richiamata nella propria memoria difensiva di costituzione di primo grado, veniva prodotta in allegato all'atto di appello e ne veniva chiesta l'acquisizione, richiamando, a tal proposito, la consolidata giurisprudenza in materia della Suprema Corte. Con riferimento alla documentazione prodotta dal ricorrente e ritenuta dal giudice rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento, eccepiva che si trattava di schede meramente valutative che attestavano il diligente svolgimento della professione di medico, non potendo provarsi, attraverso questi, lo svolgimento della prestazione sostitutiva. 4
Si trattava di modelli prestampati adattabili sia alle strutture complesse sia alle strutture semplici dipartimentali, a nulla rilevando l'intestazione ivi riportata. L'attività svolta dal
, al netto della non valevole documentazione, a decorrere dal 2013, era stata quella CP_1 di Dirigente sanitario in ragione della quale non poteva prospettarsi alcuna prestazione aggiuntiva, non contemplata nella retribuzione per l'attività effettivamente prestata. Aggiungeva inoltre che le somme richieste dall'appellato, calcolate sic et sempliciter, avrebbero dovuto essere oggetto di specifico calcolo ad opera del CTU nominato dal giudice. Si costituiva in giudizio il dott. , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 Affermava la correttezza dell'iter logico argomentativo della sentenza, che aveva coerentemente e ragionevolmente preso atto della sussistenza, in capo al , del CP_1 diritto a beneficiare della indennità economica di sostituzione la quale, differentemente da quanto sostenuto dall'appellante, era retribuibile ex sé. Infatti, al dott. non erano state corrisposte le indennità previste per un CP_1 incarico che, a prescindere dalle vicende aziendali, aveva continuato a svolgere così come chiaramente deducibile dai documenti già versati in atti (i verbali per raggiungimento dei risultati, comunicazioni quale Responsabile della UOC, documenti e richieste sempre quale Responsabile della UOC). La questione relativa alla corresponsione della indennità di sostituzione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si trovava in un rapporto di diretta dipendenza dalle dinamiche aziendali sopra riportate e confermate da entrambe le parti e che avevano condotto all'annullamento della procedura concorsuale sostenuta dal , di cui era CP_1 risultato vincitore. A causa di tale circostanza, non aveva potuto beneficiare degli emolumenti devoluti alla figura apicale (direzione di struttura complessa) per cui aveva concorso, ma l'indennità di sostituzione trovava il suo fondamento nell'18 del CCNL di categoria 98/01 per come modificato dall'art. 11 del CCNL 2002/2005”. Tra l'altro, la struttura ospedaliera, pur essendo autorizzata a bandire altro concorso, non vi aveva più provveduto, avendo continuato ad affidare al ricorrente il ruolo di facente funzioni di Direttore dell'UOC, demandando allo stesso tutti i compiti e le responsabilità del reparto, fissando gli obiettivi da raggiungere annualmente, fino alla data del suo pensionamento e l'assenza di una valida procedura di conferimento dell'incarico non poteva precludere il diritto all'indennità di sostituzione, principio, questo, statuito dalla stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con sent. n. 164/2021 pubblicata l'8.03.2022. Con riguardo alla seconda censura, rilevava che il documento di cui era stata chiesta l'ammissione in grado di appello, era già stato valutato dal Tribunale che espressamente lo aveva citato: Il GOM eccepisce la soppressione della unità complessa dal nuovo Atto Aziendale, delibera n. 652/2013 - D.P.G.R. n. 73 del 30.05.2013, che prevedeva la soppressione della ma nessuna prova però porta a dimostrare la Controparte_4 soppressione della unità complessa, ritenendo che questo non fosse sufficientemente dimostrativo dei fatti contestati. Con riguardo alla determinazione del quantum, trattandosi di indennità quantificabile in misura fissa e non suscettibile di variazione al variare della UOC, le argomentazioni avversarie si rivelavano infondate e tardive. Il gravame non poteva, dunque, trovare accoglimento.
Con ordinanza n. 123 del 22.02.2024 questa Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e disponeva la prosecuzione della causa nel merito. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il primo motivo di appello, con cui è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione, affermandosi che l'iter logico argomentativo era insufficiente sia sotto il profilo descrittivo del fatto che sotto il profilo relativo all'inquadramento giuridico della vicenda. In punto di diritto va richiamato che “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cassazione civile sez. trib., 04/06/2025, n.14914). In particolare, è stato osservato che “Il vizio di omessa motivazione della sentenza è configurabile non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando abbia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento;
e, perciò, sussiste quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall'indicazione degli elementi a sostegno della decisione” (Consiglio di Stato sez. V, 10/02/2025, n.1038). Alla luce dei principi di diritto esposti, deve escludersi la fondatezza del motivo di appello, avendo il Tribunale ricostruito il fatto storico e avendolo ricondotto al paradigma normativo applicabile. Ha, infatti, il Tribunale affermato:
“...La causa concerne la pretesa di un dirigente medico alla indennità di sostituzione di origine contrattuale per il periodo di responsabilità dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Fisiatria) dal giugno 2013 fino alla data del pensionamento (1° settembre 2019)”.
“In mancanza di conferimento di incarico formale, il dirigente ha diritto, comunque, almeno alla indennità di sostituzione per aver esercitato le funzioni di un incarico direttivo”.
“È necessario verificare se il conferimento di incarico è stato attribuito, anche se non formalizzato con un contratto individuale e poi se la struttura Medicina Fisica e Riabilitazione fosse, nel periodo in esame struttura complessa e con incarico esercitato…”.
“Il GOM eccepisce la soppressione della unità complessa dal nuovo Atto Aziendale, delibera n. 652/2013 - D.P.G.R. n. 73 del 30.05.2013, che prevedeva la soppressione della
ma nessuna prova però porta a dimostrare la soppressione della unità Controparte_4 complessa”.
“Il ricorrente ha peraltro ha prodotto varie schede che riportano UOC e responsabile il dr anche dopo il 2013…”. CP_1 Parte
“Ne discende che è comprovato l'esercizio perdurante della e il diritto alla indennità richiesta di sostituzione nonché alle differenze rivendicate, non contestate nel quantum dalla parte resistente”. La motivazione è chiaramente enucleata e scandita nelle premesse fattuali e logico/giuridiche che hanno concorso a formare il convincimento del giudice, il quale ha ritenuto che la domanda fosse fondata, in quanto supportata da adeguato compendio documentale attestante lo svolgimento dell'attività, per tutta la durata del rapporto, dall'attribuzione dell'incarico fino alla cessazione dell'attività di sostituzione del primario dell'UOC di fisiatria. Non solo in punto di fatto il motivo di appello è manifestamente infondato, ma va altresì richiamato che: “Nell'ambito del processo civile, il giudice di merito è investito del compito di valutare le prove raccolte, operando una scelta tra i diversi elementi probatori a sua disposizione. Tale scelta implica un giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla forza persuasiva dei documenti esibiti. Il giudice, nell'esercizio della sua funzione, non è vincolato a una discussione puntuale di ogni singolo elemento di prova né a una confutazione dettagliata di tutte le deduzioni difensive proposte dalle parti. È sufficiente che la decisione 6
sia sorretta da una motivazione che esponga le ragioni del convincimento del giudice, anche se ciò comporta l'implicita disattesa di rilievi e circostanze non specificamente menzionati ma logicamente inconciliabili con l'esito del giudizio. La discrezionalità del giudice di merito è circoscritta dal dovere di motivazione, che deve essere chiara e coerente, in modo da consentire alle parti e agli eventuali giudici di legittimità di comprendere le ragioni della decisione e di verificare l'assenza di vizi logici o giuridici. Il giudice, pur godendo di ampia autonomia nell'apprezzamento delle prove, deve esercitare tale potere nel rispetto dei canoni di logica e di ragionevolezza, evitando di cadere in contraddizioni o di omettere la valutazione di elementi che potrebbero risultare decisivi per la soluzione della controversia (Cassazione civile sez. II, 03/02/2025, n. 2602). Il primo motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
5. Con il secondo motivo l'appellante ha ascritto al Tribunale di non aver erroneamente ed illogicamente, conferito valore probatorio alla nota prot. n. 5890 del 15.07.2013 del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la quale il Direttore della Parte_5
, a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Delibera n. 652/2013,
[...] aveva revocato al dott. l'indennità di direttore di Struttura Complessa f.f. di CP_1 Fisiatria, in quanto la stessa on era più qualificata Complessa, ma solo come Struttura Pt_6 Dipartimentale. L'appellante - a fronte del rilievo operato dal Tribunale, a tenore del quale il “GOM eccepisce la soppressione della unità complessa dal nuovo Atto Aziendale, delibera n. 652/2013 - D.P.G.R. n. 73 del 30.05.2013, che prevedeva la soppressione della CP_4
ma nessuna prova però porta a dimostrare la soppressione della unità complessa”
[...]
– ha prodotto in allegato all'atto di appello la delibera n. 652/2023 chiedendone l'acquisizione al giudizio. In merito va osservato che il superamento del divieto di nuove prove in appello, nel rito del lavoro, è caratterizzato da talune peculiarità: “Nel rito del lavoro, caratterizzato dalla necessità di bilanciare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale, il giudice d'appello ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio atti istruttori qualora reputi insufficienti le prove esistenti per superare l'incertezza sui fatti fondamentali della controversia, purché tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo. Questo potere d'ufficio mira a dissipare dubbi residuati dalle prove già acquisite in primo grado, senza preclusioni per le parti. L'acquisizione di prove d'ufficio rappresenta un approfondimento di elementi probatori già presenti nel processo, non configurando una questione di preclusione o decadenza per le parti “(Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018, n.11845).
“Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il C.C.N.L. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro” (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22907). Il documento deve, dunque, essere acquisito, posto che esso è necessario al fine di approfondire la questione già facente parte del giudizio, costituita dalla natura dell'U.O. non più come complessa, ma solo come Struttura Dipartimentale, facendo venir meno, così ha asserito l'appellante, il presupposto dell'invocata indennità di sostituzione. Procedendo alla disamina dell'Atto Aziendale, da esso risulta che le Unità Operative del Dipartimento sono: le Strutture Complesse, delle quali fanno parte integrante le Strutture Semplici, quali sub articolazioni, e le Strutture Semplici a valenza dipartimentale. 7
All'art. 32 dell'Atto Aziendale vengono disciplinate le Strutture Operative Complesse e le Strutture Operative Semplici;
fra le U.O.C., indicate alle pagg. 26 e 27 dell'Atto, quali unità da istituire o mantenere non è menzionata quella di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Fisiatria). Ai punti 2 e 3 del medesimo art. 32 vengono indicate le Strutture Operative Semplici a valenza dipartimentale e le Strutture Operative Semplici sub articolazioni di attività complesse. Per entrambe le Strutture Operative Semplici è previsto che esse siano dirette da un Responsabile nominato dal Direttore Generale e per le Strutture Operative Semplici sub articolazioni di attività complesse è altresì previsto che il Responsabile mantiene l'obbligo di espletamento delle attività istituzionali proprie della struttura complessa cui afferisce. Orbene, nonostante l'appellante abbia richiamato tale atto come documento decisivo, modificativo dello status quo ante, non ha allegato e provato a quale delle strutture sopra indicate sia riconducibile quella che prima era l Controparte_5 (già Fisiatria); chi ne fosse stato nominato Responsabile, in cosa le funzioni del Responsabile differissero da quelle che in precedenza erano state svolte dal , CP_1 quale f.f.; a quale titolo e per quali ragioni, nonostante la differente denominazione adottata con l'Atto Aziendale, il dott. avesse continuato a svolgere le medesime attività che CP_1 aveva svolto in precedenza nell'assolvimento dell'incarico di responsabile dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Medicina Fisica e Riabilitazione (già Fisiatria). Dai documenti allegati al giudizio, già prodotti in primo grado, emerge come questi abbia svolto costantemente la medesima attività in precedenza svolta, riconducibile alla dirigenza della Struttura. In particolare, si vedano la Delibera del Direttore Generale n. 1080 del 08.07.2014, la nota prot. n. 4 del 13.01.2015, le richieste formulate nei confronti dei dipendenti e dai dipendenti nei confronti del dalle quali emerge che questi si occupava della CP_1 gestione del personale, del controllo sull'attività dello stesso, delle relazioni con l'esterno, con ampio margine di autonomia, essendo il solo a sottoscrivere gli atti ed i documenti. Nella totale carenza di allegazione e prova, deve prendersi atto che, nonostante la manifestata, con l'Atto Aziendale, volontà di adottare una differente organizzazione delle Unità Operative del Dipartimento, della reale attuazione di siffatta nuova organizzazione non vi è traccia in atti, posto che l'attività in concreto svolta dal dott. non ha registrato CP_1 variazione alcuna. Ai fini in esame, non si verte sul mero dato del rapporto contrattuale tra il ed CP_1 il GOM, ma sulla effettiva valutazione, in concreto, dell'attività svolta, posto che il dott.
, anche dopo il 2013, aveva continuato a svolgere le medesime funzioni già oggetto CP_1 dell'incarico fino al allora assolto. La natura dell'indennità di sostituzione di figura dirigenziale, diversamente dalle posizioni retributive differenziali richieste nel caso di prospettato esercizio di mansioni superiori, trova il suo fondamento art. 18 CCNL 1998/2001. Per quanto di interesse, si riportano i commi 1 e 4 del citato art. 18: “1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale più strutture complesse”; 4. “Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”. 8
Tra l'altro, la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata nell'art. 18, c.7, del C.C.N.L. 8.6.2000, in linea con la previsione del D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, c. 5: “le sostituzioni....non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria"; Secondo costante giurisprudenza, infatti, “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (Cassazione civile sez. lav., 31/01/2024, n.2875; Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024, n.27241; Cass. Civ., n. 21565 del 2018). Emerge la natura peculiare dell'indennità di sostituzione, retribuita quale emolumento autonomo correlato all'esercizio dell'attività di dirigente medico di una unità temporaneamente mancante di tale figura, la cui durata, comunemente, coincide con la durata della vacanza e fino all'espletamento della procedura concorsuale. In sostanza, la natura dell'incarico conferito al poteva qualificarsi come CP_1 temporanea “fino all'espletamento delle procedure concorsuali per la nomina del nuovo dirigente”. Procedura concorsuale che, come riportato nella premessa in fatto, erano state espletate ed avevano visto il risultare vincitore, salvi poi la sospensione e CP_1 l'annullamento disposti dalla Regione Calabria, e l'invito rivolto al GOM ad espletare una nuova procedura concorsuale. Stante l'inerzia del GOM, il ha continuato a svolgere l'attività di sostituzione CP_1 fino alla data del pensionamento. Sotto tale profilo, questa Corte ritiene che l'Atto Aziendale non assuma valenza dirimente, poiché, come emergente dalla documentazione in atti, il dott. ha svolto CP_1 ed ha continuato a svolgere, anche dopo l'adozione dell'Atto Aziendale, della cui concreta attuazione da parte del GOM non vi è prova, la medesima attività di cui all'incarico conferito nel 2007, riconducibile alla direzione di una struttura complessa ex artt. 27 CCNL, che richiama il disposto normativo degli artt. 3, c.
1-bis e 15-quinques D. Lgs. 502/1992, tra cui rientrano la responsabilità per la corretta organizzazione e gestione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie, e dell'implementazione delle direttive aziendali. In altri termini, il fin dalla formale attribuzione dell'incarico, avvenuta con CP_1 Delibera del Direttore Generale n. 579 del 08.08.2007, ha svolto ed ha continuato a svolgere la medesima attività, senza interruzione di sorta anche successivamente all'Atto Aziendale, che non ha apportato, né il GOM lo ha allegato, alcun mutamento nell'effettiva organizzazione della struttura e nella tipologia di attività svolta dall'appellato. Alla stregua di siffatte risultanze, deve addivenirsi alla conclusione che la mera deliberazione di un nuovo assetto aziendale non risulta aver apportato alcun mutamento nell'organizzazione, né innovato alcunché nell'attività svolta dal , sì che, anche in CP_1 questo grado di giudizio, deve convenirsi con il Tribunale in punto di carenza di prova dimostrativa dell'effettività della soppressione della U.O.C.. Il motivo di doglianza deve, pertanto, essere rigettato. Inammissibile, perché generico, è l'ultimo motivo di doglianza secondo cui le somme richieste dall'appellato avrebbero dovuto essere oggetto di specifico calcolo ad opera di c.t.u., all'uopo eventualmente nominato dal giudice. 9
Il rilievo dell'appellante si rivela privo di consistenza, non essendo stato segnalato alcun errore nella liquidazione, da parte del Tribunale, del quantum debeatur. La sentenza riporta l'importo richiesto dal ricorrente per ciascuna mensilità e addiviene alla liquidazione operata, sul rilievo che le differenze rivendicate non erano state oggetto di contestazione alcuna da parte del resistente. In difetto di compiuta contestazione non vi era luogo a disporre alcun accertamento peritale. L'appello, dunque, va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 43.892,30 complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in Parte_7 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del dott. avverso la Controparte_1 sentenza n. 1638/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 12.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti