Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12825/2023 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Palermo, sezione sesta civile, dott.ssa Valentina
Imperiale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12825/2023 Reg. Gen. vertente
TRA
(C.F.: ) nella Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro tempore Signor nato a Controparte_1
Palermo il 23 agosto 1989 e residente a [...] ( C.F.: Pt_1
, elettivamente domiciliato a via Murdolo n. 4, C.F._1 Pt_1
presso lo studio dell'avvocato Aurelio D'Amico, che lo rappresenta a difende giusta procura in atti già depositata nel fascicolo dell'esecuzione e riprodotta telematicamente in data 20/10/2023;
-ATTORE OPPONENTE/RICORRENTE/ CREDITORE PROCEDENTE
NELLA PROC. ES. N. 150/2007 R.G. ES.
CONTRO
, nato a [...] [...] (C.f.: CP_2 Pt_1
) deceduto in Palermo il 15 gennaio 2010, nata a [...] il C.F._2
22.10.1979;
-DEBITORE OPPOSTO NELLA PROC. ES. N. 150/2007 R.G. ES.
E NEI CONFRONTI DI
e dei soci illimitatamente responsabili ed
[...] Parte_2 CP_4
(fall n. 321/1991) partita IVA CP_5 P.IVA_2
-CREDITORE INTERVENUTO OPPOSTO NELLA PROC. ES. N. 150/2007 R.G. ES.
/CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c.
depositato in data 11/4/2021 nell'interesse del Parte_3
avverso l'ordinanza del 23/3/2021 con cui è stato approvato e
[...]
dichiarato esecutivo il piano di riparto depositato il 16/12/2020 e dichiarata esaurita la procedura esecutiva n. 150/2007 R.G. Es.;
CONCLUSIONI: all'udienza del 13/11/2024 l'opponente precisava le
Conclusioni come da verbale redatto.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con il ricorso di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2, c.p.c.
depositato telematicamente in data 20/10/2023, in seno al presente giudizio, il ricorrente, introduceva il Parte_3
giudizio di merito premettendo in fatto che, con ricorso depositato il 11/4/2021,
avevano proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza del 23/3/2021 con la quale era stato approvato e dichiarato esecutivo il piano di riparto depositato il 16/12/2020 e dichiarata esaurita la procedura esecutiva n. 150/2007 r.g.Es.
Proseguiva, precisando che, con il citato ricorso in opposizione, l'opponente aveva dedotto, con un unico motivo, l'illegittima esclusione e/o estromissione del ricorrente dalla partecipazione alla distribuzione del ricavato, per la presunta mancanza del titolo esecutivo originale. In particolare, il ricorrente premetteva,
2 in fatto, che il progetto di distribuzione depositato in data 16/12/2020 dal professionista delegato aveva rilevato che il Parte_3
, pur invitato dal Professionista Delegato, non aveva ottemperato al
[...]
deposito del titolo, il quale non risultava essere stato prodotto neanche in copia fotostatica e che, pertanto, il predetto creditore non poteva essere ammesso alla distribuzione del ricavato alla vendita, se non limitatamente alle spese sostenute nell'interesse dei creditori ai sensi dell'art. 2770 c.c.
Conseguentemente, lamentava che, con il provvedimento impugnato, era stata confermata l'esclusione dal predetto progetto di riparto del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 1/2014 emesso in data 19/1/2004 dal Tribunale di
Palermo - sezione distaccata di Bagheria, dichiarato definitivamente esecutivo l'11/1/2005, mentre era stato ammesso a partecipare per la parte corrispondente alle spese riconosciute in prededuzione ex art. 2770 c.c., per complessivi €
7.673,13, di cui € 1.645,00 a titolo di compensi professionali e € 5.705,71 per spese della procedura.
Aggiungeva che, con provvedimento emesso in data 24/07/2023 il Giudice
dell'esecuzione aveva accolto l'istanza di sospensione formulata dall'opponente e fissato il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito,
autorizzando anche la ricostruzione del fascicolo.
Alla luce della sopra esposta ricostruzione in fatto, il ricorrente, reiterando l'unico motivo di opposizione già esposto nel precedente ricorso in opposizione agli atti esecutivi sopra descritto, introduceva il presente giudizio di merito nella forma del ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. depositato in seno al fascicolo telematico, con iscrizione a ruolo in data 20/10/2023, chiedendo di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto, preliminarmente confermare la sospensione del provvedimento impugnato, inaudita altera parte, avente come oggetto la ordinanza di assegnazione delle somme del 23 marzo 2021 comunicata il 23 marzo
2021. - dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 23
3 marzo 2021 comunicata il 24 marzo 2021. - dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 23 marzo 2021 comunicata il 24 marzo 2021 limitatamente alla parte del credito attribuita al creditore interveniente. - dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 23 marzo
2021 comunicata il 24 marzo 2021 limitatamente alla parte del credito attribuita al creditore interveniente e riconoscendo il credito del creditore procedente così come in atti. - dichiarare e riconoscere il credito così come è stato richiesto a favore del ricorrente o la misura maggiore o minore ritenuta ordinandone e disponendone la liquidazione a suo favore”.
Con decreto del 30/10/2023 il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti, precisando che, stante lo strumento utilizzato per introdurre il giudizio (il ricorso in luogo dell'atto di citazione) si riservava alla prima udienza ogni valutazione in ordine all'osservanza del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ordinanza riservata del 2/05/2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza svolta il 20/03/2023, ritenendo preliminare l'esame della tardività del giudizio idonea a definire il merito, si fissava l'udienza del
13/11/2024, nella quale, fatte precisare le conclusioni, si tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositava comparsa conclusionale l'opponente (in data 8/01/2025).
******
2. La domanda proposta dall'opponente è inammissibile.
2.1. Occorre preliminarmente, dichiarare la contumacia della convenuta,
Curatela del Fallimento della società e Parte_4
dei soci illimitatamente responsabili ed Parte_2 CP_4 CP_5
, la quale non si è costituita nel presente giudizio di merito.
[...]
2.2. Giova precisare che il giudizio è stato introdotto – seppure a mezzo ricorso – mediante deposito e, contestuale, iscrizione a ruolo in data 20/10/2023.
4 Tuttavia, il giudizio di merito non può dirsi essere stato introdotto nel rispetto del termine perentorio di novanta giorni, assegnato dal Giudice
dell'Esecuzione nell'ordinanza cautelare del 24/07/2023 (e comunicata il
31/07/2023).
Invero, occorre prendere le mosse dalla constatazione che l'art. 618 c.p.c.,
il quale, nel definire perentorio il termine fissato dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito porta seco anche il principio, direttamente conseguente, che il termine non può essere in alcun modo prorogato e, in caso di suo omesso rispetto,
la conseguenza non può che essere quella della improcedibilità dell'opposizione.
Nella specie, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione.
Ora, se la circostanza che l'opposizione sia stata proposta con ricorso anziché con atto di citazione è superabile in base al principio di conservazione degli atti, affermato costantemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
tuttavia, va osservato che, qualora sia prevista la introduzione del giudizio con atto di citazione, il rispetto del termine perentorio deve essere verificato con riferimento alla data di notifica del ricorso alla controparte (avvenuta, nel caso di specie il 7/11/2023) e non a quella di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 253/2010,
n. 4498/2009, n. 23412/2008 e n. 8874/2017).
Le considerazioni sopra esposte, peraltro, sono state recentemente ribadite dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, in un caso analogo, ha statuito che
“in tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario,
l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato
5 non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023).
Nella specie, il ricorso e pedissequo decreto di comparizione sono stati notificati il 7/11/2023, ossia oltre il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito che era stato fissato – come già detto – in novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza resa in data 24/07/2023 (e comunicata il
31/07/2023) a seguito della fase sommaria svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione (ossia fino al 29/10/2023).
Come è noto, la suddetta omissione non è suscettibile di sanatoria non potendo il Giudice assegnare un nuovo termine.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni altra questione e tenuto conto dell'inammissibilità
dell'opposizione rimette al giudice dell'esecuzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite del presente giudizio restano a carico della parte attrice stante la mancata costituzione di convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda introduttiva del presente giudizio ed improcedibile la relativa azione;
- lascia a carico dell'attore ricorrente, Parte_3
, le spese del presente giudizio;
[...]
- rimette al giudice dell'esecuzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Palermo il 5 marzo 2025.
6 Il Giudice
dott.ssa Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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