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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Elena Granito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3814/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONGILI MASSIMILIANO ), con elezione di domicilio in C.F._2
VOLTO SAN LUCA 29 37122 VERONA, presso e nello studio dell'avv. DONGILI
MASSIMILIANO;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
, (C.F. ) con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. TABARELLI MICHELA, con elezione di domicilio in VIALE
NINO BIXIO 38 37069 VILLAFRANCA DI VERONA, presso e nello studio dell'avv.
TABARELLI MICHELA;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30/05/2024.
L'attore opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione in opposizione.
Il convenuto opposto ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
1 Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osserva:
Fatto processualmente rilevante: premesso che otteneva ingiunzione di pagamento a Controparte_1 carico di per la somma complessiva di € 9.760,00 quale debito Parte_1 restitutorio residuo, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato da entrambi in data 27.07.2010; premesso che si opponeva al decreto ingiuntivo chiedendo la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 16.740,00, ovvero l'accertamento del Controparte_1 maggior o minor importo dovuto, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
la compensazione, anche parziale, dei rispettivi crediti;
la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 6.980,00, ovvero l'accertamento del Controparte_1 maggior o minor importo dovuto, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
premesso che si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_1 conferma del decreto ed il rigetto dell'opposizione, oltre il pagamento delle ulteriori somme maturate sino ad adempimento, che alla data di proposizione della domanda ammontano ad ulteriori € 2.150,00, ovvero il pagamento delle ulteriori somme maturate sino alla definizione del giudizio e/o di quelle successive sino al saldo del mutuo acceso
2 con atto del 27.07.2010, come richieste in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; il rigetto della domanda riconvenzionale anche in via subordinata per intervenuta prescrizione;
in via riconvenzionale la condanna di in Parte_1 virtù del contratto di compravendita dell'08.10.2010, al pagamento della somma di € 30.000,00, oltre interessi dalla formale domanda del 18.10.2018. Ha chiesto anche la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 12.09.2014, convertito in L. 10.11.2014 n.162, l'istruttoria del presente giudizio si è articolata nella produzione documentale da parte di entrambe le parti.
In diritto:
Valutate le risultanze processuali, ritiene il decidente infondata l'opposizione. La fattispecie trae origine dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti in data 27.07.2010 per l'importo di € 143.000,00 erogato dalla , da Controparte_2 restituire in rate mensili rinegoziate di circa € 603,31 e verte sul mancato pagamento da parte del sig. della propria quota di debenza del rateo mensile a Parte_1 partire da aprile 2019 fino alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (03.03.2022) per un importo di € 9.760,00, pari al 50% delle rate corrisposte integralmente dal fratello , per un totale complessivo Controparte_1 di € 19.520,00. Il sig. costituendosi non contesta il credito dell'opposto azionato Parte_1 monitoriamente, ma ne eccepisce l'estinzione per compensazione con un proprio controcredito di € 16.740,00 per l'esecuzione di lavori edili afferenti gli immobili del fratello chiedendo in questa sede l'accertamento di tale controcredito nei CP_1 confronti dell'opposto e la sua condanna al pagamento del maggior credito derivante dalla differenza per l'importo di € 6.980,00 o di quello che dovesse essere accertato come dovuto all'opponente. Sostiene infatti l'opponente che il mutuo ipotecario veniva acceso dai fratelli CP_1 allo scopo di ristrutturare la casa familiare ereditata dai genitori sita in Quaderni di Villafranca (VR), composta di tre piani con annessa stalla allo scopo di realizzare tre appartamenti (uno per piano) di proprietà del fratello e una cantina di proprietà di CP_1
. Parte_1
In particolare, allega l'opponente di aver anticipato - prima dell'erogazione del finanziamento da parte della banca e in forza di un accordo verbale tra le parti – tutte le spese inziali necessarie ad avviare il cantiere, le spese per la demolizione interna e per i lavori iniziali di ristrutturazione eseguiti presso il fabbricato dell'opposto, oltre al pagamento della perizia propedeutica alla concessione del mutuo, per un ammontare complessivo di € 16.740,00, producendo le relative fatture e contabili di bonifico che dimostrerebbero l'estinzione del credito azionato in via monitoria. L'opponente deduce che in forza del suddetto accordo gli importi dallo stesso anticipati sarebbero stati conteggiati a fine lavori e pareggiati attraverso il pagamento da parte
3 dell'opposto delle rate residue del mutuo dovute pro quota dall'opponente interrompendo il versamento delle rate del mutuo da aprile 2019; che l'inerzia del fratello nell'avanzare alcuna pretesa di rimborso della quota del 50% della rata di CP_1 mutuo ha ingenerato il proprio convincimento di intervenuta remissione del debito da parte dell'opposto. Il sig. (d'ora in avanti ) Controparte_1 Controparte_1 costituendosi contesta che le fatture corrisposte dal fratello sono relative a lavori edili dei propri immobili e formula, in via reconventio reconventionis, domanda di accertamento di un distinto credito di € 30.000,00 relativo al mancato pagamento del prezzo del trasferimento immobilare dell'08.01.2010, con cui l'opposto aveva venduto al fratello la parte del compendio ereditario adibita a magazzino a fronte Pt_1 dell'impegno di questi a versare il corrispettivo di vendita entro il 30.06.2011 (doc. 7 parte opposta). Deve innanzitutto affermarsi l'inammissibilità della reconventio reconventionis spiegata dall'opposto in relazione alla domanda di regresso del ricorrente delle Controparte_1 quote di spettanza dell'opponente dei ratei di mutuo, nonché in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente di riconoscimento del maggior credito per le spese sostenute per gli interventi edilizi sugli immobili di proprietà dell'opposto. Deve, infatti, rilevarsi come tale domanda riconvenzionale fondata su un contratto di compravendita, proposta dalla parte attrice in senso sostanziale, non trovi origine e risulti indipendente dalla domanda riconvenzionale dell'opponente Parte_1
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis. Quest'ultima deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. Sez. II, 25/02/2019, n. 5415). Sulla scorta dei medesimi principi di diritto deve, quindi, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle ulteriori quote di sua spettanza, pari al 50% delle rate di mutuo versate interamente dall'opposto a decorrere dalla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo sino alla definizione del giudizio e/o a quelle successive maturate sino alla estinzione delle rate del mutuo acceso in data 27.07.2010. Venendo al merito il debito restitutorio derivante da un contratto di mutuo è sufficientemente provato dal contratto stesso, gravando sul mutuatario l'onere di provare la sua inesistenza o diversa consistenza;
b) l'opposto ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di mutuo stipulato tra le parti (doc. 2 parte opposta); c) il credito restitutorio azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo trova piena rispondenza in tale contratto.
4 La pretesa creditoria del sig. , oltre a non essere specificatamente Controparte_1 contestata sia sull'an sia sul quantum, è stata inoltre provata per iscritto dalla produzione degli estratti conto bancari - anch'essi prodotti sin dalla fase monitoria - del 2019, 2020,
2021 e 2022 (docc. 4 e 5 parte opposta), da cui si ricava che dal 27 giugno 2019 al 01.03.2022 il sig. ha provveduto a pagare per intero l'importo delle Controparte_1 rate in scadenza per l'importo complessivo di € 19.520,00 mediante singole operazioni di bonifico descritte nella causale “rata”, in aderenza con il piano di ammortamento del mutuo (doc.3 parte opposta). Nella specie, l'opposto dal giugno 2019 al dicembre 2019 ha corrisposto n. 7 rate di mutuo pari alla somma di € 3.660,00 (€ 610,00 x 6 mesi); nel 2020 ha corrisposto n. 12 rate di mutuo pari ad € 7.320,00 (€ 610,00 x 12 mesi); nel 2021 ha corrisposto n. 12 rate di mutuo pari ad € 7.320,00 (€ 610,00 x 12 mesi); dal gennaio 2022 al marzo 2022 ha corrisposto n. 2 rate di mutuo pari all'importo complessivo di € 1.220,00 (€ 610,00 x 2 mesi). Relativamente a quanto dovuto da risulta pagata la somma di € Parte_1
19.520,00, ragione per la quale l'opponente deve corrispondere la differenza di € 19.520,00/2 = € 9.760,00. Sul piano generale il solvens ha diritto di ripetere dal mutuatario/debitore la quota di sua spettanza in applicazione della regola del regresso (art. 1299 c.c.), valida in presenza di un'obbligazione in solido sorta come di interesse comune. Nella specie, assolto dal fratello solvente, odierno opposto, il suo onere di provare la sussistenza di un'obbligazione solidale di interesse comune (mutuo ipotecario) e di aver pagato l'intero debito nel periodo di riferimento (27 giugno 2019 sino al 01.03.2022) per l'importo indicato, l'opponente condebitore, ha contestato la Parte_1 domanda di regresso sulla base, essenzialmente, di due assunti. Innanzitutto, l'intervenuta remissione del debito che deve ritenersi provata dall'inerzia protratta negli anni dall'opposto nel pretendere la riscossione del credito ingiunto. Infatti, la remissione del debito, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non necessita di alcun requisito di forma, potendo essere effettuata in forma orale, tacita o per fatti concludenti. L'eccezione dell'opponente secondo cui l'obbligazione de qua si sarebbe estinta per rinuncia dello stesso opposto non può essere condivisa. Giova osservare come la remissione del debito ex art. 1236 c.c. consiste in atto abdicativo di natura negoziale, il quale esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati;
dunque, l'estinzione dell'obbligazione per remissione consiste nella rinuncia del creditore a far valere il credito attraverso apposita dichiarazione unilaterale che deve essere inviata al debitore (natura recettizia). La giurisprudenza ammette che la remissione del debito possa tuttavia ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (Cass. n. 16061/2019; Cass. n. 16125/2006; Cass. n. 13169/2000). Deve rilevarsi come alcuna condotta inequivocabilmente sorretta da una siffatta volontà
5 sia stata posta in essere da parte di e, invero, deve osservarsi che Controparte_1 dall'esame della documentazione versata in atti risulta che l'opposto - dopo aver ricevuto da parte dell'istituto di credito mutuante sollecito di pagamento delle rate insolute di mutuo con lettera raccomandata A/R del 30.07.2018 (doc. 9 parte opposta) - aveva invitato ad essere regolare nei versamenti, dapprima con e-mail Parte_1 del 10.10.2018 (doc.6 parte opposta) e successivamente con lettera raccomandata A/R del 30.05.2018, in cui formulava anche domanda di regresso (doc. 14 parte opposta). Rispetto al credito per rate di finanziamento l'opponente ha poi dedotto che il mancato pagamento della propria quota di mutuo era giustificato dall'accordo verbale intercorso tra le parti di compensare le somme anticipate da negli anni Parte_1
2010/2011 per conto del fratello per la ristrutturazione dei suoi Controparte_1 immobili con il versamento da parte di quest'ultimo delle rate residue del mutuo dovute pro quota dall'opponente. Atteso che non risulta provato dalle risultanze documentali alcun accordo tra le parti nei termini sopra indicati, né parte opponente ha chiesto di essere ammessa a provare per testi il proprio assunto, occorre esaminare l'eccezione di compensazione del credito azionato in via monitoria con il controcredito di € 16.740,00 che assume Pt_1 aver maturato, relativo al pagamento delle fatture emesse dalla ditta Edil Faa
[...] di Faa Luciano n. 2 del 05.02.2010 di € 220,00; n. 8 del 05.07.2010 di € 12.000,00; n. 17 del 30.11.2010 di € 4.510,00 (docc. 4, 5 e 7 parte opponente); nonché al pagamento della somma di € 243,25 per la redazione della perizia necessaria per la concessione del mutuo (doc. 6 parte opponente). L'eccezione di compensazione è del tutto simile, quanto a struttura, alla domanda riconvenzionale in quanto si fonda su fatti che potrebbero costituire la causa petendi di un'azione autonoma e si distingue dalla domanda riconvenzionale in quanto è diretta ad ottenere il rigetto della domanda dell'attore in senso sostanziale. L'eccezione riconvenzionale, quindi, realizza la funzione processuale dell'eccezione e la struttura logica della domanda riconvenzionale. Occorre quindi esaminare l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata. Parte opposta ha contestato l'esistenza del credito opposto in compensazione innanzitutto per carenza probatoria della documentazione prodotta con l'atto di opposizione sia perché si tratta di fatture del 2010 intestate a sia Parte_1 perché non dimostrano la riferibilità all'opposto dei lavori edili fatturati dall'impresa edile;
ma anche per difetto di prova dell'accordo compensativo;
in subordine ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opponente di chiedere il pagamento in compensazione della somma di € 16.740,00. Valutate le posizioni difensive reciproche l'eccezione di compensazione giudiziale sollevata deve essere respinta in quanto sprovvista dei requisiti di certezza e di pronta liquidità del credito prescritti dall'art. 1243 c.c. L'ambito di operatività della compensazione giudiziale è stato delimitato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno precisato che, ai fini della operatività del meccanismo di compensazione giudiziale, al pari di quella della compensazione legale,
6 è necessario che il credito opposto in compensazione sia certo ossia non contestato nell'esistenza (Cass. Sez. Un. n. 23225/2016). A tal fine, è sufficiente la mera contestazione del credito opposto a nulla rilevando che esso sia o meno liquido o facilmente accertabile. Si deve concludere che – a fronte della contestazione dell'opposto sull'esistenza del controcredito – l'operatività del meccanismo di compensazione giudiziale è preclusa per difetto del requisito di certezza del controcredito ex art. 1243 c.c., sicché l'eccezione deve essere respinta. Per quanto riguarda la richiesta svolta dall'opposto di condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata non risultando la prova della mala fede o la colpa grave dell'opponente abusando del diritto d'azione o per fini dilatori. Per tutte le ragioni innanzi esposte va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in opposizione.
La liquidazione è compiuta in base ai parametri stabiliti dal D.M. 47/2022 in vigore dal 23.10.2022, determinato il valore della controversia sulla base dell'entità del credito oggetto di decreto ingiuntivo, liquidati valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisoria, ridotta del 30% la fase istruttoria, limitatasi al deposito delle memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 3814/2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 915/2022 Ing. in ogni sua parte: capitale, interessi, spese, ogni altra statuizione ivi contenuta;
3. RIGETTA la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. svolta da
[...]
; Controparte_1
4. CONDANNA la parte opponente, , a rimborsare in favore di Parte_1
parte opposta, , le spese di lite di questa fase di Controparte_1
opposizione, che liquida d'ufficio in complessivi € 4.573,00 per onorari ex D.M.
47/2022, vigente, sui compensi, spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A se dovuta.
Cosi' deciso in data 17 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Maria Elena Granito 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Elena Granito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3814/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONGILI MASSIMILIANO ), con elezione di domicilio in C.F._2
VOLTO SAN LUCA 29 37122 VERONA, presso e nello studio dell'avv. DONGILI
MASSIMILIANO;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
, (C.F. ) con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. TABARELLI MICHELA, con elezione di domicilio in VIALE
NINO BIXIO 38 37069 VILLAFRANCA DI VERONA, presso e nello studio dell'avv.
TABARELLI MICHELA;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30/05/2024.
L'attore opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione in opposizione.
Il convenuto opposto ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
1 Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osserva:
Fatto processualmente rilevante: premesso che otteneva ingiunzione di pagamento a Controparte_1 carico di per la somma complessiva di € 9.760,00 quale debito Parte_1 restitutorio residuo, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato da entrambi in data 27.07.2010; premesso che si opponeva al decreto ingiuntivo chiedendo la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 16.740,00, ovvero l'accertamento del Controparte_1 maggior o minor importo dovuto, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
la compensazione, anche parziale, dei rispettivi crediti;
la condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 6.980,00, ovvero l'accertamento del Controparte_1 maggior o minor importo dovuto, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
premesso che si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_1 conferma del decreto ed il rigetto dell'opposizione, oltre il pagamento delle ulteriori somme maturate sino ad adempimento, che alla data di proposizione della domanda ammontano ad ulteriori € 2.150,00, ovvero il pagamento delle ulteriori somme maturate sino alla definizione del giudizio e/o di quelle successive sino al saldo del mutuo acceso
2 con atto del 27.07.2010, come richieste in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; il rigetto della domanda riconvenzionale anche in via subordinata per intervenuta prescrizione;
in via riconvenzionale la condanna di in Parte_1 virtù del contratto di compravendita dell'08.10.2010, al pagamento della somma di € 30.000,00, oltre interessi dalla formale domanda del 18.10.2018. Ha chiesto anche la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Esperito con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 12.09.2014, convertito in L. 10.11.2014 n.162, l'istruttoria del presente giudizio si è articolata nella produzione documentale da parte di entrambe le parti.
In diritto:
Valutate le risultanze processuali, ritiene il decidente infondata l'opposizione. La fattispecie trae origine dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti in data 27.07.2010 per l'importo di € 143.000,00 erogato dalla , da Controparte_2 restituire in rate mensili rinegoziate di circa € 603,31 e verte sul mancato pagamento da parte del sig. della propria quota di debenza del rateo mensile a Parte_1 partire da aprile 2019 fino alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (03.03.2022) per un importo di € 9.760,00, pari al 50% delle rate corrisposte integralmente dal fratello , per un totale complessivo Controparte_1 di € 19.520,00. Il sig. costituendosi non contesta il credito dell'opposto azionato Parte_1 monitoriamente, ma ne eccepisce l'estinzione per compensazione con un proprio controcredito di € 16.740,00 per l'esecuzione di lavori edili afferenti gli immobili del fratello chiedendo in questa sede l'accertamento di tale controcredito nei CP_1 confronti dell'opposto e la sua condanna al pagamento del maggior credito derivante dalla differenza per l'importo di € 6.980,00 o di quello che dovesse essere accertato come dovuto all'opponente. Sostiene infatti l'opponente che il mutuo ipotecario veniva acceso dai fratelli CP_1 allo scopo di ristrutturare la casa familiare ereditata dai genitori sita in Quaderni di Villafranca (VR), composta di tre piani con annessa stalla allo scopo di realizzare tre appartamenti (uno per piano) di proprietà del fratello e una cantina di proprietà di CP_1
. Parte_1
In particolare, allega l'opponente di aver anticipato - prima dell'erogazione del finanziamento da parte della banca e in forza di un accordo verbale tra le parti – tutte le spese inziali necessarie ad avviare il cantiere, le spese per la demolizione interna e per i lavori iniziali di ristrutturazione eseguiti presso il fabbricato dell'opposto, oltre al pagamento della perizia propedeutica alla concessione del mutuo, per un ammontare complessivo di € 16.740,00, producendo le relative fatture e contabili di bonifico che dimostrerebbero l'estinzione del credito azionato in via monitoria. L'opponente deduce che in forza del suddetto accordo gli importi dallo stesso anticipati sarebbero stati conteggiati a fine lavori e pareggiati attraverso il pagamento da parte
3 dell'opposto delle rate residue del mutuo dovute pro quota dall'opponente interrompendo il versamento delle rate del mutuo da aprile 2019; che l'inerzia del fratello nell'avanzare alcuna pretesa di rimborso della quota del 50% della rata di CP_1 mutuo ha ingenerato il proprio convincimento di intervenuta remissione del debito da parte dell'opposto. Il sig. (d'ora in avanti ) Controparte_1 Controparte_1 costituendosi contesta che le fatture corrisposte dal fratello sono relative a lavori edili dei propri immobili e formula, in via reconventio reconventionis, domanda di accertamento di un distinto credito di € 30.000,00 relativo al mancato pagamento del prezzo del trasferimento immobilare dell'08.01.2010, con cui l'opposto aveva venduto al fratello la parte del compendio ereditario adibita a magazzino a fronte Pt_1 dell'impegno di questi a versare il corrispettivo di vendita entro il 30.06.2011 (doc. 7 parte opposta). Deve innanzitutto affermarsi l'inammissibilità della reconventio reconventionis spiegata dall'opposto in relazione alla domanda di regresso del ricorrente delle Controparte_1 quote di spettanza dell'opponente dei ratei di mutuo, nonché in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente di riconoscimento del maggior credito per le spese sostenute per gli interventi edilizi sugli immobili di proprietà dell'opposto. Deve, infatti, rilevarsi come tale domanda riconvenzionale fondata su un contratto di compravendita, proposta dalla parte attrice in senso sostanziale, non trovi origine e risulti indipendente dalla domanda riconvenzionale dell'opponente Parte_1
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis. Quest'ultima deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. Sez. II, 25/02/2019, n. 5415). Sulla scorta dei medesimi principi di diritto deve, quindi, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle ulteriori quote di sua spettanza, pari al 50% delle rate di mutuo versate interamente dall'opposto a decorrere dalla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo sino alla definizione del giudizio e/o a quelle successive maturate sino alla estinzione delle rate del mutuo acceso in data 27.07.2010. Venendo al merito il debito restitutorio derivante da un contratto di mutuo è sufficientemente provato dal contratto stesso, gravando sul mutuatario l'onere di provare la sua inesistenza o diversa consistenza;
b) l'opposto ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di mutuo stipulato tra le parti (doc. 2 parte opposta); c) il credito restitutorio azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo trova piena rispondenza in tale contratto.
4 La pretesa creditoria del sig. , oltre a non essere specificatamente Controparte_1 contestata sia sull'an sia sul quantum, è stata inoltre provata per iscritto dalla produzione degli estratti conto bancari - anch'essi prodotti sin dalla fase monitoria - del 2019, 2020,
2021 e 2022 (docc. 4 e 5 parte opposta), da cui si ricava che dal 27 giugno 2019 al 01.03.2022 il sig. ha provveduto a pagare per intero l'importo delle Controparte_1 rate in scadenza per l'importo complessivo di € 19.520,00 mediante singole operazioni di bonifico descritte nella causale “rata”, in aderenza con il piano di ammortamento del mutuo (doc.3 parte opposta). Nella specie, l'opposto dal giugno 2019 al dicembre 2019 ha corrisposto n. 7 rate di mutuo pari alla somma di € 3.660,00 (€ 610,00 x 6 mesi); nel 2020 ha corrisposto n. 12 rate di mutuo pari ad € 7.320,00 (€ 610,00 x 12 mesi); nel 2021 ha corrisposto n. 12 rate di mutuo pari ad € 7.320,00 (€ 610,00 x 12 mesi); dal gennaio 2022 al marzo 2022 ha corrisposto n. 2 rate di mutuo pari all'importo complessivo di € 1.220,00 (€ 610,00 x 2 mesi). Relativamente a quanto dovuto da risulta pagata la somma di € Parte_1
19.520,00, ragione per la quale l'opponente deve corrispondere la differenza di € 19.520,00/2 = € 9.760,00. Sul piano generale il solvens ha diritto di ripetere dal mutuatario/debitore la quota di sua spettanza in applicazione della regola del regresso (art. 1299 c.c.), valida in presenza di un'obbligazione in solido sorta come di interesse comune. Nella specie, assolto dal fratello solvente, odierno opposto, il suo onere di provare la sussistenza di un'obbligazione solidale di interesse comune (mutuo ipotecario) e di aver pagato l'intero debito nel periodo di riferimento (27 giugno 2019 sino al 01.03.2022) per l'importo indicato, l'opponente condebitore, ha contestato la Parte_1 domanda di regresso sulla base, essenzialmente, di due assunti. Innanzitutto, l'intervenuta remissione del debito che deve ritenersi provata dall'inerzia protratta negli anni dall'opposto nel pretendere la riscossione del credito ingiunto. Infatti, la remissione del debito, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non necessita di alcun requisito di forma, potendo essere effettuata in forma orale, tacita o per fatti concludenti. L'eccezione dell'opponente secondo cui l'obbligazione de qua si sarebbe estinta per rinuncia dello stesso opposto non può essere condivisa. Giova osservare come la remissione del debito ex art. 1236 c.c. consiste in atto abdicativo di natura negoziale, il quale esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati;
dunque, l'estinzione dell'obbligazione per remissione consiste nella rinuncia del creditore a far valere il credito attraverso apposita dichiarazione unilaterale che deve essere inviata al debitore (natura recettizia). La giurisprudenza ammette che la remissione del debito possa tuttavia ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (Cass. n. 16061/2019; Cass. n. 16125/2006; Cass. n. 13169/2000). Deve rilevarsi come alcuna condotta inequivocabilmente sorretta da una siffatta volontà
5 sia stata posta in essere da parte di e, invero, deve osservarsi che Controparte_1 dall'esame della documentazione versata in atti risulta che l'opposto - dopo aver ricevuto da parte dell'istituto di credito mutuante sollecito di pagamento delle rate insolute di mutuo con lettera raccomandata A/R del 30.07.2018 (doc. 9 parte opposta) - aveva invitato ad essere regolare nei versamenti, dapprima con e-mail Parte_1 del 10.10.2018 (doc.6 parte opposta) e successivamente con lettera raccomandata A/R del 30.05.2018, in cui formulava anche domanda di regresso (doc. 14 parte opposta). Rispetto al credito per rate di finanziamento l'opponente ha poi dedotto che il mancato pagamento della propria quota di mutuo era giustificato dall'accordo verbale intercorso tra le parti di compensare le somme anticipate da negli anni Parte_1
2010/2011 per conto del fratello per la ristrutturazione dei suoi Controparte_1 immobili con il versamento da parte di quest'ultimo delle rate residue del mutuo dovute pro quota dall'opponente. Atteso che non risulta provato dalle risultanze documentali alcun accordo tra le parti nei termini sopra indicati, né parte opponente ha chiesto di essere ammessa a provare per testi il proprio assunto, occorre esaminare l'eccezione di compensazione del credito azionato in via monitoria con il controcredito di € 16.740,00 che assume Pt_1 aver maturato, relativo al pagamento delle fatture emesse dalla ditta Edil Faa
[...] di Faa Luciano n. 2 del 05.02.2010 di € 220,00; n. 8 del 05.07.2010 di € 12.000,00; n. 17 del 30.11.2010 di € 4.510,00 (docc. 4, 5 e 7 parte opponente); nonché al pagamento della somma di € 243,25 per la redazione della perizia necessaria per la concessione del mutuo (doc. 6 parte opponente). L'eccezione di compensazione è del tutto simile, quanto a struttura, alla domanda riconvenzionale in quanto si fonda su fatti che potrebbero costituire la causa petendi di un'azione autonoma e si distingue dalla domanda riconvenzionale in quanto è diretta ad ottenere il rigetto della domanda dell'attore in senso sostanziale. L'eccezione riconvenzionale, quindi, realizza la funzione processuale dell'eccezione e la struttura logica della domanda riconvenzionale. Occorre quindi esaminare l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata. Parte opposta ha contestato l'esistenza del credito opposto in compensazione innanzitutto per carenza probatoria della documentazione prodotta con l'atto di opposizione sia perché si tratta di fatture del 2010 intestate a sia Parte_1 perché non dimostrano la riferibilità all'opposto dei lavori edili fatturati dall'impresa edile;
ma anche per difetto di prova dell'accordo compensativo;
in subordine ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opponente di chiedere il pagamento in compensazione della somma di € 16.740,00. Valutate le posizioni difensive reciproche l'eccezione di compensazione giudiziale sollevata deve essere respinta in quanto sprovvista dei requisiti di certezza e di pronta liquidità del credito prescritti dall'art. 1243 c.c. L'ambito di operatività della compensazione giudiziale è stato delimitato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno precisato che, ai fini della operatività del meccanismo di compensazione giudiziale, al pari di quella della compensazione legale,
6 è necessario che il credito opposto in compensazione sia certo ossia non contestato nell'esistenza (Cass. Sez. Un. n. 23225/2016). A tal fine, è sufficiente la mera contestazione del credito opposto a nulla rilevando che esso sia o meno liquido o facilmente accertabile. Si deve concludere che – a fronte della contestazione dell'opposto sull'esistenza del controcredito – l'operatività del meccanismo di compensazione giudiziale è preclusa per difetto del requisito di certezza del controcredito ex art. 1243 c.c., sicché l'eccezione deve essere respinta. Per quanto riguarda la richiesta svolta dall'opposto di condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata non risultando la prova della mala fede o la colpa grave dell'opponente abusando del diritto d'azione o per fini dilatori. Per tutte le ragioni innanzi esposte va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice in opposizione.
La liquidazione è compiuta in base ai parametri stabiliti dal D.M. 47/2022 in vigore dal 23.10.2022, determinato il valore della controversia sulla base dell'entità del credito oggetto di decreto ingiuntivo, liquidati valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisoria, ridotta del 30% la fase istruttoria, limitatasi al deposito delle memorie istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 3814/2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 915/2022 Ing. in ogni sua parte: capitale, interessi, spese, ogni altra statuizione ivi contenuta;
3. RIGETTA la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. svolta da
[...]
; Controparte_1
4. CONDANNA la parte opponente, , a rimborsare in favore di Parte_1
parte opposta, , le spese di lite di questa fase di Controparte_1
opposizione, che liquida d'ufficio in complessivi € 4.573,00 per onorari ex D.M.
47/2022, vigente, sui compensi, spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A se dovuta.
Cosi' deciso in data 17 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Maria Elena Granito 7