Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7694
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Sentenza 19 luglio 1999

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Il professionista che, in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato nei confronti del suo cliente, emessa ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, deduca la violazione della tariffa professionale in relazione alla riduzione, disposta dal Pretore, dei compensi richiesti, ed alla mancata maggiorazione (del 10 per cento)dei diritti e degli onorari, stabilita dall'art. 15 del D.M. n. 585 del 1994, ha l'onere di specificare analiticamente le voci per le quali si sarebbe dovuta eseguire una diversa liquidazione, al fine di consentire il controllo del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza delle violazioni di legge lamentate.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., contro provvedimenti che abbiano natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti, in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, è ammesso solo per violazione di legge, e, quindi, con esso può farsi valere il vizio di motivazione solo ove esso si risolva in violazione di legge, e cioè in caso di radicale mancanza (o di mera apparenza) della motivazione. Conseguentemente, non è accoglibile il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, la quale, in relazione alla sua natura sommaria, contenga una motivazione essenziale, ma comunque idonea a sorreggere la decisione di ridurre il compenso richiesto dal professionista, basata sul richiamo alla natura ed al valore della controversia in ordine alla quale costui aveva prestato la propria attività, alla importanza ed al numero delle questioni trattate, ai risultati del giudizio ed ai vantaggi conseguiti dal cliente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7694
    Data del deposito : 19 luglio 1999

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