Sentenza 19 luglio 1999
Massime • 2
Il professionista che, in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato nei confronti del suo cliente, emessa ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, deduca la violazione della tariffa professionale in relazione alla riduzione, disposta dal Pretore, dei compensi richiesti, ed alla mancata maggiorazione (del 10 per cento)dei diritti e degli onorari, stabilita dall'art. 15 del D.M. n. 585 del 1994, ha l'onere di specificare analiticamente le voci per le quali si sarebbe dovuta eseguire una diversa liquidazione, al fine di consentire il controllo del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza delle violazioni di legge lamentate.
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., contro provvedimenti che abbiano natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge, e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Conseguentemente, non è accoglibile il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, la quale, in relazione alla sua natura sommaria, contenga una motivazione essenziale, ma comunque idonea a sorreggere la decisione di ridurre il compenso richiesto dal professionista, basata sul richiamo alla natura ed al valore della controversia in ordine alla quale costui aveva prestato la propria attività, alla importanza ed al numero delle questioni trattate, ai risultati del giudizio ed ai vantaggi conseguiti dal cliente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7694 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 7, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo MARZANO, difeso da se stesso;
- ricorrente -
contro
RO PP;
- intimato -
avverso il provvedimento del RE di NAPOLI, depositato il 03/07/96 R.g. 3704/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, e l'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 agosto 1995, proposto al RE di Napoli ai sensi dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, l'avvocato Vittorio GI chiese la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti di EP GA per il quale aveva prestato la propria attività professionale in una causa svoltasi tra il medesimo e la società Citterio.
Sentite le parti, il RE, con provvedimento del 3 luglio 1996, ha liquidato a favore dell'avvocato GI la somma di lire 5.417.000 lire, di cui lire 87.000 per spese, lire 2.430.000 per diritti e lire 2.900.000 per onorari, oltre alle spese del procedimento promosso per ottenere tale liquidazione. L'GI ricorre per cassazione con due motivi.
Il GA non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si chiede la cassazione del provvedimento impugnato per avere il RE ridotto immotivatamente i compensi chiesti dal professionista nei confronti del proprio cliente sia per i diritti e onorari del giudizio nel quale lo aveva difeso contro la società Citterio, sia per gli onorari del procedimento promosso ai sensi degli art. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794. Con il secondo motivo si sostiene che il RE ha violato il principio della inderogabilità della tariffa professionale avendo liquidato per onorari somme di denaro più esigue di quelle indicate nella parcella;
e ha anche erroneamente omesso di porre a carico del cliente del professionista, parte soccombente nel procedimento instaurato ai sensi della legge n. 79 del 1942, la maggiorazione stabilita dall'art. 15 del d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 (magg.10% dei diritti e degli onorari).
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento, con il quale, a conclusione del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794 del 1942, si siano ridotti gli importi dei diritti e degli onorari chiesti dal professionista nella parcella, deve essere sia pure sommariamente motivato per consentire a questa Corte di controllare le ragioni della riduzione operata nel caso in cui sia investita del suo esame a seguito di ricorso per cassazione proponibile ai sensi non dell'art. 360 del codice di procedura civile ma dell'art. 111 della Costituzione (violazione di legge) essendo tale provvedimento definito ordinanza non impugnabile. Nella specie il provvedimento contiene una motivazione idonea a sorreggerlo (si sono in esso indicate le ragioni per le quali dovevano liquidarsi al professionista compensi minori di quelli pretesi: natura, valore della controversia, importanza e numero delle questioni trattate, risultati del giudizio e vantaggi conseguiti dal cliente) specialmente se si considera che nella nozione di violazione di legge per la quale il ricorso per cassazione è proponibile (art.111 della Costituzione) è compreso soltanto il vizio di mancanza assoluta della motivazione, come è stato ritenuto anche altre volte da questa Corte (sent. nn. 12150 e 11846 del 1992, 4445 del 1995). Inoltre, si deve rilevare che - per altro principio di diritto - il professionista il quale adduca l'avvenuta violazione della tariffa ha l'onere di specificare le voci per le quali si sarebbe dovuta eseguire una liquidazione diversa (sent. nn. 433 del 1989.336 del 1987, 5790 del 1986, 5296 del 1985): nel caso in esame, invece, il ricorrente non ha elencato le singole violazioni che sarebbero state compiute ne' precisato i motivi per i quali i diritti e gli onorari liquidati non corrisponderebbero, per difetto, alle voci della tariffa: con tale suo comportamento omissivo, lo stesso ricorrente ha impedito a questa Corte di stabilire se sia stata consumata la violazione di legge denunziata, anche con riguardo agli aumenti previsti dall'art. 15 del d.m. n. 585 del 1994.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese di questo giudizio, non avendo l'intimato depositato controricorso ne' partecipato alla discussione orale.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 1999